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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16065 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Silvio Cinque, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di registro generale 68360 del 2022
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Roma, via della Magnetite 23, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Carlo Capri e Paola Petrucci, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Roma, alla Via Giuseppe Palumbo 3 ATTORE e
in Roma (C.F: ), nella persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Nicola ELMI e Massimo TOMARELLI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla via Emanuele Gianturco n. 6
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni – esecuzione opere – responsabilità del ex CP_1 art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15 maggio 2025, di seguito riportate:
PER L'ATTORE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
pagina 1 di 9 1) accertare e dichiarare, alla luce dell'espletanda CTU, l'esclusiva responsabilità del
[...]
, in persona dell'amministratore p.t., nella causazione dei danni lamentati Controparte_3 dall'odierna attrice in premessa;
2) per l'effetto condannare il , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_3 ad eseguire nelle parti comuni tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause dei danni lamentati in premessa e al ripristino dell'immobile di proprietà della Sig.ra Parte_1 contraddistinto come int. 1 ed inserito nel condominio convenuto;
3) accertare e dichiarare, all'esito dell'espletanda CTU, che l'insalubrità dell'appartamento di proprietà dell'attrice è dovuta a cause imputabili ed ascrivibili al convenuto;
CP_1
4) e per l'effetto condannare il , in persona dell'amministratore Controparte_3
p.t., a corrispondere alla Sig.ra la somma corrispondente alla mancata Parte_1 locazione dal mese di gennaio 2022 al termine dell'esecuzione dei lavori che renderanno di nuovo fruibile l'appartamento, tenuto presente un canone di locazione di mercato pari ad euro 700,00 mensili o alla somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di giudizio;
5) condannare il in persona dell'amministratore p.t. al CP_3 Controparte_1 pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c., nonché delle spese di mediazione, tenuto conto del comportamento processuale e non tenuto dal medesimo;
CP_1
6) in ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio”.
PER IL CONVENUTO
“In via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio per il mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria per le ragioni di cui sopra;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto e comunque l'intervenuta decadenza da qualsivoglia azione;
- rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
- il tutto con espressa riserva di meglio argomentare e precisare con le memorie istruttorie ex art. 183 cpc che sin da ora si richiedono. Il tutto con ogni conseguente statuizione anche in ordine ad onorari e spese di giudizio”.
FATTO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 novembre 2022, la sig.ra Parte_1
, proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via P. Quintini n. 14, interno 1, ha
[...] convenuto in giudizio il , al fine di: Controparte_1
- sentir accertare la responsabilità del convenuto in ordine ai danni determinati al proprio appartamento da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni dell'edificio;
- ottenere la condanna del convenuto all'esecuzione dei lavori di ripristino, nonché al risarcimento del danno per la mancata locazione dell'immobile determinata dall'insalubrità ambientale dei locali. pagina 2 di 9 1.2 In particolare, la parte attrice ha rappresentato che le infiltrazioni sono presenti nel proprio appartamento da molti anni e che l'odierna volontà di agire per il risarcimento danni è sorta in ragione del fatto che nel 2022 il ha svolto una serie di lavori di riparazione inerenti a CP_1 unità abitative poste sul medesimo piano, in esecuzione di un contratto transattivo concluso tra il e il proprietario dell'interno 4 all'esito di un accertamento tecnico preventivo CP_1 conciliativo nel quale era stata accertata la responsabilità del per le infiltrazioni CP_1 presenti nell'appartamento di cui all'interno 4. In tal senso, la sig.ra specificava di aver Pt_2 chiesto, sia all'amministratore di condominio che in sede di assemblea di condominio, che il proprio appartamento di cui all'interno 1 fosse incluso nei suddetti lavori di ripristino in quanto interessato dalla medesima problematica, ottenendo tuttavia risposta negativa.
