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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1299/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del
18.12.2024 e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ABBAGNATO GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. e , c.fisc. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BRIGUGLIO C.F._3
GIANFRANCO che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Altri istituti (mantenimento figli).
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concluso e discusso riportandosi agli atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 28.3.2024 chiedeva che Parte_1 fosse revocato l'obbligo a suo carico di versare ai resistenti, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli degli sessi, la somma mensile di € 200,00 così come disposto con provvedimento del 28.12.2015. Esponeva che i resistenti disponevano di risorse adeguate per mantenere i propri figli e rilevava che dal 2019 , tenuto conto dello stato di disagio lamentato dai resistenti, gli stessi sicuramente avrebbero potuto godere del reddito di cittadinanza e, considerate le condizioni degli stessi, probabilmente anche del reddito di inclusione. Rilevava, inoltre, che attese le patologie lamentate dai resistenti, gli stessi avrebbero potuto agire per ottenere le provvidenze garantite dallo Stato in caso di invalidità. Pertanto, chiedeva che - assunte informazioni presso l'INPS sulle provvidenze godute dai resistenti – fosse dichiarato che, intervenuti miglioramenti nella condizione degli stessi, non sussistevano più i presupposti per il riconoscimento dell'obbligo su di sé gravante come ascendente.
Integrato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 15.7.2024, si costituivano i resistenti, contestando il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto. Rilevavano che le proprie condizioni di salute, così come documentate, non consentivano loro di svolgere attività lavorativa per provvedere al mantenimento delle figlie le quali, peraltro erano affette da patologie che richiedevano particolari cure. Rilevavano di non essere stati ancora ammessi a godere del reddito di inclusione e rilevavano che, dunque, nessun mutamento migliorativo, che giustificasse la revocato del provvedimento emesso ex art. 316 bis cc si era verificato.
Rigettate le richieste di prova articolate da parte ricorrente, la causa veniva assunta in decisione alla udienza del 18.12.2024.
Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla sia infondata e Parte_1 debba essere rigettata
Invero, le condizioni di salute dei resistenti appaiono identiche a quelle già valutate nel procedimento del 2015 nel quale si era rilevato che dette condizioni impedivano ai resistenti di provvedere al mantenimento dei figli.
Gli stessi hanno affermato in comparsa di non essere stati ancora ammessi a godere del reddito di inclusione e, seppur nulla hanno riferito in ordine alla percezione del reddito di cittadinanza
(circostanza che dunque può ritenersi ammessa) deve rilevarsi che l'obbligo degli ascendenti non sussiste solo nel caso di assoluta mancanza dei mezzi in capo ai genitori, ma anche quando gli stessi siano titolari di redditi modesti non idonei a garantire totalmente il mantenimento dei figli.
Nel caso di specie, ritenuto che permane lo stato di disoccupazione delle parti (nulla avendo in proposito provato la ) e ritenuto che le provvidenze eventualmente godute (delle quali, Parte_1 in effetti, allo stato non vi è prova della percezione) sono comunque vincolate al soddisfacimento di esigenze specifiche e legale alle minime esigenze di vita, ritiene il Collegio che permanga il diritto dei resistenti a percepire il contributo da parte della con Parte_1 funzione integrativa, al fine di consentire agli stessi di provvedere alle esigenze della prole.
La domanda di revoca deve, dunque, essere rigettata.
Le spese del giudizio, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente e, tenuto conto della ammissione dei resistenti al patrocinio dello Stato, delle stesse deve essere disposta la distrazione ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia. Le spese sono liquidate, tenendo conto di quanto affermato dalla Suprema Corte, avendo riguardo alla determinazione del valore della causa ex art. 13, 1° comma c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato in data 28.3.2024, disattesa ogni contraria domanda, Controparte_2 eccezione, così provvede: 1) rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei Parte_1 resistenti che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
20/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito ) (dott. Corrado Bonanzinga)
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1299/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del
18.12.2024 e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ABBAGNATO GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. e , c.fisc. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BRIGUGLIO C.F._3
GIANFRANCO che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Altri istituti (mantenimento figli).
