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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL RO presidente
Biagio Politano consigliere
AN RI HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1896/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di somministrazione tra
Banca Sistema s.p.a. (C.F. e P. Iva. ), difesa dall'avvocato P.IVA_1
IN de TI
Parte appellante e
(P. IVA ), difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Salvatore Giunone
Parte appellata
1 nonché
(C.F. ), difesa dagli Avvocati Stefano Coen e Paolo CP_2 P.IVA_3
Colombo.
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, riformare la Sentenza n. 578/2019 resa (nella causa civile iscritta al n. 5538/2015 Ruolo Generale) in data 27 marzo 2019 e pubblicata in data
28 marzo 2019 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado: - rigettare l'opposizione proposta dal Controparte_1
, nonché le domande e le eccezioni da esso formulate in quanto
[...]
inammissibili, generiche e comunque infondate e, per l'effetto confermare il decreto opposto n. 579/2015 (r.g.n. 2437/2015) emesso dal Tribunale di
Catanzaro in data 21 – 30 luglio 2015 per la somma capitale di Euro
596.895,26 (e/o per la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa), oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002
(maturati in relazione alle fatture azionate dalle singole scadenze al saldo) e spese legali;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto, Banca Sistema s.p.a. è creditrice del Controparte_1
della somma di Euro 596.895,26 a titolo di capitale in relazione alle fatture azionate (oggetto dell'atto di cessione debitamente notificato) oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 da calcolarsi sulle fatture azionate dalle rispettive scadenze al saldo ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare il a pagare in favore di Banca Sistema s.p.a., Controparte_1
e nei termini di legge, la somma complessiva di Euro 596.895,26 (ovvero la
2 diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa) oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 da calcolarsi sulle fatture azionate dalle rispettive scadenze al saldo, rivalutazione monetaria e spese;
- condannare il , in ogni caso, a pagare in Controparte_1
favore di Banca Sistema s.p.a., le spese, diritti e onorari del procedimento monitorio (comprese le spese di notifica e l'imposta di registro) e del presente giudizio di opposizione. - In subordine: con riferimento alle cessioni dei crediti vantati da nella denegata e non creduta ipotesi in cui si CP_2
accertasse e dichiarasse, in accoglimento delle eccezioni avversarie (come meglio in atto rappresentate), l'inesistenza dei crediti ceduti (rep. n. 23170), accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1456 c.c. e art. 9 delle Condizioni Generali di contratto (ovvero in subordine ex art. 1453 c.c.), risolto il contratto sottoscritto tra Banca Sistema s.p.a. e per l'effetto condannare CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a CP_2
favore di Banca Sistema s.p.a. fino a concorrenza della somma di Euro
286.257,57 (corrispondente alla parte del corrispettivo per l'acquisto dei crediti in oggetto), maggiorato degli interessi al tasso di mora decorrenti dal giorno in cui è stato disposto il trasferimento del corrispettivo dal cessionario al cedente fino al suo saldo effettivo e oltre alle spese legali sostenute da
Banca Sistema s.p.a. per la riscossione del credito in questione e, segnatamente, tutte le spese legali che sono state sostenute per il deposito del decreto monitorio opposto e alle ulteriori spese legali sostenute per il presente giudizio ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, dovesse essere considerata di giustizia. - In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di risoluzione di cui sopra, condannare, per le ragioni esposte in narrativa,
[...]
[..
[...] [...]
a tenere indenne e manlevare Banca Sistema s.p.a. da ogni CP_3
conseguenza patrimoniale negativa dovesse derivare dal presente giudizio e da ogni pretesa avversaria in relazione al credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, condannare al pagamento di una CP_2
somma pari alla differenza fra il controvalore del credito oggetto di cessione e il diverso minor ammontare ritenuto in effetti dovuto (fino a sua concorrenza integrale), oltre rivalutazione come per legge e agli interessi sulla somma così rivalutata calcolati ex D.lgs n. 231/2002. - In ogni caso, condannare il a pagare in favore di Banca Controparte_1
Sistema s.p.a., le spese, diritti e onorari del procedimento monitorio
(comprese le spese di notifica e l'imposta di registro), del giudizio di opposizione e del presente giudizio di appello (il tutto oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge)”.
