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Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 30101-2020 proposto da: ON ND, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandra ON, quale difensore di se medesima;
- ricorrente -
contro jo CITYCAR SRL;
- intimata - avverso l'ordinanza n. 5475/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/02/2020; Civile Sent. Sez. 3 Num. 2063 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 24/01/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal consigliere Dott. Stefano Gíaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. L'Avv. Alessandra OR ricorre ex art. 391-bis cod. proc. civ., sulla base di tre motivi, per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 5475/20, del 28 febbraio 2020, che ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1593/17, del 12 luglio 2017, resa all'esito del giudizio ex art. 615 cod. proc. civ., che l'aveva vista contrapposta alla società Citycar S.r.l. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di un'annosa vicenda processuale, che ha tratto origine da un procedimento cautelare dalla stessa instaurato nel 2010, innanzi al Tribunale di Firenze, finalizzato a conseguire - in via di urgenza - la restituzione della propria autovettura, trattenuta (a suo dire, illecitamente) dalla società Citycar, per avere una maggiorazione sul prezzo concordato per la riparazione. Pendendo tra le stesse parti altro procedimento, di opposizione ex art. 2797 cod. civ., la OR chiedeva - invano - che quello instaurato ex artt. 700 e 669-bis cod. proc. civ. fosse assegnato al medesimo magistrato, per procedersi alla riunione dei giudizi. Il procedimento cautelare veniva definito con il rigetto della domanda e con la condanna della OR ex art. 96 cod. proc. civ., provvedimento confermato - ad eccezione di quest'ultima statuizione - dalla Corte di Appello toscana, investita del reclamo ex art. 669 -terdecies cod. proc. civ., decisione, a propria volta, oggetto di ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile da questa Corte (ordinanza n. 10444, del 19 giugno 2012). Avverso tale ultima ordinanza veniva proposto ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ., dichiarato inammissibile da 2 questa Corte (ordinanza n. 13800, del 3 luglio 2015), decisione fatta oggetto di un ulteriore ricorso per revocazione, la cui inammissibilità è stata dichiarata ai sensi dell'art. 403 cod. proc. civ. (ordinanza n. 26663, del 10 novembre 2017). La cassazione della sentenza n. 1593/17, resa dalla Corte di Appello fiorentina all'esito del secondo grado del già citato giudizio di opposizione ex art. 2797 cod. civ., veniva, invece, domandata mercè il ricorso contrassegnato con il numero di ruolo generale 6858/18. In relazione ad esso è, appunto, intervenuta l'oggi impugnata ordinanza di questa Corte n. 5475/20, che ne ha sancito l'inammissibilità per tardività (non senza, però, stigmatizzare anche l'assenza di specificità dei motivi proposti), non operando rispetto alle opposizioni esecutive, ivi comprese le fasi impugnatorie, la disciplina sulla sospensione feriale dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione la OR, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Il primo motivo contesta la declaratoria di inammissibilità per tardività, basata sul rilievo che nel giudizio di cassazione non si applicherebbe la sospensione feriale dei termini, allorché il giudizio di merito abbia natura di opposizione esecutiva. L'assunto di fondo della ricorrente è che, ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la necessità della trattazione delle cause di opposizione all'esecuzione, pur durante il periodo di sospensione feriale, è riferita, nominativamente, a quelle pendenti innanzi alle corti di appello e ai tribunali, e non pure alla Corte di Cassazione. 3.2. Con il secondo motivo si reitera la medesima censura, questa volta sul rilievo che - ai sensi del già citato art. 92 del r.d. 3 n. 12 del 1941 - la deroga alla sospensione feriale opera per "le cause civili di opposizione all'esecuzione", e non, dunque, pure per i giudizi impugnatori. 3.3. Il terzo motivo, infine, censura l'avvenuto rilievo officioso dell'inosservanza del termine ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., non trattandosi di termine di decadenza, censura che investe anche la decisione - sempre contenuta nell'impugnata ordinanza di questa Corte - di ritenere tardiva pure la memoria depositata da essa OR a norma dell'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. 4. È rimasta solo intimata la società City Car. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Invero, gli (asseriti) vizi revocatori tali non sono, perché la ricorrente si duole - con ognuno dei tre motivi di ricorso - di errori di diritto, donde l'inammissibilità del proposto ricorso, alla stregua del principio secondo cui "non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2017, n. 30994, Rv. 646963-01; Cass. Sez. Un., ord. 11 aprile 2018, n. 8984, Rv. 648127-02). 4 7. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimasta solo intimata la società Citycar. 8. In ragione del della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,
