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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 1982/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NEGRI SARA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GUADAGNINI Controparte_1 CRISTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 16/03/1996.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 31/05/1998. Per_1
Con ricorso depositato il 30/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il IG. si impegni a corrispondere alla IG.ra , a titolo di mantenimento, Parte_1 CP_1 un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che La casa coniugale sita in Torino, Via Toce n. 12/B, di proprietà della madre della IG.ra e concessa in comodato d'uso alla famiglia, resta nella disponibilità della IG.ra
CP_1 CP_1 comprensiva di arredi. Venuto meno il presupposto dell'assegnazione per il raggiungimento della maggiore età e l'autonomia economica del figlio, la IG.ra continua a godere dell'immobile in
CP_1 forza del rapporto di comodato originariamente instaurato. Il sig. si è già parzialmente Parte_1 allontanato dalla casa coniugale e si impegna a lasciarla definitivamente entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e consegnando le chiavi dell'immobile alla IG.ra ; il IGnor si
CP_1 Parte_1 impegna altresì a prelevare gli ultimi effetti personali ed a spostare altrove la propria residenza anagrafica, comunque entro 30 giorni dal deposito delle note scritte, contrariamente sarà cura della IGnora provvedere alla cancellazione della residenza al marito, dalla propria abitazione;
CP_1
DÀ ATTO che i coniugi provvederanno entro la data di deposito delle note scritte, all'estinzione del conto corrente bancario n 0000316 cointestato all'esito del quale il saldo nella misura non inferiore ad e 3.000,00 sarà corrisposto alla signora;
CP_1
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto;
DÀ ATTO che con l'adempimento delle condizioni sopra indicate, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti tra loro pendenti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa, anche non dedotta;
DÀ ATTO che le parti concordano che le condizioni sopra esposte avranno efficacia dal momento della sottoscrizione (deposito) del ricorso;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 1982/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NEGRI SARA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GUADAGNINI Controparte_1 CRISTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 16/03/1996.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 31/05/1998. Per_1
Con ricorso depositato il 30/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il IG. si impegni a corrispondere alla IG.ra , a titolo di mantenimento, Parte_1 CP_1 un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che La casa coniugale sita in Torino, Via Toce n. 12/B, di proprietà della madre della IG.ra e concessa in comodato d'uso alla famiglia, resta nella disponibilità della IG.ra
CP_1 CP_1 comprensiva di arredi. Venuto meno il presupposto dell'assegnazione per il raggiungimento della maggiore età e l'autonomia economica del figlio, la IG.ra continua a godere dell'immobile in
CP_1 forza del rapporto di comodato originariamente instaurato. Il sig. si è già parzialmente Parte_1 allontanato dalla casa coniugale e si impegna a lasciarla definitivamente entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e consegnando le chiavi dell'immobile alla IG.ra ; il IGnor si
CP_1 Parte_1 impegna altresì a prelevare gli ultimi effetti personali ed a spostare altrove la propria residenza anagrafica, comunque entro 30 giorni dal deposito delle note scritte, contrariamente sarà cura della IGnora provvedere alla cancellazione della residenza al marito, dalla propria abitazione;
CP_1
DÀ ATTO che i coniugi provvederanno entro la data di deposito delle note scritte, all'estinzione del conto corrente bancario n 0000316 cointestato all'esito del quale il saldo nella misura non inferiore ad e 3.000,00 sarà corrisposto alla signora;
CP_1
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto;
DÀ ATTO che con l'adempimento delle condizioni sopra indicate, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti tra loro pendenti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa, anche non dedotta;
DÀ ATTO che le parti concordano che le condizioni sopra esposte avranno efficacia dal momento della sottoscrizione (deposito) del ricorso;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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