Per il “a) Rigettare l'interposto Controparte_1
Appello principale per come proposto da parte Appellante per le ragioni spiegate;
b) Conseguentemente Confermare la Sentenza impugnata num.578/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
c) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Giudizio.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni CP_2
contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il si era opposto al decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 579/2015, emesso dal Tribunale di Catanzaro per la somma di €
596.895,26 a favore di Banca Sistema s.p.a., quale cessionaria dei crediti
4 vanatati dalla cedente a titolo di somme dovute nell'ambito del CP_2
contratto di somministrazione intercorso tra quest'ultima e il comune.
L'opponente aveva dedotto: a) l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo verso l'ente in dissesto finanziario;
b) la duplicazione del titolo;
c) la mancanza di prova scritta del credito;
d) la nullità del decreto opposto per difetto di legittimazione attiva del commissario prefettizio;
e) la non debenza degli interessi moratori.
Si era costituita la Banca Sistema, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per l'ipotesi di accertamento dell'inesistenza dei crediti ceduti, che fossero dichiarati risolti i contratti di cessione e, in via ulteriormente subordinata, che fosse condannata CP_2
a tenerla indenne da ogni conseguenza patrimoniale negativa.
Si era costituita a seguito di autorizzazione alla chiamata CP_2
in causa avanzata dalla banca, e aveva chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del tribunale per le domande promosse nei suoi confronti;
in subordine il rigetto delle pretese in quanto infondate oltre che prive di riscontro probatorio.
Con la sentenza n. 578/2019, resa il 27 marzo 2019 a definizione del giudizio r.g.a.c. n. 5538/2015, il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra e Banca Sistema, con CP_1
conseguente revoca del decreto opposto.
Il tribunale aveva considerato cessata la materia del contendere a seguito dell'inserimento del credito nella massa passiva nell'ente dichiarato in dissesto.
5 Banca Sistema s.p.a. ha impugnato la sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: a) il tribunale avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia, atteso che il dissesto finanziario non incide sulla capacità processuale dell'ente, non inibisce l'avvio di azioni di cognizione e non interrompe quelle pendenti verso di esso, ma solo inibisce le azioni esecutive imponendo l'apertura di una procedura concorsuale;
e comunque il tribunale non avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto il credito insinuato nel passivo per effetto della delibera n. 423/2016 della Commissione straordinaria non coinciderebbe con quello azionato dalla banca, quanto meno rispetto agli interessi maturati;
b) la comprovata esistenza del credito azionato avrebbe dovuto condurre non alla compensazione, bensì a una condanna del comune al pagamento delle spese di lite, per effetto del principio della soccombenza virtuale;
Si è costituito il , argomentando per Controparte_1
l'infondatezza dell'impugnazione.
Si è costituita anche l' ribadendo in via preliminare le CP_2
proprie difese relative all'incompetenza per territorio del giudice adito, e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 3.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
6 La corte condivide la decisione del giudice di primo grado, in quanto l'inserimento del credito nella massa passiva dell'ente dichiarato in stato di dissesto comporta il venir meno dell'interesse ad agire, e dunque correttamente è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'art. 81 comma II d.lgs. 77/1995 stabilisce che dalla data della dichiarazione di dissesto del e sino all'approvazione del rendiconto CP_1
di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Nessuna conseguenza è prevista, invece, per le azioni di cognizione, che, come affermato dalla Corte di cassazione, “possono continuare ad essere promosse contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente. Pertanto, per i crediti da interessi e rivalutazione monetaria maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale, rimane ferma la facoltà del creditore di esercitare i propri diritti nei confronti del una volta CP_1
cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria”
(Cass. Sez. III, sentenza 30 gennaio 2008, n. 2095).
