TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1358/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
Oggi 11/02/2025 ad ore 10.30 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita il procuratore di parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1358/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. con ricorso notificato il 9/9/2024, ha convenuto il Parte_1 [...]
per ottenere l'accoglimento delle conclusioni dianzi evidenziate. CP_1
1.1. Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace.
2. Va dato atto che il ricorrente con nota di deposito del 9 febbraio 2025 ha allegato la cessazione della materia del contendere chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
Il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente ha documentato le seguenti circostanze di fatto:
- di essere stato assunto dal di a decorrere dal 1/3/2018 (cfr. doc. n. CP_1 CP_1
1 fascicolo parte ricorrente):
- che il Comune di con delibera immediatamente esecutiva del 25/7/2019 CP_1
aveva approvato il regolamento comunale per l'istituzione di forme di previdenza e di assistenza complementare per il personale di Polizia Locale finanziate ai sensi dell'art. 208
D.Lgs. n. 285/92 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- che il predetto regolamento prevede anche che “le forme di previdenza complementare vengono realizzate mediante adesione al Fondo Perseo / Sirio (cfr. art. 4 regolamento sub doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente);
- che il comitato di gestione era presieduto dal ricorrente in qualità di presidente;
- che con determina n. 87 del 14/11/2019 il ricorrente, quale Responsabile del Settore
Polizia Locale e Sicurezza Pubblica cui era stata affidata dal Sindaco la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 9 del citato D.Lgs n. 267/2000, era stato previsto di impegnare per l'anno 2019, la somma complessiva di € 3.300,00 per la previdenza integrativa del personale della Polizia Locale
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente);
- che con determina del 30/12/2020 n. 87/2020 era stata impegnata al medesimo fine per l'anno 2020 la somma complessiva di euro 3.500 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente);
- di essersi iscritto al Fondo Perseo Sirio in data 22 gennaio 2020 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente);
- che il non aveva provveduto ad ottemperare alle delibere menzionate CP_1
avendo omesso i versamenti;
- che solo in data 31 gennaio 2025 dopo l'introduzione del presente giudizio il ha provveduto a saldare il proprio debito. CP_1
In definitiva, le spese di lite devono essere poste a carico del resistente e CP_1
vengono liquidate nel dispositivo, in favore dell'avv. Sebastiano Filippo Zaffarana, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi del giudizio esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100
e 5.200 euro, rito lavoro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna il a rimborsare all'avv. Sebastiano Filippo Zaffarana le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 259 per spese, € 2.059 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
Oggi 11/02/2025 ad ore 10.30 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita il procuratore di parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1358/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. con ricorso notificato il 9/9/2024, ha convenuto il Parte_1 [...]
per ottenere l'accoglimento delle conclusioni dianzi evidenziate. CP_1
1.1. Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace.
2. Va dato atto che il ricorrente con nota di deposito del 9 febbraio 2025 ha allegato la cessazione della materia del contendere chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
Il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente ha documentato le seguenti circostanze di fatto:
- di essere stato assunto dal di a decorrere dal 1/3/2018 (cfr. doc. n. CP_1 CP_1
1 fascicolo parte ricorrente):
- che il Comune di con delibera immediatamente esecutiva del 25/7/2019 CP_1
aveva approvato il regolamento comunale per l'istituzione di forme di previdenza e di assistenza complementare per il personale di Polizia Locale finanziate ai sensi dell'art. 208
D.Lgs. n. 285/92 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- che il predetto regolamento prevede anche che “le forme di previdenza complementare vengono realizzate mediante adesione al Fondo Perseo / Sirio (cfr. art. 4 regolamento sub doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente);
- che il comitato di gestione era presieduto dal ricorrente in qualità di presidente;
- che con determina n. 87 del 14/11/2019 il ricorrente, quale Responsabile del Settore
Polizia Locale e Sicurezza Pubblica cui era stata affidata dal Sindaco la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 9 del citato D.Lgs n. 267/2000, era stato previsto di impegnare per l'anno 2019, la somma complessiva di € 3.300,00 per la previdenza integrativa del personale della Polizia Locale
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente);
- che con determina del 30/12/2020 n. 87/2020 era stata impegnata al medesimo fine per l'anno 2020 la somma complessiva di euro 3.500 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente);
- di essersi iscritto al Fondo Perseo Sirio in data 22 gennaio 2020 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente);
- che il non aveva provveduto ad ottemperare alle delibere menzionate CP_1
avendo omesso i versamenti;
- che solo in data 31 gennaio 2025 dopo l'introduzione del presente giudizio il ha provveduto a saldare il proprio debito. CP_1
In definitiva, le spese di lite devono essere poste a carico del resistente e CP_1
vengono liquidate nel dispositivo, in favore dell'avv. Sebastiano Filippo Zaffarana, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi del giudizio esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100
e 5.200 euro, rito lavoro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna il a rimborsare all'avv. Sebastiano Filippo Zaffarana le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 259 per spese, € 2.059 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina