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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10252/2021
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
EA LI Presidente Michele Posio Giudice AU ER Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10252/2021 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Elisabetta Vegezzi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. Martina Bonetti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI (come da udienza del 12.2.2025)
Per parte ricorrente: “contrariis reiectis, con vittoria di spese e competenze,
In via principale
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e con obbligo Parte_1 CP_1 di vita separata e mutuo rispetto alle seguenti condizioni:
1) assegnazione della casa coniugale sita in Brescia, via Montegrappa n.3 alla signora Pt_1 on tutti gli arredi ivi contenuti;
[...]
2) nulla disporre in punto affidamento del figlio minore stante l'intervenuta maggiore Per_1 età;
3) porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura di Euro
300,00= mensili ciascuno, rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT, da versare entro il giorno 5 del mese, su conto corrente intestato alla madre, anche nella forma del pagamento diretto del terzo (datore di lavoro Atreiu srl, con sede in Brescia, via Beccaria n.6), oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
4) rigettare la domanda di suddivisione dell'assegno unico universale per la quota del 50% a ciascun genitore, dichiarando, quanto a il superamento della soglia limite di età e, Per_2 quanto a , la carenza dell'oggetto della domanda, perché l'assegno è stato sospeso, Per_1 stante l'intervenuta maggiore età e l'assenza di domanda di versamento diretto del beneficiario;
5) nulla disporre in ordine alla domanda di addebito nei confronti del marito, stante la rinuncia della moglie alla relativa domanda.
6) compensare le spese di lite”;
Per parte resistente: “a) dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1 con il solo obbligo di mutuo rispetto;
b) rigettare in toto le richieste formulate da parte ricorrente, per i motivi esposti in atti, ivi compresa la richiesta di addebito della separazione in quanto totalmente infondata;
c) dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'affidamento del figlio
, stante il raggiungimento della maggiore età; Per_1
d) disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del CP_1 figlio , quantificato complessivamente nella misura di € 125,00, e ciò sino al Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica;
e) revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio dal mese di novembre 2024, Per_2 stante il trasferimento del medesimo presso autonoma residenza in locazione;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse cessato l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, quantificare la misura del mantenimento ordinario per il figlio in € 125,00, Per_2 con versamento delle somme direttamente a quest'ultimo;
f) disporre che l'assegno unico universale riconosciuto sino ad oggi venga suddiviso per la quota del 50% per ciascun genitore, a far data dal deposito del ricorso.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.9.2021 deduceva di avere contratto matrimonio in Parte_1
Marocco con in data 4.1.2001, unione dalla quale erano nati i figli (in CP_1 Per_2 data 28.6.2002) e (in data 19.6.2006). Per_1
La ricorrente riferiva di aver iniziato a lavorare dal 2008 per aiutare la famiglia, dopo che il marito aveva perso il lavoro a causa del fallimento della società di cui era dipendente, dapprima in nero e poi dal 2013 con regolare contratto, che le consentiva di percepire un reddito netto mensile superiore ad € 1.000,00.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito (domanda di addebito poi oggetto di rinuncia), la regolamentazione dei rapporti personali genitori- figli
(sulla quale successivamente ha preso atto del non luogo a provvedere stante il raggiungimento della maggiore età anche da parte del figlio ), l'assegnazione a sé della casa familiare, Per_1 un alloggio condotto in locazione al canone di € 150,75, e un contributo al mantenimento CP_2 dei figli a carico del marito pari ad € 350,00 mensili per ciascuno (poi ridotto ad € 300,00 mensili per ciascuno), con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rigetto della domanda del resistente di suddivisione dell'assegno unico al
50% fra i coniugi.
In vista dell'udienza presidenziale, celebrata il 15.3.2022, si costituiva in giudizio CP_1
per aderire alla domanda di separazione e dichiararsi disponibile ad acconsentire
[...] all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ma chiedendo che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 250,00 mensili complessivi (domanda poi mutata in richiesta di revoca dell'assegno per o, in subordine, pagamento di un Per_2 contributo di soli € 70,00 mensili per lui, e contributo di € 125,00 mensili per ), oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie e alla suddivisione dell'assegno unico al 50% fra i genitori.
All'esito dell'udienza presidenziale, oltre all'affidamento condiviso del figlio allora Per_2 minorenne, con collocamento presso la madre e assegnazione a lei della casa coniugale, veniva posto a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli di € 250,00 mensili complessivi (€ 125,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale (in quanto nessuna delle due parti chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.), e, all'udienza del
12.2.2025, celebrata in modalità cartolare, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe ad opera delle parti, rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate dal mese di luglio 2021, da quando la ricorrente ha lasciato la casa familiare per trovare accoglienza in un centro antiviolenza a seguito di un aspro litigio con il marito durante il quale sono intervenute anche le Forze dell'Ordine, e la ricorrente, inizialmente, aveva anche chiesto l'addebito della separazione alla controparte.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di udienza presidenziale, nel corso della quale entrambe le parti hanno confermato la volontà di separarsi.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi ai figli
Non vi è più luogo a provvedere sulla regolamentazione dei rapporti personali fra i genitori e il figlio , nato il [...] e divenuto maggiorenne in corso di causa, mentre era Per_1 Per_2 maggiorenne sin dalla data di introduzione del presente giudizio.
Ciò non comporta automaticamente il venir meno del loro diritto al mantenimento da parte dei genitori, come si evince dall'art. 337-septies c.c.
Tuttavia, deve ormai considerarsi economicamente autosufficiente, in quanto, per stessa Per_2 ammissione della madre, egli ha ormai completato il percorso di studi all'università di Brescia, ha iniziato a lavorare presso Imm.re PE srl nel mese di marzo 2025 con contratto a tempo determinato con inizio il 17.3.2025 e termine il 16.9.2025 (già al secondo rinnovo, secondo quanto riferito dal padre e non contestato dalla madre), e stipendio lordo di € 911,52 mensili su
12 mensilità, ossia uno stipendio sostanzialmente analogo a quello attualmente percepito dal padre. Egli, inoltre, ha stipulato, insieme alla compagna, un contratto di locazione di un immobile diverso da quello in cui risiedeva con la madre con canone di € 550,00 mensili e durata dal 30.10.2024 al 31.3.2025, scelta espressiva della consapevolezza di poter iniziare una vita non più dipendente dai genitori e dell'intenzione di costruire un proprio nucleo familiare distinto da quello originario. Vero che la ricorrente ha affermato che, dal mese di gennaio 2025, egli è tornato a vivere da lei perché non riusciva a sostenere il canone di locazione e le altre spese, tuttavia, il padre ha contestato specificamente tale circostanza, affermando che il figlio, in realtà, successivamente, si è trasferito in altro appartamento, a Provaglio d'Iseo (BS), sempre con la propria compagna, in quanto l'immobile precedentemente locato era disponibile solo per il periodo invernale, volendo il proprietario darlo in locazione ai turisti in alta stagione a prezzi maggiori (cfr. comparsa conclusionale del resistente, pag. 4). La resistente non ha contestato specificamente le circostanze riferite dal resistente, ma si è limitata a riportare la stessa frase già contenuta nella propria comparsa conclusionale, secondo cui, a gennaio 2025, il figlio sarebbe tornato nella casa familiare.
Il contributo al mantenimento di posto a carico del padre, quindi, deve essere revocato Per_2
a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.
