Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 20.2.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4933/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti Salvatore Orefice e Giuseppe Giordano
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Cozzolino CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2023 la ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato “a nero” alle dipendenze della società operante nel settore CP_1 dei trattamenti estetici, in Napoli alla Via Gianlorenzo Bernini n. 101, dal 14.3.2022 al
5.11.2022;
- di essere stata assunta dall'amministratrice di tale società, sig.ra ; Parte_2
- di aver svolto mansioni di estetista, “tra cui prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo quali: pulizia del viso, trattamenti viso e corpo, massaggio estetico, trucco, manicure
e pedicure, depilazione, trattamento con Endosphere per cellulite, epilazione, epilazione laser”;
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 20.00, nonché il sabato dalle 09.00 alle 18.00, senza pausa pranzo;
- di aver percepito la retribuzione mensile indicata in ricorso, erogatale in contanti dalla sig.ra
; Parte_2
- di aver goduto di quattro settimane di ferie dal 12.8.2022 al 11.9.2022, ma non di non aver ricevuto alcuna retribuzione per le stesse;
- che il rapporto è cessato in ragione della mancata formalizzazione dello stesso presso gli istituti previdenziali, nonché per la mancata erogazione di una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
- di non aver percepito alcunché a titolo di 13^ e trattamento di fine rapporto.
Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentir, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata dal
14.3.2022 al 5.11.2022, condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 4.191,66, come da conteggi contenuti in ricorso, di cui € 592,53 a
1
Si è costituita tempestivamente in giudizio la che, contestando la natura CP_1 subordinata del rapporto dedotto in ricorso, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare ha dedotto:
- che “la pur occupandosi di trattamenti estetici per viso e corpo è anche e CP_1 soprattutto una scuola professionale per estetiste”;
- che, “durante il mese di marzo 2022 la ricorrente chiedeva di frequentare la scuola per diventare onicotecnica professionista”;
- che “ottenuto l'attestato la ricorrente restava entusiasta dell'attività svolta dalla rada al punto da proporre allla sig.ra la propria disponibilità ad una collaborazione Pt_2 che sarebbe stata dalla stessa gestita in maniera autonoma in modo da ripagare il costo del corso di formazione”;
- che “l'accordo raggiunto con la lrpt della consisteva, quindi, in una collaborazione CP_1 svolta in modalità autonoma da parte della ricorrente e tale modalità è confermata anche dalla circostanza che la sig.ra , appena diplomata in estetica, non era ancora pronta Pt_1 per esercitare l'attività ma aveva bisogno di un affiancamento con una professionista di almeno un mese prima di lavorare in totale autonomia”;
- che “tale affiancamento le avrebbe consentito di pagarsi il corso di formazione e solo dopo avrebbe cominciato a percepire una quota percentuale sui trattamenti che ella stessa riusciva a proporre alle clienti disponibili”;
- che “alcun potere direttivo ha avuto la sig.ra sulla ricorrente anche Parte_2 perché la stessa l.r.p.t della non è presente in Via Bernini 101 in quanto impegnata CP_1 tutti i giorni della settimana nel centro estetico ubicato a Capri (Na) alla Via Madre Serafina n. 10 e 12”;
- che, “pertanto, la ricorrente aveva la possibilità di decidere in autonomia gli orari in cui ricevere le clienti presso il centro di via Bernini senza essere sottoposta ad alcun vincolo di subordinazione”;
- che “la sig.ra ha, pertanto, collaborato, in maniera del tutto autonoma e Parte_1 saltuaria, stabilendo ella stessa gli appuntamenti con le clienti soprattutto sue amiche, secondo le proprie disponibilità, senza seguire né un orario fisso né tantomeno giorni fissi e/o prestabiliti essendo retribuita brevi manu con una percentuale sugli abbonamenti fatti dalle clienti”;
- che, “improvvisamente, senza alcuna comunicazione preventiva, decideva di non recarsi più al centro lasciando anche le clienti che avevano con lei preso accordi sui CP_1 trattamenti”.
