Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In tema di giudicato interno, è fondata l'eccezione - rilevabile d'ufficio in cassazione, anche nel caso di controricorso dichiarato inammissibile - tendente a dichiarare l'esistenza della preclusione per il giudice del rinvio (a seguito di un primo giudizio di cassazione) - ad esaminare la domanda per la mancata impugnazione della pronuncia di rigetto, quand'anche vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte dell'impugnato, atteso che tale accettazione non ha nel giudizio di impugnazione (e ancor più nel giudizio di impugnazione a seguito di rinvio da parte della Cassazione) lo stesso effetto che ha nel giudizio di primo grado. Infatti, se in quest'ultimo l'accettazione del contraddittorio consente di superare il limite posto dalle regole processuali nell'interesse e in favore dei privati, nel giudizio di rinvio (come, e ancor più, che in quello di appello) la delimitazione della "res litigiosa" è data dall'interesse pubblico e, quindi, non è nella disponibilità delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. RODRFOF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE ZO, elettivamente domiciliato in Roma, via Giustiniani 18, presso l'avv. Giovanni Pellegrino, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della Provincia di Lecce, in persona del Presidente ing. Vincenzo Gigli, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo 107, presso l'avv. Gianfranco Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Salvatore del foro di Lecce giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 242 del 7/14.03.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Pellegrino per il ricorrente e l'avv. Salvatore per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'inammissibilità od il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 27.11.76 veniva espropriato un terreno di proprietà di CE ZO, sito in agro di Lecce;
con due distinte citazioni, la prima del 15.12.77 e la seconda del 6.04.78, il ZO proponeva, nei confronti dell'IACP della Provincia di Lecce, opposizione alla stima dell'indennità d'esproprio ed opposizione alla stima dell'indennità di occupazione. La sentenza 31.12.86 resa dalla Corte d'appello di Lecce sui due giudizi riuniti veniva cassata con sentenza 6370/88 ed ugualmente veniva cassata - con sentenza 5131/96, per la sopravvenuta disciplina transitoria dettata dall'art. 5 bis l.s. 359/92- la sentenza 18.06.92 (487/92) pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce come giudice di rinvio. Con sentenza 07/14.03.00 la Corte d'appello di Bari definiva il secondo giudizio di rinvio determinando, ai sensi dell'art. 5 bis l.s. 359/92, la indennità d'esproprio in lire 446.377.380, esclusa la riduzione del 40% perché l'espropriante non aveva offerto nuovamente l'indennità calcolata secondo la nuova normativa;
quantificava la indennità di occupazione, per il periodo di quattro anni e tre mesi nel quale (dal 21.09.72 al 27.11.76) si era protratta, in lire 94.855.193, pari al 5% annuo dell'indennità d'esproprio. In conseguenza, la Corte barese disponeva che l'IACP provvedesse al deposito della maggior somma, rispetto a quanto già depositato, con interessi dalla data dell'espropriazione a quella dell'esborso. Rigettava infine la domanda di maggior danno - nella specie, da svalutazione - avanzata dal ZO ai sensi dell'art. 1224.2 cc, perché l'espropriato non aveva provato di aver subito un danno maggiore di quello presunto ex lege e liquidato per mezzo degli interessi legali. Contro la sentenza ricorre, con atto notificato il 28.09.00, CE ZO, censurando, con un unico motivo, il rifiuto del maggior danno. L'IACP della Provincia di Lecce ha, a sua volta, notificato controricorso in data 05.02.01 sollevando una eccezione di inammissibilità a cui il ZO ha replicato depositando memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la sentenza del giudice di rinvio per violazione e falsa applicazione dell'art. 1224.2 cc e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul medesimo punto decisivo.
Assume il ZO di aver subito, nella vicenda, un danno ulteriore rispetto a quello ex lege presunto e liquidato per mezzo degli interessi legali e sicuramente imputabile alla controparte. Infatti, il comportamento "inadempitivo" dello IACP, ritardando la liquidazione delle due indennità di un quarto di secolo, aveva penalizzato il ZO sia per la notevole svalutazione monetaria intervenuta nel frattempo, sia per le minorazioni introdotte dalla l.s. 359/92: conseguenze tutte che il ZO non avrebbe dovuto sopportare, ove la vicenda processuale si fosse chiusa in tempi adeguati. Invece, la durata del processo si era dilatata per la insistenza con cui l'IACP aveva sostenuto il carattere agricolo del terreno ablato, nonostante che ben tre consulenze ne avessero accertato la natura edificatoria;
sottolinea inoltre il ricorrente come la sentenza impugnata abbia omesso di motivare in ordine alla stima all'attualità, fornita dall'ultima consulenza, che pure rendeva manifesta la divaricazione - estremamente dannosa per il ZO - della indennità liquidata con riferimento al 1976; contesta la legittimità del rigetto per carenza probatoria, perché la prova del maggior danno può essere fornita anche sulla base di elementi presuntivi, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da Cass. 5670/78; aggiunge che, nel caso, il danno subito dal ZO era implicito nel non aver potuto tempestivamente impiegare le somme dovutegli o per aver dovuto privarsi di beni che, se conservati, sarebbero sfuggiti alla svalutazione. Il ricorrente argomenta il proprio buon diritto anche dall'episodio transattivo che si sarebbe verificato nelle more della decisione del secondo ricorso:
l'offerta di transigere, con l'esborso di due miliardi e mezzo di lire, si sarebbe arenata per ritardi burocratici e per il rifiuto, della Corte d'appello di Bari, di rinviare ulteriormente la definizione del giudizio.
