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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15 gennaio 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1828/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Daniele D'Orazio;
CONTRO
, in persona dei liquidatori, Controparte_1 resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Piccolo.
Oggetto: impugnazione sanzione disciplinare
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.03.2017 contestava la sanzione disciplinare della Parte_1 multa di due ore di retribuzione, lui comunicata con nota prot. 3370 del 10.02.2017.
Esponeva:
- di prestare servizio in favore dell'ATM con mansioni di addetto all'esercizio, in servizio presso l'impianto sito in CP_1
- che l' con nota prot. 24016 del 31.10.2016, gli aveva contestato “… Lei non ha svolto con la dovuta CP_1 diligenza il servizio a Lei assegnato e, nello specifico nel giorno 6 ottobre 2016 effettuava, senza essere autorizzato un turno
(105), diverso da quello assegnato dall'Ufficio preposto (turno 104), disattendendo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ore minimo di riposo giornaliero tra un turno ed il seguente. Quanto sopra costituisce grave mancanza ai sensi dell'art. 41 punto 1 dell'all. A del R.D. 148/1931. Pertanto La invitiamo a presentare formale giustificazione per iscritto entro e non oltre 5 giorni …”;
- di aver riscontrato la superiore nota con nota del 04.11.2016, affermando che “… premesso che il turno di lavoro da me effettuato non era il 105 ma il 101 (ore 4,50-11.00); che il detto turno è frutto dell'applicazione della DdS
30 del 16.09.2016 che recita: << il personale assegnato al turno 4 (104), servizio esterno, in caso di assenza del personale negli altri turni venga impiegato in sostituzione rispettivamente nei turni 1-2-3-5. Nel caso in questione il turno 4 (104) a me assegnato doveva - come da DdS sopra citata coprire il turno 1 (101) mancante;
che la DdS (30 del 16.09.2016) è
1 stata disattesa dall'ufficio turni;
che l'Ufficio turni (nella persona del si. , non svolgendo con la dovuta Persona_1 diligenza il suo servizio, non ha aggiornato la variazione nel “foglio variazione turni di giovedi 06 ottobre 2016; che si è proceduto alla variazione in accordo con il Coordinatore della Tranvia, sul foglio di variazione di giovedi 06 ottobre 2016; che detto turno (101 – ore 4.50 – 11.00) non contrastava con la normativa vigente in materia di ore minimo di riposo giornaliero, né con il turno precedente (turno 101 – ore 4.50 – 11.00) né con il turno del giorno successivo (turno 103 – ore 16.55-23.05), come addebitatomi …. Per quanto sopra indicato, ritengo di non aver violato alcuna disposizione o normativa vigente … Anzi di aver svolto con la dovuta diligenza il servizio, attenendomi alle direttive emanate attraverso le Disposizioni di Servizio … Ad ogni buon conto chiedo di essere sentito alla presenza del legale di fiducia al fine di integrare la giustificazione e quindi la difesa”;
- che, con successiva nota prot. 27612 del 12.12.2016, l' aveva rettificato l'addebito in questione, CP_1 precisando come la violazione riguardava, invero, il turno 101 e non quello 105, assegnando un nuovo termine per le giustificazioni;
- di aver ribadito, con nota del 19.12.2016, le giustificazioni già addotte, evidenziando di aver comunque rispettato il termine minimo di riposo giornaliero e ribadendo la volontà di essere ascoltato personalmente ed alla presenza del proprio legale di fiducia;
- che l' con nota prot. 3370 del 10.02.2017, aveva comunicato che “la giustificazione addotta con nota CP_1 prot. 28499 del 20.12.2016 non sono state accolte, pertanto le viene comminata una multa di valore equivalente a n. due ore lavorative …”.
Lamentava, in via preliminare, che la sanzione lui irrogata era illegittima per violazione dell'art. 7 L.
300/1970, in quanto non affisso in Azienda il codice contenente le norme disciplinanti l'iter sanzionatorio e poiché era stato lui impedito di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, avendo egli espressamente richiesto, per ben due volte, di essere sentito in presenza del proprio legale.