, invece, è pacificamente non autosufficiente, essendo appena maggiorenne, non avendo Per_1 alcuna esperienza lavorativa professionale e consolidata, se non qualche lavoretto saltuario come cameriere durante l'estate, e avendo intenzione di iscriversi alla Fondazione Enac
Lombardia, CFP Canossa di Brescia, per frequentare il quinto anno del corso di enogastronomia e diventare cuoco: in ossequio ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., considerati i redditi delle parti (la ricorrente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.152,00 nel 2018, di €
1.348,00 nel 2019, di € 1.164,00 nel 2020, di € 1.749,00 nel 2022, e di € 1.797,00 nel 2023, e ha un canone di locazione da pagare per l'alloggio occupato di € 150,75 mensili, mentre CP_2 il resistente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.083,00 nel 2021, di € 1.052,00 nel
2022, e di € 1.133,00 nel 2023, e ha un canone di locazione da pagare di € 500,00 mensili), l'età
e le esigenze dei figli, appare equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento di di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La parte potrà provvedere Per_1 autonomamente a chiedere il pagamento di tale somma al datore di lavoro dell'obbligato ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c., norma ritenuta direttamente applicabile anche ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
Deve, invece, essere rigettata la domanda del resistente di suddivisione al 50% fra i genitori dell'assegno unico per i figli, sinora percepito integralmente dalla madre, perché, anche ove ne ricorressero i presupposti per il figlio , non appare corretto che una parte dello stesso sia Per_1 percepita dal padre, che, non vedendolo sostanzialmente mai, non potrebbe utilizzarlo in alcun modo per soddisfare le esigenze del figlio, unico motivo per cui ne è prevista l'erogazione.
3) Sulle spese processuali
La reciprocità della soccombenza induce a compensare integralmente fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) DICHIARA il non luogo a provvedere sulle domande relative ai rapporti personali fra le parti e il figlio;
Persona_3
4) ASSEGNA la casa familiare, sita a Brescia, in via Montegrappa n. 3, a Pt_1
[...]
5) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio , pari ad € Persona_4
125,00 mensili, posto a carico del padre dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
6) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento del figlio CP_1
pari ad € 200,00 mensili, da corrispondere in via anticipata entro Persona_3 il giorno 5 di ogni mese nelle mani di oltre rivalutazione monetaria Persona_5 annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
7) RIGETTA la domanda del resistente relativa all'assegno unico per i figli;
8) DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
AU ER EA LI
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
EA LI Presidente Michele Posio Giudice AU ER Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10252/2021 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Elisabetta Vegezzi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. Martina Bonetti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI (come da udienza del 12.2.2025)
Per parte ricorrente: “contrariis reiectis, con vittoria di spese e competenze,
In via principale
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e con obbligo Parte_1 CP_1 di vita separata e mutuo rispetto alle seguenti condizioni:
1) assegnazione della casa coniugale sita in Brescia, via Montegrappa n.3 alla signora Pt_1 on tutti gli arredi ivi contenuti;
[...]
2) nulla disporre in punto affidamento del figlio minore stante l'intervenuta maggiore Per_1 età;
3) porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura di Euro
300,00= mensili ciascuno, rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT, da versare entro il giorno 5 del mese, su conto corrente intestato alla madre, anche nella forma del pagamento diretto del terzo (datore di lavoro Atreiu srl, con sede in Brescia, via Beccaria n.6), oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
4) rigettare la domanda di suddivisione dell'assegno unico universale per la quota del 50% a ciascun genitore, dichiarando, quanto a il superamento della soglia limite di età e, Per_2 quanto a , la carenza dell'oggetto della domanda, perché l'assegno è stato sospeso, Per_1 stante l'intervenuta maggiore età e l'assenza di domanda di versamento diretto del beneficiario;
5) nulla disporre in ordine alla domanda di addebito nei confronti del marito, stante la rinuncia della moglie alla relativa domanda.