2.1 Si è costituito in giudizio il convenuto, opponendosi alla domanda e chiedendone il CP_1 rigetto per ragioni sia processuali che di merito. In particolare, sul piano processuale, il ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di CP_1 mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs n. 28/2010. Sul piano del merito, il ha CP_1 eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in ragione della conoscenza dei vizi dell'unità abitativa da parte della sig.ra sin dall'acquisto Pt_1 dell'appartamento nel 1981. In via subordinata, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, specificando che le riparazioni effettuate all'appartamento di cui all'interno 4 nel 2022 riguardavano una problematica differente da quella lamentata dal presente giudizio dalla Sig.ra
(inerente, quest'ultima, anche a vizi originari di costruzione dell'immobile) e che, in Pt_1 ogni caso, gli interventi manutentivi all'epoca effettuati furono estesi, per economia, a tutto il perimetro dell'edificio, e quindi anche alla zona dell'appartamento della sig.ra . Pt_1
2.2 Nelle memorie integrative la parte resistente ha rappresentato, inoltre, che dagli atti del processo emerge che l'immobile in oggetto è stato locato in corso di causa a partire dal 1 marzo 2023.
3. La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU. Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. per i CP_1 danni cagionati all'appartamento della parte attrice dalle infiltrazioni provenienti da parti comuni dello stabile condominiale e provocate da umidità ascrivibile a difetti di costruzione.
2.1 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione formulata dal convenuto relativa alla CP_1 improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs n. 28/2010. pagina 3 di 9 2.2 Infatti, in primo luogo, si osserva che la presente causa non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, in quanto essa ha ad oggetto una domanda di risarcimento danni da responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. e, pertanto, non è qualificabile come controversia in materia condominiale per la sola circostanza che la parte resistente è un condominio. Sul punto, è chiaro il disposto dell'art. 71-quater disp. att. c.c. che recita: “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”. Pertanto, non è definibile come controversia condominiale la presente causa, vertente in materia di responsabilità extracontrattuale.
2.3 In ogni caso, si evidenzia che, peraltro, nel caso in esame un tentativo di mediazione, esperito in via volontaria, è stato comunque effettuato, come dimostrato dai documenti in atti (all. 15 all'atto di citazione).
3.1 Tanto premesso circa la questione della procedibilità, quanto al merito della causa, si osserva innanzitutto che la responsabilità del per difetti inerenti alle parti comuni dello stabile CP_1 rientra nell'alveo della responsabilità extracontrattuale per danni cagionati da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. Ciò in quanto il si assume responsabile, in qualità di custode, dei CP_1 danni derivanti dalle parti comuni della struttura che questi ha l'obbligo di manutenere.
3.2 Ai sensi dell'art. 2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». La speciale responsabilità extracontrattuale in oggetto è, dunque, qualificabile come responsabilità oggettiva, da cui il custode può andare esente solo provando il caso fortuito, ossia la verificazione di un evento dannoso imprevedibile ed inevitabile, al punto da essere “idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa” (Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619).
3.3 Il custode, quindi, è liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. solo laddove «dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (come, ad esempio, un terremoto o un'alluvione che dovessero causare danni alle parti comuni dell'edificio) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805). Laddove il fattore causale dell'evento, invece, dipenda da cattiva manutenzione dello stabile condominiale o, in ogni caso, sia preventivamente segnalabile e dunque evitabile, si ha responsabilità del custode per i danni occorsi ai condomini e a terzi, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la sussistenza di dolo o colpa in capo al danneggiante, sul quale il legislatore alloca il costo economico di qualsiasi danno causalmente connesso al bene oggetto di custodia.
