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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/11/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 14.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 15.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1110 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Quartucciu in Regione San Gaetano snc ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via
Logudoro n.21, presso lo Studio dell'Avv. Maddalena Calia, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
Controparte_1
(c.f. , in persona del Presidente pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto DI TUCCI, in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
pagina 1 Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro:
In via principale:
- accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Signor in Parte_1
data 04.02.2020, ha causato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 25% o
comunque, nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base
delle tabelle di legge, che, sommata alle preesistenze già riconosciute dall' CP_2
(19%), ha provocato un complessivo grado d menomazione dell'integrità psico-fisica
permanente pari al 25%, comunque superiore al 19%, e indennizzabile secondo legge a
decorrere dalla data dell'infortunio.
- Condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente p.t., corrisponder al CP_2
Signor la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per l menomazione Parte_1
psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 04.02.2020 valutabile nella misura del
25%, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento e
comunque superiore al 19% indennizzabile secondo legge sin dalla data
dell'infortunio, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei
maturati, arretrati e non riscossi.
In via istruttoria si chiede di:
1-ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte CP_2
resistente.
2-Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in
favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Nell'interesse dell resistente: CP_3
“Voglia l'adito Giudice:
dichiarare c.m.c. alle illustrate condizioni o altrimenti respingere la domanda poiché
infondata.
pagina 2 Spese, competenze ed onorari rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti all'intestato Tribunale nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
al fine di domandare il riconoscimento di una
[...]
maggiorazione dell'indennizzo in rendita rispetto a quello accordato dall'ente previdenziale per i postumi dell'infortunio occorsogli in data 04.02.2022.
2. In particolare, il ricorrente ha esposto:
− che, in data 04.02.2022, , durante esercizio della propria attività Parte_1
lavorativa di idraulico, aveva subito un infortunio alla caviglia destra e al polso destro
(circostanza, quest'ultima, dedotta dalla denuncia di infortunio prodotta dall' ); CP_3
− che a seguito della pratica infortunistica, l'Istituto previdenziale, in data
22.03.2022, aveva riconosciuto al ricorrente un danno biologico pari al 19%;
− che, non ritenendo congrua la quantificazione del suddetto danno, il ricorrente, in data 06.05.2022, aveva presentato formale opposizione all' previdenziale al CP_3
fine di ottenere – previa visita di un collegio medico – il riconoscimento del danno biologico permanente nella misura del 25%, con versamento della relativa indennità
(sotto forma di indennizzo in rendita) a far data dal momento dell'infortunio;
− che, in data 16.05.2022, il ricorrente, attraverso il Patronato aveva CP_4
inoltrato un ulteriore opposizione al provvedimento di riconoscimento della malattia professionale emesso dall'ente previdenziale;
− che con comunicazione datata il 23.10.2022 l' , in risposta alle suddette CP_2
opposizioni, aveva domandato al ricorrente di specificare la percentuale di danno biologico di cui si domandava l'indennizzo;
− che il 24.10.2022, il ricorrente aveva inoltrato il modello integrativo in cui aveva precisato la percentuale di danno biologico di cui domandava l'indennizzo;
pagina 3 − che, anche a seguito dell'invio della suddetta nota integrativa, l' non CP_3
aveva dato alcun riscontro alle opposizioni presentate dal ricorrente.
3. L' si è costituito in giudizio, contestando, in fatto ed in diritto, le CP_3
argomentazioni di parte avversa e domandando il rigetto delle relative domande. Nello
specifico, l'ente previdenziale ha sostenuto che il beneficio riconosciuto al ricorrente compensasse, in modo adeguato, il danno subito da a seguito del sinistro. Parte_1
L'istituto previdenziale ha, inoltre, richiesto che, in caso di CTU, la valutazione sull'inabilità del ricorrente avvenisse in maniera completa e assoluta.
4. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate dalle parti.
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 22.02.2025, ha ritenuto che, stante l'assenza di contestazioni da parte dell' in ordine al nesso causale fra l'evento CP_3
infortunistico e il danno subito dal ricorrente – e vista la soddisfazione della maggior parte dei criteri medico legali in materia di nesso causale – risulti accertato che il ricorrente è affetto da: “1) Esiti di frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno
destro (trattata chirurgicamente con osteosintesi) evoluta in pseudoartrosi e rigidità
della tibio tarsica omolaterale.
