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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10916/2024 r.g., promossa da nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Lucia Berti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nato a [...] il [...] - resistente contumace CP_1
e con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
“precisa le conclusioni, chiedendo che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio fra e , contratto a Bologna il 2 dicembre 2017, Parte_2 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza nei modi di legge, alle seguenti condizioni:
1 1) i coniugi nulla hanno a pretendere rispettivamente circa il proprio mantenimento essendo entrambi percettori di adeguato reddito;
2) la casa familiare sita in Bologna, via Calabria n. 27, è assegnata al sig. che ivi CP_1
abiterà con le figlie;
il mobilio, gli elettrodomestici e gli arredi in generale della casa di proprietà della ricorrente resteranno a corredo e servizio dell'abitazione, il tutto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia Persona_1
3) spese di lite compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 7 agosto 2023, chiedeva al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a Bologna il 2 CP_1
dicembre 2017, unione dalla quale nascevano le figlie (nata il [...]), Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e (nata il 30 agosto Persona_3
2002), studentessa universitaria.
La ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva che la casa coniugale fosse assegnata al marito, convivente con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e un contributo per il mantenimento della ragazza, da porre in capo al padre, da quantificarsi in euro 400 mensili, dichiarandosi disponibile a continuare a pagare il canone di locazione e le utenze relative alla casa coniugale. chiedeva Parte_1
altresì che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12 dicembre 2023, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c, il convenuto non compariva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti (ovvero assegnava la casa coniugale al marito) e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio.
2 Con sentenza n. 2794/2023 del 12 dicembre 2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, assegnava la casa coniugale al resistente, essendo convivente con la figlia , maggiorenne ma non economicamente Persona_3
autosufficiente, rigettava la domanda di assegno di mantenimento per la figlia da porre in capo al padre e riservava la regolamentazione delle spese di lite al provvedimento che avrebbe definito la causa, che veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, avendo la ricorrente proposto domanda congiunta di separazione e di divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
All'udienza del 15 gennaio 2025, non presente il convenuto, che è rimasto contumace, la ricorrente ha confermato la volontà di non riconciliarsi e di divorziare dal marito, così come espressa nel ricorso introduttivo. Precisate dalla sola ricorrente le conclusioni, così come sopra riportate, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento mediante trasmissione telematica degli atti del 6 settembre 2023, sicché il contradditorio deve ritenersi integro, posto che è ormai consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (v. Cass., sez. I, sentenza 24 maggio 2005, n. 10894; in tal senso, fra le altre,
v. inoltre Cass., sez. I, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1345).
Rileva il Collegio che la domanda della ricorrente volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
3 Si deve inoltre ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione, alla volontà espressa da di non volersi riconciliare e al disinteresse per le Parte_1
sorti del giudizio manifestato dal convenuto, che è rimasto contumace.
La ricorrente non ha formulato alcuna domanda nei riguardi del convenuto in relazione ad un contributo al proprio mantenimento, rilevando che entrambi i coniugi sono “percettori di adeguato reddito”.
E' pacifico inoltre che nella casa coniugale vivano il convenuto e le due figlie della coppia, di cui una maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per cui la casa coniugale, così come richiesto dalla ricorrente, resta assegnata a . CP_1
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto da Pt_1
[...]
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Bologna il 2 dicembre 2017 da nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 CP_1
(Senegal) il 10 gennaio 1972, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 570, parte I, dell'anno 2017;
B) assegna la casa coniugale a , essendo convivente con la figlia CP_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Persona_1
C) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
D) compensa le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 gennaio 2025.
4 Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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