Quanto al merito della censura, rappresentava che la variazione di turno era avvenuta nel pieno rispetto della Disposizione di Servizio (DdS) n. 30 del 16.09.2016 emanata dal Direttore di Esercizio della Tranvia, avendo esso ricorrente svolto il turno 1 (vista l'assenza del personale degli altri turni e la propria precedente assegnazione al turno 4), evidenziando altresì come il cambio servizio fosse stato ritualmente annotato nel foglio variazioni della giornata in questione, vidimato dall'ufficio turni ed autorizzato dal
Coordinatore della Tranvia.
Circa il riferito mancato rispetto del tempo minimo di riposo tra due turni rilevava di non essere soggetto ai rigorosi termini di riposo fra due turnazioni giornaliere in quanto non autista di linea ma “addetto all'esercizio” all'interno della sala operativa D.C.O. e, in secondo luogo, giacché fra i due turni svolti era intercorso un lasso di tempo superiore rispetto a quello previsto per i conducenti di linea. Precisava, difatti, di aver svolto in data 5 ottobre 2016 il turno 101 (orario dalle 04:50 alle 11:00), il 6 ottobre il turno
101 (con medesimo orario) ed il 7 ottobre il turno 103 (dalle 16:55 alle 23:05). Rilevava come l'equivoco
2 era scaturito dalla mancata ricezione della DdS n. 30 ad opera dell'ufficio turni e, segnatamente, del sig.
, addetto al citato ufficio. Persona_1
Chiedeva, pertanto che fosse dichiarata illegittima e/o nulla la sanzione, il tutto con il favore delle spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitasi con memoria del 04.05.2018, lamentava come il Controparte_1
avesse effettuato un cambio turno senza alcuna autorizzazione, disattendendo la DdS del 31 Parte_1 agosto 2016. Chiariva come l'Ordine di Servizio n. 30 del 2016 disponesse solo che “il personale assegnato nel turno 4, servizio esterno, in caso di assenza del personale negli altri turni venga impiegato in sostituzione dei turni 1-2-
3-5. In particolare, tale sostituzione di impiego nel turno 5 garantisce supporto alla sala operativa per le uscite mattutine delle vetture tranviarie. Nel turno 5 terminate le operazioni di immissione vetture in esercizio il personale svolgerà le funzioni di servizio esterno”.
Contestava l'avversa asserzione secondo cui il foglio variazioni fosse stato vidimato dall'Ufficio turni ed autorizzato dal Coordinatore della Tranvia, evidenziando come il documento depositato dal ricorrente non fosse firmato né dal Coordinatore di Esercizio né dal Direttore Esercizio Tranvia, unici soggetti legittimati ad autorizzare le variazioni dei cambi turno, richiamando in tal senso l'Ordine di Servizio n.
134 del 08.10.2015, la Disposizione di Servizio n. 26 del 31.08.2016, la Disposizione di Servizio n. 30 del
16.09.2016 e, infine, la Disposizione di Servizio n. 34 del 06.10.2016.
Evidenziava, quanto alle avverse eccezioni preliminari, la non rispondenza al vero della mancata affissione del codice disciplinare in Azienda, in quanto l'estratto dell'Allegato A) del R.D. 148/1931 era stato affisso varie volte ed ignoti si erano sempre fatti leciti di rimuoverlo, evidenziando tuttavia l'irrilevanza della questione giacché le condotte sanzionabili erano contenute in disposizioni di Legge e nel CCNL.
Circa la presunta violazione del diritto di difesa per omessa audizione dell'incolpato, richiamava normativa secondo cui, nell'ipotesi di sanzione della multa, non erano necessarie particolari forme, salvo il dover sentire le giustificazioni del dipendente, avanzate nel caso di specie dal . Parte_1
Rilevava la fondatezza, nel merito, della sanzione disciplinare irrogata, precisando come non fosse previsto in alcuna norma che l'intervallo minimo di riposo non dovesse riguardare anche il personale non viaggiante.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con il favore delle spese. Contr Con le proprie note, parte ricorrente eccepiva la nullità della procura alle liti rilasciata da , in quanto sottoscritta da soggetto carente di legittimazione e/o potere e, conseguentemente, la nullità dell'avversa costituzione in giudizio.
