Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 23662/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in persona dei seguenti magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Silvia Carosio Giudice
Monica Mastrandrea Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 23662/24 promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avvocati Adalberto Gottardi e Elena Riga del Foro di Cuneo
RICORRENTE- contro
della provincia di TORINO, (c.f. ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3
Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Nel merito
previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato revocare/annullare il provvedimento del Questore di Torino Prot. nr. 1732/2024 del 18/11/2024 in quanto illegittimo e, per l'effetto, dichiarare il diritto al soggiorno permanente del ricorrente in Italia, ordinando di conseguenza al Questore di Torino di rilasciare/confermare al medesimo il premesso di soggiorno di lunga durata per motivi famigliari. In subordine
accertata e dichiarata, in ogni caso, la sussistenza del diritto del sig. a permanere in Italia, Pt_1 ordinare al Questore di Torino di rilasciare a favore del medesimo il permesso di soggiorno per motivi familiari, di lavoro, e/o per la motivazione meglio vista.
Per parte resistente:
“ nel merito rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
****
Il ricorrente indicato in epigrafe, ha proposto ricorso avverso al provvedimento n. 1732/24 con il quale il Questore di Torino, con provvedimento emesso in data 18.11.24, ha rigettato l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, a lui rilasciato dalla questura di Trento in data 23 Aprile 2012 per motivi di famiglia con il padre;
il Questore ha rilevato che, come risultava dalla documentazione prodotta, il ricorrente era stato assente dal territorio dell'unione dal 16 Aprile 2019 al 4 agosto 2023 e, quindi, per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi: circostanza, questa, ostativa al mantenimento del diritto al soggiorno permanente in Italia ai sensi dell'articolo 9, comma 7 decreto legislativo 286/ 98. Il Questore, inoltre, evidenziava che la documentazione medica prodotta dall'interessato a integrazione della domanda avanzata, risultava essere solo parzialmente tradotta e non legalizzata presso la rappresentanza diplomatica: per tale motivo rigettava l'istanza di aggiornamento e revocava il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Avverso tale provvedimento, notificato il 23.11.24, veniva proposta tempestiva impugnazione dal ricorrente. Nel ricorso parte ricorrente si duole del fatto che la p.a. non ha valutato la sostanza ed il merito della documentazione prodotta, che evidenzia l'impedimento del ricorrente a rientrare in Italia a cagione di sue problematiche di salute. Rileva, infatti, parte ricorrente che, dopo essere rientrato per un breve periodo in Albania, dal luglio 2019 ha subito svariati ricoveri ospedalieri a cagione di una problematica alla schiena con conseguenti cure di fisioterapia;
successivamente sono subentrate le problematiche relative alle restrizioni Covid;
nel dicembre 2021 facevo rientro in Italia attraverso la Spagna (scalo aereo a Barcellona e successivo proseguimento in autobus). Rilevava inoltre di essere giunto in Italia quando era minorenne, nel 1997, assieme alla sua famiglia, ivi frequentando le scuole e ivi svolgendo, in seguito, attività lavorativa. Ciò premesso, concludeva come sopra indicato.
Si costituiva in giudizio la Questura di Torino e il chiedendo respingersi la CP_2 CP_2 domanda avanzata, evidenziando che la documentazione prodotta non era idonea a superare il dato formale dell'assenza superiore ai 12 mesi consecutivi;
che da ulteriore documentazione, risultava che il ricorrente effettua continui viaggi Italia/Albania e viceversa e che il certificato Inps evidenziava lo svolgimento di attività lavorativa solo sino al 2014. Il Tribunale, in accoglimento della domanda avanzata, disponeva la sospensione del provvedimento impugnato e fissava udienza di comparizione parti. All'udienza del 15.4.25 compariva il ricorrente che dichiarava: “ Mi sono allontanato dall'Italia nell'aprile 2019 per recarmi in Albania. Quando sono rientrato ho avuto problemi alla schiena e ho iniziato a fare delle visite mediche;
poi ho fatto fisioterapia;
poi è arrivato il covid con tutte le restrizioni. A dicembre 2021 sono rientrato in Italia: ho volato sino a Barcellona perché lì ho un amico e poi sono venuto in Italia con un bus, mi sono recato a Riva del Garda circa a gennaio 2022. La mia famiglia si trovava lì. Sono rimasto lì per un periodo di tempo che non ricordo, lavoro in nero per la raccolta dell'uva. Poi sono andato in Albania con tutta la mia famiglia per circa 1 mese (per le ferie estive) e poi siamo rientrati tutti in Italia: sono rientrato definitivamente. Ho conservato la documentazione medica relativa ai miei ricoveri e alle cure che ho fatto. Non svolgo attività lavorativa, vivo in casa con mia mamma e mio fratello più grande e con la sua famiglia ”. Veniva assegnato, su richiesta di parte ricorrente, termine sino al 30 aprile per produrre ulteriore documentazione. All'esito, il giudice si riservava di riferire al collegio, avendo parte ricorrente specificato che, come risultante dal ricorso, la domanda avanzata era anche volta al rilascio di un permesso per c.d. protezione speciale.
