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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/12/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. LA Lo RE IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 337/2025 R.G.A.C.
TRA
NATO A REALMONTE IL Parte_1
29/03/38 rapp. e dif. dall'Avv. Antonina Scifo
ATTORE
CONTRO
NATA AD Controparte_1
AGRIGENTO IL 13/08/74 - Controparte_2
NATA AD AGRIGENTO IL 22/12/96 -
[...]
NATO AD AGRIGENTO IL Controparte_3
21/09/2002 rapp. e dif. dall'Avv. Santina Lattuca
CONVENUTI
OGGETTO: risoluzione di contratto di comodato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22/01/2025 esponeva Parte_1
d'essere proprietario in virtù di valido titolo di un immobile sito in Realmonte nella via IV novembre n. 40 concesso in comodato gratuito al proprio figlio
[...]
[...] Affermava a sostegno dell'azione oggi CP_4 intrapresa che il rapporto di convivenza tra il proprio figlio e era cessato e di avere Controparte_1 necessità di riottenere la disponibilità del cespite in argomento. Quindi ritenuta l'inutilità d'ogni tentativo in tal senso esperito a questo punto chiedeva che i convenuti venissero condannati all'immediato rilascio del bene in questione. Controparte_5
e ritualmente
[...] Controparte_3 costituitisi in giudizio con comparsa responsiva del
31/03/2025 contestavano in toto l'assunto avversario chiedendo il rigetto delle attoree pretese. Celebrata quindi l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa e, perciò, meritano accoglimento. La decisione di questo giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie dipende infatti dalla convinzione di questo giudicante che dalla produzione documentale versata in atti sia stato possibile arrivare alla soluzione della controversia che ci occupa. Occorre in via preliminare osservare che la controversia in attenzione appare rientrare nel paradigma giuridico dell'art. 447 bis c.p.c. avendo la lite ad oggetto un contratto di comodato. Il
2 processo s'è svolto invece secondo il rito ordinario anziché con quello del lavoro previsto dalla norma in commento ma tale accadimento non involgendo una questione di costituzione del giudice cui è estranea la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro determina una nullità non assoluta ma relativa da considerarsi sanata allorché non sia fatta valere a pena di decadenza nella prima difesa o istanza successiva al compimento dell'atto processuale compiuto con rito diverso da quello del lavoro. Occorre aggiungere infine, che non costituisce motivo di impugnazione il semplice errore di rito, ma, è, invece, indispensabile che il soccombente lamenti un concreto pregiudizio derivante dall'essere stato seguito il rito sbagliato. Il nostro legislatore ha optato infatti per tale soluzione, tanto nel codice del 1942 che con la successiva modifica del 1973 in cui, agli artt. 426 e 427 c.p.c., si riproduce sostanzialmente il contenuto dei previgenti artt. 445 e
446 c.p.c., non senza l'avallo della dottrina, semplificando così la disciplina relativa all'errore di rito, e ciò in sintonia con il principio di conservazione degli atti processuali e di economia processuale, stanti le non rilevanti differenze circa lo svolgimento del rito speciale del lavoro e del rito ordinario. Nel merito piace ricordare come per costante giurisprudenza, il proprietario comodante possa avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in
3 godimento, sia dell'azione di rivendicazione che dell'azione contrattuale di natura obbligatoria. In questa seconda ipotesi, l'attore non ha l'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato, la successiva estinzione del rapporto obbligatorio (e, quindi, il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa da parte dell'occupante) nonché il rifiuto della restituzione. Spetta, invece, al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. Osserva ancora il
Tribunale che l'azione di rivendica e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne più il possesso, sicché agisce contro chiunque di fatto la possieda o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà e sia al fine di conseguire il possesso della cosa stessa;
mentre la seconda azione, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, e con essa l'attore mira ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, onde si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. Piace altresì ricordare che le due azioni possono essere proposte in via (anche
4 implicitamente) alternativa. Ciò posto, va ora chiarito che l'onere di dimostrare che il comodato avesse la finalità di soddisfare le esigenze familiari del comodatario, grava su chi intenda far valere tale circostanza. Qualora si giunga ad escludere che il comodante abbia effettuato tale disposizione per il soddisfacimento delle esigenze familiari del comodatario e che non sia stato previsto un termine, neppure implicito, allora troverà applicazione la disciplina sul comodato precario e in particolare l'art. 1810 c.c. Pertanto, il comodante potrà pretendere in ogni momento la restituzione del bene, indipendentemente dall'assegnazione della casa familiare. Piace a tal proposito ricordare il principio secondo cui il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum, con la semplice richiesta di restituzione del bene senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i coniugi, all'affidatario dei figli.