Con atto del 05.09.2019 si costituiva per parte resistente l'avv. Francesca Piccolo in luogo dell'avv.
Vittorio Di Pietro.
Parte resistente, con le proprie note del 12.06.2020, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere evidenziando che il rapporto di lavoro inter partes era cessato il 31.05.2018 e che,
3 Contr conseguentemente, con esso era cessato anche l'esercizio del potere disciplinare da parte di in liquidazione.
Con le proprie note di trattazione depositate il 19.06.2020 il ricorrente evidenziava che il rapporto era proseguito con di cui ne chiedeva la chiamata in causa. Con le successive note di trattazione CP_2 del 16.03.2021, parte ricorrente rinunziava alla superiore richiesta di chiamata in causa.
L'udienza del 15.01.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa. Cont
2. Preliminarmente con riferimento al vizio della procura rilasciata da al procuratore avv. Vittorio
Di Pietro va rilevato che tale doglianza risulta superata dalla successiva costituzione dell'avv. Francesca
Piccolo quale difensore di parte resistente, nel frattempo posta in liquidazione.
3. Con riferimento alla richiesta di parte resistente di dichiarazione di cessata materia del contendere, per essere venuto meno il rapporto inter partes, la stessa non è meritevole di accoglimento per l'assorbente ragione che la sanzione disciplinare irrogata, ovvero multa di n. 2 ore di retribuzione, è stata invero eseguita da parte resistente nel marzo 2017 ove risulta la decurtazione della retribuzione.
4. Con riferimento quindi alla legittimità della sanzione va rilevato che il ha preliminarmente Parte_1 eccepito la propria mancata audizione in presenza del proprio legale, nonostante abbia formulato la richiesta per due volte.
Sul punto, invece, l' deduce la non necessarietà di tale adempimento, nonostante la richiesta del CP_1 lavoratore, data la sanzione poi irrogata, ovvero la sola multa.
Giova richiamare l'articolo 7 della Legge 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori che, rubricato “Sanzioni disciplinari” prevede che “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
4 dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Ancora, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto
a provvedere all'audizione - con conseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 22.09.2020, n. 19846) e anche che “Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione - nel termine di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 5, - di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sè ampie ed esaustive" (Cass. Sez. L, Sentenza n.
6845 del 22/03/2010, Rv. 612129). A tale indirizzo il collegio intende dare continuità, rilevando che, una volta che
l'espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, deve reputarsi che la sua previa audizione costituisca in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della sanzione disciplinare, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte. Queste ultime, infatti, per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni ulteriori che lo stesso fornisca in sede di audizione. Alla luce dei richiamati principi la presunta omessa valutazione in ordine ai tempi necessari per l'audizione ed alla esaustività delle giustificazioni risulta superflua”.
Ciò premesso in termini generali, risulta che il ricorrente abbia richiesto, dapprima nelle proprie giustificazioni del 4 novembre 2016 e poi in quelle del 19.12.2016, di essere “sentito alla presenza del legale di fiducia al fine di integrare la giustificazione e quindi la difesa”, sicché risulta che l' avesse l'onere, CP_1 indipendentemente da ogni valutazione circa la completezza delle giustificazioni rese in forma scritta dal lavoratore, di procedere con l'audizione richiesta.
Tale inadempimento inficia insanabilmente le successive fasi del procedimento disciplinare, privando di validità il provvedimento definitorio dello stesso.
Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto e va dichiarata l'illegittimità della sanzione disposta con nota prot. 3370 del 10.02.2017 che, conseguentemente, si annulla.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della
5 controversia. Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio
Daniele D'Orazio, sussistendo la dichiarazione di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disposta con nota prot. 3370 del 10.02.2017;
- condanna l' resistente alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in euro 641,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio Daniele D'Orazio.