pagina 4 di 9 3.4 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il è sempre responsabile dei danni CP_1 provenienti dall'edificio anche quando derivano da difetti di costruzione dello stabile. Nello specifico, la Cassazione ha sostenuto che: “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà , ancorché tali danni siano CP_4 imputabili a difetti costruttivi dello stabile” (Cass., sez. 2, sentenza n. 15291 del 12/07/2011). Ciò in ragione del fatto che il , quale custode, ha l'obbligo di provvedere ad eliminare le CP_1 caratteristiche dannose della cosa (Cass., sentenza 21/6/1993 n. 6856) e, “qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il può essere obbligato anche CP_1
a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 cod. civ. (sentenza 20/8/2003 n. 12211)” (Cass., sez. 2, sentenza n. 15291 del 12/07/2011). Pertanto, i difetti originari di costruzione non rientrano nella nozione di caso fortuito, unica causa di esonero della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., in quanto fattori privi delle caratteristiche di imprevedibilità ed evitabilità, che, al contrario, ricadono nell'ambito del potere d'intervento del , tenuto a riparare i vizi edificatori CP_1 dello stabile per impedire che le infiltrazioni continuino o si ripetano. Dunque, il è CP_1 obbligato a risarcire i condomini per danni ad unità immobiliari di proprietà esclusiva, con la possibilità, se il danno si è verificato per un vizio di costruzione, di rivalersi sul costruttore ex art. 1669 c.c. ove non siano già trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori.
3.5 Quanto poi all'onere probatorio, si evidenza che al fine dell'accoglimento della domanda di responsabilità extracontrattuale per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'attore- danneggiato ha l'onere di allegare e provare ex art. 2697, 1 comma, c.c. esclusivamente l'elemento oggettivo dell'illecito civile, comprensivo di fatto illecito, danno-evento e nesso di causalità, nonché il danno-conseguenza subito. Non deve, invece, provare l'elemento soggettivo dell'illecito civile, trattandosi di una responsabilità speciale, di natura oggettiva.
3.6 Tanto premesso in generale, nel caso di specie, la domanda risarcitoria attorea merita di essere accolta. Infatti, la parte attrice ha correttamente allegato negli atti introduttivi e provato tramite consulenza tecnica d'ufficio sia l'elemento oggettivo dell'illecito civile oggetto di causa che i danni-conseguenza subiti.
3.7 In particolare, quanto all'elemento oggettivo, si rileva che dalla relazione tecnica depositata in data 16 settembre 2024 emerge prova di:
a) fatto illecito, consistente nel mancato adempimento dell'obbligo del , in qualità di CP_1 custode, di eliminare i vizi alle parti comuni dell'edificio; risultanti – nello specifico – nella carenza di adeguata impermeabilizzazione del pavimento condominiale esterno, nell'immissione di scarico di acque nere condominiali nei pozzetti condominiali di scarico delle acque piovane, nonché nella presenza di umidità di risalita sulla muratura portante (p. 6 della relazione tecnica); b) danno-evento, consistente nella lesione del diritto di proprietà della Sig.ra sull'unità Pt_1 abitativa di cui all'interno 1 del , in ragione della presenza Controparte_5 pagina 5 di 9 di “macchie di umidità, sia pregresse che recenti, sulla parete della camera da letto, sulla parete che confina con l'androne condominiale e sulla parete del soggiorno” (p. 5 della relazione tecnica); c) nesso di causalità tra le macchie sul muro dell'appartamento della Sig.ra e i difetti Pt_1 relativi alle parti comuni dell'edificio. In particolare, nella relazione tecnica il CTU ha rappresentato che “la causa dei danni e l'entità dei danni denunciati dalla parte attrice è imputabile all'umidità proveniente dalle pareti perimetrali condominiali di tutto l'appartamento sia verso l'esterno che quella verso l'androne condominiale oltre che sulle pareti divisorie interne sia quella tra il soggiorno ed il bagno che quella tra il soggiorno e la camera. Occorrerà inoltre ripristinare sia la pavimentazione carrabile esterna CP_4 che la pavimentazione del marciapiedino carrabile, in più parti spaccata, ripristinando nel contempo l'adeguata impermeabilizzazione sottostante. Occorrerà anche procedere al rifacimento dei pozzetti condominiali di scarico delle acque piovane, situati nelle immediate vicinanze dell'immobile oggetto di infiltrazioni, dove all'interno si sono riscontrati immissione anche di scarichi delle acque nere condominiali. Si può ragionevolmente pensare pertanto che il fenomeno possa anche essere interessato dall'umidità di risalita sulla muratura portante” (p. 6 della relazione tecnica). Dunque, è stato accertato che l'umidità presente nell'unità abitativa della Sig.ra e le conseguenti infiltrazioni hanno cause sia in difetti manutentivi che Pt_1 in vizi di costruzione dello stabile, i quali – come chiarito in precedenza – sono comunque imputabili alla responsabilità del tenuto a rimuoverli. CP_1
