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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/07/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott. Franco Davini Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 166/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv Franco Email_1
BIGGINI del Foro della Spezia, che la rappresenta e difende per mandato in atti
Contro
:
, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv. Gaetano Email_2
BIOCCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata all'indirizzo pec e Email_3
presso gli avvocati Mario Olivieri e Fulvio Marvulli che la Email_4 rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
1 Per l'Appellante:
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Genova adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della impugnata sentenza n. 1819/22 emessa dal Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Patrizia Cazzato, in data 14/7/2022, pubblicata in data 15/7/2022, non notificata, In via principale Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, la correttezza/legittimità della ricostruzione dei consumi operata da e conseguentemente la Controparte_1 correttezza/legittimità della bolletta/fattura n. 5716408027 del 26/8/2016 dell'importo di € 967.123,78, e della bolletta/fattura n. 5716442692 del 8/9/2016, dell'importo di € 159.272,75, entrambe emesse da nei confronti di , e per l'effetto rigettare CP_2 Parte_1 la domanda di accertamento negativo del credito svolta da , con ogni pronuncia Parte_1 consequenziale. Si insiste per la richiesta di rinnovazione della CTU per i motivi indicati in atti, ribadendosi le contestazioni alla stessa formulate nelle osservazioni del CTP ing. e nei verbali Per_1 d'udienza del 15/10/2019, del 11/12/2019, del 7/2/2020 e del 18/9/2020 nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti. Si insiste per l'ammissione di ogni istanza istruttoria e per l'accoglimento di ogni eccezione formulata in atti e/o a verbale nel corso del giudizio di primo grado. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la correttezza/legittimità dei consumi ricostruiti da , si chiede, in accoglimento del secondo motivo di Controparte_1 appello ed in riforma della relativa statuizione della sentenza di primo grado, che, previa se del caso rinnovazione della CTU, la ricostruzione dei consumi venga effettuata utilizzando il coefficiente di ricostruzione 1,95 e non utilizzando il coefficiente 1,529 come effettuato dal CTU, con conseguente rideterminazione dei maggiori consumi ricostruendi e del maggior imponibile. Anche nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la correttezza/legittimità dei consumi ricostruiti da , si chiede, in accoglimento del terzo motivo di Controparte_1 appello ed in riforma della relativa statuizione della sentenza di primo grado, che le spese di lite da addebitare ad in favore di per la chiamata in manleva vengano Controparte_1 CP_2 compensate, quanto meno in parte, ed in ogni caso vengano rideterminate sulla base dello scaglione di riferimento corretto, pari al valore della domanda di manleva, compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, per un minore importo dei compensi pari ad € 7.254,00. Con vittoria delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado (come da nota spese in atti), oltre forfettarie 15% IVA e CPA come per legge), non sussistendo alcun valido motivo per potere operare una denegata compensazione delle stesse. Con vittoria altresì delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre forfettarie 15% IVA e CPA. In via istruttoria Si chiede ammettersi le istanze istruttorie formulate in primo grado e ritrascritte in atti”.
Per l'Appellata : Parte_1
“affinché l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, voglia rigettare integralmente l'appello spiegato da ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso Controparte_1 proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della esponente, le
2 conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado dalla
confermare la sentenza n. 1819/2022 depositata in data 15.07.2022 dal Parte_1
Tribunale di Genova a definizione del giudizio rubricato al n. 14088/2016 R.G., condannando l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Per l'appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa, deduzione e istanza, sia di merito che istruttoria, per tutte le ragioni esposte in atti rigettare il terzo motivo di appello proposto da in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Genova, Sez. VI civ., Dott.ssa Cazzato n. 1819/2022, emessa in esito al giudizio inter partes R.G. 14088/2016 e pubblicata il 15.7.2022, nella parte in cui condanna Controparte_1
a rifondere ad le spese di lite, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e
[...] Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: 1. respingere e disattendere integralmente le domande tutte formulate in causa da nei confronti di in quanto inammissibili, infondate Parte_1 Controparte_2
e non provate, e/o per difetto per tutti i motivi meglio esposti in atti;
1 in subordine, accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne
[...] di ogni e qualsivoglia somma (anche relativa al presente grado di appello) Controparte_2 che, in esito al presente giudizio, questa fosse in denegata e non creduta evenienza condannata o dichiarata tenuta a pagare a con ogni consequenziale Parte_1 pronuncia o a pagare direttamente essa quanto risultasse a Controparte_1 qualsivoglia titolo eventualmente dovuto a Parte_1
2 in via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale dedotti e non ammessi nel giudizio di primo grado:
3 “vero che e hanno sottoscritto un contratto di fornitura in data CP_2 Parte_1
3.7.2014 e da allora ha sempre eseguito la propria prestazione fornendo a CP_2
l'energia elettrica tramite la distributrice e-RI fino al punto di Parte_1 distribuzione collocato presso lo stabilimento di ”; Parte_1
4 “vero che è proprietaria del contatore elettrico collocato presso lo Controparte_1 stabilimento di ”; Parte_1
5 “vero che è rimasta estranea alla verifica effettuata dei tecnici di e- CP_2
RI sul contatore collocato presso lo stabilimento di in data Parte_1
17.5.2016 e ha ricevuto la comunicazione di del 30.6.2016 (che si rammostra Controparte_1