- ricorrente -
contro jo CITYCAR SRL;
- intimata - avverso l'ordinanza n. 5475/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/02/2020; Civile Sent. Sez. 3 Num. 2063 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 24/01/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal consigliere Dott. Stefano Gíaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. L'Avv. Alessandra OR ricorre ex art. 391-bis cod. proc. civ., sulla base di tre motivi, per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 5475/20, del 28 febbraio 2020, che ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1593/17, del 12 luglio 2017, resa all'esito del giudizio ex art. 615 cod. proc. civ., che l'aveva vista contrapposta alla società Citycar S.r.l. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di un'annosa vicenda processuale, che ha tratto origine da un procedimento cautelare dalla stessa instaurato nel 2010, innanzi al Tribunale di Firenze, finalizzato a conseguire - in via di urgenza - la restituzione della propria autovettura, trattenuta (a suo dire, illecitamente) dalla società Citycar, per avere una maggiorazione sul prezzo concordato per la riparazione. Pendendo tra le stesse parti altro procedimento, di opposizione ex art. 2797 cod. civ., la OR chiedeva - invano - che quello instaurato ex artt. 700 e 669-bis cod. proc. civ. fosse assegnato al medesimo magistrato, per procedersi alla riunione dei giudizi. Il procedimento cautelare veniva definito con il rigetto della domanda e con la condanna della OR ex art. 96 cod. proc. civ., provvedimento confermato - ad eccezione di quest'ultima statuizione - dalla Corte di Appello toscana, investita del reclamo ex art. 669 -terdecies cod. proc. civ., decisione, a propria volta, oggetto di ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile da questa Corte (ordinanza n. 10444, del 19 giugno 2012). Avverso tale ultima ordinanza veniva proposto ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ., dichiarato inammissibile da 2 questa Corte (ordinanza n. 13800, del 3 luglio 2015), decisione fatta oggetto di un ulteriore ricorso per revocazione, la cui inammissibilità è stata dichiarata ai sensi dell'art. 403 cod. proc. civ. (ordinanza n. 26663, del 10 novembre 2017). La cassazione della sentenza n. 1593/17, resa dalla Corte di Appello fiorentina all'esito del secondo grado del già citato giudizio di opposizione ex art. 2797 cod. civ., veniva, invece, domandata mercè il ricorso contrassegnato con il numero di ruolo generale 6858/18. In relazione ad esso è, appunto, intervenuta l'oggi impugnata ordinanza di questa Corte n. 5475/20, che ne ha sancito l'inammissibilità per tardività (non senza, però, stigmatizzare anche l'assenza di specificità dei motivi proposti), non operando rispetto alle opposizioni esecutive, ivi comprese le fasi impugnatorie, la disciplina sulla sospensione feriale dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione la OR, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Il primo motivo contesta la declaratoria di inammissibilità per tardività, basata sul rilievo che nel giudizio di cassazione non si applicherebbe la sospensione feriale dei termini, allorché il giudizio di merito abbia natura di opposizione esecutiva. L'assunto di fondo della ricorrente è che, ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la necessità della trattazione delle cause di opposizione all'esecuzione, pur durante il periodo di sospensione feriale, è riferita, nominativamente, a quelle pendenti innanzi alle corti di appello e ai tribunali, e non pure alla Corte di Cassazione. 3.2. Con il secondo motivo si reitera la medesima censura, questa volta sul rilievo che - ai sensi del già citato art. 92 del r.d. 3 n. 12 del 1941 - la deroga alla sospensione feriale opera per "le cause civili di opposizione all'esecuzione", e non, dunque, pure per i giudizi impugnatori. 3.3. Il terzo motivo, infine, censura l'avvenuto rilievo officioso dell'inosservanza del termine ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., non trattandosi di termine di decadenza, censura che investe anche la decisione - sempre contenuta nell'impugnata ordinanza di questa Corte - di ritenere tardiva pure la memoria depositata da essa OR a norma dell'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. 4. È rimasta solo intimata la società City Car. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Invero, gli (asseriti) vizi revocatori tali non sono, perché la ricorrente si duole - con ognuno dei tre motivi di ricorso - di errori di diritto, donde l'inammissibilità del proposto ricorso, alla stregua del principio secondo cui "non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2017, n. 30994, Rv. 646963-01; Cass. Sez. Un., ord. 11 aprile 2018, n. 8984, Rv. 648127-02). 4 7. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimasta solo intimata la società Citycar. 8. In ragione del della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,