3.8 Quanto al danno-conseguenza, la parte attrice lamenta, quale lucro cessante, la perdita dell'opportunità di locare l'appartamento in ragione dell'insalubrità dell'ambiente cagionata dall'umidità ivi presente. La prova della perdita della suddetta opportunità di guadagno si ritiene raggiunta viste le prove documentali depositate agli atti di causa (si veda, in particolare, l'email inviata alla sig.ra al Sig. in data 11 maggio 2022, all. 9 di parte attrice). Pt_2 CP_6
4.1 Ciò posto quanto alla sussistenza della responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. CP_1 per l'illecito civile sopra descritto, quanto all'eccezione di estinzione del diritto della parte attrice al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione, si evidenzia quanto segue.
4.2 Nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto riporta che la sig.ra CP_1 Pt_1 era a conoscenza dei vizi dell'unità abitativa ascrivibili a difetti costruttivi del fabbricato sin dall'acquisto dell'appartamento in data 20 maggio 1981, come dimostrato dal fatto che lo stesso contratto di acquisto reca al suo art. 5 un riferimento alle “pessime condizioni di manutenzione” dell'immobile. Pertanto, la parte convenuta ritiene che il diritto al risarcimento del danno si sia prescritto ex art. 2947 c.c., essendo trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla scoperta del fatto illecito.
4.3 Sul punto occorre tuttavia rilevare che il fatto illecito non è cessato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, ma è continuato nel tempo in ragione dei sopra indicati difetti strutturali delle parti comuni dell'edificio. Sicché si rileva che quando il danno è continuativo la pagina 6 di 9 prescrizione decorre da ogni singolo giorno in cui si verifica il fatto dannoso e il relativo danno. Dunque, se il danno persiste nel tempo, il termine di prescrizione si rinnova continuamente, permettendo al danneggiato di richiedere il risarcimento per i danni subiti fino ai cinque anni precedenti.
4.4 Nel caso in esame la parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno per il periodo successivo al 2022. Stante la continuità dell'illecito in esame, in relazione a questo periodo, il diritto della parte attrice non risulta estinto per prescrizione e, pertanto, il danno dovrà essere risarcito.
4.5 Tuttavia, ciò non vale anche per le macchie “pregresse” riscontrate dal CTU nell'appartamento della sig.ra (p. 5 della relazione tecnica), in quanto probabilmente risalenti a un periodo Pt_1 precedente cinque anni dalla verificazione e scoperta del fatto illecito. La prova di tale circostanza si considera raggiunta in ragione del riferimento nell'atto di acquisto delle “pessime condizioni di manutenzione” dell'appartamento (art. 5 del contratto di compravendita, all. 1 di parte attrice). Per le macchie pregresse, dunque, risulta prescritto ex art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento danni.
5.1 Chiarita la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, in merito alla liquidazione del danno si rileva che la parte attrice ha chiesto il risarcimento in forma specifica, chiedendo l'esecuzione nelle parti comuni di “tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause dei danni lamentati” e nel
“ripristino dell'immobile di proprietà della Sig.ra ”, oltre al risarcimento per Parte_1 equivalente del lucro cessante derivante dalla perdita della possibilità di locare l'immobile oggetto del giudizio.
5.2 Quanto al risarcimento del danno in forma specifica, il convenuto va condannato CP_1 all'esecuzione dei lavori sulle parti comuni indicati alle pagine da 10 a 12 della relazione peritale. Infatti, i difetti strutturali delle parti comuni sono risultati causa del danno persistente subito dalla parte attrice e, pertanto, dovranno essere rimossi al fine di recuperare la salubrità degli ambienti.