Messina, 16 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15 gennaio 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1828/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Daniele D'Orazio;
CONTRO
, in persona dei liquidatori, Controparte_1 resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Piccolo.
Oggetto: impugnazione sanzione disciplinare
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.03.2017 contestava la sanzione disciplinare della Parte_1 multa di due ore di retribuzione, lui comunicata con nota prot. 3370 del 10.02.2017.
Esponeva:
- di prestare servizio in favore dell'ATM con mansioni di addetto all'esercizio, in servizio presso l'impianto sito in CP_1
- che l' con nota prot. 24016 del 31.10.2016, gli aveva contestato “… Lei non ha svolto con la dovuta CP_1 diligenza il servizio a Lei assegnato e, nello specifico nel giorno 6 ottobre 2016 effettuava, senza essere autorizzato un turno
(105), diverso da quello assegnato dall'Ufficio preposto (turno 104), disattendendo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ore minimo di riposo giornaliero tra un turno ed il seguente. Quanto sopra costituisce grave mancanza ai sensi dell'art. 41 punto 1 dell'all. A del R.D. 148/1931. Pertanto La invitiamo a presentare formale giustificazione per iscritto entro e non oltre 5 giorni …”;
- di aver riscontrato la superiore nota con nota del 04.11.2016, affermando che “… premesso che il turno di lavoro da me effettuato non era il 105 ma il 101 (ore 4,50-11.00); che il detto turno è frutto dell'applicazione della DdS
30 del 16.09.2016 che recita: << il personale assegnato al turno 4 (104), servizio esterno, in caso di assenza del personale negli altri turni venga impiegato in sostituzione rispettivamente nei turni 1-2-3-5. Nel caso in questione il turno 4 (104) a me assegnato doveva - come da DdS sopra citata coprire il turno 1 (101) mancante;
che la DdS (30 del 16.09.2016) è
1 stata disattesa dall'ufficio turni;
che l'Ufficio turni (nella persona del si. , non svolgendo con la dovuta Persona_1 diligenza il suo servizio, non ha aggiornato la variazione nel “foglio variazione turni di giovedi 06 ottobre 2016; che si è proceduto alla variazione in accordo con il Coordinatore della Tranvia, sul foglio di variazione di giovedi 06 ottobre 2016; che detto turno (101 – ore 4.50 – 11.00) non contrastava con la normativa vigente in materia di ore minimo di riposo giornaliero, né con il turno precedente (turno 101 – ore 4.50 – 11.00) né con il turno del giorno successivo (turno 103 – ore 16.55-23.05), come addebitatomi …. Per quanto sopra indicato, ritengo di non aver violato alcuna disposizione o normativa vigente … Anzi di aver svolto con la dovuta diligenza il servizio, attenendomi alle direttive emanate attraverso le Disposizioni di Servizio … Ad ogni buon conto chiedo di essere sentito alla presenza del legale di fiducia al fine di integrare la giustificazione e quindi la difesa”;
- che, con successiva nota prot. 27612 del 12.12.2016, l' aveva rettificato l'addebito in questione, CP_1 precisando come la violazione riguardava, invero, il turno 101 e non quello 105, assegnando un nuovo termine per le giustificazioni;
- di aver ribadito, con nota del 19.12.2016, le giustificazioni già addotte, evidenziando di aver comunque rispettato il termine minimo di riposo giornaliero e ribadendo la volontà di essere ascoltato personalmente ed alla presenza del proprio legale di fiducia;
- che l' con nota prot. 3370 del 10.02.2017, aveva comunicato che “la giustificazione addotta con nota CP_1 prot. 28499 del 20.12.2016 non sono state accolte, pertanto le viene comminata una multa di valore equivalente a n. due ore lavorative …”.
Lamentava, in via preliminare, che la sanzione lui irrogata era illegittima per violazione dell'art. 7 L.
300/1970, in quanto non affisso in Azienda il codice contenente le norme disciplinanti l'iter sanzionatorio e poiché era stato lui impedito di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, avendo egli espressamente richiesto, per ben due volte, di essere sentito in presenza del proprio legale.