3 al teste, prod. e-RI n. 9) senza essere stata in precedenza informata della verifica”;
6 “vero che è rimasta estranea alle verifiche effettuate da sul CP_2 Controparte_1 contatore collocato presso lo stabilimento di in data 23.8.2012 e 8.6.2015 e Parte_1 non ne era stata informata prima del presente giudizio”;
7 “vero che nel corso del rapporto di fornitura tra e , non ha CP_2 Parte_1 CP_2 avuto accesso al contatore collocato presso lo stabilimento di , che ha rilevato Parte_1 la misurazione dei consumi di energia elettrica di stessa”; Parte_1
8 “vero che nel corso del rapporto di fornitura tra e , e- CP_2 Parte_1
RI (già Enel RI) era incaricata del controllo dei consumi di energia elettrica da parte di , che ha esposto poi nelle proprie fatture via via emesse Parte_1 verso che si rammostrano al teste (prod. n. 2)”; CP_2
9 “vero che nel corso del rapporto di fornitura tra e ha CP_2 Parte_2 emesso le proprie fatture verso che si rammostrano al teste (prod. n. 3) Parte_1 recependo i dati di cui alle corrispondenti fatture emesse verso da CP_2 Controparte_1
(allora Enel prod. n. 2)”;
“vero che nel corso del rapporto di fornitura tra e ha CP_2 Parte_2 emesso le proprie fatture verso recependo i dati di cui alle Parte_1 corrispondenti fatture emesse verso da (allora Enel CP_2 Controparte_1
RI)”;
“vero che ha emesso le fatture nn. 5716408027 e 5716442692 contestate da CP_2
nel presente giudizio recependo i dati di consumo comunicati da e- Parte_1
RI con le fatture nn. 000516002701302 (comp. settembre 2014); 000516002703194 (comp. ottobre 2014); 000516002680574 (comp. novembre 2014); 000516002701788 (comp. dicembre 2014); 000516002673025 (comp. gennaio 2015); 000516002692477 (comp. febbraio 2015); 000516002689898 (comp. marzo 2015); 000516002676753 (comp. aprile 2015); 000516002696007 (comp. maggio 2015); 000516002701778 (comp. giugno 2015); 000516002695054 (comp. luglio 2015); 000516002694538 (comp. agosto 2015); 000516002704099 (comp. settembre 2015); 000516002692489 (comp. ottobre 2015): 000516002695061 (comp. novembre 2015); 000516002673534 (comp. dicembre 2015); 000516002676751 (comp. gennaio 2016); 000516002678484 (comp. febbraio 2016); 000516002692478 (comp. marzo 2016); 000516002701776 (comp. aprile 2016); 000516002697010 (comp. maggio 2016), tutte del 1.8.2016, trasfuse nella fattura 5716408027; nonché 000516002671502 del 1.8.2016 (comp. Giugno 2016) e 000516002729972 del 2.8.2016 (comp. luglio 2016) trasfuse nella fattura 5716442692”.
4 Sui capitoli di prova che precedono si indicano a testimoni: il Sig. e il Sig. Tes_1
entrambi presso Testimone_2 Controparte_2
“vero che ha già provveduto a pagare le fatture 000516002701302 (comp. settembre CP_2
2014); 000516002703194 (comp. ottobre 2014); 000516002680574 (comp. novembre 2014); 000516002701788 (comp. dicembre 2014); 000516002673025 (comp. gennaio 2015); 000516002692477 (comp. febbraio 2015); 000516002689898 (comp. marzo 2015); 000516002676753 (comp. aprile 2015); 000516002696007 (comp. maggio 2015); 000516002701778 (comp. giugno 2015); 000516002695054 (comp. luglio 2015); 000516002694538 (comp. agosto 2015); 000516002704099 (comp. settembre 2015); 000516002692489 (comp. ottobre 2015): 000516002695061 (comp. novembre 2015); 000516002673534 (comp. dicembre 2015); 000516002676751 (comp. gennaio 2016); 000516002678484 (comp. febbraio 2016); 000516002692478 (comp. marzo 2016); 000516002701776 (comp. aprile 2016); 000516002697010 (comp. maggio 2016), tutte del 1.8.2016, nonché 000516002671502 del 1.8.2016 (comp. Giugno 2016) e
-RI verso e da quest'ultima nelle fatture nn. 5716408027 CP_2
e 5716442692 emesse da verso e da quest'ultima contestate nel presente CP_2 Parte_1 giudizio”.
Sul capitolo di prova che precede si indica a testimone il Sig. presso Testimone_3 [...]
CP_2
Fermi i rilievi critici alla CTU di primo grado come ribaditi in atti. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande nuove. Con vittoria delle spese di lite, anche per il presente grado di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 2016, proponeva domanda di Parte_1 accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da - con Controparte_2 cui aveva stipulato contratto di fornitura di energia elettrica con decorrenza 3.07.2014 - in virtù delle due fatture n. 5716408027 del 26.08.2016 (dell'importo di euro 967.123,78 relativa al periodo 1.09.2014 – 31.06.2016) e fattura 5716442692 dell'8.09.2016 (dell'importo di euro
159.272,75 relativa al periodo 1.08.2016 – 31.08.2016), rimaste impagate.
Premetteva di aver stipulato negli anni contratti di fornitura di energia con varie società
( dal 27.06.2012 al 31.08.2012; dal 1.09.2012 al CP_3 CP_4
5 31.12.2012; dal 1.01.2013 al 31.08.2014 Interconsult;
dal 3.07.2014 , Controparte_2 sempre con E- RI come distributore.
Deduceva che il 17.05.2016 E RI avesse effettuato una verifica sul contatore accertando una anomalia, e che conseguentemente avesse inviato alle quattro ditte fornitrici, susseguitesi dalla data di installazione del contatore, una tabella di ricostruzione dei consumi, asseritamente errati per difetto, relativa al periodo giugno 2012 – maggio 2016, facendo risalire il guasto alla data del 27.06.2012 (data di installazione del misuratore), nonostante che in data 23.08.2012 avesse effettuato un intervento nel cui verbale aveva dato atto che il gruppo di misura risultasse dotato di sigilli stabilmente fissati, e nonostante che in occasione dell'ulteriore sopralluogo del 8.05.2015 avesse riscontrato il regolare funzionamento del gruppo di misura.
Sostenendo che la verifica non fosse stata compiuta secondo la normativa di settore, e che la ricostruzione dei consumi fosse stata effettuata in maniera arbitraria, aveva Parte_1 dunque chiesto accertarsi e dichiararsi che la presunta stima ed il calcolo del consumo energetico effettuate da E distribuzione posto a fondamento delle fatture non fosse corretto e, conseguentemente, non fossero dovute le somme richieste.
Si era ritualmente costituita , sostenendo che erroneamente l'avesse CP_2 Parte_1 citata in giudizio, dovendo le doglianze sollevate essere rivolte in via esclusiva nei confronti di E RI - che chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa – che eventualmente aveva errato nelle verifiche, non avendo fatto altro che fatturare quanto CP_2 richiesto dal distributore.