Nel merito giova rilevare come per costante giurisprudenza il proprietario comodante possa avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di
5 rivendicazione che dell'azione contrattuale di natura obbligatoria. In questa seconda ipotesi, l'attore non ha l'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato, la successiva estinzione del rapporto obbligatorio (e, quindi, il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa da parte dell'occupante) nonché il rifiuto della restituzione. Spetta, invece, al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. Nel caso di specie, l'attore ha dato prova del suo diritto di proprietà sull'immobile (cfr. documentazione in atti) e, dalla prova del diritto dell'attore sul cespite in questione, possono trarsi elementi gravi precisi e concordanti nel senso di una qualificazione in termini di comodato precario (senza, cioè, fissazione di un termine per la restituzione dell'immobile) del rapporto negoziale in esame. In tal senso depone, poi, anche l'assenza di elementi in merito alla corresponsione di un corrispettivo (durante tutto il periodo in cui i convenuti hanno avuto la disponibilità del bene). Tali ultime circostanze, insieme alla natura del contratto ed al rapporto di parentela tra le parti, inducono a ritenere derogabili i limiti per la prova indiziaria (per la quale valgono, ex art. 2729 c.c. gli stessi limiti valevoli per la prova testimoniale). Occorre altresì osservare come dubbio alcuno possa nutrirsi in riguardo alla natura della lite che ci occupa nell'ambito della quale si
6 controverte sulla validità giuridica dell'istanza di risoluzione del rapporto di comodato precario relativo all'immobile concesso da parte attrice in uso gratuito e senza determinazione di tempo alla convenuta e a
[...]
e della conseguente restituzione della cosa CP_3 data. Piace a questo punto ricordare che per l'ordinamento giuridico vigente la temporaneità è requisito necessario e indefettibile di tale tipo negoziale assicurato in concreto attraverso l'esplicita fissazione di un termine (v. art. 1803 c.c.) nonchè la delimitazione dell'uso in vista del quale la res è stata concessa in godimento (v. art. 1803 c.c.) ed altresì l'attribuzione al comodante, in tutte le altre ipotesi, del potere di recedere ad nutum ossia in forza di un diritto potestativo (v. art. 1810 c.c). Pertanto occorre osservare come fondata appaia la domanda di restituzione dell'immobile oggetto del dedotto comodato. Sussistono, infatti, nella specie i presupposti legali e negoziali per darsi luogo alla risoluzione del rapporto intercorrente tra le parti e, di conseguenza, per condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile precariamente loro concesso in godimento. Devesi, ancora, osservare che l'art. 1810 c.c. succitato, laddove impone l'obbligo della restituzione a semplice richiesta, costituisce applicazione dell'art. 1183, comma primo, c.c., per il quale, in mancanza di determinazione di un termine per l'esecuzione della prestazione, “il creditore può
7 esigerla immediatamente”. Pertanto, all'ipotesi specifica tipizzata dall'art. 1810 c.c. va esteso anche il disposto dell'ultima parte dell'art. 1183, comma primo,
c.c., a tenore del quale il giudice può stabilire autoritativamente un termine per l'adempimento, ove lo ritenga necessario per la natura della prestazione, ovvero per il modo e il luogo dell'esecuzione. I convenuti hanno sostenuto quindi la tesi secondo la quale, la restituzione potrebbe essere domandata solo una volta che sia cessato l'uso cui l'immobile è destinato. La tesi sostenuta dai convenuti è supportata quindi dalla convinzione che il comodato di un immobile adibito a casa familiare sia implicitamente soggetto ad un termine di durata corrispondente alla durata del rapporto relativo al bene alla quale è collegato. Questa interpretazione non è però consentita dall'art. 1810 c.c.