Quanto al merito della censura, rappresentava che la variazione di turno era avvenuta nel pieno rispetto della Disposizione di Servizio (DdS) n. 30 del 16.09.2016 emanata dal Direttore di Esercizio della Tranvia, avendo esso ricorrente svolto il turno 1 (vista l'assenza del personale degli altri turni e la propria precedente assegnazione al turno 4), evidenziando altresì come il cambio servizio fosse stato ritualmente annotato nel foglio variazioni della giornata in questione, vidimato dall'ufficio turni ed autorizzato dal
Coordinatore della Tranvia.
Circa il riferito mancato rispetto del tempo minimo di riposo tra due turni rilevava di non essere soggetto ai rigorosi termini di riposo fra due turnazioni giornaliere in quanto non autista di linea ma “addetto all'esercizio” all'interno della sala operativa D.C.O. e, in secondo luogo, giacché fra i due turni svolti era intercorso un lasso di tempo superiore rispetto a quello previsto per i conducenti di linea. Precisava, difatti, di aver svolto in data 5 ottobre 2016 il turno 101 (orario dalle 04:50 alle 11:00), il 6 ottobre il turno
101 (con medesimo orario) ed il 7 ottobre il turno 103 (dalle 16:55 alle 23:05). Rilevava come l'equivoco
2 era scaturito dalla mancata ricezione della DdS n. 30 ad opera dell'ufficio turni e, segnatamente, del sig.
, addetto al citato ufficio. Persona_1
Chiedeva, pertanto che fosse dichiarata illegittima e/o nulla la sanzione, il tutto con il favore delle spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitasi con memoria del 04.05.2018, lamentava come il Controparte_1
avesse effettuato un cambio turno senza alcuna autorizzazione, disattendendo la DdS del 31 Parte_1 agosto 2016. Chiariva come l'Ordine di Servizio n. 30 del 2016 disponesse solo che “il personale assegnato nel turno 4, servizio esterno, in caso di assenza del personale negli altri turni venga impiegato in sostituzione dei turni 1-2-
3-5. In particolare, tale sostituzione di impiego nel turno 5 garantisce supporto alla sala operativa per le uscite mattutine delle vetture tranviarie. Nel turno 5 terminate le operazioni di immissione vetture in esercizio il personale svolgerà le funzioni di servizio esterno”.
Contestava l'avversa asserzione secondo cui il foglio variazioni fosse stato vidimato dall'Ufficio turni ed autorizzato dal Coordinatore della Tranvia, evidenziando come il documento depositato dal ricorrente non fosse firmato né dal Coordinatore di Esercizio né dal Direttore Esercizio Tranvia, unici soggetti legittimati ad autorizzare le variazioni dei cambi turno, richiamando in tal senso l'Ordine di Servizio n.
134 del 08.10.2015, la Disposizione di Servizio n. 26 del 31.08.2016, la Disposizione di Servizio n. 30 del
16.09.2016 e, infine, la Disposizione di Servizio n. 34 del 06.10.2016.
Evidenziava, quanto alle avverse eccezioni preliminari, la non rispondenza al vero della mancata affissione del codice disciplinare in Azienda, in quanto l'estratto dell'Allegato A) del R.D. 148/1931 era stato affisso varie volte ed ignoti si erano sempre fatti leciti di rimuoverlo, evidenziando tuttavia l'irrilevanza della questione giacché le condotte sanzionabili erano contenute in disposizioni di Legge e nel CCNL.
Circa la presunta violazione del diritto di difesa per omessa audizione dell'incolpato, richiamava normativa secondo cui, nell'ipotesi di sanzione della multa, non erano necessarie particolari forme, salvo il dover sentire le giustificazioni del dipendente, avanzate nel caso di specie dal . Parte_1
Rilevava la fondatezza, nel merito, della sanzione disciplinare irrogata, precisando come non fosse previsto in alcuna norma che l'intervallo minimo di riposo non dovesse riguardare anche il personale non viaggiante.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con il favore delle spese. Contr Con le proprie note, parte ricorrente eccepiva la nullità della procura alle liti rilasciata da , in quanto sottoscritta da soggetto carente di legittimazione e/o potere e, conseguentemente, la nullità dell'avversa costituzione in giudizio.