2) Esiti di frattura scomposta epifisi distale radio dx (trattata chirurgicamente con
osteosintesi) e secondaria rigidità del polso”
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto per i postumi dell'infortunio un danno biologico complessivo del 23%, specificando che:
1) per quanto attiene agli esiti dell'infortunio alla caviglia destra, in sede di consulenza tecnica si dichiara quanto segue: “possiamo attribuire al sig. un danno biologico Pt_1
del 8 % per la frattura sommato ad una percentuale del 4% per la limitazione
articolare, sommato ad una percentuale del 3% per la presenza di mezzi di sintesi in
pagina 4 situ e ulteriormente sommato con l'1 % per gli esiti cicatriziali rilevati. Anche
quest'ultima percentuale andrà necessariamente ridotta in quanto il codice 36
attribuisce una percentuale massima del 5% in riferimento a cicatrici distrofiche e
discromiche e nel caso in oggetto le cicatrici chirurgiche risultano guarite e ben
epitelizzate seppure sarebbero molto estese, pertanto appare congrua la percentuale
indicata. Alla luce delle limitazioni funzionali rilevate e delle considerazioni su esposte
appare congruo attribuire a tali lesioni dell'arto inferiore una percentuale complessiva
di danno biologico pari al 16% in quanto presenti delle importanti limitazioni
funzionali rilevabili in assenza di segni di disturbi trofici e neurologici di rilevo”.
2) relativamente all'infortunio all'arto superiore, il CTU ha, invece, accertato che: “appare
congruo attribuire una percentuale complessiva di danno biologico par al 8 % secondo
i codici tabellari precedentemente indicati (codice 234 con percentuale del 4%, codice
306 con percentuale del 3% e codice 36 ridotto anche in questo caso ad una
percentuale dell'1% per i motivi precedentemente indicati”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Nessuna delle parti, inoltre, ha rassegnato – in sede di operazioni peritali – osservazioni e/o contestazioni in relazione alla congruità del danno biologico riconosciuto dal consulente tecnico quale effetto postumo dell'infortunio.
In ordine agli esiti della CTU, l' , con note in trattazione scritta depositate in data CP_2
5.06.2025, ha, tuttavia, eccepito che, nel caso di specie, il riconoscimento del danno biologico per i postumi dell'infortunio non poteva decorrere dalla data dell'accadimento dell'evento lesivo ma dal giorno successivo alla conclusione dell'ITT, non risultando cumulabili i benefici dell'ITT e dell'IPP.
Il ricorrente, infatti – come dimostrato dalla documentazione prodotta dall' CP_3
convenuto nelle note in trattazione scritta depositate in data 16.06.2025 – aveva goduto
pagina 5 di un periodo di ITT più lungo di quello originariamente previsto (07.01.2021),
protrattosi sino al 7.04.2021 (cfr. doc. 3 delle produzioni di parte resistente).
L'eccezione avanzata dall' è fondata, in quanto la non cumulabilità fra inabilità CP_3
temporanea totale e inabilità permanente assoluta è ricavabile dalla lettura dell' art.74
c.2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 secondo cui: “Quando sia accertato che
dall'infortunio dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da
ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di
infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con
effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea
assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base
delle seguenti aliquote della retribuzione […]”.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – condiviso dalla scrivente – secondo cui: “In tema di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha lo scopo di
ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza
dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta
meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, sicché essa è
corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità permanente, cessando
nello stesso momento in cui viene meno l'inabilità temporanea e, qualora
dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della
guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di
legge, l'indennità per inabilità permanente. Tale principio - avente fondamento nel
disposto degli artt. 74, comma 2, e 215, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che, per
quanto riguarda, rispettivamente, i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura,
fissa la decorrenza della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della
cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - risponde ad evidenti criteri logici,
perché assicurare, in ogni caso, fin dal momento del verificarsi dell'infortunio, la
pagina 6 rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di
prestazioni” (Cass. Civ. Sez. VI, 16722/2017).
Pertanto, deve essere riconosciuto al ricorrente, per i postumi dell'infortunio per cui è
causa, un danno biologico complessivo del 23%, il cui indennizzo a norma di legge dovrà decorrere dal giorno successivo a quello di conclusione del periodo di ITT (e,
dunque, dal 8.04.2022).
L' dovrà, pertanto, essere condannata alla costituzione della maggior rendita CP_2
dovuta per i postumi dell'infortunio, rapportato ad un danno biologico complessivo dell'23%, dedotto quanto già eventualmente erogato, con decorrenza dal 8.04.2022
(giorno successivo alla cessazione periodo di ITT).
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_2
essere condannato a rifondere delle spese del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto alla costituzione della maggior rendita per i Parte_1
postumi dell'infortunio commisurato ad un danno biologico complessivo dell'23%,
dedotto quanto già eventualmente erogato, con decorrenza dal 8.04.2022 (giorno successivo alla cessazione periodo ITT);
2. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
pagina 7 costituzione – secondo quanto indicato in motivazione – della maggior rendita per i postumi dell'infortunio, dedotto quanto già eventualmente erogato, in favore di Pt_1
, maggiorata dagli interessi legali di mora e dalla rivalutazione monetaria nei
[...]
limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, a
[...]
rifondere delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.638,00 per Parte_1
compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Maddalena CALIA,
dichiaratasi antistataria;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 15.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 8