Tale norma stabilisce infatti una regola, e due eccezioni ad essa. La regola è che l'immobile concesso in comodato debba essere restituito non appena il comodante lo richieda. Le due eccezioni sono: (a) che sia stato pattuito espressamente un termine di durata;
(b) che il termine di durata del comodato “risulti dall'uso cui la cosa è destinata”. La norma prevede dunque tre ipotesi: quella in cui al comodato non sia fissato alcun termine;
quella in cui sia fissato un termine esplicito, e quella in cui sia fissato un termine implicito. Il termine di durata risultante “dall'uso cui la cosa è destinata”,
8 cui fa riferimento l'art. 1810 c.c., è un termine implicito.
In quanto implicito può non essere previsto espressamente, ma in quanto termine deve essere inequivoco. Tale ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso di comodato di un immobile destinato ad ammassare prodotti agricoli all'epoca del raccolto: in una simile ipotesi è innegabile che, terminata l'epoca del raccolto, il comodato cessa;
ovvero nel caso di comodato di un immobile per consentire al comodatario di soggiornarvi durante gli studi universitari. L'apposizione al comodato d'un termine derivante “dall'uso cui la cosa è destinata” non può invece ravvisarsi nel solo fatto che nell'immobile si svolga una determinata attività, commerciale o di altro tipo: per la semplice ragione che tale attività potrebbe non avere alcun termine prevedibile, nel qual caso il comodato sarebbe di fatto sine die. Conclusione, quest'ultima, che snaturerebbe la causa del contratto (il “prestito ad uso” degli antichi) ed esproprierebbe di fatto il comodante. Esistono infatti attività il cui svolgimento è necessariamente espressione d'un termine implicito di durata del comodato (esigenze temporanee, occupazioni stagionali, necessità transeunti); ed attività che non sono soggette ad alcun termine di durata. Solo il primo tipo di attività, se svolte nell'immobile dato in comodato, consentono di ritenere che quest'ultimo sia soggetto ad un termine implicito. Non va dunque confuso il termine
9 del comodato col termine dell'attività che si svolge nell'immobile dato in comodato, ritenendo che il fatto stesso che nell'immobile si svolga una attività commerciale ancori la durata del comodato alla cessazione di quell'attività. Tale conclusione è tuttavia non solo contraria alla lettera dell'art. 1810 c.c., per quanto già detto, ma anche insostenibile sul piano logico, perché condurrebbe a conclusioni aberranti, ed in particolare: (a) il comodato di immobili destinato ad attività che vi si svolgono sine die, sarebbe pur esso sine die;
(b) poiché la destinazione d'uso dipende dalla volontà del comodatario, e poiché non può concepirsi che un immobile non abbia una destinazione d'uso (sia pure solo di svago), a seguire il ragionamento del convenuto la durata di ogni comodato finirebbe per essere rimessa alla volontà mera del comodatario. Piace aggiungere come sia ben noto in giurisprudenza, il principio secondo cui il termine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo “se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo”. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla,
l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma
10 dell'art. 1810 c.c. A commento della principale eccezione sollevata dai convenuti a sostegno della propria tesi volta a proseguire il comodato in argomento va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia stabilito sul punto che in caso di concessione in comodato di immobile destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione della casa familiare non modifichi la natura del rapporto. Il comodato segue quindi le regole dell'art. 1809 c.c. essendo stato concesso per un uso specifico, ossia la destinazione dell'immobile ad abitazione della famiglia.