5.3 Per quanto riguarda, invece, i danni direttamente cagionati all'immobile di proprietà della sig.ra
, trattandosi di un bene nella disponibilità esclusiva della parte attrice, si ritiene che la Pt_1 stessa possa eseguire autonomamente i lavori di riparazione, avendo diritto al risarcimento del danno per equivalente da parte del Tuttavia, si ritiene – in base a valutazione CP_1 equitativa – che le spese per i lavori di riparazione dovute dal vadano congruamente CP_1 ridotte, in ragione del riscontro presso l'unità abitativa della presenza di macchie sia recenti che
“pregresse”, presumibilmente riferibili a danni causati in un periodo risalente e rispetto ai quali, dunque – come detto – opera ex art. 2947 c.c. la prescrizione del diritto al risarcimento del danno eccepita da parte convenuta. Pertanto, rispetto alla cifra complessiva di € 8.414,38 (oltre IVA) indicata nella CTU come necessaria per l'esecuzione dei lavori (p. 12 della relazione tecnica), si ritiene equo condannare il alla corresponsione alla sig.ra della somma di € CP_1 Pt_1
6.000,00 (oltre IVA).
5.4 Invece, quanto al risarcimento per equivalente del lucro cessante consistente nella perdita di occasioni sul mercato per la locazione dell'immobile, alla luce di consolidata giurisprudenza di pagina 7 di 9 legittimità, la liquidazione può essere commisurata avuto riguardo al cd. danno figurativo consistente nel valore locativo del bene (Cass., sez. 3, sent. n. 10498, 8 maggio 2006). Nel caso di specie, la consulenza tecnica, tenuto conto degli importi di mercato presenti nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ha quantificato il valore di locazione dell'immobile nella cifra di € 675,00/mese. Tuttavia, vale rilevare che, come evidenziato anche dalla parte resistente nella seconda memoria integrativa depositata ex art. 183, 6 comma, n. 2 (p. 4), l'immobile risulta locato a partire dal 1 marzo 2023 (contratto di locazione datato 27 febbraio 2023, all. 19 di parte attrice). Pertanto, la cifra indicata nella relazione peritale di € 20.925 relativa a n. 31 canoni mensili (da gennaio 2022 a luglio 2024), deve essere ricalcolata in € 9.470, relativi a n. 14 canoni mensili (da gennaio 2022 a febbraio 2024).
6.1 Le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo, considerando il valore della causa, e le tariffe previste per le cause di media complessità di valore tra € 26.000 ed € 52.000.
6.2 Sono, invece, escluse dalla condanna alle spese processuali le spese del procedimento di mediazione, in quanto, come chiarito ai paragrafi 2.2 e 2.4, la mediazione nel caso in esame ha natura volontaria e non obbligatoria.
6.3 Si rigetta l'ulteriore richiesta attorea di condanna del convenuto al risarcimento danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver temerariamente resistito in giudizio, in quanto nel caso di specie non emerge una condotta scorretta e sleale nell'espletamento dell'attività processuale. La condanna per lite temeraria ha, infatti, natura sanzionatoria e punitiva di un abuso del mezzo processuale (v. Cass. sez. III, 04/07/2019, n.17902), che, per le ragioni esposte, non si ravvisa nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento dannoso CP_1 subito dalla Sig.ra e, per l'effetto, lo condanna all'esecuzione a sua cura e spese di tutti i Pt_1 lavori indispensabili alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come indicati a pagg. 10-12 della relazione peritale;
b) condanna il convenuto al risarcimento per equivalente della somma di € 6.000,00 CP_1
(oltre IVA) come parziale ristoro per i lavori di ripristino dell'immobile di proprietà della Sig.ra
. Inoltre, condanna il convenuto, a titolo di risarcimento del danno da Pt_1 CP_1 mancata locazione dell'immobile, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.470, da rivalutarsi all'attualità;
pagina 8 di 9 c) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che CP_1 liquida in € 5.000,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico del convenuto soccombente le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa con separato provvedimento del 7 febbraio 2025.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Silvio Cinque, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di registro generale 68360 del 2022
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Roma, via della Magnetite 23, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Carlo Capri e Paola Petrucci, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Roma, alla Via Giuseppe Palumbo 3 ATTORE e
in Roma (C.F: ), nella persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Nicola ELMI e Massimo TOMARELLI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla via Emanuele Gianturco n. 6
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni – esecuzione opere – responsabilità del ex CP_1 art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15 maggio 2025, di seguito riportate:
PER L'ATTORE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
pagina 1 di 9 1) accertare e dichiarare, alla luce dell'espletanda CTU, l'esclusiva responsabilità del
[...]