Acquisita la documentazione prodotta, rinviata due volte la causa, su richiesta delle parti, per consentire alle stesse di tentare di trovare un accordo transattivo, ammessa la prova testimoniale chiesta dalla sola parte ricorrente (stante l'assenza di parte resistente), escussi due dei tre testimoni indicati in ricorso (stante la rinuncia al terzo), su richiesta di parte ricorrente la causa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione, con termine per il deposito di note difensive.
***
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che la resistente ha contestato la natura subordinata del rapporto di lavoro
2 dedotto in ricorso, ma non la durata dello stesso.
I nodi principali della controversia, pertanto, attengono:
- alla natura del rapporto dedotto in ricorso;
- alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Partendo dal primo del suindicato ordine di questioni, è opportuno richiamare alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n.
7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Acclarato che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (da ultimo, Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria
(Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Tali elementi possono essere: la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità e l'esclusività di essa, l'incidenza del rischio, l'inserimento nell'organizzazione del soggetto che riceve la prestazione, la presenza di un complesso di risorse organizzate, la forma di retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro.
Tornando alla controversia in esame, dall'istruttoria orale espletata è emerso che la ricorrente è stata stabilmente e continuativamente inserita nell'organizzazione produttiva della convenuta, pacificamente titolare del centro estetico sito in Napoli alla Via Gianlorenzo
Bernini n. 101, svolgendo le mansioni quantomeno di massaggiatrice.
Come, infatti, riferito dal testimone , marito della ricorrente, quest'ultima Testimone_1 si è recata a lavorare presso il suindicato centro estetico tutti i giorni dal lunedì al sabato.
Dalle dichiarazioni rese dalla testimone , inoltre, si evince che, diversamente Testimone_2 da quanto allegato in memoria difensiva, la ricorrente ha espletato la prestazione lavorativa, consistente nell'espletamento di massaggi, sulla base di appuntamenti concordati dai clienti con il centro estetico, e non con la ricorrente medesima;
circostanza incompatibile con l'espletamento di un'attività lavorativa di natura autonoma.
Deve pertanto ritenersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal
14.3.2022 al 5.11.2022.
Dall'istruttoria orale, invece, non è emersa la prova della quantità del lavoro svolto dalla ricorrente, e segnatamente dell'orario di inizio e di fine della prestazione.
La testimone , infatti, non ha potuto riferire circostanze specifiche in merito Testimone_2
3 all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
Il testimone , invece, non è risultato attendibile sul punto, visto che ha Testimone_1 riferito un orario diverso da quello dedotto in ricorso.
Neppure è emersa la prova degli accordi che al riguardo l'istante aveva preso con la convenuta.
In particolare la testimone ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con . L'ho conosciuta presso il centro Pt_1 RASA NAILS che si trova a Napoli in piazza Bernini n. 101”.
A.D.R.: “l'ho conosciuta in quanto frequentavo tale centro estetico e, ad un certo punto, mi è stato proposto un “pacchetto” di massaggi dalla sig.ra che da tutti veniva CP_2 considerata la titolare del centro. Io acquistai tale “pacchetto” e l'operatrice che mi effettuò i massaggi fu la sig.ra qui presente. Questo è stato il modo in cui l'ho conosciuta”. Pt_1
A.D.R.: “io acquistai due “pacchetti” di massaggi, di 10 massaggi ciascuno. Finito il primo, ne acquistai il secondo”.
A.D.R.: “iniziai tali massaggi prima dell'estate del 2022, mi sembra ad aprile. Ricordo Per_ questo anno perché nel 2022 insegnavo al liceo . Poi a settembre del 2022 cambiai scuola”. D.: “perché associa il ricordo dei massaggi con le scuole in cui ha insegnato?”. R: “perché scelsi di regalarmi il pacchetto di massaggi perché in quel periodo ero molto stressata, anche a causa del contesto lavorativo del liceo Vico”.
A.D.R.: “il primo “pacchetto” lo terminai, credo, nel mese di giugno 2022. Il secondo
“pacchetto” di massaggi lo acquistai dopo l'estate del 2022 e i massaggi li ho fatti nei mesi di settembre ed ottobre 2022. Tutti i massaggi di entrambi i “pacchetti” me li fece la sig.ra
qui presente”.