La crisi del rapporto coniugale o di convivenza non determina l'impossibilità sopravvenuta della destinazione a casa familiare, anzi questa è ancora percorribile proprio in virtù del provvedimento di assegnazione. Il comodante è tenuto a consentire il godimento del bene, potendo recedere soltanto in casi di bisogno sopravvenuto urgente e imprevisto. Nella iniziale concessione del bene in comodato verrebbe quindi impresso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative dei familiari, idoneo a conferire il carattere implicito della durata del rapporto anche oltre la crisi familiare dei coniugi. Quindi, il rilascio dell'immobile non potrà essere richiesto finché durano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, salvo, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, Cod. Civ., l'ipotesi di un bisogno, in capo al comodante, contrassegnato
11 dall'urgenza e dall'imprevedibilità. Il coniuge separato convivente con figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, assegnatario dell'abitazione già attribuita in comodato, che opponga resistenza alla richiesta di rilascio dell'immobile da parte dei suoceri, ha l'onere di provare che la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento aveva come contenuto la destinazione dell'immobile a casa familiare. Occorre quindi a questo punto ribadire come dubbio alcuno possa nutrirsi in riguardo alla natura della lite che ci occupa nell'ambito della quale si controverte sulla validità giuridica dell'istanza di risoluzione del rapporto di comodato relativo all'immobile concesso da parte di a in uso a Parte_1 Controparte_3 tale titolo fino al 31/12/2020 e della conseguente restituzione della cosa data avendo l'attore, formalmente richiesto ai convenuti la restituzione del cespite in argomento. Di conseguenza, va senz'altro dichiarata la cessazione del rapporto di comodato inter partes e la restituzione da parte dei convenuti del bene oggetto del comodato in argomento in favore dell'attore.
Anche nell'ottica del contemperamento delle opposte ragioni, si stima equo allo scopo fissare il termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente statuizione per la restituzione dell'immobile de quo. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara cessato il rapporto di comodato tra le parti;
condanna
[...]
e Controparte_5 Controparte_3 al rilascio in favore di
[...] Parte_1 dell'immobile libero di persone e cose oggetto del rapporto di comodato in argomento entro il termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente sentenza;
condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali complessivamente liquidate in euro 1.940,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione di al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
AGRIGENTO 18/12/2025
IL GIUDICE
LA Lo RE IO
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. LA Lo RE IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 337/2025 R.G.A.C.
TRA
NATO A REALMONTE IL Parte_1
29/03/38 rapp. e dif. dall'Avv. Antonina Scifo
ATTORE
CONTRO
NATA AD Controparte_1
AGRIGENTO IL 13/08/74 - Controparte_2
NATA AD AGRIGENTO IL 22/12/96 -
[...]
NATO AD AGRIGENTO IL Controparte_3
21/09/2002 rapp. e dif. dall'Avv. Santina Lattuca
CONVENUTI
OGGETTO: risoluzione di contratto di comodato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22/01/2025 esponeva Parte_1
d'essere proprietario in virtù di valido titolo di un immobile sito in Realmonte nella via IV novembre n. 40 concesso in comodato gratuito al proprio figlio
[...]
