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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/10/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AO MA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 282/2024 promossa da:
(Cod.Fisc ) con l'avv. DI SABATINO Parte_1 C.F._1 ADRIANO e con domicilio eletto in presso lo studio del difensore RICORRENTE contro con l'avv. DI CONCETTO Controparte_1 P.IVA_1 MARINA e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.Forlini Donatella in Ascoli Piceno, via D. Angelini n.73 RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 7.4.2025 in modalità telematica con ordinanza del 26.4.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente notificato il sulla premessa che con verbale n. 8/I/19 del Parte_1 28/08/2019, la Polizia Municipale di accertava la presunta violazione, da Controparte_1 parte del pubblico esercizio gestito dalla ditta individuale , dell'art. 4 del Parte_1 D.P.C.M. 14/11/1997 inerente i valori limite di immissione delle sorgenti sonore, si opponeva alla ordinanza-ingiunzione prot. 5907 del 23/01/2024 in pari data notificata, emessa dal dirigente
[...]
” del per la presunta violazione dell'art. 10 comma Pt_2 Controparte_1 I^ legge n. 447/1995, in riferimento all'ordinanza sindacale n. 47 dell'11/11/2019” .
Con comparsa in data 24.4.2024 si costituiva in giudizio il il Controparte_1 quale concludeva “rigettare integralmente il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, poiché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare Controparte_1 l'ordinanza-ingiunzione opposta. Vinte le spese del giudizio.”
Alla prima udienza di comparizione parti il Giudice “Valutata la rilevanza dei mezzi istruttori di cui è stata richiesta l'ammissione e ritenuta la causa matura per la fase decisoria, fissa l'udienza del 16 gennaio 2025 ore 9.50 per discussione.
Alla udienza del 26.4.2025 il Giudice viste le note conclusionali depositate dalle parti e le note di trattazione depositava dispositivo di sentenza a verbale. pagina 1 di 4 Ritiene il Giudice che il ricorso non sia fondato e debba essere rigettato con piena conferma del provvedimento opposto nella piena fondatezza della ordinanza-ingiunzione emessa dal
[...]
. Controparte_1
Il ricorrente gestisce il Bar con insegna in centro a , che è stata oggetto Pt_1 Controparte_1 di sopralluoghi da parte del per la verifica della violazione di superamento del limite di CP_1 tollerabilità delle immissioni sonore.
Punto nevralgico di questo processo è che l'opponente non contesti il merito della violazione amministrativa, con conseguente piena fondatezza dell'accertamento condotto dagli agenti e quindi la legittimità nel merito degli atti impugnati, limitandosi invece l'opponente a contestare la regolarità formale della ordinanza impugnata e la regolarità del procedimento amministrativo da cui deriva.
I fatti occorsi sono documentati dalla allegazione della parte convenuta.
L'esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'insegna “ e gestito dalla ditta individuale Pt_1
, al tempo dell'accertamento di cui è causa, svolgeva l'attività ai civici 48- Parte_1
50 della via S.Martino di in un fabbricato ove al piano terra era ubicato Controparte_1 esclusivamente il predetto pubblico esercizio mentre, a piani superiori, erano ubicate delle unità immobiliari destinate a civile abitazione (si veda foto rappresentativa dello stato dei luoghi sub doc. 14).
In data 24.08.2019, a seguito di segnalazione, degli agenti del Comando di Polizia locale del Comune di si recavano presso l'immobile di civile abitazione ubicato al piano Controparte_1 secondo del suddetto fabbricato (numero civico 50) per effettuare delle rilevazioni strumentali di immissioni acustiche ed accertavano, sulla base delle rilevazioni effettuate durante il periodo di riferimento notturno dalle ore 22.00 del 24.08.2019 alle ore 00.45 del 25.08.2019, il superamento del valore limite differenziale di immissione in ambiente abitativo nelle condizioni di finestre aperte e di finestre chiuse previsto dalla normativa vigente (art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997), da parte del gestore del pubblico esercizio ubicato al piano terra all'insegna (civici n. 48-50 della via S.Martino) e Pt_1 durante l'attività di intrattenimento musicale svolta da quest'ultimo.