Pt_1
A.D.R.: “ogni massaggio durava circa 45 minuti”.
A.D.R.: “i massaggi non li feci sempre nello stesso giorno e allo stesso orario, ma posso dire che li ho fatti sempre o nel tardo pomeriggio, tra le 17 e le 19.00, dal lunedì al venerdì, oppure il sabato mattina”.
A.D.R.: “ho avuto a che fare con la sig.ra qui presente solo in occasione dei suindicati
Pt_1 massaggi. Ho fatto altri trattamenti presso il centro estetico ma non con lei, CP_1 manicure, pedicure, circa una volta al mese. Faccio presente che già prima dei predetti massaggi avevo effettuato tali trattamenti presso il centro . CP_1
A.D.R.: “prima dei massaggi non ricordo di aver visto la sig.ra in tale centro estetico”.
Pt_1
A.D.R.: “dopo aver conosciuto la sig.ra , quando tornavo al centro estetico per il
Pt_1 CP_1 manicure e/o il pedicure mi è capitato di averla vista in tale centro. In tali occasioni ci siamo salutate. Voglio raccontare un episodio che mi ha particolarmente colpito. Ricordo che avevo un appuntamento per fare un massaggio con in e che mi fecero attendere rispetto
Pt_1 all'orario prefissato. In tale occasione le operatrici del centro mi dissero di non dire che ero lì presente per fare un massaggio in quanto vi era un controllo e la sig.ra era
Pt_1 nascosta nel bagno. Poi questo mi fu raccontato anche dalla sig.ra mentre mi faceva il
Pt_1 massaggio. Ciò in quanto io le chiesi cosa era accaduto”.
A.D.R.: “non mi risulta che nel centro ci fossero altre persone che facevano i massaggi CP_1 oltre alla sig.ra , ma non posso saperlo con certezza”.
Pt_1
A.D.R.: “gli appuntamenti per i massaggi acquistati con i pacchetti li prendevo di volta in volta. Io dicevo che ero disponibile solo nel tardo pomeriggio dal lunedì al venerdì ed il
4 sabato mattina e poi l'appuntamento veniva concordato con il centro sulla base delle disponibilità orarie libere”.
La testimone , inoltre, ha riferito: Testimone_1
A.D.R.: “conosco . È mia moglie”. Parte_1
A.D.R.: “siamo spostati dal marzo 2002 e da allora viviamo insieme”.
A.D.R.: “attualmente mia moglie non sta lavorando. È parecchio che non lavora. Forse sono due anni che non lavora”.
A.D.R.: “prima ha lavorato come massaggiatrice in un centro estetico che si trova a piazza Bernini al Vomero. Tale centro si trova al secondo o forse al terzo piano in un palazzo che si trova proprio in tale piazza”.
A.D.R.: “spesso io ho accompagnato mia moglie al lavoro presso tale centro estetico e sono anche andata a prenderla”.
A.D.R.: “io lavoro alle dipendenze di una ditta privata che ha ricevuto un appalto di manutenzione presso l'Università Federico II a via Mezzocannone n.
8. Io lavoro presso tale Università sempre in via Mezzocannone da circa 31 anni. Il mio orario di lavoro sostanzialmente è stato sempre dalle 6.00 alle 13.30 dal lunedì al venerdì”.
A.D.R.: “quando accompagnavo mia moglie al lavoro, io la lasciavo sotto al palazzo e me ne andavo. Io l'accompagnavo con l'auto. Io la lasciavo al lavoro intorno alle 15.00, a volte anche un po' prima. E poi la andavo a prendere intorno alle 20.00”.
A.D.R.: “io accompagnavo mia moglie al lavoro e la andavo a riprendere tutti i giorni. Non facevo ciò solo quando non mi sentivo bene. Fortunatamente era raro che non mi sentissi bene. Faccio presente che a volte era nostro figlio più grande, che ha 34 anni, che l'accompagnava e la andava a riprendere con il motorino”.
A.D.R.: “mio figlio lavora come cameriere al ristorante “La Bersagliera” sul lungomare”.