All'esito della chiamata in causa da parte della convenuta , si era dunque costituita in CP_2 giudizio , deducendo di non intrattenere alcun rapporto diretto con i clienti Controparte_1 finali, traendone come conseguenza la propria estraneità all'attività di fatturazione, osservando che, avendo spiegato domanda di accertamento negativo del credito Parte_1 vantato nei propri confronti da , in caso di accoglimento della domanda non potesse CP_2 essere emessa nei confronti di E RI sentenza di condanna. Nel merito deduceva il carattere non significativo dei verbali del 2012 e del 2015, in quanto l'intervento dell'agosto
2012 era stato di sola riprogrammazione del contatore in seguito all'installazione dell'impianto fotovoltaico, mentre in occasione del sopralluogo dell'8 giugno 2015
6 aveva fatto manutenzione agli impianti, il che aveva determinato bassi prelievi Parte_1 di energia che avevano reso impossibile riscontrare anomalie, verificabili solo con consumi ordinari. Soltanto il 17 maggio 2016, in presenza appunto di consumi ordinari - deduceva E
RI - era stato dunque possibile rilevare l'errore di misurazione, ed infine il 19 ottobre 2016 era stato sostituito il gruppo di misura: tra i vari verbali pertanto non sussisteva nessuna contraddittorietà, riferendosi ciascuno a diverse tipologie di attività.
Il Giudice di prime cure preliminarmente respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata da nei confronti di , essendo configurabile solo nei rapporti tra quest'ultima Parte_1 CP_2 ed E RI un contratto di trasporto con applicabilità conseguenziale dell'art 2951
c.c., mentre tra ed esisteva un contratto di somministrazione soggetto a Parte_1 CP_2 prescrizione quinquennale.
Nel merito, disposta CTU finalizzata ad accertare il reale consumo energetico ed il conseguente eventuale credito di verso sulla scorta dei consumi CP_2 Parte_1 rilevati da E distribuzione nel periodo 1.09.2014 – 31 agosto 2016, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, il Giudice accoglieva la domanda di pervenendo al Parte_1 convincimento che, non essendo possibile accertare con oggettiva certezza se la caduta dei consumi registrata nel giugno 2012 fosse da ricollegare ad un guasto del contatore piuttosto che al mutare delle condizioni produttive dello stabilimento, anche l'accertamento dei consumi e la fatturazione non fossero basate su dati corretti, sicché, non essendo possibile individuare con certezza il momento del guasto, si doveva procedere alla ricostruzione dei consumi in conformità di quanto stabilito dalla Delibera ARERA del 28.12.1999 secondo cui il periodo di ricostruzione deve riferirsi non oltre i 365 giorni antecedenti la verifica del
17.06.2016, e dunque, a ritroso, non oltre il 17.05.2015.
Il CTU, in particolare, applicando un coefficiente ricostruttivo compreso tra 1.495 e 1,564 individuava un coefficiente medio di 1,529 in base al quale procedevaalla corretta ricostruzione dei consumi quantificandola in 7.914,74 MWh.
Trattandosi di azione di accertamento negativo, conseguiva che nessuna condanna potesse essere pronunciata se non con riferimento alle spese di lite, sicché in ragione della domanda di manleva spiegata nei confronti di E RI, doveva essere tenuta indenne da CP_2 queste ultime da E RI.
7 Il Tribunale, pertanto, in accoglimento della domanda di accertamento negativo spiegata da dichiarava non dovuti gli importi indicati nelle fatture emesse da ed Parte_1 CP_2 accertava i consumi nella misura pari a 7.914,74MWh; condannava quindi al CP_2 pagamento delle spese di lite nei confronti di a tenere Parte_3 indenne della condanna, oltre che a rifondere a sua volta ad le spese di lite del CP_2 CP_2 grado, essendo rimasta soccombente, oltre spese di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello E RI, concludendo come sopra. Si sono ritualmente costituite e resistendo all'appello e chiedendo CP_2 Parte_1 confermarsi la sentenza di prime cure.
All'udienza del 8 giugno 2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 maggio 2024, rinviata d'ufficio all' 11.07.2024 in cui, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISONE
Con il primo motivo E RI ha dedotto la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva escluso che fosse possibile accertare oggettivamente la data del guasto del contatore. Il consulente aveva evidenziato che la tesi di E RI secondo cui il momento del verificarsi del guasto fosse coinciso con la flessione delle curve di carico verificatasi nel giugno 2012 non potesse essere sostenuta in quanto dalla documentazione in atti era emerso che in quel periodo era stato delocalizzato l'impianto, il che spiegava altrettanto convincentemente la caduta di consumi registrata in tale periodo, tanto più che in occasione del sopralluogo del giugno 2015 non erano emerse anomalie. In realtà se il Giudicante avesse ammesso la prova orale articolata da E RI finalizzata a dimostrare l'esito della verifica successiva del giugno 2015 sarebbe emerso che l'esito della stessa non dimostrava il perfetto funzionamento del gruppo di misura. Il Tribunale non si sarebbe dovuto limitare a condividere la tesi del
CTU secondo cui sufficiente a creare il dubbio sul momento effettivo del guasto fosse l'elemento indiziario della delocalizzazione, ma avrebbe dovuto disporre un supplemento di perizia sul punto, oltre che ammettere la prova orale richiesta dall'appellante. Come dedotto da E RI, difatti, in occasione del sopralluogo di giugno 2015 Parte_1
8 effettuava la manutenzione ordinaria dei propri impianti, così determinando bassi prelievi di energia dalla rete, il che aveva probabilmente impedito di rilevare anomalie già in essere: in particolare, tali bassi valori non determinavano una variazione termica del morsetto sul GME
(morsetto su cui veniva successivamente verificato il guasto) tale da surriscaldarlo. Insomma gli esiti di tale verifica erano inficiati dal basso prelievo di energia elettrica motivato da circostanze contingenti.
