Sentenza 15 settembre 1970
Massime • 6
In materia di Competenza non sono deducibili doglianze per difetto di motivazione.*
L'accertamento della cessazione della locazione di un immobile urbano ha carattere pregiudiziale rispetto alla domanda riconvenzionale di riconoscimento del diritto alla proroga biennale prevista dalla legge n 19 del 1963.*
La disposizione dell'art 47 legge 23 dicembre 1966, n 1142, che dispone una speciale proroga delle locazioni di aziende danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno di quello stesso anno, e da considerarsi inserita nel sistema delle leggi vincolistiche, e pertanto le controversie relative alla sua applicazione rientrano nella Competenza funzionale del pretore stabilita dall'art 6 legge 368 del 1955.*
La proroga delle locazioni e sublocazioni di cui all'art 47 legge 1142 del 1966, ha un presupposto meramente oggettivo e pertanto spetta ogni qualvolta i contratti, di locazione e sublocazione, abbiano per oggetto uno di quegli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla rispettiva posizione soggettiva del conduttore o del subconduttore rispetto all'azienda. La proroga legale e, di conseguenza, opponibile non soltanto dal sub conduttore al sublocatore ma anche dal conduttore al locatore, ancorche il conduttore non abbia in concreto subito alcun danno dagli eventi calamitosi.*
Qualora sulla domanda principale sia competente ratione materiae il pretore, e sulla riconvenzionale, da decidersi con efficacia di giudicato, sia competente ratione valoris il tribunale, ciascuno dei due giudici conserva la propria particolare Competenza, salvo, in caso di accertata pregiudizialita, il provvedimento di sospensione della pronunzia del pretore fino alla decisione del tribunale sulla riconvenzionale.*
La particolare Competenza del pretore, stabilita dall'art 6 della legge 1 maggio 1955, n 368, in tema di controversie relative al diritto di proroga delle locazioni degli immobili urbani, il valore dei quali eccede il limite di Competenza del conciliatore, si riferisce, data l'ampia formulazione della norma, a tutte le controversie riguardanti gli istituti propri del regime vincolistico ed aventi, quale oggetto primario ed immediato, il riconoscimento o il diniego del diritto del conduttore alla proroga, ancorche si tratti di proroghe previste da leggi successive a quella n 368 del 1965. Restano, pertanto, escluse da detta Competenza funzionale e soggette alle ordinarie norme di Competenza, quelle controversie che, pur potendo ricollegarsi in maniera riflessa o mediata a questioni di proroga, non incidano tuttavia direttamente su tale diritto. Di conseguenza non rientrano nella Competenza funzionale del pretore le controversie nelle quali si facciano valere i diritti del conduttore al ripristino della locazione prorogata (art 8 legge 23 maggio 1950, n 253) ovvero al compenso per la perdita dell'avviamento commerciale (art 4 n 1 della stessa legge ed ora articolo 4 legge 27 gennaio 1963, n 19).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/09/1970, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 15 settembre 1970 |
Testo completo
La particolare Competenza del pretore, stabilita dall'art 6 della legge 1 maggio 1955, n 368, in tema di controversie relative al diritto di proroga delle locazioni degli immobili urbani, il valore dei quali eccede il limite di Competenza del conciliatore, si riferisce, data l'ampia formulazione della norma, a tutte le controversie riguardanti gli istituti propri del regime vincolistico ed aventi, quale oggetto primario ed immediato, il riconoscimento o il diniego del diritto del conduttore alla proroga, ancorche si tratti di proroghe previste da leggi successive a quella n 368 del 1965. Restano, pertanto, escluse da detta Competenza funzionale e soggette alle ordinarie norme di Competenza, quelle controversie che, pur potendo ricollegarsi in maniera riflessa o mediata a questioni di proroga, non incidano tuttavia direttamente su tale diritto. Di conseguenza non rientrano nella Competenza funzionale del pretore le controversie nelle quali si facciano valere i diritti del conduttore al ripristino della locazione prorogata (art 8 legge 23 maggio 1950, n 253) ovvero al compenso per la perdita dell'avviamento commerciale (art 4 n 1 della stessa legge ed ora articolo 4 legge 27 gennaio 1963, n 19).*