A sua volta, il controricorrente rileva che il giudice di rinvio non avrebbe dovuto pronunciarsi - sia pure con la statuizione negativa censurata dal ricorrente- perché la domanda di rivalutazione ex art. 1224.2 cc era già stata respinta dal precedente giudice di rinvio e su tale decisione, non impugnata, si era formato il giudicato interno.
Replica, in memoria, il ZO sostenendo che l'eccezione di giudicato interno avrebbe dovuto proporsi con ricorso incidentale;
inoltre, sulla questione del maggior danno l'IACP aveva accettato il contraddittorio. L'accettazione del contraddittorio non ha però, nel giudizio di impugnazione, lo stesso effetto che ha nel giudizio di primo grado, dal momento che, in primo grado, l'accettazione consente di superare un limite posto nell'interesse privato, mentre la delimitazione della materia del contendere soddisfa, nel giudizio d'appello, un interesse pubblico di cui il privato non può disporre:
a maggior ragione l'asserita accettazione non può incidere sull'oggetto del giudizio di rinvio, così come individuato dalla sentenza di cassazione che lo consente.
Si deve invece osservare che il controricorso è inammissibile perché notificato e depositato fuori del termine di cui all'art. 370 epe e tuttavia la eccezione di violazione del giudicato interno, che nel controricorso viene proposta, va ugualmente esaminata, perché rilevabile d'ufficio. Risulta, dalla narrativa della sentenza 5131/96 che annullò la prima sentenza di rinvio (sentenza 487/92 resa, nel presente giudizio, dalla C.d.A. di Lecce), che il ricorso per cassazione era stato proposto dal solo IACP, e che quindi il ZO non aveva impugnato la statuizione con cui la stessa sentenza di rinvio "respinse la domanda di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo dimostrato il maggior danno.
Rilevando, per altro, che la specifica domanda era stata formulata per la prima volta nel giudizio di riassunzione. E, quindi, sottolineò la Corte di Lecce, intempestivamente".
Ne consegue che, sulla domanda di rivalutazione monetaria, si è formato, sin dalla prima sentenza di rinvio e per mancata impugnazione della pronuncia di rigetto, il giudicato. Non si può infatti ritenere che la statuizione sul maggior danno sia stata travolta, anche in assenza di impugnazione, dalla pronuncia di cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce: l'effetto espansivo opera nei confronti delle statuizioni collegate e dipendenti, ma la necessità di apposita domanda, la possibilità di proporre la domanda di maggior danno anche in separato giudizio, il diverso titolo della domanda di indennità - e dei relativi interessi - rispetto a quello della domanda di maggior danno ne confermano l'autonomia, con la conseguenza che la cassazione con rinvio per quantificare l'indennità secondo i nuovi criteri non ha inciso sulla autonoma esclusione dell'an debeatur del maggior danno. Palesemente si tratta poi della stessa domanda: la rivalutazione richiesta alla Corte leccese e da tale Corte respinta perché tardiva e perché non provato il maggior danno non differisce dalla domanda proposta alla Corte barese per ottenere il maggior danno ex art. 1224.2 cc, consistente nella svalutazione monetaria intervenuta nel frattempo. Poiché le parti non hanno mai contestato la natura valutaria del credito indennitario, vi era, in entrambi i casi, identità di titolo - danno ingiusto da colpevole ritardo - e di petitum - rivalutazione del credito.
Il ricorrente peraltro indica, nel ricorso, come ragione di danno da ritardo, anche le "minorazioni rinvenienti" dall'art 5 bis l.s. 359/92. Si tratta di una ragione di maggior danno che sicuramente non è stata dedotta dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, la cui sentenza di rinvio venne pronunciata il 10.08.92, quando ancora la l.s. 359/92 (pubblicata nella G.U. 13/08/92) non era entrata in vigore. Peraltro, pur tenendo conto che secondo i rilievi che emergono, passim, dagli scritti difensivi del ricorrente, lo ius supervieniens viene configurato come un titolo autonomo, la domanda è ugualmente inammissibile. Se, infatti, si trattasse di una diversa domanda rispetto a quella di maggior danno ex art. 1224.2 cc, si tratterebbe di domanda completamente nuova, non proposta dinanzi al giudice di rinvio la cui sentenza viene oggi - per la terza volta - all'esame della Corte e dovrebbe quindi essere dichiarata inammissibile perché, in sede di legittimità, non possono proporsi domande che non abbiano formato oggetto del giudizio di merito a quo.
Ma, in realtà ed a giudizio del collegio, si tratta di una ulteriore voce della stessa domanda di risarcimento del danno da ritardo che il giudicato interno impedisce di proporre in questo giudizio.
Rimane da trarre le conclusioni: la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado, del giudicato interno comporta la cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui pronuncia sulla questione del maggior danno da svalutazione monetaria, senza rinvio perché l'esame della domanda era - per effetto del giudicato - precluso. Il ricorso, in quanto volto ad ottenere nuova pronuncia su una questione che il giudice del merito non poteva esaminare, va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi Euro 2.250,00 di cui Euro 150,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003