Non potendosi procedere alla contestazione immediata della violazione per la natura e la tipologia della stessa in quanto necessitante di accertamenti tecnici, nonché di accertamenti presso gli uffici competenti, con verbale successivamente redatto pressi gli uffici del Comando di Polizia locale in data 28.08.2019 (verbale n. 08/I/19 sub doc. 3) veniva quindi contestata al gestore del pubblico esercizio all'insegna , ovvero alla ditta individuale “ , la violazione dell'art. 4 Pt_1 Parte_1 del D.P.C.M. 14.11.1997, sanzionato dall'art. 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42/17.
Il verbale di accertamento n. 08/I/19 veniva quindi ritualmente notificato al trasgressore in data 06.09.2019 (rispetto all'accertamento di cui a tale verbale e all'ordinanza-ingiunzione che ne è scaturita in ragione del mancato pagamento in misura ridotta della sanzione -e contraddistinta da n. prot. 3829 del 16.01.2024 – pende opposizione dinanzi all'Ecc.mo Giudice adito con R.G. 242/2024).
In conseguenza dell'accertata violazione della normativa in materia di inquinamento acustico di cui sopra il trasgressore veniva diffidato dal CP_1
- a realizzare presso il locale degli interventi di risanamento acustico necessari a ricondurre i valori di immissione nei limiti di legge, avvalendosi di un tecnico competente in acustica che avrebbe dovuto redigere, a fine intervento, un'apposita relazione di impatto acustico post operam munita di parere favorevole dell' , da depositarsi nel termine di 30 giorni dalla diffida; Pt_3
pagina 2 di 4 - a non utilizzare e disattivare con decorrenza immediata, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora e a non svolgere attività di musica fino alla comunicazione da parte del dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell' CP_1 Pt_3 in merito agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti dall'apposita valutazione di impatto acustico post operam (comunicazione di avvio del procedimento e diffida prot. 57713 del 03.09.2019 sub doc. 4.
Attesa l'inosservanza della diffida veniva emessa, ai sensi dell'art. 9 della l. 447/1995, l'Ordinanza Sindacale n. 47 dell'11.11.2019 (doc. 5), con la quale il Sindaco ordinava alla ditta individuale Shake di D'OL Devis di:
- realizzare presso il pubblico esercizio interventi di risanamento acustico necessari a ricondurre i valori di immissione nei limiti di legge, avvalendosi di un tecnico competente in acustica;
- far rediger dal tecnico, a fine intervento, una apposita relazione di impatto acustico post operam munita di apposito parere favorevole dell' ; Pt_3
- non utilizzare e disattivare con decorrenza immediata dalle ore 22.00 alle ore 6.00 impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora e non svolgere attività di musica fino alla comunicazione da parte del dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell' CP_1 Pt_3 in merito agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti dall'apposita valutazione di impatto acustico post operam.
Con tale ordinanza l'esercente veniva avvisato del fatto che l'inosservanza del provvedimento avrebbe comportato una violazione dell'art. 10, co 1, della l. 447/1995.
L'Ordinanza Sindacale– notificata in data 13.11.2019- non veniva impugnata nei termini di legge (ovvero nel termine di 60 gg dinanzi al TAR o di 120 gg dinanzi al Presidente della Repubblica). Tuttavia in data 28.12.2019, alle ore 23.50 circa, degli agenti della Polizia locale effettuavano un sopralluogo presso il pubblico esercizio all'insegna e accertavano che lo stesso era in attività, Pt_1 con presenza di avventori sia all'esterno che all'interno del locale, e che utilizzava gli impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora che riproducevano brani musicali udibili chiaramente dalla pubblica via S.Martino.