6) compensare le spese di lite”;
Per parte resistente: “a) dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1 con il solo obbligo di mutuo rispetto;
b) rigettare in toto le richieste formulate da parte ricorrente, per i motivi esposti in atti, ivi compresa la richiesta di addebito della separazione in quanto totalmente infondata;
c) dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'affidamento del figlio
, stante il raggiungimento della maggiore età; Per_1
d) disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del CP_1 figlio , quantificato complessivamente nella misura di € 125,00, e ciò sino al Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica;
e) revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio dal mese di novembre 2024, Per_2 stante il trasferimento del medesimo presso autonoma residenza in locazione;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse cessato l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, quantificare la misura del mantenimento ordinario per il figlio in € 125,00, Per_2 con versamento delle somme direttamente a quest'ultimo;
f) disporre che l'assegno unico universale riconosciuto sino ad oggi venga suddiviso per la quota del 50% per ciascun genitore, a far data dal deposito del ricorso.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.9.2021 deduceva di avere contratto matrimonio in Parte_1
Marocco con in data 4.1.2001, unione dalla quale erano nati i figli (in CP_1 Per_2 data 28.6.2002) e (in data 19.6.2006). Per_1
La ricorrente riferiva di aver iniziato a lavorare dal 2008 per aiutare la famiglia, dopo che il marito aveva perso il lavoro a causa del fallimento della società di cui era dipendente, dapprima in nero e poi dal 2013 con regolare contratto, che le consentiva di percepire un reddito netto mensile superiore ad € 1.000,00.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito (domanda di addebito poi oggetto di rinuncia), la regolamentazione dei rapporti personali genitori- figli
(sulla quale successivamente ha preso atto del non luogo a provvedere stante il raggiungimento della maggiore età anche da parte del figlio ), l'assegnazione a sé della casa familiare, Per_1 un alloggio condotto in locazione al canone di € 150,75, e un contributo al mantenimento CP_2 dei figli a carico del marito pari ad € 350,00 mensili per ciascuno (poi ridotto ad € 300,00 mensili per ciascuno), con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rigetto della domanda del resistente di suddivisione dell'assegno unico al
50% fra i coniugi.
In vista dell'udienza presidenziale, celebrata il 15.3.2022, si costituiva in giudizio CP_1
per aderire alla domanda di separazione e dichiararsi disponibile ad acconsentire
[...] all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ma chiedendo che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 250,00 mensili complessivi (domanda poi mutata in richiesta di revoca dell'assegno per o, in subordine, pagamento di un Per_2 contributo di soli € 70,00 mensili per lui, e contributo di € 125,00 mensili per ), oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie e alla suddivisione dell'assegno unico al 50% fra i genitori.
All'esito dell'udienza presidenziale, oltre all'affidamento condiviso del figlio allora Per_2 minorenne, con collocamento presso la madre e assegnazione a lei della casa coniugale, veniva posto a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli di € 250,00 mensili complessivi (€ 125,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale (in quanto nessuna delle due parti chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.), e, all'udienza del
12.2.2025, celebrata in modalità cartolare, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe ad opera delle parti, rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate dal mese di luglio 2021, da quando la ricorrente ha lasciato la casa familiare per trovare accoglienza in un centro antiviolenza a seguito di un aspro litigio con il marito durante il quale sono intervenute anche le Forze dell'Ordine, e la ricorrente, inizialmente, aveva anche chiesto l'addebito della separazione alla controparte.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di udienza presidenziale, nel corso della quale entrambe le parti hanno confermato la volontà di separarsi.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi ai figli
Non vi è più luogo a provvedere sulla regolamentazione dei rapporti personali fra i genitori e il figlio , nato il [...] e divenuto maggiorenne in corso di causa, mentre era Per_1 Per_2 maggiorenne sin dalla data di introduzione del presente giudizio.
Ciò non comporta automaticamente il venir meno del loro diritto al mantenimento da parte dei genitori, come si evince dall'art. 337-septies c.c.