L'anomalia era stata dunque successivamente rilevata in occasione dell'accesso del maggio
2016: in pratica, il CTU aveva attribuito rilevanza alle apparenti contraddittorietà sussistenti trai diversi verbali di accesso di E RI, ma tali apparenti contrasti erano in realtà inesistenti perché ciascun verbale era riconducibile ad attività differente, e più precisamente gli accessi del 2012 e del 2015 avevano avuto ad oggetto attività che per loro stessa natura non avevano consentito di individuare il malfunzionamento del contatore. Anche la tesi secondo cui la delocalizzazione degli impianti giustificasse il crollo dei consumi nel giugno
2012 avrebbe meritato degli approfondimenti maggiori, in quanto nelle stesse perizie di parte di si potevano osservare, nella stessa giornata, contraddittoriamente indicati Parte_1 distacchi di natura disomogenea, e ciononostante il perito aveva ritenuto di sposare la tesi di secondo cui il crollo dei consumi potesse essere riferibile alla suindicata Parte_1 delocalizzazione.
In sintesi, gli indici presuntivi su cui il CTU aveva fondato la propria affermazione che fosse impossibile individuare il momento in cui il guasto del misuratore si era verificato – gli esiti degli accessi del giugno 2012 e del 2015, e la delocalizzazione degli impianti del 2012 – erano entrambi approssimativi ed avrebbero reso necessario un supplemento di perizia, mentre il Giudicante aveva aderito acriticamente alla tesi del CTU.
L'appellante ha pertanto richiesto sia l'ammissione delle prove orali non ammesse dal primo giudice che la rinnovazione della CTU.
Il motivo è infondato.
Come rilevato dal Giudice di prime cure, il consulente d'ufficio incaricato ha evidenziato che in occasione del primo verbale di verifica del 2012 fosse in atto la delocalizzazione degli impianti produttivi in Serbia e lo spegnimento di numerosi macchinari presso l'unità produttiva di Pineto, dove era installato il misuratore, spegnimento documentato peraltro dai
9 documenti di “Valutazione del Rischio rumore” redatti da Ente terzo e depositati in atti sub 19 della prima memoria ex art. 183 cpc di Metalchimica. Il dato non contestato e non contestabile è sufficiente a giustificare la caduta dei consumi registrata nel giugno 2012 e ad escludere che la causa di tale crollo sia da attribuire ad un guasto del misuratore, o quantomeno ad indurre un ragionevole dubbio su tale eventualità.
A fronte poi dell'efficacia probatoria del verbale di sopralluogo redatto da E RI in occasione dell'accesso del maggio 2015 che attesta inequivocabilmente il regolare funzionamento del misuratore, non si comprende quale elemento di novità possa essere fornito dall'espletamento di una prova testimoniale articolata su capitoli già reputati dal primo
Giudice generici e vertenti su circostanze da dimostrare documentalmente. Peraltro, la deposizione testimoniale non potrebbe validamente contrastar quanto verbalizzato dai tecnici che avevano partecipato al sopralluogo.
Con il secondo motivo di appello E RI critica il ricorso fatto dal CTU - ai fini della ricostruzione dei consumi - del coefficiente medio pari a 1,529, inferiore a quello corretto e dunque portante ad una ricostruzione al ribasso dei consumi rispetto a quella reale.
La scelta del coefficiente non sarebbe condivisibile né sul piano della metodologia con cui è calcolato né per il valore assunto con tale coefficiente, che non rappresenta la totalità dell'energia elettrica complessivamente non misurata. Anche sul punto l'appellante insiste per la rinnovazione della CTU.
Il motivo è infondato.
Il CTU ha ben argomentato circa la scelta del coefficiente utilizzato per la ricostruzione dei consumi, in contraddittorio pieno peraltro con il consulente di parte di E RI. Il
CTU ha considerato il coefficiente di ricostruzione variabile da un minimo di 1,293 ad un massimo di 1.905 “ottenuto come rapporto tra i valori di potenza misurati dopo e prima il ripristino del morsetto”, precisando di aver considerato diversi quarti d'ora dalla 12.00 alle
13.45, facendo diverse medie, e senza considerare periodi più lunghi di consumo perché sarebbero stati inattendibili, sussistendo un impianto fotovoltaico, per struttura molto variabile anche all'interno del quarto d'ora, sicché anche avendo i dati di consumo non sarebbe stato possibile scorporare quanto apportato dall'impianto fotovoltaico e quanto dallo spegnimento dei motori.
10 L'utilizzo del coefficiente medio utilizzato risulta dunque quello maggiormente attendibile a parere del CTU e la tesi del consulente, ampiamente argomentata in contraddittorio con i CTP di controparte, è stata condivisibilmente fatta propria dal Giudicante ed è oggi condivisa da questa Corte.
Con il terzo motivo di appello E RI ha censurato la sentenza in punto di spese di lite nella parte in cui, in accoglimento della domanda di manleva – mal formulata, trattandosi di azione di accertamento negativo – aveva condannato E RI alle spese di lite nei confronti di , e ciò nonostante avesse dichiarato inammissibile la domanda di CP_2 ripetizione di indebito formulata solo in comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato.