Ciò premesso, si evidenzia, innanzi tutto, che l'art. 9, comma 7 lett. d) D. Lgs. 286/98 statuisce che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi: si tratta di norma attuativa della disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109. Il legislatore, sia comunitario, sia nazionale, ha, infatti, presuntivamente ritenuto che l'assenza dal territorio dello Stato per un periodo consecutivo così lungo (12 mesi) dimostri che il legame con lo Stato membro ospitante si sia, non solo allentato, ma del tutto sciolto. La Corte di Giustizia, nella causa C-432/20 , ha affermato che “cittadini di Persona_1 paesi terzi che hanno già dimostrato, con la durata del loro soggiorno nel territorio di un determinato Stato membro, il loro radicamento in tale Stato membro, sono, in linea di principio, liberi, al pari dei cittadini dell'Unione, di spostarsi e di risiedere, anche per periodi più lunghi, al di fuori del territorio dell'Unione, senza che ciò comporti, per ciò stesso, la perdita del loro status di soggiornanti di lungo periodo, purché non siano assenti da tale territorio per un intero periodo di dodici mesi consecutivi”. Il legislatore nazionale non ha disciplinato alcuna possibile deroga a tale principio ma, sia la giurisprudenza amministrativa, sia quella ordinaria, hanno più volte avuto modo di affermare che “una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina relativa al permesso di soggiorno di lungo periodo, che tenga conto del principio di eguaglianza sostanziale e della logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, nonché l'inammissibilità di automatismi ostativi ove vengano in rilievo i diritti fondamentali dell'uomo, impone di consentire allo straniero la giustificazione dell'assenza prolungata dal territorio dello Stato anche nell'ipotesi della revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo” (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 3 maggio 2021, n. 1109; anche, T.A.R. Veneto, III, 11 marzo 2024, n. 455; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 12 gennaio 2024, n. 18; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 25 agosto 2020, n. 1602; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 5 dicembre 2017, n. 805).
Ritiene il Tribunale che la domanda principale sia infondata. Innanzi tutto, si precisa che, come sopra ricordato, la ratio della normativa in esame tende a tutelare e disciplinare lo stretto legame creatosi tra lo straniero ed un determinato Stato dell'Unione Europea. Non essendo stata fornita alcuna prova relativamente all'arrivo in Italia del ricorrente nel gennaio 2022, dopo essere atterrato in Spagna nel dicembre 2021, di tale asserita circostanza non si potrà tenere conto. Sul punto, infatti, non risultano sufficienti le dichiarazioni del ricorrente, che, ha affermato di essere rientrato in Italia nel gennaio 2022 e di essersi ivi fermato continuativamente per un periodo che non ricorda, ma di essere poi rientrato in Albania per le ferie estive. La circostanza, oltre a non essere stata provata, risulta altresì smentita dalla documentazione prodotta che evidenzia che il 3.5.22 il ricorrente si trovava in Albania e si era recato presso un centro diagnostico. Ciò premesso, si rileva che, al di là della regolarità formale della documentazione medica prodotta, dall'analisi della stessa non si può sostenere che l'assenza del ricorrente dall'Italia, protrattasi per più di 12 mesi consecutivi, trovi una sua giustificazione nelle condizioni sanitarie dello stesso. La documentazione, infatti, è estremamente frammentaria;
non dà atto di alcun ricovero, ma solo di visite a seguito delle quali sono stati prescritti giorni (non superiori a 10) di riposo. Pertanto, anche considerando le restrizioni imposte per il Covid, non si giustifica l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale per il lungo periodo sopra indicato (aprile 2019/agosto 2023). La documentazione prodotta, infatti è, come si è detto, frammentaria e non vi è alcuna continuità temporale tra un documento sanitario e l'altro. In assenza di prova della sussistenza di un evento impediente che ha costretto il ricorrente a fermarsi in Albania per 12 mesi consecutivi, la domanda deve essere respinta.
Il ricorrente ha chiesto il rilascio di altro tipo di permesso, ivi compreso quello per la protezione speciale. Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il rilascio di tale tipo di permesso. Infatti, il ricorrente si trova in Italia, sebbene non con continuità, sin dal 1997 quando vi è giunto ancora minorenne;
ivi ha frequentato le scuole;
qui si trova la sua famiglia con la quale, ancora attualmente, convive (madre e fratello). Per quanto si rechi frequentemente in Albania è comunque certo che i suoi maggiori legami, famigliari e sociali, si sono radicati in Italia. Procedendo comunque con ordine, deve, innanzi tutto, essere evidenziata l'ammissibilità della domanda avanzata in questa sede: la p.a., infatti, ha omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI. A tal proposito, si ritiene che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato. A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23). Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n. 30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19 c.
1.1 TUI. Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto. Per quanto attiene al contenuto del D.L. n. 20/2023, si rileva che questo ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”. Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI. In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.). L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in Per_2 riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso Persona_3
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
Alla luce di quanto sopra argomentato, considerata la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, la vita sociale dal medesimo creata e sviluppata, la presenza di suoi famigliari con i quali convive e l'esercizio, ancorchè parziale e non sempre regolare, di attività lavorativa, ritiene il giudicante che vi siano tutti i presupposti per riconoscere allo stesso il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano gravi e circostanziati motivi per procedere ad una integrale compensazione delle stesse, stante il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della subordinata per motivi, in parte, differenti rispetto a quelli prospettati.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: rigetta la domanda principale;
accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, riconosce a nato a [...] Parte_1 il 7/06/1991, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 30.4.25
Il Presidente
Alessandra Aragno