, in persona dell'amministratore p.t., nella causazione dei danni lamentati Controparte_3 dall'odierna attrice in premessa;
2) per l'effetto condannare il , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_3 ad eseguire nelle parti comuni tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause dei danni lamentati in premessa e al ripristino dell'immobile di proprietà della Sig.ra Parte_1 contraddistinto come int. 1 ed inserito nel condominio convenuto;
3) accertare e dichiarare, all'esito dell'espletanda CTU, che l'insalubrità dell'appartamento di proprietà dell'attrice è dovuta a cause imputabili ed ascrivibili al convenuto;
CP_1
4) e per l'effetto condannare il , in persona dell'amministratore Controparte_3
p.t., a corrispondere alla Sig.ra la somma corrispondente alla mancata Parte_1 locazione dal mese di gennaio 2022 al termine dell'esecuzione dei lavori che renderanno di nuovo fruibile l'appartamento, tenuto presente un canone di locazione di mercato pari ad euro 700,00 mensili o alla somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di giudizio;
5) condannare il in persona dell'amministratore p.t. al CP_3 Controparte_1 pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c., nonché delle spese di mediazione, tenuto conto del comportamento processuale e non tenuto dal medesimo;
CP_1
6) in ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio”.
PER IL CONVENUTO
“In via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio per il mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria per le ragioni di cui sopra;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto e comunque l'intervenuta decadenza da qualsivoglia azione;
- rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
- il tutto con espressa riserva di meglio argomentare e precisare con le memorie istruttorie ex art. 183 cpc che sin da ora si richiedono. Il tutto con ogni conseguente statuizione anche in ordine ad onorari e spese di giudizio”.
FATTO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 novembre 2022, la sig.ra Parte_1
, proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via P. Quintini n. 14, interno 1, ha
[...] convenuto in giudizio il , al fine di: Controparte_1
- sentir accertare la responsabilità del convenuto in ordine ai danni determinati al proprio appartamento da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni dell'edificio;
- ottenere la condanna del convenuto all'esecuzione dei lavori di ripristino, nonché al risarcimento del danno per la mancata locazione dell'immobile determinata dall'insalubrità ambientale dei locali. pagina 2 di 9 1.2 In particolare, la parte attrice ha rappresentato che le infiltrazioni sono presenti nel proprio appartamento da molti anni e che l'odierna volontà di agire per il risarcimento danni è sorta in ragione del fatto che nel 2022 il ha svolto una serie di lavori di riparazione inerenti a CP_1 unità abitative poste sul medesimo piano, in esecuzione di un contratto transattivo concluso tra il e il proprietario dell'interno 4 all'esito di un accertamento tecnico preventivo CP_1 conciliativo nel quale era stata accertata la responsabilità del per le infiltrazioni CP_1 presenti nell'appartamento di cui all'interno 4. In tal senso, la sig.ra specificava di aver Pt_2 chiesto, sia all'amministratore di condominio che in sede di assemblea di condominio, che il proprio appartamento di cui all'interno 1 fosse incluso nei suddetti lavori di ripristino in quanto interessato dalla medesima problematica, ottenendo tuttavia risposta negativa.