Nei rapporti tra ed E RI, quest'ultima è la società responsabile del calcolo e CP_2 della verifica dei consumi, limitandosi l'attività di al solo recepimento delle CP_2 misurazioni in fattura. pertanto aveva tutto il diritto di essere tenuta indenne dalle CP_2 conseguenze degli errori vizi attinenti le attività svolte da E RI, sicché il principio di soccombenza giustifica ampiamente la condanna alle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (valore indeterminabile - scaglione fino ad euro 52.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 2.058,00
per la fase introduttiva euro 1.418,00
per la fase istruttoria euro 3.045,00
per la fase decisoria euro 3.470.00
per un totale di euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e
11 reietta:
1) Rigetta l'appello proposto da E RI avverso la sentenza del
Tribunale di Genova n. 1819/2022 pubblicata il 15.07.2022, che per l'effetto conferma.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_4 pagamento, in favore di e di delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 del grado che liquida in euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario iva e cpa come per legge nei confronti di ciascuna delle parti appellate, con distrazione in favore dell'avvocato di avv. Gaetano BIOCCA. Parte_1
3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
4) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
12
, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv Franco Email_1
BIGGINI del Foro della Spezia, che la rappresenta e difende per mandato in atti
Contro
:
, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv. Gaetano Email_2
BIOCCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata all'indirizzo pec e Email_3
presso gli avvocati Mario Olivieri e Fulvio Marvulli che la Email_4 rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
1 Per l'Appellante:
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Genova adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della impugnata sentenza n. 1819/22 emessa dal Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Patrizia Cazzato, in data 14/7/2022, pubblicata in data 15/7/2022, non notificata, In via principale Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, la correttezza/legittimità della ricostruzione dei consumi operata da e conseguentemente la Controparte_1 correttezza/legittimità della bolletta/fattura n. 5716408027 del 26/8/2016 dell'importo di € 967.123,78, e della bolletta/fattura n. 5716442692 del 8/9/2016, dell'importo di € 159.272,75, entrambe emesse da nei confronti di , e per l'effetto rigettare CP_2 Parte_1 la domanda di accertamento negativo del credito svolta da , con ogni pronuncia Parte_1 consequenziale. Si insiste per la richiesta di rinnovazione della CTU per i motivi indicati in atti, ribadendosi le contestazioni alla stessa formulate nelle osservazioni del CTP ing. e nei verbali Per_1 d'udienza del 15/10/2019, del 11/12/2019, del 7/2/2020 e del 18/9/2020 nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti. Si insiste per l'ammissione di ogni istanza istruttoria e per l'accoglimento di ogni eccezione formulata in atti e/o a verbale nel corso del giudizio di primo grado. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la correttezza/legittimità dei consumi ricostruiti da , si chiede, in accoglimento del secondo motivo di Controparte_1 appello ed in riforma della relativa statuizione della sentenza di primo grado, che, previa se del caso rinnovazione della CTU, la ricostruzione dei consumi venga effettuata utilizzando il coefficiente di ricostruzione 1,95 e non utilizzando il coefficiente 1,529 come effettuato dal CTU, con conseguente rideterminazione dei maggiori consumi ricostruendi e del maggior imponibile. Anche nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la correttezza/legittimità dei consumi ricostruiti da , si chiede, in accoglimento del terzo motivo di Controparte_1 appello ed in riforma della relativa statuizione della sentenza di primo grado, che le spese di lite da addebitare ad in favore di per la chiamata in manleva vengano Controparte_1 CP_2 compensate, quanto meno in parte, ed in ogni caso vengano rideterminate sulla base dello scaglione di riferimento corretto, pari al valore della domanda di manleva, compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, per un minore importo dei compensi pari ad € 7.254,00. Con vittoria delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado (come da nota spese in atti), oltre forfettarie 15% IVA e CPA come per legge), non sussistendo alcun valido motivo per potere operare una denegata compensazione delle stesse. Con vittoria altresì delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre forfettarie 15% IVA e CPA. In via istruttoria Si chiede ammettersi le istanze istruttorie formulate in primo grado e ritrascritte in atti”.
Per l'Appellata : Parte_1
“affinché l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, voglia rigettare integralmente l'appello spiegato da ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso Controparte_1 proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della esponente, le
2 conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado dalla
confermare la sentenza n. 1819/2022 depositata in data 15.07.2022 dal Parte_1
Tribunale di Genova a definizione del giudizio rubricato al n. 14088/2016 R.G., condannando l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Per l'appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa, deduzione e istanza, sia di merito che istruttoria, per tutte le ragioni esposte in atti rigettare il terzo motivo di appello proposto da in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Genova, Sez. VI civ., Dott.ssa Cazzato n. 1819/2022, emessa in esito al giudizio inter partes R.G. 14088/2016 e pubblicata il 15.7.2022, nella parte in cui condanna Controparte_1
a rifondere ad le spese di lite, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e
[...] Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: 1. respingere e disattendere integralmente le domande tutte formulate in causa da nei confronti di in quanto inammissibili, infondate Parte_1 Controparte_2
e non provate, e/o per difetto per tutti i motivi meglio esposti in atti;
1 in subordine, accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne
[...] di ogni e qualsivoglia somma (anche relativa al presente grado di appello) Controparte_2 che, in esito al presente giudizio, questa fosse in denegata e non creduta evenienza condannata o dichiarata tenuta a pagare a con ogni consequenziale Parte_1 pronuncia o a pagare direttamente essa quanto risultasse a Controparte_1 qualsivoglia titolo eventualmente dovuto a Parte_1
2 in via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale dedotti e non ammessi nel giudizio di primo grado:
3 “vero che e hanno sottoscritto un contratto di fornitura in data CP_2 Parte_1
