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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3526 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
, nata TA (Federazione Russa) il 26/03/1981, CF: Parte_1
elettivamente domiciliata in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. FRAU C.F._1
AUGUSTO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], CF: CP CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. SANDRA MACIS che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito”:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capoterra il 6/9/2017 tra
i IGnori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...]- CP Parte_1
Uzbekistan- il 26/3/1981), trascritto agli atti di matrimonio di detto Comune al n. 39, parte I, anno
2017, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito della sentenza presso i competenti Uffici dello Stato Civile;
2) disporre l'affidamento super esclusivo della GL minore , nata a [...]_1
(Russia) il 29/7/2019, alla IGnora , con collocamento e residenza Parte_1
anagrafica presso la medesima, pertanto la madre potrà prendere tutte le decisioni inerenti la minore, compreso anche l'espatrio, senza necessità di alcuna autorizzazione o consenso del padre;
3) le parti concordano che il mantenimento della GL , anche relativamente alle Persona_1
spese straordinarie, sarà ad esclusivo carico della IG.ra ; Parte_1
4) il IG. potrà vedere la minore , previo accordo con la madre e CP Per_1
compatibilmente con le rispettive eIGenze lavorative e quelle della minore;
con laprecisazione che il diritto di visita potrà essere esercitato dal padre solo presso il comune di residenza della minore, salvo diverso accordo tra le parti;
i IG.ri e prendono atto CP Parte_1
che, a seguito delle contestazioni sollevate dal IG. in ordine alla paternità della minore CP
, si è proceduto all'espletamento del test del DNA dal quale è emerso che la Persona_1
predetta minore è GL del IG. , come attestato dal documento prodotto in atti da parte CP
resistente in data 4.10.2024;
5) a definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale, nonché a titolo di assegno di mantenimento “una tantum” per la GL minore , le parti concordano che il IG. Persona_1
si obbliga a versare alla IG.ra il complessivo importo di € 40.000,00 secondo le CP Pt_1 seguenti modalità: quanto ad € 30.000,00 (trentamila/00) entro 60 giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
quanto ad € 5.000,00 (cinquemila/00) entro il 30 giugno 2025, ed i residui € 5.000,00
(cinquemila/00) entro il corrente anno 2025. Col versamento di tale importo la IG.ra non Pt_1
avrà più nulla a pretendere a nessun titolo o ragione dal IG. ; CP
6) fino al versamento del primo importo di € 30.000,00, il IG. proseguirà a versare CP
l'importo di € 300,00 mensili per il mantenimento della minore;
Pagina 2 7) il IG. si impegna a compiere quanto necessario presso le competenti autorità per la CP
registrazione della nascita della GL e per il riconoscimento della cittadinanza italiana della medesima;
8) i coniugi sono economicamente indipendenti e nessun assegno divorzile sarà dovuto dagli stessi.
9) spese e competenze del presente giudizio interamente compensate.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra e ”. Parte_1 CP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , Parte_1 CP
con ricorso depositato da in data 14/05/2023 e regolare costituzione del convenuto in data Pt_1
26.07.2023, all'udienza del 15.01.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 29.11.2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 15.05.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e .
[...] CP
Devono inoltre essere recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto conformi agli interessi della prole.
Nello specifico ritiene il Tribunale di dover disporre l'affidamento super esclusivo della minore in
Pagina 3 favore della madre, in quanto, così come dichiarato da entrambe le parti, la minore, che oggi ha cinque anni, è nata e vive tutt'ora in Russia, non ha mai conosciuto il padre e non ha, al momento, alcun rapporto con lo stesso.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a CAPOTERRA il 06/09/2017 tra
, nata a [...], il Parte_1
26/03/1981 e , nato a [...], il [...], mandando al competente CP
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.29, parte I, anno 2017 -
Comune di CAPOTERRA).
Sull'accordo delle parti:
2) dispone l'affidamento super esclusivo della GL minore , (nata a [...] - Persona_1
Russia il 29/7/2019), alla IGnora con collocamento e residenza Parte_1
anagrafica presso la medesima la quale potrà prendere tutte le decisioni inerenti la minore, compreso anche l'espatrio, senza necessità di alcuna autorizzazione o consenso del padre;
3) le parti concordano che il mantenimento della GL , anche relativamente alle Persona_1
spese straordinarie, sarà ad esclusivo carico della IG.ra ; Parte_1
4) dispone il IG. potrà vedere la minore , previo accordo con la madre e CP Per_1
compatibilmente con le rispettive eIGenze lavorative e quelle della minore;
con la precisazione che il diritto di visita potrà essere esercitato dal padre solo presso il comune di residenza della minore,
salvo diverso accordo tra le parti;
i IG.ri e prendono atto che, a seguito delle contestazioni CP Parte_1
Pagina 4 sollevate dal IG. in ordine alla paternità della minore , si è proceduto CP Persona_1
all'espletamento del test del DNA dal quale è emerso che la predetta minore è GL del IG. CP
, come attestato dal documento prodotto in atti da parte resistente in data 4.10.2024;
[...]
5) a definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale, nonché a titolo di assegno di mantenimento “una tantum” per la GL minore , le parti concordano che il IG. Persona_1
si obbliga a versare alla IG.ra il complessivo importo di € 40.000,00 secondo le CP Pt_1
seguenti modalità: quanto ad € 30.000,00 (trentamila/00) entro 60 giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
quanto ad € 5.000,00 (cinquemila/00) entro il 30 giugno 2025, ed i residui € 5.000,00
(cinquemila/00) entro il corrente anno 2025. Col versamento di tale importo la IG.ra non Pt_1
avrà più nulla a pretendere a nessun titolo o ragione dal IG. ; CP
6) fino al versamento del primo importo di € 30.000,00, il IG. proseguirà a versare CP
l'importo di € 300,00 mensili per il mantenimento della minore;
7) il IG. si impegna a compiere quanto necessario presso le competenti autorità per la CP
registrazione della nascita della GL e per il riconoscimento della cittadinanza italiana della medesima;
8) i coniugi sono economicamente indipendenti e nessun assegno divorzile sarà dovuto dagli stessi.
9) compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di conIGlio del 27.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
Pagina 5