Con atto del 05.09.2019 si costituiva per parte resistente l'avv. Francesca Piccolo in luogo dell'avv.
Vittorio Di Pietro.
Parte resistente, con le proprie note del 12.06.2020, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere evidenziando che il rapporto di lavoro inter partes era cessato il 31.05.2018 e che,
3 Contr conseguentemente, con esso era cessato anche l'esercizio del potere disciplinare da parte di in liquidazione.
Con le proprie note di trattazione depositate il 19.06.2020 il ricorrente evidenziava che il rapporto era proseguito con di cui ne chiedeva la chiamata in causa. Con le successive note di trattazione CP_2 del 16.03.2021, parte ricorrente rinunziava alla superiore richiesta di chiamata in causa.
L'udienza del 15.01.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa. Cont
2. Preliminarmente con riferimento al vizio della procura rilasciata da al procuratore avv. Vittorio
Di Pietro va rilevato che tale doglianza risulta superata dalla successiva costituzione dell'avv. Francesca
Piccolo quale difensore di parte resistente, nel frattempo posta in liquidazione.
3. Con riferimento alla richiesta di parte resistente di dichiarazione di cessata materia del contendere, per essere venuto meno il rapporto inter partes, la stessa non è meritevole di accoglimento per l'assorbente ragione che la sanzione disciplinare irrogata, ovvero multa di n. 2 ore di retribuzione, è stata invero eseguita da parte resistente nel marzo 2017 ove risulta la decurtazione della retribuzione.
4. Con riferimento quindi alla legittimità della sanzione va rilevato che il ha preliminarmente Parte_1 eccepito la propria mancata audizione in presenza del proprio legale, nonostante abbia formulato la richiesta per due volte.
Sul punto, invece, l' deduce la non necessarietà di tale adempimento, nonostante la richiesta del CP_1 lavoratore, data la sanzione poi irrogata, ovvero la sola multa.
Giova richiamare l'articolo 7 della Legge 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori che, rubricato “Sanzioni disciplinari” prevede che “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
4 dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Ancora, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto
a provvedere all'audizione - con conseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 22.09.2020, n. 19846) e anche che “Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione - nel termine di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 5, - di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sè ampie ed esaustive" (Cass. Sez. L, Sentenza n.
6845 del 22/03/2010, Rv. 612129). A tale indirizzo il collegio intende dare continuità, rilevando che, una volta che
l'espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, deve reputarsi che la sua previa audizione costituisca in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della sanzione disciplinare, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte. Queste ultime, infatti, per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni ulteriori che lo stesso fornisca in sede di audizione. Alla luce dei richiamati principi la presunta omessa valutazione in ordine ai tempi necessari per l'audizione ed alla esaustività delle giustificazioni risulta superflua”.
Ciò premesso in termini generali, risulta che il ricorrente abbia richiesto, dapprima nelle proprie giustificazioni del 4 novembre 2016 e poi in quelle del 19.12.2016, di essere “sentito alla presenza del legale di fiducia al fine di integrare la giustificazione e quindi la difesa”, sicché risulta che l' avesse l'onere, CP_1 indipendentemente da ogni valutazione circa la completezza delle giustificazioni rese in forma scritta dal lavoratore, di procedere con l'audizione richiesta.
Tale inadempimento inficia insanabilmente le successive fasi del procedimento disciplinare, privando di validità il provvedimento definitorio dello stesso.
Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto e va dichiarata l'illegittimità della sanzione disposta con nota prot. 3370 del 10.02.2017 che, conseguentemente, si annulla.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della
5 controversia. Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio
Daniele D'Orazio, sussistendo la dichiarazione di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disposta con nota prot. 3370 del 10.02.2017;
- condanna l' resistente alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in euro 641,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio Daniele D'Orazio.
Messina, 16 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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