3.7.2014 e da allora ha sempre eseguito la propria prestazione fornendo a CP_2
l'energia elettrica tramite la distributrice e-RI fino al punto di Parte_1 distribuzione collocato presso lo stabilimento di ”; Parte_1
4 “vero che è proprietaria del contatore elettrico collocato presso lo Controparte_1 stabilimento di ”; Parte_1
5 “vero che è rimasta estranea alla verifica effettuata dei tecnici di e- CP_2
RI sul contatore collocato presso lo stabilimento di in data Parte_1
17.5.2016 e ha ricevuto la comunicazione di del 30.6.2016 (che si rammostra Controparte_1
3 al teste, prod. e-RI n. 9) senza essere stata in precedenza informata della verifica”;
6 “vero che è rimasta estranea alle verifiche effettuate da sul CP_2 Controparte_1 contatore collocato presso lo stabilimento di in data 23.8.2012 e 8.6.2015 e Parte_1 non ne era stata informata prima del presente giudizio”;
7 “vero che nel corso del rapporto di fornitura tra e , non ha CP_2 Parte_1 CP_2 avuto accesso al contatore collocato presso lo stabilimento di , che ha rilevato Parte_1 la misurazione dei consumi di energia elettrica di stessa”; Parte_1
8 “vero che nel corso del rapporto di fornitura tra e , e- CP_2 Parte_1
RI (già Enel RI) era incaricata del controllo dei consumi di energia elettrica da parte di , che ha esposto poi nelle proprie fatture via via emesse Parte_1 verso che si rammostrano al teste (prod. n. 2)”; CP_2
9 “vero che nel corso del rapporto di fornitura tra e ha CP_2 Parte_2 emesso le proprie fatture verso che si rammostrano al teste (prod. n. 3) Parte_1 recependo i dati di cui alle corrispondenti fatture emesse verso da CP_2 Controparte_1
(allora Enel prod. n. 2)”;
“vero che nel corso del rapporto di fornitura tra e ha CP_2 Parte_2 emesso le proprie fatture verso recependo i dati di cui alle Parte_1 corrispondenti fatture emesse verso da (allora Enel CP_2 Controparte_1
RI)”;
“vero che ha emesso le fatture nn. 5716408027 e 5716442692 contestate da CP_2
nel presente giudizio recependo i dati di consumo comunicati da e- Parte_1
RI con le fatture nn. 000516002701302 (comp. settembre 2014); 000516002703194 (comp. ottobre 2014); 000516002680574 (comp. novembre 2014); 000516002701788 (comp. dicembre 2014); 000516002673025 (comp. gennaio 2015); 000516002692477 (comp. febbraio 2015); 000516002689898 (comp. marzo 2015); 000516002676753 (comp. aprile 2015); 000516002696007 (comp. maggio 2015); 000516002701778 (comp. giugno 2015); 000516002695054 (comp. luglio 2015); 000516002694538 (comp. agosto 2015); 000516002704099 (comp. settembre 2015); 000516002692489 (comp. ottobre 2015): 000516002695061 (comp. novembre 2015); 000516002673534 (comp. dicembre 2015); 000516002676751 (comp. gennaio 2016); 000516002678484 (comp. febbraio 2016); 000516002692478 (comp. marzo 2016); 000516002701776 (comp. aprile 2016); 000516002697010 (comp. maggio 2016), tutte del 1.8.2016, trasfuse nella fattura 5716408027; nonché 000516002671502 del 1.8.2016 (comp. Giugno 2016) e 000516002729972 del 2.8.2016 (comp. luglio 2016) trasfuse nella fattura 5716442692”.
4 Sui capitoli di prova che precedono si indicano a testimoni: il Sig. e il Sig. Tes_1
entrambi presso Testimone_2 Controparte_2
“vero che ha già provveduto a pagare le fatture 000516002701302 (comp. settembre CP_2
2014); 000516002703194 (comp. ottobre 2014); 000516002680574 (comp. novembre 2014); 000516002701788 (comp. dicembre 2014); 000516002673025 (comp. gennaio 2015); 000516002692477 (comp. febbraio 2015); 000516002689898 (comp. marzo 2015); 000516002676753 (comp. aprile 2015); 000516002696007 (comp. maggio 2015); 000516002701778 (comp. giugno 2015); 000516002695054 (comp. luglio 2015); 000516002694538 (comp. agosto 2015); 000516002704099 (comp. settembre 2015); 000516002692489 (comp. ottobre 2015): 000516002695061 (comp. novembre 2015); 000516002673534 (comp. dicembre 2015); 000516002676751 (comp. gennaio 2016); 000516002678484 (comp. febbraio 2016); 000516002692478 (comp. marzo 2016); 000516002701776 (comp. aprile 2016); 000516002697010 (comp. maggio 2016), tutte del 1.8.2016, nonché 000516002671502 del 1.8.2016 (comp. Giugno 2016) e
-RI verso e da quest'ultima
e 5716442692 emesse da verso e da quest'ultima contestate nel presente CP_2 Parte_1 giudizio”.
Sul capitolo di prova che precede si indica a testimone il Sig. presso Testimone_3 [...]
CP_2
Fermi i rilievi critici alla CTU di primo grado come ribaditi in atti. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande nuove. Con vittoria delle spese di lite, anche per il presente grado di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 2016, proponeva domanda di Parte_1 accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da - con Controparte_2 cui aveva stipulato contratto di fornitura di energia elettrica con decorrenza 3.07.2014 - in virtù delle due fatture n. 5716408027 del 26.08.2016 (dell'importo di euro 967.123,78 relativa al periodo 1.09.2014 – 31.06.2016) e fattura 5716442692 dell'8.09.2016 (dell'importo di euro
159.272,75 relativa al periodo 1.08.2016 – 31.08.2016), rimaste impagate.
Premetteva di aver stipulato negli anni contratti di fornitura di energia con varie società
( dal 27.06.2012 al 31.08.2012; dal 1.09.2012 al CP_3 CP_4
5 31.12.2012; dal 1.01.2013 al 31.08.2014 Interconsult;
dal 3.07.2014 , Controparte_2 sempre con E- RI come distributore.
Deduceva che il 17.05.2016 E RI avesse effettuato una verifica sul contatore accertando una anomalia, e che conseguentemente avesse inviato alle quattro ditte fornitrici, susseguitesi dalla data di installazione del contatore, una tabella di ricostruzione dei consumi, asseritamente errati per difetto, relativa al periodo giugno 2012 – maggio 2016, facendo risalire il guasto alla data del 27.06.2012 (data di installazione del misuratore), nonostante che in data 23.08.2012 avesse effettuato un intervento nel cui verbale aveva dato atto che il gruppo di misura risultasse dotato di sigilli stabilmente fissati, e nonostante che in occasione dell'ulteriore sopralluogo del 8.05.2015 avesse riscontrato il regolare funzionamento del gruppo di misura.
Sostenendo che la verifica non fosse stata compiuta secondo la normativa di settore, e che la ricostruzione dei consumi fosse stata effettuata in maniera arbitraria, aveva Parte_1 dunque chiesto accertarsi e dichiararsi che la presunta stima ed il calcolo del consumo energetico effettuate da E distribuzione posto a fondamento delle fatture non fosse corretto e, conseguentemente, non fossero dovute le somme richieste.
Si era ritualmente costituita , sostenendo che erroneamente l'avesse CP_2 Parte_1 citata in giudizio, dovendo le doglianze sollevate essere rivolte in via esclusiva nei confronti di E RI - che chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa – che eventualmente aveva errato nelle verifiche, non avendo fatto altro che fatturare quanto CP_2 richiesto dal distributore.