La Corte di cassazione ha, altresì, affermato: “In base alle disposizioni del D.Lgs. n. 77 del 1995 (poi sostituite da quelle del D.Lgs. n. 267 del 2000), una volta deliberato lo stato di dissesto di un ente locale ed approvato il piano di estinzione delle passività, l'inserimento dei crediti nella massa passiva è finalizzato al loro soddisfacimento. Sicché, a tale inserimento consegue la carenza dell'interesse dell'ente ad agire in relazione a quei crediti e la
7 cessazione della materia del contendere riguardo agli stessi” (Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 2002, n. 17107).
Da tali principi discende la correttezza della decisione del giudice di primo grado, che conseguentemente ha disposto la revoca del decreto opposto.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo esso esteso all'accertamento del merito della pretesa creditoria, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, infatti, non può che travolgere la pronuncia di merito resa nel giudizio monitorio.
Né rileva la circostanza dedotta dall'appellante relativa all'inserimento nella massa passiva della sola sorte capitale, e non anche degli interessi moratori maturati e maturandi successivamente all'apertura della procedura concorsuale, in quanto l'art. 248 comma IV d.lgs 267/2000 prevede che dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producano più interessi né siano soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
Rimane ferma, eventualmente, la possibilità per il creditore di agire una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria.
8 Anche il secondo motivo d'appello – relativo all'asseritamente errata compensazione delle spese di lite – è infondato.
La corte condivide la decisione di compensare le spese di lite nonostante il credito risulti inserito nella massa passiva per il suo soddisfacimento, in ragione - oltre che della particolarità delle questioni trattate – del mancato accoglimento delle difese della parte opposta.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 520.001 a € 1.000.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite, liquidate per ogni parte in complessivi € 13.078,00 per onorari, oltre accessori di legge.
9 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN RI HI IL RO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL RO presidente
Biagio Politano consigliere
AN RI HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1896/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di somministrazione tra
Banca Sistema s.p.a. (C.F. e P. Iva. ), difesa dall'avvocato P.IVA_1
IN de TI
Parte appellante e
(P. IVA ), difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Salvatore Giunone
Parte appellata
1 nonché
(C.F. ), difesa dagli Avvocati Stefano Coen e Paolo CP_2 P.IVA_3
Colombo.
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, riformare la Sentenza n. 578/2019 resa (nella causa civile iscritta al n. 5538/2015 Ruolo Generale) in data 27 marzo 2019 e pubblicata in data
28 marzo 2019 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado: - rigettare l'opposizione proposta dal Controparte_1
, nonché le domande e le eccezioni da esso formulate in quanto
[...]
