Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
SENT.N.
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
14157/2024
Tribunale di Milano CRON. N.
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 14157/2024 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. ZANOIA
PAOLA elettivamente domiciliato in VIA MADONNINA 11 28922 VERBANIA ITALIA presso il difensore avv. ZANOIA PAOLA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] (C.F. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv.
CLEMENTE ANGELO elettivamente domiciliato in VIA LODOVICO ARIOSTO 21 MILANO presso il difensore avv. CLEMENTE ANGELO
MIT Controparte_2
), in contumacia
[...] (C.F. P.IVA_2
RESISTENTI
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 3 dicembre 2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio [...]
per ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
,irrogato dalla [...] Parte_1
con lettera del 18 luglio 2024, e per l'effetto condannare la Controparte_1
in persona del suo rappresentante proControparte_1 convenuta tempore:
A.1) In via principale, ex art. 18, commi 1 e 2 Stat. Lav., alla reintegrazione del ricorrente dr.
Parte_1 nel posto di lavoro alle dipendenze della convenuta di Direttore del
Personale, Bilancio e Affari Generali, con inquadramento di Dirigente CCNL ASSTRA
FEDERMANAGER, e al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni maturate alla data del licenziamento a quelle delle effettiva reintegrazione al tallone retributivo di
Euro 9.916,66 mensili lordi, o pari al diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare in giudizio, oltre interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza al saldo;
A.2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub
A1), ex art. 18 c. 4 Stat. Lav., alla reintegrazione del ricorrente dr. Parte_1 nel posto di Direttore del Personale, Bilancio e Affari Generali alle dipendenze della convenuta, con inquadramento a livello di Dirigente, CCNL ASSTRA FEDERMANAGER, ovvero altre funzioni equivalenti, e al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quelle della effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di
Euro 9.916,66 lordi mensili, o pari al diverso importo maggiore o minore deciso di giustizia, nel numero massimo di dodici mensilità, oltre rivalutazione e interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo;
A.3) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub A.1) e/o sub A.2), ex art. 18 c.5 Stat. Pt_2 al pagamento a favore del ricorrente dr. dell'indennità di illegittimo licenziamento pari a non meno di Parte_1
ventiquattro mensilità, e quindi Euro 237.999,92 lordi, o alla diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
A.4) In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle domande sub A.1), e/o sub A.2) e/o sub A.3), al pagamento a favore del ricorrente dr. Parte_1 ex art. 18, c.6, Stat. Lav., al pagamento a favore del ricorrente dr. Parte_1
,
[...] della indennità risarcitoria per licenziamento inefficace, commisurata in almeno 12 mensilità, e quindi pari a Euro 118.999,72 lordi, ovvero alla diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
A.5) In via di estremo subordine, nel caso di mancato accoglimento delle precedenti domande A.1), A.2), A3) e A.4), ex art. 8 Legge 604/1966, al pagamento a favore del ricorrente dr. dell'indennità risarcitoria per illegittimo licenziamento Parte_1
commisurata in almeno 6 mensilità, e quindi pari a Euro 59.499,96 lordi, ovvero alla diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.
B) In caso di mancato accoglimento delle domande sub A.1) e sub A.2), accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che il ricorrente dr. Parte_1 ha diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso ed è quindi creditore nei confronti della a titolo di indennità di mancatoconvenuta Controparte_1
preavviso, della somma di Euro 39.666,64 o della diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza al saldo, e per l'effetto condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di indennità di mancato preavviso a favore del ricorrente dr. Parte_1 della somma di Euro 39.666,64, ovvero del diverso importo maggiore o minore deciso di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.
C) In ogni caso accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso il danno biologico e alla vita di relazione patito dal ricorrente, come conseguenza del risarcimento illegittimo, e per l'effetto condannare la convenuta Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente dr. Parte_1
[...] della somma di Euro 19.833,32, ovvero della diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.
D) In ogni caso accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso il danno all'immagine, alla professionalità e/o da perdita di chance patito dal ricorrente, come conseguenza del risarcimento illegittimo, e per l'effetto condannare la convenuta Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a
[...]
favore del ricorrente dr. Parte_1 della somma di Euro 19.833,32, ovvero della diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.
E) In ogni caso dichiarare tenuti i resistenti e conseguentemente condannarli, in solido tra loro, alla corresponsione della somma di € 29.738,82 lordi quale retribuzione per i giorni di ferie maturate e non godute di cui € 708,33 quali quattordicesima indebitamente trattenuta;
oltre alle indennità di cui sopra non percepite, per un importo medio di € 85.00 al giorno (in totale € 7.548,00=) di cui si chiede il riconoscimento in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Tribunale.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa e contributo unificato".
Controparte_1 si è costituita con memoria con cui 2.
ha sostenuto la legittimità del licenziamento e chiesto il rigetto del ricorso.
convenuto non si è costituito nonostante la notifica regolare ed è stato dichiarato 3. Il CP_2
contumace.