All'esito della chiamata in causa da parte della convenuta , si era dunque costituita in CP_2 giudizio , deducendo di non intrattenere alcun rapporto diretto con i clienti Controparte_1 finali, traendone come conseguenza la propria estraneità all'attività di fatturazione, osservando che, avendo spiegato domanda di accertamento negativo del credito Parte_1 vantato nei propri confronti da , in caso di accoglimento della domanda non potesse CP_2 essere emessa nei confronti di E RI sentenza di condanna. Nel merito deduceva il carattere non significativo dei verbali del 2012 e del 2015, in quanto l'intervento dell'agosto
2012 era stato di sola riprogrammazione del contatore in seguito all'installazione dell'impianto fotovoltaico, mentre in occasione del sopralluogo dell'8 giugno 2015
6 aveva fatto manutenzione agli impianti, il che aveva determinato bassi prelievi Parte_1 di energia che avevano reso impossibile riscontrare anomalie, verificabili solo con consumi ordinari. Soltanto il 17 maggio 2016, in presenza appunto di consumi ordinari - deduceva E
RI - era stato dunque possibile rilevare l'errore di misurazione, ed infine il 19 ottobre 2016 era stato sostituito il gruppo di misura: tra i vari verbali pertanto non sussisteva nessuna contraddittorietà, riferendosi ciascuno a diverse tipologie di attività.
Il Giudice di prime cure preliminarmente respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata da nei confronti di , essendo configurabile solo nei rapporti tra quest'ultima Parte_1 CP_2 ed E RI un contratto di trasporto con applicabilità conseguenziale dell'art 2951
c.c., mentre tra ed esisteva un contratto di somministrazione soggetto a Parte_1 CP_2 prescrizione quinquennale.
Nel merito, disposta CTU finalizzata ad accertare il reale consumo energetico ed il conseguente eventuale credito di verso sulla scorta dei consumi CP_2 Parte_1 rilevati da E distribuzione nel periodo 1.09.2014 – 31 agosto 2016, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, il Giudice accoglieva la domanda di pervenendo al Parte_1 convincimento che, non essendo possibile accertare con oggettiva certezza se la caduta dei consumi registrata nel giugno 2012 fosse da ricollegare ad un guasto del contatore piuttosto che al mutare delle condizioni produttive dello stabilimento, anche l'accertamento dei consumi e la fatturazione non fossero basate su dati corretti, sicché, non essendo possibile individuare con certezza il momento del guasto, si doveva procedere alla ricostruzione dei consumi in conformità di quanto stabilito dalla Delibera ARERA del 28.12.1999 secondo cui il periodo di ricostruzione deve riferirsi non oltre i 365 giorni antecedenti la verifica del
17.06.2016, e dunque, a ritroso, non oltre il 17.05.2015.
Il CTU, in particolare, applicando un coefficiente ricostruttivo compreso tra 1.495 e 1,564 individuava un coefficiente medio di 1,529 in base al quale procedevaalla corretta ricostruzione dei consumi quantificandola in 7.914,74 MWh.
Trattandosi di azione di accertamento negativo, conseguiva che nessuna condanna potesse essere pronunciata se non con riferimento alle spese di lite, sicché in ragione della domanda di manleva spiegata nei confronti di E RI, doveva essere tenuta indenne da CP_2 queste ultime da E RI.
7 Il Tribunale, pertanto, in accoglimento della domanda di accertamento negativo spiegata da dichiarava non dovuti gli importi indicati nelle fatture emesse da ed Parte_1 CP_2 accertava i consumi nella misura pari a 7.914,74MWh; condannava quindi al CP_2 pagamento delle spese di lite nei confronti di a tenere Parte_3 indenne della condanna, oltre che a rifondere a sua volta ad le spese di lite del CP_2 CP_2 grado, essendo rimasta soccombente, oltre spese di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello E RI, concludendo come sopra. Si sono ritualmente costituite e resistendo all'appello e chiedendo CP_2 Parte_1 confermarsi la sentenza di prime cure.
All'udienza del 8 giugno 2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 maggio 2024, rinviata d'ufficio all' 11.07.2024 in cui, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISONE
Con il primo motivo E RI ha dedotto la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva escluso che fosse possibile accertare oggettivamente la data del guasto del contatore. Il consulente aveva evidenziato che la tesi di E RI secondo cui il momento del verificarsi del guasto fosse coinciso con la flessione delle curve di carico verificatasi nel giugno 2012 non potesse essere sostenuta in quanto dalla documentazione in atti era emerso che in quel periodo era stato delocalizzato l'impianto, il che spiegava altrettanto convincentemente la caduta di consumi registrata in tale periodo, tanto più che in occasione del sopralluogo del giugno 2015 non erano emerse anomalie. In realtà se il Giudicante avesse ammesso la prova orale articolata da E RI finalizzata a dimostrare l'esito della verifica successiva del giugno 2015 sarebbe emerso che l'esito della stessa non dimostrava il perfetto funzionamento del gruppo di misura. Il Tribunale non si sarebbe dovuto limitare a condividere la tesi del
CTU secondo cui sufficiente a creare il dubbio sul momento effettivo del guasto fosse l'elemento indiziario della delocalizzazione, ma avrebbe dovuto disporre un supplemento di perizia sul punto, oltre che ammettere la prova orale richiesta dall'appellante. Come dedotto da E RI, difatti, in occasione del sopralluogo di giugno 2015 Parte_1
8 effettuava la manutenzione ordinaria dei propri impianti, così determinando bassi prelievi di energia dalla rete, il che aveva probabilmente impedito di rilevare anomalie già in essere: in particolare, tali bassi valori non determinavano una variazione termica del morsetto sul GME
(morsetto su cui veniva successivamente verificato il guasto) tale da surriscaldarlo. Insomma gli esiti di tale verifica erano inficiati dal basso prelievo di energia elettrica motivato da circostanze contingenti.