[...] Affermava a sostegno dell'azione oggi CP_4 intrapresa che il rapporto di convivenza tra il proprio figlio e era cessato e di avere Controparte_1 necessità di riottenere la disponibilità del cespite in argomento. Quindi ritenuta l'inutilità d'ogni tentativo in tal senso esperito a questo punto chiedeva che i convenuti venissero condannati all'immediato rilascio del bene in questione. Controparte_5
e ritualmente
[...] Controparte_3 costituitisi in giudizio con comparsa responsiva del
31/03/2025 contestavano in toto l'assunto avversario chiedendo il rigetto delle attoree pretese. Celebrata quindi l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa e, perciò, meritano accoglimento. La decisione di questo giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie dipende infatti dalla convinzione di questo giudicante che dalla produzione documentale versata in atti sia stato possibile arrivare alla soluzione della controversia che ci occupa. Occorre in via preliminare osservare che la controversia in attenzione appare rientrare nel paradigma giuridico dell'art. 447 bis c.p.c. avendo la lite ad oggetto un contratto di comodato. Il
2 processo s'è svolto invece secondo il rito ordinario anziché con quello del lavoro previsto dalla norma in commento ma tale accadimento non involgendo una questione di costituzione del giudice cui è estranea la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro determina una nullità non assoluta ma relativa da considerarsi sanata allorché non sia fatta valere a pena di decadenza nella prima difesa o istanza successiva al compimento dell'atto processuale compiuto con rito diverso da quello del lavoro. Occorre aggiungere infine, che non costituisce motivo di impugnazione il semplice errore di rito, ma, è, invece, indispensabile che il soccombente lamenti un concreto pregiudizio derivante dall'essere stato seguito il rito sbagliato. Il nostro legislatore ha optato infatti per tale soluzione, tanto nel codice del 1942 che con la successiva modifica del 1973 in cui, agli artt. 426 e 427 c.p.c., si riproduce sostanzialmente il contenuto dei previgenti artt. 445 e
446 c.p.c., non senza l'avallo della dottrina, semplificando così la disciplina relativa all'errore di rito, e ciò in sintonia con il principio di conservazione degli atti processuali e di economia processuale, stanti le non rilevanti differenze circa lo svolgimento del rito speciale del lavoro e del rito ordinario. Nel merito piace ricordare come per costante giurisprudenza, il proprietario comodante possa avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in
3 godimento, sia dell'azione di rivendicazione che dell'azione contrattuale di natura obbligatoria. In questa seconda ipotesi, l'attore non ha l'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato, la successiva estinzione del rapporto obbligatorio (e, quindi, il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa da parte dell'occupante) nonché il rifiuto della restituzione. Spetta, invece, al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. Osserva ancora il
Tribunale che l'azione di rivendica e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne più il possesso, sicché agisce contro chiunque di fatto la possieda o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà e sia al fine di conseguire il possesso della cosa stessa;
mentre la seconda azione, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, e con essa l'attore mira ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, onde si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. Piace altresì ricordare che le due azioni possono essere proposte in via (anche
4 implicitamente) alternativa. Ciò posto, va ora chiarito che l'onere di dimostrare che il comodato avesse la finalità di soddisfare le esigenze familiari del comodatario, grava su chi intenda far valere tale circostanza. Qualora si giunga ad escludere che il comodante abbia effettuato tale disposizione per il soddisfacimento delle esigenze familiari del comodatario e che non sia stato previsto un termine, neppure implicito, allora troverà applicazione la disciplina sul comodato precario e in particolare l'art. 1810 c.c. Pertanto, il comodante potrà pretendere in ogni momento la restituzione del bene, indipendentemente dall'assegnazione della casa familiare. Piace a tal proposito ricordare il principio secondo cui il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum, con la semplice richiesta di restituzione del bene senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i coniugi, all'affidatario dei figli.
Nel merito giova rilevare come per costante giurisprudenza il proprietario comodante possa avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di
5 rivendicazione che dell'azione contrattuale di natura obbligatoria. In questa seconda ipotesi, l'attore non ha l'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato, la successiva estinzione del rapporto obbligatorio (e, quindi, il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa da parte dell'occupante) nonché il rifiuto della restituzione. Spetta, invece, al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. Nel caso di specie, l'attore ha dato prova del suo diritto di proprietà sull'immobile (cfr. documentazione in atti) e, dalla prova del diritto dell'attore sul cespite in questione, possono trarsi elementi gravi precisi e concordanti nel senso di una qualificazione in termini di comodato precario (senza, cioè, fissazione di un termine per la restituzione dell'immobile) del rapporto negoziale in esame. In tal senso depone, poi, anche l'assenza di elementi in merito alla corresponsione di un corrispettivo (durante tutto il periodo in cui i convenuti hanno avuto la disponibilità del bene). Tali ultime circostanze, insieme alla natura del contratto ed al rapporto di parentela tra le parti, inducono a ritenere derogabili i limiti per la prova indiziaria (per la quale valgono, ex art. 2729 c.c. gli stessi limiti valevoli per la prova testimoniale). Occorre altresì osservare come dubbio alcuno possa nutrirsi in riguardo alla natura della lite che ci occupa nell'ambito della quale si
6 controverte sulla validità giuridica dell'istanza di risoluzione del rapporto di comodato precario relativo all'immobile concesso da parte attrice in uso gratuito e senza determinazione di tempo alla convenuta e a
[...]