Tuttavia, deve ormai considerarsi economicamente autosufficiente, in quanto, per stessa Per_2 ammissione della madre, egli ha ormai completato il percorso di studi all'università di Brescia, ha iniziato a lavorare presso Imm.re PE srl nel mese di marzo 2025 con contratto a tempo determinato con inizio il 17.3.2025 e termine il 16.9.2025 (già al secondo rinnovo, secondo quanto riferito dal padre e non contestato dalla madre), e stipendio lordo di € 911,52 mensili su
12 mensilità, ossia uno stipendio sostanzialmente analogo a quello attualmente percepito dal padre. Egli, inoltre, ha stipulato, insieme alla compagna, un contratto di locazione di un immobile diverso da quello in cui risiedeva con la madre con canone di € 550,00 mensili e durata dal 30.10.2024 al 31.3.2025, scelta espressiva della consapevolezza di poter iniziare una vita non più dipendente dai genitori e dell'intenzione di costruire un proprio nucleo familiare distinto da quello originario. Vero che la ricorrente ha affermato che, dal mese di gennaio 2025, egli è tornato a vivere da lei perché non riusciva a sostenere il canone di locazione e le altre spese, tuttavia, il padre ha contestato specificamente tale circostanza, affermando che il figlio, in realtà, successivamente, si è trasferito in altro appartamento, a Provaglio d'Iseo (BS), sempre con la propria compagna, in quanto l'immobile precedentemente locato era disponibile solo per il periodo invernale, volendo il proprietario darlo in locazione ai turisti in alta stagione a prezzi maggiori (cfr. comparsa conclusionale del resistente, pag. 4). La resistente non ha contestato specificamente le circostanze riferite dal resistente, ma si è limitata a riportare la stessa frase già contenuta nella propria comparsa conclusionale, secondo cui, a gennaio 2025, il figlio sarebbe tornato nella casa familiare.
Il contributo al mantenimento di posto a carico del padre, quindi, deve essere revocato Per_2
a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.
, invece, è pacificamente non autosufficiente, essendo appena maggiorenne, non avendo Per_1 alcuna esperienza lavorativa professionale e consolidata, se non qualche lavoretto saltuario come cameriere durante l'estate, e avendo intenzione di iscriversi alla Fondazione Enac
Lombardia, CFP Canossa di Brescia, per frequentare il quinto anno del corso di enogastronomia e diventare cuoco: in ossequio ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., considerati i redditi delle parti (la ricorrente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.152,00 nel 2018, di €
1.348,00 nel 2019, di € 1.164,00 nel 2020, di € 1.749,00 nel 2022, e di € 1.797,00 nel 2023, e ha un canone di locazione da pagare per l'alloggio occupato di € 150,75 mensili, mentre CP_2 il resistente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.083,00 nel 2021, di € 1.052,00 nel
2022, e di € 1.133,00 nel 2023, e ha un canone di locazione da pagare di € 500,00 mensili), l'età
e le esigenze dei figli, appare equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento di di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La parte potrà provvedere Per_1 autonomamente a chiedere il pagamento di tale somma al datore di lavoro dell'obbligato ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c., norma ritenuta direttamente applicabile anche ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
Deve, invece, essere rigettata la domanda del resistente di suddivisione al 50% fra i genitori dell'assegno unico per i figli, sinora percepito integralmente dalla madre, perché, anche ove ne ricorressero i presupposti per il figlio , non appare corretto che una parte dello stesso sia Per_1 percepita dal padre, che, non vedendolo sostanzialmente mai, non potrebbe utilizzarlo in alcun modo per soddisfare le esigenze del figlio, unico motivo per cui ne è prevista l'erogazione.
3) Sulle spese processuali
La reciprocità della soccombenza induce a compensare integralmente fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) DICHIARA il non luogo a provvedere sulle domande relative ai rapporti personali fra le parti e il figlio;
Persona_3
4) ASSEGNA la casa familiare, sita a Brescia, in via Montegrappa n. 3, a Pt_1
[...]
5) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio , pari ad € Persona_4
125,00 mensili, posto a carico del padre dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
6) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento del figlio CP_1
pari ad € 200,00 mensili, da corrispondere in via anticipata entro Persona_3 il giorno 5 di ogni mese nelle mani di oltre rivalutazione monetaria Persona_5 annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
7) RIGETTA la domanda del resistente relativa all'assegno unico per i figli;
8) DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
AU ER EA LI