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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1631/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1022/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Credit Network & Finance S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3034/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7220/2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/2/2025 Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, depositava atto di appello della sentenza n.3034/10/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez.10, in data 1/7/2024, dep. il 8/7/2024 di parziale accoglimento, con compensazione delle spese, del ricorso proposto avverso avviso di accertamento n.7220 emesso da Credit Network & Finance per TASI Comune di Campagna relativa all'anno 2018 per la somma di euro 129,15.
Nell'impugnata sentenza la Corte di primo grado ha confermato l'avviso impugnato sul presupposto del possesso di terreni aventi possibilità edificatoria, ancorché siano state lamentate dal ricorrente la natura di fondo intercluso da opere di edilizia e insuscettibilità edificatoria in presenza di vincoli ambientali. La mancata comunicazione da parte dell'ente comunale della modificazione urbanistica dei terreni consentiva di escludere le sanzioni irrogate, ferma restando la tassazione con aliquota TASI sul valore di Euro 10,28/mq, alla cui determinazione l'ente era pervenuto già considerando le segnalate criticità.
L'appellante impugna la sentenza sotto diversi profili, per vizio di motivazione, per carente considerazione dell'omesso esame di deduzioni istruttorie prospettate in primo grado, per omessa chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio sul valore catastale di terreni tassati, per l'erronea localizzazione dei terreni ed indicazione degli indici presuntivi di valore di mercato, comparati con il valore dei terreni del centro cittadino,
e l'erronea attribuzione dell'onere probatorio al contribuente che comunque aveva prodotto perizia di stima ed aveva invocato la disapplicazione del PUC e delle delibere di Giunta comunale sulla determinazione di valore dei terreni.
Nelle controdeduzioni l'ente concessionario di accertamento e riscossione allega e produce il sopravvenuto provvedimento di annullamento in autotutela dell'impugnato avviso di accertamento, come da determina n.668 del 5/8/2022 e successiva adozione del provvedimento di revoca dell'ente comunale datato 27/3/2025; conclude per la cessata materia del contendere con spese compensate.
Nelle memorie illustrative il ricorrente conferma l'esito amministrativo dell'accertamento tributario e condivide l'opzione conclusiva di giudizio.
All'udienza del 18 febbraio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiara la cessata materia del contendere per sopravvenuta emissione del provvedimento di annullamento dell'accertamento n. 7220/2023 adottato dall'ente comunale in data 27/3/2025, epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio ed antecedente alla costituzione dell'appellato.
La Corte condivide la soluzione processuale non residuando alcun interesse concreto delle parti a proseguire nel giudizio, che va dunque dichiarato estinto.
Le parti hanno trovato accordo per la compensazione delle spese, come già statuito in primo grado.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate fra le parti.
Salerno, 18 febbraio 2026
Il giudice rel. dr. Attilio Franco Orio
Il Presidente, dr. Gabriele Di Maio
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1022/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Credit Network & Finance S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3034/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7220/2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/2/2025 Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, depositava atto di appello della sentenza n.3034/10/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez.10, in data 1/7/2024, dep. il 8/7/2024 di parziale accoglimento, con compensazione delle spese, del ricorso proposto avverso avviso di accertamento n.7220 emesso da Credit Network & Finance per TASI Comune di Campagna relativa all'anno 2018 per la somma di euro 129,15.
Nell'impugnata sentenza la Corte di primo grado ha confermato l'avviso impugnato sul presupposto del possesso di terreni aventi possibilità edificatoria, ancorché siano state lamentate dal ricorrente la natura di fondo intercluso da opere di edilizia e insuscettibilità edificatoria in presenza di vincoli ambientali. La mancata comunicazione da parte dell'ente comunale della modificazione urbanistica dei terreni consentiva di escludere le sanzioni irrogate, ferma restando la tassazione con aliquota TASI sul valore di Euro 10,28/mq, alla cui determinazione l'ente era pervenuto già considerando le segnalate criticità.
L'appellante impugna la sentenza sotto diversi profili, per vizio di motivazione, per carente considerazione dell'omesso esame di deduzioni istruttorie prospettate in primo grado, per omessa chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio sul valore catastale di terreni tassati, per l'erronea localizzazione dei terreni ed indicazione degli indici presuntivi di valore di mercato, comparati con il valore dei terreni del centro cittadino,
e l'erronea attribuzione dell'onere probatorio al contribuente che comunque aveva prodotto perizia di stima ed aveva invocato la disapplicazione del PUC e delle delibere di Giunta comunale sulla determinazione di valore dei terreni.
Nelle controdeduzioni l'ente concessionario di accertamento e riscossione allega e produce il sopravvenuto provvedimento di annullamento in autotutela dell'impugnato avviso di accertamento, come da determina n.668 del 5/8/2022 e successiva adozione del provvedimento di revoca dell'ente comunale datato 27/3/2025; conclude per la cessata materia del contendere con spese compensate.
Nelle memorie illustrative il ricorrente conferma l'esito amministrativo dell'accertamento tributario e condivide l'opzione conclusiva di giudizio.
All'udienza del 18 febbraio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiara la cessata materia del contendere per sopravvenuta emissione del provvedimento di annullamento dell'accertamento n. 7220/2023 adottato dall'ente comunale in data 27/3/2025, epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio ed antecedente alla costituzione dell'appellato.
La Corte condivide la soluzione processuale non residuando alcun interesse concreto delle parti a proseguire nel giudizio, che va dunque dichiarato estinto.
Le parti hanno trovato accordo per la compensazione delle spese, come già statuito in primo grado.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate fra le parti.
Salerno, 18 febbraio 2026
Il giudice rel. dr. Attilio Franco Orio
Il Presidente, dr. Gabriele Di Maio