e della conseguente restituzione della cosa CP_3 data. Piace a questo punto ricordare che per l'ordinamento giuridico vigente la temporaneità è requisito necessario e indefettibile di tale tipo negoziale assicurato in concreto attraverso l'esplicita fissazione di un termine (v. art. 1803 c.c.) nonchè la delimitazione dell'uso in vista del quale la res è stata concessa in godimento (v. art. 1803 c.c.) ed altresì l'attribuzione al comodante, in tutte le altre ipotesi, del potere di recedere ad nutum ossia in forza di un diritto potestativo (v. art. 1810 c.c). Pertanto occorre osservare come fondata appaia la domanda di restituzione dell'immobile oggetto del dedotto comodato. Sussistono, infatti, nella specie i presupposti legali e negoziali per darsi luogo alla risoluzione del rapporto intercorrente tra le parti e, di conseguenza, per condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile precariamente loro concesso in godimento. Devesi, ancora, osservare che l'art. 1810 c.c. succitato, laddove impone l'obbligo della restituzione a semplice richiesta, costituisce applicazione dell'art. 1183, comma primo, c.c., per il quale, in mancanza di determinazione di un termine per l'esecuzione della prestazione, “il creditore può
7 esigerla immediatamente”. Pertanto, all'ipotesi specifica tipizzata dall'art. 1810 c.c. va esteso anche il disposto dell'ultima parte dell'art. 1183, comma primo,
c.c., a tenore del quale il giudice può stabilire autoritativamente un termine per l'adempimento, ove lo ritenga necessario per la natura della prestazione, ovvero per il modo e il luogo dell'esecuzione. I convenuti hanno sostenuto quindi la tesi secondo la quale, la restituzione potrebbe essere domandata solo una volta che sia cessato l'uso cui l'immobile è destinato. La tesi sostenuta dai convenuti è supportata quindi dalla convinzione che il comodato di un immobile adibito a casa familiare sia implicitamente soggetto ad un termine di durata corrispondente alla durata del rapporto relativo al bene alla quale è collegato. Questa interpretazione non è però consentita dall'art. 1810 c.c.
Tale norma stabilisce infatti una regola, e due eccezioni ad essa. La regola è che l'immobile concesso in comodato debba essere restituito non appena il comodante lo richieda. Le due eccezioni sono: (a) che sia stato pattuito espressamente un termine di durata;
(b) che il termine di durata del comodato “risulti dall'uso cui la cosa è destinata”. La norma prevede dunque tre ipotesi: quella in cui al comodato non sia fissato alcun termine;
quella in cui sia fissato un termine esplicito, e quella in cui sia fissato un termine implicito. Il termine di durata risultante “dall'uso cui la cosa è destinata”,
8 cui fa riferimento l'art. 1810 c.c., è un termine implicito.
In quanto implicito può non essere previsto espressamente, ma in quanto termine deve essere inequivoco. Tale ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso di comodato di un immobile destinato ad ammassare prodotti agricoli all'epoca del raccolto: in una simile ipotesi è innegabile che, terminata l'epoca del raccolto, il comodato cessa;
ovvero nel caso di comodato di un immobile per consentire al comodatario di soggiornarvi durante gli studi universitari. L'apposizione al comodato d'un termine derivante “dall'uso cui la cosa è destinata” non può invece ravvisarsi nel solo fatto che nell'immobile si svolga una determinata attività, commerciale o di altro tipo: per la semplice ragione che tale attività potrebbe non avere alcun termine prevedibile, nel qual caso il comodato sarebbe di fatto sine die. Conclusione, quest'ultima, che snaturerebbe la causa del contratto (il “prestito ad uso” degli antichi) ed esproprierebbe di fatto il comodante. Esistono infatti attività il cui svolgimento è necessariamente espressione d'un termine implicito di durata del comodato (esigenze temporanee, occupazioni stagionali, necessità transeunti); ed attività che non sono soggette ad alcun termine di durata. Solo il primo tipo di attività, se svolte nell'immobile dato in comodato, consentono di ritenere che quest'ultimo sia soggetto ad un termine implicito. Non va dunque confuso il termine
9 del comodato col termine dell'attività che si svolge nell'immobile dato in comodato, ritenendo che il fatto stesso che nell'immobile si svolga una attività commerciale ancori la durata del comodato alla cessazione di quell'attività. Tale conclusione è tuttavia non solo contraria alla lettera dell'art. 1810 c.c., per quanto già detto, ma anche insostenibile sul piano logico, perché condurrebbe a conclusioni aberranti, ed in particolare: (a) il comodato di immobili destinato ad attività che vi si svolgono sine die, sarebbe pur esso sine die;
(b) poiché la destinazione d'uso dipende dalla volontà del comodatario, e poiché non può concepirsi che un immobile non abbia una destinazione d'uso (sia pure solo di svago), a seguire il ragionamento del convenuto la durata di ogni comodato finirebbe per essere rimessa alla volontà mera del comodatario. Piace aggiungere come sia ben noto in giurisprudenza, il principio secondo cui il termine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo “se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo”. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla,
l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma
10 dell'art. 1810 c.c. A commento della principale eccezione sollevata dai convenuti a sostegno della propria tesi volta a proseguire il comodato in argomento va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia stabilito sul punto che in caso di concessione in comodato di immobile destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione della casa familiare non modifichi la natura del rapporto. Il comodato segue quindi le regole dell'art. 1809 c.c. essendo stato concesso per un uso specifico, ossia la destinazione dell'immobile ad abitazione della famiglia.
La crisi del rapporto coniugale o di convivenza non determina l'impossibilità sopravvenuta della destinazione a casa familiare, anzi questa è ancora percorribile proprio in virtù del provvedimento di assegnazione. Il comodante è tenuto a consentire il godimento del bene, potendo recedere soltanto in casi di bisogno sopravvenuto urgente e imprevisto. Nella iniziale concessione del bene in comodato verrebbe quindi impresso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative dei familiari, idoneo a conferire il carattere implicito della durata del rapporto anche oltre la crisi familiare dei coniugi. Quindi, il rilascio dell'immobile non potrà essere richiesto finché durano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, salvo, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, Cod. Civ., l'ipotesi di un bisogno, in capo al comodante, contrassegnato
11 dall'urgenza e dall'imprevedibilità. Il coniuge separato convivente con figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, assegnatario dell'abitazione già attribuita in comodato, che opponga resistenza alla richiesta di rilascio dell'immobile da parte dei suoceri, ha l'onere di provare che la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento aveva come contenuto la destinazione dell'immobile a casa familiare. Occorre quindi a questo punto ribadire come dubbio alcuno possa nutrirsi in riguardo alla natura della lite che ci occupa nell'ambito della quale si controverte sulla validità giuridica dell'istanza di risoluzione del rapporto di comodato relativo all'immobile concesso da parte di a in uso a Parte_1 Controparte_3 tale titolo fino al 31/12/2020 e della conseguente restituzione della cosa data avendo l'attore, formalmente richiesto ai convenuti la restituzione del cespite in argomento. Di conseguenza, va senz'altro dichiarata la cessazione del rapporto di comodato inter partes e la restituzione da parte dei convenuti del bene oggetto del comodato in argomento in favore dell'attore.
Anche nell'ottica del contemperamento delle opposte ragioni, si stima equo allo scopo fissare il termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente statuizione per la restituzione dell'immobile de quo. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara cessato il rapporto di comodato tra le parti;
condanna
[...]
e Controparte_5 Controparte_3 al rilascio in favore di
[...] Parte_1 dell'immobile libero di persone e cose oggetto del rapporto di comodato in argomento entro il termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente sentenza;
condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali complessivamente liquidate in euro 1.940,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione di al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
AGRIGENTO 18/12/2025
IL GIUDICE
LA Lo RE IO
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