In tale circostanza il titolare del pubblico esercizio, sig. riferiva agli agenti di essere a Parte_1 conoscenza dell'esistenza del provvedimento sindacale e di ritenere che lo stesse rispettando dal momento che stava effettuando attività di intrattenimento musicale senza l'utilizzo di un disc jockey.
Alle ore 00.22 del 29.12.2019 gli agenti venivano inoltre contattati da un collega che aveva a sua volta ricevuto un'ulteriore richiesta di intervento da parte del Commissariato di P.S., in quanto il pubblico esercizio in esame continuava a fare musica.
Compiuti gli ulteriori accertamenti presso gli uffici competenti – da cui era emersa l'impossibilità per il gestore di svolgere la suddetta attività in assenza della relazione di impatto acustico sugli interventi di bonifica eseguiti, nonché del parere favorevole dell' e dell'autorizzazione a Pt_3 riprendere tale attività da parte del - e riscontrata quindi la palese inottemperanza alle CP_1 prescrizioni di cui all'Ordinanza sindacale n. 47/19, gli agenti redigevano il verbale n. 01/I/20 del 21.01.2020, con cui contestavano all'impresa individuale “ la violazione Parte_1 dell'art. 10 comma 1 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 in riferimento a quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 47 dell'11.11.2019 (doc. 6).
Il verbale – che prevedeva il pagamento in misura ridotta della sanzione di euro 4.000 oltre 8,50 euro per spese di notifica – veniva notificato al trasgressore in data 29.01.2020.
pagina 3 di 4 Stante il mancato pagamento in misura ridotta della somma di euro 4.000, oltre spese di notifica, nel termine di 60 gg dalla notificazione, veniva reso rapporto ex art. 17 l. 689/1981 all'autorità comunale competente (rapporto prot. 14637 del 09.03.2020 sub doc. 8).
Il trasgressore presentava al Comune di degli scritti difensivi (doc. 9). Controparte_1
I verbalizzanti redigevano le proprie controdeduzioni (controdeduzioni prot. 92145 del 28.11.2023 doc. 10).
Successivamente il Dirigente dell'Area Supporto del Controparte_1 esaminati gli atti del procedimento sanzionatorio e ritenuto fondato l'accertamento, nonchè integrata la violazione di cui all'art. 10 comma 1 l. 447/1995, in riferimento a quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 47 dell'11.11.2019 emetteva l'ordinanza ingiunzione prot. 5907 del 23.01.2024, con la quale, tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del verbalizzato, applicava la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 4.100 e ingiungeva al trasgressore il pagamento della somma complessiva di euro 4.108,50, di cui 4.100 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 8,50 a titolo di spese di notifica del verbale di accertamento (doc. 11).
Detta ordinanza-ingiunzione veniva ritualmente notificata presso l'indirizzo pec del trasgressore estratto dal registro INIPEC in data 23.01.2024.
Le ragioni di opposizione sulla 1) mancata la contestazione immediata della violazione accertata con il verbale che ne ha costituito presupposto, 2) violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della l. 241/1990 ovvero oltre il termine di 90 giorni, 3) emissione da un organo amministrativo incompetente quale il Dirigente dell'Area Supporto, anzichè dal Sindaco destinatario del rapporto, sono totalmente indimostrate e destituite di fondamento alla luce di tutto quanto dedotto dalla difesa dell'Ente convenuto in comparsa di costituzione e risposta che si ha qui per riportato e trascritto ed alla luce della giurisprudenza puntualmente richiamata nelle argomentazioni difensive relative ad ognuno dei motivi a), b) e c) di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA IL RICORSO in quanto infondato e CONFERMA L'ORDINANZA INGIUNZIONE OPPOSTA prot. 5907 del 23/01/2024 emessa dal dirigente “ ” del Parte_2 [...] per la presunta violazione dell'art. 10 comma I^ legge n. 447/1995, in Controparte_1 riferimento all'ordinanza sindacale n. 47 dell'11/11/2019.
Spese di lite interamente compensate fra le parti.
Ascoli Piceno, 26.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa AO MA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AO MA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 282/2024 promossa da:
(Cod.Fisc ) con l'avv. DI SABATINO Parte_1 C.F._1 ADRIANO e con domicilio eletto in presso lo studio del difensore RICORRENTE contro con l'avv. DI CONCETTO Controparte_1 P.IVA_1 MARINA e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.Forlini Donatella in Ascoli Piceno, via D. Angelini n.73 RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 7.4.2025 in modalità telematica con ordinanza del 26.4.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente notificato il sulla premessa che con verbale n. 8/I/19 del Parte_1 28/08/2019, la Polizia Municipale di accertava la presunta violazione, da Controparte_1 parte del pubblico esercizio gestito dalla ditta individuale , dell'art. 4 del Parte_1 D.P.C.M. 14/11/1997 inerente i valori limite di immissione delle sorgenti sonore, si opponeva alla ordinanza-ingiunzione prot. 5907 del 23/01/2024 in pari data notificata, emessa dal dirigente
[...]
” del per la presunta violazione dell'art. 10 comma Pt_2 Controparte_1 I^ legge n. 447/1995, in riferimento all'ordinanza sindacale n. 47 dell'11/11/2019” .
Con comparsa in data 24.4.2024 si costituiva in giudizio il il Controparte_1 quale concludeva “rigettare integralmente il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, poiché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare Controparte_1 l'ordinanza-ingiunzione opposta. Vinte le spese del giudizio.”
Alla prima udienza di comparizione parti il Giudice “Valutata la rilevanza dei mezzi istruttori di cui è stata richiesta l'ammissione e ritenuta la causa matura per la fase decisoria, fissa l'udienza del 16 gennaio 2025 ore 9.50 per discussione.
Alla udienza del 26.4.2025 il Giudice viste le note conclusionali depositate dalle parti e le note di trattazione depositava dispositivo di sentenza a verbale. pagina 1 di 4 Ritiene il Giudice che il ricorso non sia fondato e debba essere rigettato con piena conferma del provvedimento opposto nella piena fondatezza della ordinanza-ingiunzione emessa dal
[...]
. Controparte_1
Il ricorrente gestisce il Bar con insegna in centro a , che è stata oggetto Pt_1 Controparte_1 di sopralluoghi da parte del per la verifica della violazione di superamento del limite di CP_1 tollerabilità delle immissioni sonore.
Punto nevralgico di questo processo è che l'opponente non contesti il merito della violazione amministrativa, con conseguente piena fondatezza dell'accertamento condotto dagli agenti e quindi la legittimità nel merito degli atti impugnati, limitandosi invece l'opponente a contestare la regolarità formale della ordinanza impugnata e la regolarità del procedimento amministrativo da cui deriva.
I fatti occorsi sono documentati dalla allegazione della parte convenuta.
L'esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'insegna “ e gestito dalla ditta individuale Pt_1
, al tempo dell'accertamento di cui è causa, svolgeva l'attività ai civici 48- Parte_1
50 della via S.Martino di in un fabbricato ove al piano terra era ubicato Controparte_1 esclusivamente il predetto pubblico esercizio mentre, a piani superiori, erano ubicate delle unità immobiliari destinate a civile abitazione (si veda foto rappresentativa dello stato dei luoghi sub doc. 14).
In data 24.08.2019, a seguito di segnalazione, degli agenti del Comando di Polizia locale del Comune di si recavano presso l'immobile di civile abitazione ubicato al piano Controparte_1 secondo del suddetto fabbricato (numero civico 50) per effettuare delle rilevazioni strumentali di immissioni acustiche ed accertavano, sulla base delle rilevazioni effettuate durante il periodo di riferimento notturno dalle ore 22.00 del 24.08.2019 alle ore 00.45 del 25.08.2019, il superamento del valore limite differenziale di immissione in ambiente abitativo nelle condizioni di finestre aperte e di finestre chiuse previsto dalla normativa vigente (art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997), da parte del gestore del pubblico esercizio ubicato al piano terra all'insegna (civici n. 48-50 della via S.Martino) e Pt_1 durante l'attività di intrattenimento musicale svolta da quest'ultimo.
Non potendosi procedere alla contestazione immediata della violazione per la natura e la tipologia della stessa in quanto necessitante di accertamenti tecnici, nonché di accertamenti presso gli uffici competenti, con verbale successivamente redatto pressi gli uffici del Comando di Polizia locale in data 28.08.2019 (verbale n. 08/I/19 sub doc. 3) veniva quindi contestata al gestore del pubblico esercizio all'insegna , ovvero alla ditta individuale “ , la violazione dell'art. 4 Pt_1 Parte_1 del D.P.C.M. 14.11.1997, sanzionato dall'art. 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42/17.
Il verbale di accertamento n. 08/I/19 veniva quindi ritualmente notificato al trasgressore in data 06.09.2019 (rispetto all'accertamento di cui a tale verbale e all'ordinanza-ingiunzione che ne è scaturita in ragione del mancato pagamento in misura ridotta della sanzione -e contraddistinta da n. prot. 3829 del 16.01.2024 – pende opposizione dinanzi all'Ecc.mo Giudice adito con R.G. 242/2024).
In conseguenza dell'accertata violazione della normativa in materia di inquinamento acustico di cui sopra il trasgressore veniva diffidato dal CP_1
- a realizzare presso il locale degli interventi di risanamento acustico necessari a ricondurre i valori di immissione nei limiti di legge, avvalendosi di un tecnico competente in acustica che avrebbe dovuto redigere, a fine intervento, un'apposita relazione di impatto acustico post operam munita di parere favorevole dell' , da depositarsi nel termine di 30 giorni dalla diffida; Pt_3
pagina 2 di 4 - a non utilizzare e disattivare con decorrenza immediata, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora e a non svolgere attività di musica fino alla comunicazione da parte del dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell' CP_1 Pt_3 in merito agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti dall'apposita valutazione di impatto acustico post operam (comunicazione di avvio del procedimento e diffida prot. 57713 del 03.09.2019 sub doc. 4.
Attesa l'inosservanza della diffida veniva emessa, ai sensi dell'art. 9 della l. 447/1995, l'Ordinanza Sindacale n. 47 dell'11.11.2019 (doc. 5), con la quale il Sindaco ordinava alla ditta individuale Shake di D'OL Devis di:
- realizzare presso il pubblico esercizio interventi di risanamento acustico necessari a ricondurre i valori di immissione nei limiti di legge, avvalendosi di un tecnico competente in acustica;
- far rediger dal tecnico, a fine intervento, una apposita relazione di impatto acustico post operam munita di apposito parere favorevole dell' ; Pt_3
- non utilizzare e disattivare con decorrenza immediata dalle ore 22.00 alle ore 6.00 impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora e non svolgere attività di musica fino alla comunicazione da parte del dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell' CP_1 Pt_3 in merito agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti dall'apposita valutazione di impatto acustico post operam.
Con tale ordinanza l'esercente veniva avvisato del fatto che l'inosservanza del provvedimento avrebbe comportato una violazione dell'art. 10, co 1, della l. 447/1995.
L'Ordinanza Sindacale– notificata in data 13.11.2019- non veniva impugnata nei termini di legge (ovvero nel termine di 60 gg dinanzi al TAR o di 120 gg dinanzi al Presidente della Repubblica). Tuttavia in data 28.12.2019, alle ore 23.50 circa, degli agenti della Polizia locale effettuavano un sopralluogo presso il pubblico esercizio all'insegna e accertavano che lo stesso era in attività, Pt_1 con presenza di avventori sia all'esterno che all'interno del locale, e che utilizzava gli impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora che riproducevano brani musicali udibili chiaramente dalla pubblica via S.Martino.