inammissibili, generiche e comunque infondate e, per l'effetto confermare il decreto opposto n. 579/2015 (r.g.n. 2437/2015) emesso dal Tribunale di
Catanzaro in data 21 – 30 luglio 2015 per la somma capitale di Euro
596.895,26 (e/o per la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa), oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002
(maturati in relazione alle fatture azionate dalle singole scadenze al saldo) e spese legali;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto, Banca Sistema s.p.a. è creditrice del Controparte_1
della somma di Euro 596.895,26 a titolo di capitale in relazione alle fatture azionate (oggetto dell'atto di cessione debitamente notificato) oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 da calcolarsi sulle fatture azionate dalle rispettive scadenze al saldo ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare il a pagare in favore di Banca Sistema s.p.a., Controparte_1
e nei termini di legge, la somma complessiva di Euro 596.895,26 (ovvero la
2 diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa) oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 da calcolarsi sulle fatture azionate dalle rispettive scadenze al saldo, rivalutazione monetaria e spese;
- condannare il , in ogni caso, a pagare in Controparte_1
favore di Banca Sistema s.p.a., le spese, diritti e onorari del procedimento monitorio (comprese le spese di notifica e l'imposta di registro) e del presente giudizio di opposizione. - In subordine: con riferimento alle cessioni dei crediti vantati da nella denegata e non creduta ipotesi in cui si CP_2
accertasse e dichiarasse, in accoglimento delle eccezioni avversarie (come meglio in atto rappresentate), l'inesistenza dei crediti ceduti (rep. n. 23170), accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1456 c.c. e art. 9 delle Condizioni Generali di contratto (ovvero in subordine ex art. 1453 c.c.), risolto il contratto sottoscritto tra Banca Sistema s.p.a. e per l'effetto condannare CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a CP_2
favore di Banca Sistema s.p.a. fino a concorrenza della somma di Euro
286.257,57 (corrispondente alla parte del corrispettivo per l'acquisto dei crediti in oggetto), maggiorato degli interessi al tasso di mora decorrenti dal giorno in cui è stato disposto il trasferimento del corrispettivo dal cessionario al cedente fino al suo saldo effettivo e oltre alle spese legali sostenute da
Banca Sistema s.p.a. per la riscossione del credito in questione e, segnatamente, tutte le spese legali che sono state sostenute per il deposito del decreto monitorio opposto e alle ulteriori spese legali sostenute per il presente giudizio ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, dovesse essere considerata di giustizia. - In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di risoluzione di cui sopra, condannare, per le ragioni esposte in narrativa,
[...]
[..
[...] [...]
a tenere indenne e manlevare Banca Sistema s.p.a. da ogni CP_3
conseguenza patrimoniale negativa dovesse derivare dal presente giudizio e da ogni pretesa avversaria in relazione al credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, condannare al pagamento di una CP_2
somma pari alla differenza fra il controvalore del credito oggetto di cessione e il diverso minor ammontare ritenuto in effetti dovuto (fino a sua concorrenza integrale), oltre rivalutazione come per legge e agli interessi sulla somma così rivalutata calcolati ex D.lgs n. 231/2002. - In ogni caso, condannare il a pagare in favore di Banca Controparte_1
Sistema s.p.a., le spese, diritti e onorari del procedimento monitorio
(comprese le spese di notifica e l'imposta di registro), del giudizio di opposizione e del presente giudizio di appello (il tutto oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge)”.
Per il “a) Rigettare l'interposto Controparte_1
Appello principale per come proposto da parte Appellante per le ragioni spiegate;
b) Conseguentemente Confermare la Sentenza impugnata num.578/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
c) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Giudizio.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni CP_2
contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il si era opposto al decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 579/2015, emesso dal Tribunale di Catanzaro per la somma di €
596.895,26 a favore di Banca Sistema s.p.a., quale cessionaria dei crediti
4 vanatati dalla cedente a titolo di somme dovute nell'ambito del CP_2
contratto di somministrazione intercorso tra quest'ultima e il comune.
L'opponente aveva dedotto: a) l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo verso l'ente in dissesto finanziario;
b) la duplicazione del titolo;
c) la mancanza di prova scritta del credito;
d) la nullità del decreto opposto per difetto di legittimazione attiva del commissario prefettizio;
e) la non debenza degli interessi moratori.
Si era costituita la Banca Sistema, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per l'ipotesi di accertamento dell'inesistenza dei crediti ceduti, che fossero dichiarati risolti i contratti di cessione e, in via ulteriormente subordinata, che fosse condannata CP_2
a tenerla indenne da ogni conseguenza patrimoniale negativa.
Si era costituita a seguito di autorizzazione alla chiamata CP_2
in causa avanzata dalla banca, e aveva chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del tribunale per le domande promosse nei suoi confronti;
in subordine il rigetto delle pretese in quanto infondate oltre che prive di riscontro probatorio.
Con la sentenza n. 578/2019, resa il 27 marzo 2019 a definizione del giudizio r.g.a.c. n. 5538/2015, il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra e Banca Sistema, con CP_1
conseguente revoca del decreto opposto.