L'anomalia era stata dunque successivamente rilevata in occasione dell'accesso del maggio
2016: in pratica, il CTU aveva attribuito rilevanza alle apparenti contraddittorietà sussistenti trai diversi verbali di accesso di E RI, ma tali apparenti contrasti erano in realtà inesistenti perché ciascun verbale era riconducibile ad attività differente, e più precisamente gli accessi del 2012 e del 2015 avevano avuto ad oggetto attività che per loro stessa natura non avevano consentito di individuare il malfunzionamento del contatore. Anche la tesi secondo cui la delocalizzazione degli impianti giustificasse il crollo dei consumi nel giugno
2012 avrebbe meritato degli approfondimenti maggiori, in quanto nelle stesse perizie di parte di si potevano osservare, nella stessa giornata, contraddittoriamente indicati Parte_1 distacchi di natura disomogenea, e ciononostante il perito aveva ritenuto di sposare la tesi di secondo cui il crollo dei consumi potesse essere riferibile alla suindicata Parte_1 delocalizzazione.
In sintesi, gli indici presuntivi su cui il CTU aveva fondato la propria affermazione che fosse impossibile individuare il momento in cui il guasto del misuratore si era verificato – gli esiti degli accessi del giugno 2012 e del 2015, e la delocalizzazione degli impianti del 2012 – erano entrambi approssimativi ed avrebbero reso necessario un supplemento di perizia, mentre il Giudicante aveva aderito acriticamente alla tesi del CTU.
L'appellante ha pertanto richiesto sia l'ammissione delle prove orali non ammesse dal primo giudice che la rinnovazione della CTU.
Il motivo è infondato.
Come rilevato dal Giudice di prime cure, il consulente d'ufficio incaricato ha evidenziato che in occasione del primo verbale di verifica del 2012 fosse in atto la delocalizzazione degli impianti produttivi in Serbia e lo spegnimento di numerosi macchinari presso l'unità produttiva di Pineto, dove era installato il misuratore, spegnimento documentato peraltro dai
9 documenti di “Valutazione del Rischio rumore” redatti da Ente terzo e depositati in atti sub 19 della prima memoria ex art. 183 cpc di Metalchimica. Il dato non contestato e non contestabile è sufficiente a giustificare la caduta dei consumi registrata nel giugno 2012 e ad escludere che la causa di tale crollo sia da attribuire ad un guasto del misuratore, o quantomeno ad indurre un ragionevole dubbio su tale eventualità.
A fronte poi dell'efficacia probatoria del verbale di sopralluogo redatto da E RI in occasione dell'accesso del maggio 2015 che attesta inequivocabilmente il regolare funzionamento del misuratore, non si comprende quale elemento di novità possa essere fornito dall'espletamento di una prova testimoniale articolata su capitoli già reputati dal primo
Giudice generici e vertenti su circostanze da dimostrare documentalmente. Peraltro, la deposizione testimoniale non potrebbe validamente contrastar quanto verbalizzato dai tecnici che avevano partecipato al sopralluogo.
Con il secondo motivo di appello E RI critica il ricorso fatto dal CTU - ai fini della ricostruzione dei consumi - del coefficiente medio pari a 1,529, inferiore a quello corretto e dunque portante ad una ricostruzione al ribasso dei consumi rispetto a quella reale.
La scelta del coefficiente non sarebbe condivisibile né sul piano della metodologia con cui è calcolato né per il valore assunto con tale coefficiente, che non rappresenta la totalità dell'energia elettrica complessivamente non misurata. Anche sul punto l'appellante insiste per la rinnovazione della CTU.
Il motivo è infondato.
Il CTU ha ben argomentato circa la scelta del coefficiente utilizzato per la ricostruzione dei consumi, in contraddittorio pieno peraltro con il consulente di parte di E RI. Il
CTU ha considerato il coefficiente di ricostruzione variabile da un minimo di 1,293 ad un massimo di 1.905 “ottenuto come rapporto tra i valori di potenza misurati dopo e prima il ripristino del morsetto”, precisando di aver considerato diversi quarti d'ora dalla 12.00 alle
13.45, facendo diverse medie, e senza considerare periodi più lunghi di consumo perché sarebbero stati inattendibili, sussistendo un impianto fotovoltaico, per struttura molto variabile anche all'interno del quarto d'ora, sicché anche avendo i dati di consumo non sarebbe stato possibile scorporare quanto apportato dall'impianto fotovoltaico e quanto dallo spegnimento dei motori.
10 L'utilizzo del coefficiente medio utilizzato risulta dunque quello maggiormente attendibile a parere del CTU e la tesi del consulente, ampiamente argomentata in contraddittorio con i CTP di controparte, è stata condivisibilmente fatta propria dal Giudicante ed è oggi condivisa da questa Corte.
Con il terzo motivo di appello E RI ha censurato la sentenza in punto di spese di lite nella parte in cui, in accoglimento della domanda di manleva – mal formulata, trattandosi di azione di accertamento negativo – aveva condannato E RI alle spese di lite nei confronti di , e ciò nonostante avesse dichiarato inammissibile la domanda di CP_2 ripetizione di indebito formulata solo in comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato.
Nei rapporti tra ed E RI, quest'ultima è la società responsabile del calcolo e CP_2 della verifica dei consumi, limitandosi l'attività di al solo recepimento delle CP_2 misurazioni in fattura. pertanto aveva tutto il diritto di essere tenuta indenne dalle CP_2 conseguenze degli errori vizi attinenti le attività svolte da E RI, sicché il principio di soccombenza giustifica ampiamente la condanna alle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (valore indeterminabile - scaglione fino ad euro 52.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 2.058,00
per la fase introduttiva euro 1.418,00
per la fase istruttoria euro 3.045,00
per la fase decisoria euro 3.470.00
per un totale di euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e
11 reietta:
1) Rigetta l'appello proposto da E RI avverso la sentenza del
Tribunale di Genova n. 1819/2022 pubblicata il 15.07.2022, che per l'effetto conferma.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_4 pagamento, in favore di e di delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 del grado che liquida in euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario iva e cpa come per legge nei confronti di ciascuna delle parti appellate, con distrazione in favore dell'avvocato di avv. Gaetano BIOCCA. Parte_1
3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
4) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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