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concluso e discusso riportandosi agli atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 28.3.2024 chiedeva che Parte_1 fosse revocato l'obbligo a suo carico di versare ai resistenti, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli degli sessi, la somma mensile di € 200,00 così come disposto con provvedimento del 28.12.2015. Esponeva che i resistenti disponevano di risorse adeguate per mantenere i propri figli e rilevava che dal 2019 , tenuto conto dello stato di disagio lamentato dai resistenti, gli stessi sicuramente avrebbero potuto godere del reddito di cittadinanza e, considerate le condizioni degli stessi, probabilmente anche del reddito di inclusione. Rilevava, inoltre, che attese le patologie lamentate dai resistenti, gli stessi avrebbero potuto agire per ottenere le provvidenze garantite dallo Stato in caso di invalidità. Pertanto, chiedeva che - assunte informazioni presso l'INPS sulle provvidenze godute dai resistenti – fosse dichiarato che, intervenuti miglioramenti nella condizione degli stessi, non sussistevano più i presupposti per il riconoscimento dell'obbligo su di sé gravante come ascendente.
Integrato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 15.7.2024, si costituivano i resistenti, contestando il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto. Rilevavano che le proprie condizioni di salute, così come documentate, non consentivano loro di svolgere attività lavorativa per provvedere al mantenimento delle figlie le quali, peraltro erano affette da patologie che richiedevano particolari cure. Rilevavano di non essere stati ancora ammessi a godere del reddito di inclusione e rilevavano che, dunque, nessun mutamento migliorativo, che giustificasse la revocato del provvedimento emesso ex art. 316 bis cc si era verificato.
Rigettate le richieste di prova articolate da parte ricorrente, la causa veniva assunta in decisione alla udienza del 18.12.2024.
Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla sia infondata e Parte_1 debba essere rigettata
Invero, le condizioni di salute dei resistenti appaiono identiche a quelle già valutate nel procedimento del 2015 nel quale si era rilevato che dette condizioni impedivano ai resistenti di provvedere al mantenimento dei figli.
Gli stessi hanno affermato in comparsa di non essere stati ancora ammessi a godere del reddito di inclusione e, seppur nulla hanno riferito in ordine alla percezione del reddito di cittadinanza
(circostanza che dunque può ritenersi ammessa) deve rilevarsi che l'obbligo degli ascendenti non sussiste solo nel caso di assoluta mancanza dei mezzi in capo ai genitori, ma anche quando gli stessi siano titolari di redditi modesti non idonei a garantire totalmente il mantenimento dei figli.
Nel caso di specie, ritenuto che permane lo stato di disoccupazione delle parti (nulla avendo in proposito provato la ) e ritenuto che le provvidenze eventualmente godute (delle quali, Parte_1 in effetti, allo stato non vi è prova della percezione) sono comunque vincolate al soddisfacimento di esigenze specifiche e legale alle minime esigenze di vita, ritiene il Collegio che permanga il diritto dei resistenti a percepire il contributo da parte della con Parte_1 funzione integrativa, al fine di consentire agli stessi di provvedere alle esigenze della prole.
La domanda di revoca deve, dunque, essere rigettata.
Le spese del giudizio, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente e, tenuto conto della ammissione dei resistenti al patrocinio dello Stato, delle stesse deve essere disposta la distrazione ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia. Le spese sono liquidate, tenendo conto di quanto affermato dalla Suprema Corte, avendo riguardo alla determinazione del valore della causa ex art. 13, 1° comma c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato in data 28.3.2024, disattesa ogni contraria domanda, Controparte_2 eccezione, così provvede: 1) rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei Parte_1 resistenti che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
20/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito ) (dott. Corrado Bonanzinga)