4. La causa, fallita conciliazione e ammessa la prova testimoniale, è stata decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e riserva del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
***
5. Il ricorrente è stato assunto dalla resistente dal 4 marzo 2019, e poi a tempo indeterminato, a partire dal 1° gennaio 2022, in quanto vincitore di concorso pubblico, quale “Direttore
Risorse Umane e Amministrativo" con sede di servizio a Milano (v. contratto, doc. 4 ric.).
6. Al ricorrente è stato contestato di aver indotto in errore una collega Persona_1 ) alla quale ha chiesto che gli fossero procurati due biglietti ferroviari da destinare a persona estranea alla convenzione "Programma Trenitalia for Business", così traendo un ingiusto profitto in danno al datore di lavoro, onerato per il 70% della spesa complessiva pari a euro
147,56 (v. contestazione disciplinare del 19/6/24 doc. 4 res.).
7. Giova premettere che la citata convenzione prevede che il personale di ruolo ha annualmente diritto a n. 2 biglietti ferroviari per sé e per i familiari a carico, coniuge ed i figli celibi o nubili (fino al compimento del 25° anno di età) [...]. La convenzione prevede, altresì, che «La Controparte_1 riconferma a proprio carico il 70% del costo di ogni singolo biglietto richiesto, mentre il restante 30% sarà a carico del dipendente, ed inserito nelle trattenute in busta paga» (v. doc. 6 res.).
8. In data 7/5/24, il ricorrente si è rivolto alla collega _1 al fine di ottenere, alle riferite
'Persona_3 l'emissione deicondizioni agevolate e in favore dei propri figli, Per_2 ed titoli di viaggio, con percorrenza da Milano a Napoli e ritorno.
9. I biglietti sono stati quindi emessi e trasmessi al ricorrente con email delle ore 10,20 (v. doc.
8 res.).
10. Poco dopo, sono pervenute alla casella di posta elettronica dell'Unità Complessa
Amministrazione due richieste di cambio nominativo, visionate dalla collega _1
effettuate dal ricorrente, a favore di Persona_4 che ha sostituito la figlia Per_2
11. Rilevata l'anomalia, il 14/05/2024, Per_1 ha annullato i biglietti ferroviari recanti il nuovo nominativo, in quanto riconducibile a persona estranea al novero dei beneficiari della convenzione. Dell'operazione effettuata, è stata data tempestiva notizia al ricorrente, il quale si è informato con _1 se la stessa fosse sistematicamente destinataria di un avviso per ogni variazione successiva all'acquisto (v. doc.ti 11- 20 res.).
12. Il 30/05/2024 Persona_1 è comparsa spontaneamente innanzi al Coordinatore
dell'Ufficio di Disciplina per riferire quanto accaduto e da ciò è scaturito il procedimento disciplinare sfociato nel licenziamento (v. verbale delle dichiarazioni, doc. 21 res.).
13. In sede di audizione disciplinare, il ricorrente si è giustificato dichiarando di aver acquistato i biglietti destinandoli effettivamente ai propri figli, ma di aver appreso poco dopo che la figlia, per motivi di studio, non poteva più effettuare il viaggio. Non volendo far viaggiare il figlio da solo, il ricorrente ha dichiarato di aver intestato il biglietto ad un'amica del figlio, ha ammesso di aver agito superficialmente e di essersi sentito effettivamente in imbarazzo con la collega _1 (v. verbale di audizione, doc. 23 res.).
14. Le giustificazioni non sono state tuttavia accolte dalla datrice di lavoro la quale, con lettera del 18/7/24, ritenendo irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario, ha intimato al ricorrente il licenziamento immediato (v. doc. 24 res.). 15. La collega _1 è stata sentita come testimone e ha reso, all'udienza del 15/4/24, le seguenti dichiarazioni: "Sono specialista tecnico amministrativa presso ufficio contabilità dipendente della Gestione governativa dal 1990. Il ricorrente era mio dirigente. Il 7 maggio
24 Pt 1 è venuto da me chiedendomi 2 biglietti per i figli come previsto dalla convenzione con Trenitalia, io ho proceduto con emissione di due biglietti per i figli e quando sono arrivati ho girato la email al ricorrente. Successivamente sono arrivate via email, al mio indirizzo, perché io avevo chiesto l'emissione e perché la mia email è comunicata a
Trenitalia, delle notifiche all'esito delle quali è stato modificato il nome su uno dei biglietti.
Ho preso atto di questa cosa, la mail è stata vista anche dal mio capoufficio sia dal mio capo area, non mi hanno detto niente perché io sono referente. Il 14 maggio ho proceduto all'annullamento del biglietto con il nome del soggetto terzo e a quel punto si è sentito il suono di una notifica e Pt_1 mi ha convocato nella sua stanza.