In tale circostanza il titolare del pubblico esercizio, sig. riferiva agli agenti di essere a Parte_1 conoscenza dell'esistenza del provvedimento sindacale e di ritenere che lo stesse rispettando dal momento che stava effettuando attività di intrattenimento musicale senza l'utilizzo di un disc jockey.
Alle ore 00.22 del 29.12.2019 gli agenti venivano inoltre contattati da un collega che aveva a sua volta ricevuto un'ulteriore richiesta di intervento da parte del Commissariato di P.S., in quanto il pubblico esercizio in esame continuava a fare musica.
Compiuti gli ulteriori accertamenti presso gli uffici competenti – da cui era emersa l'impossibilità per il gestore di svolgere la suddetta attività in assenza della relazione di impatto acustico sugli interventi di bonifica eseguiti, nonché del parere favorevole dell' e dell'autorizzazione a Pt_3 riprendere tale attività da parte del - e riscontrata quindi la palese inottemperanza alle CP_1 prescrizioni di cui all'Ordinanza sindacale n. 47/19, gli agenti redigevano il verbale n. 01/I/20 del 21.01.2020, con cui contestavano all'impresa individuale “ la violazione Parte_1 dell'art. 10 comma 1 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 in riferimento a quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 47 dell'11.11.2019 (doc. 6).
Il verbale – che prevedeva il pagamento in misura ridotta della sanzione di euro 4.000 oltre 8,50 euro per spese di notifica – veniva notificato al trasgressore in data 29.01.2020.
pagina 3 di 4 Stante il mancato pagamento in misura ridotta della somma di euro 4.000, oltre spese di notifica, nel termine di 60 gg dalla notificazione, veniva reso rapporto ex art. 17 l. 689/1981 all'autorità comunale competente (rapporto prot. 14637 del 09.03.2020 sub doc. 8).
Il trasgressore presentava al Comune di degli scritti difensivi (doc. 9). Controparte_1
I verbalizzanti redigevano le proprie controdeduzioni (controdeduzioni prot. 92145 del 28.11.2023 doc. 10).
Successivamente il Dirigente dell'Area Supporto del Controparte_1 esaminati gli atti del procedimento sanzionatorio e ritenuto fondato l'accertamento, nonchè integrata la violazione di cui all'art. 10 comma 1 l. 447/1995, in riferimento a quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 47 dell'11.11.2019 emetteva l'ordinanza ingiunzione prot. 5907 del 23.01.2024, con la quale, tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del verbalizzato, applicava la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 4.100 e ingiungeva al trasgressore il pagamento della somma complessiva di euro 4.108,50, di cui 4.100 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 8,50 a titolo di spese di notifica del verbale di accertamento (doc. 11).
Detta ordinanza-ingiunzione veniva ritualmente notificata presso l'indirizzo pec del trasgressore estratto dal registro INIPEC in data 23.01.2024.
Le ragioni di opposizione sulla 1) mancata la contestazione immediata della violazione accertata con il verbale che ne ha costituito presupposto, 2) violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della l. 241/1990 ovvero oltre il termine di 90 giorni, 3) emissione da un organo amministrativo incompetente quale il Dirigente dell'Area Supporto, anzichè dal Sindaco destinatario del rapporto, sono totalmente indimostrate e destituite di fondamento alla luce di tutto quanto dedotto dalla difesa dell'Ente convenuto in comparsa di costituzione e risposta che si ha qui per riportato e trascritto ed alla luce della giurisprudenza puntualmente richiamata nelle argomentazioni difensive relative ad ognuno dei motivi a), b) e c) di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA IL RICORSO in quanto infondato e CONFERMA L'ORDINANZA INGIUNZIONE OPPOSTA prot. 5907 del 23/01/2024 emessa dal dirigente “ ” del Parte_2 [...] per la presunta violazione dell'art. 10 comma I^ legge n. 447/1995, in Controparte_1 riferimento all'ordinanza sindacale n. 47 dell'11/11/2019.
Spese di lite interamente compensate fra le parti.
Ascoli Piceno, 26.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa AO MA
pagina 4 di 4