A.D.R.: “mio figlio aveva, e ha, un contratto di lavoro per il quale va a lavorare solo il sabato e la domenica. Solo occasionalmente viene chiamato a lavorare gli altri giorni della settimana”.
A.D.R.: “so che mia moglie ha lavorato nel predetto centro estetico come massaggiatrice in quanto è mia moglie e per questo lo so”.
A.D.R.: “non ricordo il nome di questo centro estetico”.
A.D.R.: “mia moglie ha lavorato in tale centro estetico dal marzo del 2022 al novembre 2022, precisamente fino qualche giorno prima del suo compleanno, che cade l'8 novembre”. D.: “c'è qualcosa che l'aiuta a ricordare che sua moglie ha iniziato a lavorare nel mese di marzo del 2022?”. R: “si. Lei aveva preso da un po' di tempo il diploma di massaggiatrice a Roma ed era in cerca di lavoro. Ricordo che dopo le feste di Natale del 2021 fece varie prove di lavoro in vari centri, anche fuori Napoli, e poi tramite una sua conoscenza iniziò a lavorare nel centro estetico di piazza Bernini a Napoli. Orientativamente era il mese di marzo del 2022”.
A.D.R.: “mia moglie ha lavorato in tale centro estetico dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00, a volte anche fino alle 20.30, nonché il sabato dalle 9.00 alle 18.00 circa, senza pausa. A volte le portavamo una merendina perché lei non scendeva a comprare qualcosa.
O io, o mio figlio”.
Orbene, non essendo emersa la prova della quantità del lavoro svolto, alcuna somma può essere riconosciuta alla ricorrente titolo di differenze retributive mensili (comprese quelle vantate in merito ai dedotti giorni di ferie goduti, dei quali peraltro non è emersa la prova).
Alla ricorrente, invece, deve essere riconosciuto il diritto a percepire la 13^ mensilità ed il
5 TFR, emolumenti pacificamente non versati alla stessa da parte della convenuta.
Questi ultimi, in ragione della retribuzione percepita dedotta in ricorso nel periodo per cui è causa (€ 4.400,00), sono pari a:
- € 366,66 a titolo di ratei 13^ mensilità;
- € 353,08 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Pertanto, in relazione a tali somme - oltre interessi legali sulle medesime annualmente rivalutate dal 5.11.2022 (data di cessazione del rapporto) al soddisfo - deve essere disposta la condanna della convenuta.
La presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Quanto alle prime, le stesse vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziale che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire.
In relazione alle seconde, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito
è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
Pertanto, la rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (da ultimo, Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842; conformi: Cass. lav., 16.5.96, n. 4534;
Cass. lav., 9.6.95, n. 6537; Cass. lav., 30.12.92, n. 13735; Cass., 7.8.91, n. 8591; Cass.,
24.8.90, n. 8634; Cass., 19.4.90, n. 3226; Cass., 9.6.89, n. 2818; Cass., 23.3.89, n. 1486; Cass., 29.1.88, n. 816; Cass., 8.8.87, n. 6806; Cass., 17.4.87, n. 3871; Cass., 17.10.86, n. 6095; Cass.,
25.7.86, n. 4792; Cass., 17.10.85, n. 5121; Cass., 28.10.83, n. 6407).
Ove il datore non dia spontanea esecuzione al titolo di condanna ed il lavoratore agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento di controparte a quest'ultimo competerà la disponibilità dell'intero credito di lavoro, fatta salva la sua obbligazione verso il fisco (Cass., 21.6.86, n. 4129; Cass. ss.uu., 6.2.84, n. 875; Cass., 29.6.82, n. 3912).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 44/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti, dal
6 14.3.2022 al 5.11.2022; b) condanna la pagare in favore di le seguenti somme: CP_1 Parte_1
- € 366,66 a titolo di ratei 13^ mensilità;
- € 353,08 a titolo di trattamento di fine rapporto. il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dal 5.11.2022 al soddisfo;
c) rigetta nel resto la domanda;
d) condanna la a pagare in favore di le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 640,00, oltre Iva e Cpa e rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
In Napoli, il 20.2.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
7