Ho annullato il biglietto perché non era per la figlia, ho annullato il biglietto il 14 maggio, perché ci ho pensato alcuni giorni, andare contro il proprio dirigente non è sempre piacevole.
Pt_1 appena mi sono affacciata alla stanza mi ha detto: ho fatto il furbetto, ma lei riceve tutte le notifiche? Io ho risposto di sì e che avrei scritto che avrei aggiornato la spettanza dei biglietti per la figlia il cui nominativo era stato sostituito, sono due all'anno.
Non ci siamo detti altro e gli ho scritto la suddetta email.
Seguo la mia convenzione dal 1996 e non mi è mai successa una cosa del genere. Per quanto ne so questo è l'unico caso anche per il ricorrente.
Adr, le persone che possono operare sul sito di Trenitalia sono poche, qualsiasi modifica è notificata a mezzo email. Tra questi non vi è Pt_1 che ha potuto operare sul sito di
Trenitalia inserendo il PNR del biglietto già emesso. Le notifiche hanno riguardato solo il cambio del nome della figlia.
Confermo di aver riferito al consiglio di disciplina queste circostanze”.
16. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha reso dichiarazioni sostanzialmente analoghe a quelle della fase disciplinare, affermando: “Confermo il ricorso. Avevo diritto a due biglietti per la famiglia e mi sono occupato di fare i biglietti per un viaggio che mia figlia ha regalato al fratello, poi mia figlia si è tirata indietro perché doveva studiare, allora l'ho sostituito con quello di un'altra persona. Avessi voluto "truffare" nemmeno avrei cambiato il nome.
Quando la funzionaria mi ha detto dell'annullamento del biglietto mi sono sentito in imbarazzo e per questo ho usato il termine furbetto. Non era mai successo in precedenza”.
17. Come chiarito da orientamento consolidato, "è illegittimo il licenziamento in tronco se la valutazione - in sede di merito - di una serie di elementi favorevoli al lavoratore rendono in sostanza sproporzionata la misura espulsiva rispetto all'illecito commesso, atteso che la specifica mancanza commessa dal dipendente deve risultare obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave la fiducia del datore” (Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, n.7645).
18. Nel nostro caso, la condotta del ricorrente, pur avente valenza disciplinare, non è certo idonea a ledere il vincolo fiduciario, in considerazione del fatto che non vi è prova di un atteggiamento truffaldino apparendo la condotta, piuttosto, frutto di un atteggiamento superficiale;
l'episodio è stato isolato né vi è una prova diversa;
l'utilizzo del termine furbetto, per quanto infelice, non può certo assurgere - da solo a dimostrazione di un
-
atteggiamento reiterato.
Il licenziamento risulta quindi illegittimo e va annullato.
19. Sulla tutela applicabile, si osserva. La convenuta ha sostenuto che al rapporto lavorativo del ricorrente si applica il regime economico e normativo stabilito dal “CCNL per i dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna”, stipulato fra ASSTRA, associazione datoriale, e FEDERMANAGER, il quale esclude la reintegra e, non, la disciplina di cui al d. lgs. N. 165/2001. Ciò in considerazione del rinvio contenuto nella lettera di assunzione al suddetto CCNL.
20. La tesi di parte resistente non può essere condivisa. Nella lettera di assunzione si dà atto che,
a seguito degli esiti del concorso pubblico, di cui il ricorrente è risultato vincitore, si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con applicazione ai fini economici normativi del trattamento previsto dal CCNL ASSTRA (...) (v. doc. 3 res.).
21. Il suddetto rinvio non può certo privare il ricorrente della tutela prevista in caso di licenziamento nel rapporto di lavoro pubblico. L'applicazione del trattamento economico e normativo riguarda la disciplina del rapporto di lavoro, ma non la sua genesi avvenuta tramite concorso e la sua cessazione.
22. Ed invero, come chiarito da giurisprudenza che si condivide, la disciplina del D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 ha natura inderogabile e non può essere derogata da quella prevista dai CCNL di diritto comune (in termini, Corte appello, Catanzaro, sez. lav., 10/09/2020, n. 656). Inoltre, la "stabilità reale costituisce connotato del rapporto di pubblico impiego, anche in caso di licenziamento riguardante il dirigente, non essendo in tal senso sovrapponibile la disciplina della dirigenza privata a quella della dirigenza pubblica” (Tribunale Catania sez. lav.,
24/05/2011).
23. Nel nostro caso, va quindi data applicazione all'art. 63 comma 2 d. lgs. n. 165-2001 secondo cui "Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali".
24. Nel nostro caso, l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è pari alla somma non contestata di euro 9.916,66 lordi.
25. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
definendo il giudizio,
e condanna in accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato a Parte_1
Controparte_1
[...] alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 9.916,66 lordi) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259.00 per spese, € 5.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Riserva il termine di giorni
Milano, 05/06/2025
sessanta per il deposito della motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli