Articolo 2 della Legge 29 ottobre 1984, n. 734
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 novembre 1984
Art. 2.
La delega legislativa di cui all'articolo 1 sara' esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) disciplina dei controlli fisici e delle formalita' amministrative relativi ai trasporti di merci destinati a varcare le frontiere interne della Comunita' o le frontiere esterne della stessa a seguito d'attraversamento di Paesi terzi;
2) limitazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative allo stretto indispensabile per la garanzia dell'osservanza delle norme vigenti dell'ordinamento interno compatibili con le norme comunitarie e loro concentrazione, dislocata negli autoporti di confine, presso altre dogane interne o le localita' di destinazione, nello stesso luogo e nelle stesse unita' di tempo per ciascun trasporto;
3) cooperazione con gli organi di controllo degli altri Stati membri ed utilizzazione delle rispettive attivita' concernenti gli stessi trasporti;
4) attribuzione ai Ministri competenti per materia, di concerto tra loro, del potere di emanare con propri decreti disposizioni intese:
a) ad organizzare i servizi concernenti i controlli e le formalita' amministrative mediante la determinazione o la variazione del numero, delle circoscrizioni e delle sedi degli uffici ad essi preposti nonche' delle dotazioni organiche di personale previste per ciascuno di essi nei limiti della dotazione organica globale in relazione alle esigenze derivanti dalla nuova disciplina ed al volume del traffico;
b) a consentire la mobilita' del personale, secondo criteri prestabiliti, da uno ad altro ufficio, aventi sede anche in regioni diverse o dall'amministrazione centrale in relazione a particolari ed effettive esigenze di servizio;
c) a consentire per i controlli fisici ai fini sanitari l'utilizzazione eventuale dei servizi delle unita' sanitarie locali.
I decreti ministeriali di cui al numero 4) del comma precedente saranno emanati, nella prima attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, entro due mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi stessi.
Entrata in vigore il 17 novembre 1984