Articolo 22 della Legge 19 luglio 1956, n. 750
Articolo 21Articolo 23
Versione
12 agosto 1956
Art. 22.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 496, 497, 498 e 694 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 12 agosto 1956