Il tribunale aveva considerato cessata la materia del contendere a seguito dell'inserimento del credito nella massa passiva nell'ente dichiarato in dissesto.
5 Banca Sistema s.p.a. ha impugnato la sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: a) il tribunale avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia, atteso che il dissesto finanziario non incide sulla capacità processuale dell'ente, non inibisce l'avvio di azioni di cognizione e non interrompe quelle pendenti verso di esso, ma solo inibisce le azioni esecutive imponendo l'apertura di una procedura concorsuale;
e comunque il tribunale non avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto il credito insinuato nel passivo per effetto della delibera n. 423/2016 della Commissione straordinaria non coinciderebbe con quello azionato dalla banca, quanto meno rispetto agli interessi maturati;
b) la comprovata esistenza del credito azionato avrebbe dovuto condurre non alla compensazione, bensì a una condanna del comune al pagamento delle spese di lite, per effetto del principio della soccombenza virtuale;
Si è costituito il , argomentando per Controparte_1
l'infondatezza dell'impugnazione.
Si è costituita anche l' ribadendo in via preliminare le CP_2
proprie difese relative all'incompetenza per territorio del giudice adito, e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 3.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
6 La corte condivide la decisione del giudice di primo grado, in quanto l'inserimento del credito nella massa passiva dell'ente dichiarato in stato di dissesto comporta il venir meno dell'interesse ad agire, e dunque correttamente è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'art. 81 comma II d.lgs. 77/1995 stabilisce che dalla data della dichiarazione di dissesto del e sino all'approvazione del rendiconto CP_1
di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Nessuna conseguenza è prevista, invece, per le azioni di cognizione, che, come affermato dalla Corte di cassazione, “possono continuare ad essere promosse contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente. Pertanto, per i crediti da interessi e rivalutazione monetaria maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale, rimane ferma la facoltà del creditore di esercitare i propri diritti nei confronti del una volta CP_1
cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria”
(Cass. Sez. III, sentenza 30 gennaio 2008, n. 2095).
La Corte di cassazione ha, altresì, affermato: “In base alle disposizioni del D.Lgs. n. 77 del 1995 (poi sostituite da quelle del D.Lgs. n. 267 del 2000), una volta deliberato lo stato di dissesto di un ente locale ed approvato il piano di estinzione delle passività, l'inserimento dei crediti nella massa passiva è finalizzato al loro soddisfacimento. Sicché, a tale inserimento consegue la carenza dell'interesse dell'ente ad agire in relazione a quei crediti e la
7 cessazione della materia del contendere riguardo agli stessi” (Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 2002, n. 17107).
Da tali principi discende la correttezza della decisione del giudice di primo grado, che conseguentemente ha disposto la revoca del decreto opposto.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo esso esteso all'accertamento del merito della pretesa creditoria, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, infatti, non può che travolgere la pronuncia di merito resa nel giudizio monitorio.
Né rileva la circostanza dedotta dall'appellante relativa all'inserimento nella massa passiva della sola sorte capitale, e non anche degli interessi moratori maturati e maturandi successivamente all'apertura della procedura concorsuale, in quanto l'art. 248 comma IV d.lgs 267/2000 prevede che dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producano più interessi né siano soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
Rimane ferma, eventualmente, la possibilità per il creditore di agire una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria.
8 Anche il secondo motivo d'appello – relativo all'asseritamente errata compensazione delle spese di lite – è infondato.
La corte condivide la decisione di compensare le spese di lite nonostante il credito risulti inserito nella massa passiva per il suo soddisfacimento, in ragione - oltre che della particolarità delle questioni trattate – del mancato accoglimento delle difese della parte opposta.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 520.001 a € 1.000.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite, liquidate per ogni parte in complessivi € 13.078,00 per onorari, oltre accessori di legge.
9 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
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