2.1 Si è costituito in giudizio il convenuto, opponendosi alla domanda e chiedendone il CP_1 rigetto per ragioni sia processuali che di merito. In particolare, sul piano processuale, il ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di CP_1 mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs n. 28/2010. Sul piano del merito, il ha CP_1 eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in ragione della conoscenza dei vizi dell'unità abitativa da parte della sig.ra sin dall'acquisto Pt_1 dell'appartamento nel 1981. In via subordinata, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, specificando che le riparazioni effettuate all'appartamento di cui all'interno 4 nel 2022 riguardavano una problematica differente da quella lamentata dal presente giudizio dalla Sig.ra
(inerente, quest'ultima, anche a vizi originari di costruzione dell'immobile) e che, in Pt_1 ogni caso, gli interventi manutentivi all'epoca effettuati furono estesi, per economia, a tutto il perimetro dell'edificio, e quindi anche alla zona dell'appartamento della sig.ra . Pt_1
2.2 Nelle memorie integrative la parte resistente ha rappresentato, inoltre, che dagli atti del processo emerge che l'immobile in oggetto è stato locato in corso di causa a partire dal 1 marzo 2023.
3. La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU. Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. per i CP_1 danni cagionati all'appartamento della parte attrice dalle infiltrazioni provenienti da parti comuni dello stabile condominiale e provocate da umidità ascrivibile a difetti di costruzione.
2.1 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione formulata dal convenuto relativa alla CP_1 improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs n. 28/2010. pagina 3 di 9 2.2 Infatti, in primo luogo, si osserva che la presente causa non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, in quanto essa ha ad oggetto una domanda di risarcimento danni da responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. e, pertanto, non è qualificabile come controversia in materia condominiale per la sola circostanza che la parte resistente è un condominio. Sul punto, è chiaro il disposto dell'art. 71-quater disp. att. c.c. che recita: “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”. Pertanto, non è definibile come controversia condominiale la presente causa, vertente in materia di responsabilità extracontrattuale.
2.3 In ogni caso, si evidenzia che, peraltro, nel caso in esame un tentativo di mediazione, esperito in via volontaria, è stato comunque effettuato, come dimostrato dai documenti in atti (all. 15 all'atto di citazione).
3.1 Tanto premesso circa la questione della procedibilità, quanto al merito della causa, si osserva innanzitutto che la responsabilità del per difetti inerenti alle parti comuni dello stabile CP_1 rientra nell'alveo della responsabilità extracontrattuale per danni cagionati da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. Ciò in quanto il si assume responsabile, in qualità di custode, dei CP_1 danni derivanti dalle parti comuni della struttura che questi ha l'obbligo di manutenere.
3.2 Ai sensi dell'art. 2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». La speciale responsabilità extracontrattuale in oggetto è, dunque, qualificabile come responsabilità oggettiva, da cui il custode può andare esente solo provando il caso fortuito, ossia la verificazione di un evento dannoso imprevedibile ed inevitabile, al punto da essere “idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa” (Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619).
3.3 Il custode, quindi, è liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. solo laddove «dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (come, ad esempio, un terremoto o un'alluvione che dovessero causare danni alle parti comuni dell'edificio) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805). Laddove il fattore causale dell'evento, invece, dipenda da cattiva manutenzione dello stabile condominiale o, in ogni caso, sia preventivamente segnalabile e dunque evitabile, si ha responsabilità del custode per i danni occorsi ai condomini e a terzi, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la sussistenza di dolo o colpa in capo al danneggiante, sul quale il legislatore alloca il costo economico di qualsiasi danno causalmente connesso al bene oggetto di custodia.
pagina 4 di 9 3.4 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il è sempre responsabile dei danni CP_1 provenienti dall'edificio anche quando derivano da difetti di costruzione dello stabile. Nello specifico, la Cassazione ha sostenuto che: “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà , ancorché tali danni siano CP_4 imputabili a difetti costruttivi dello stabile” (Cass., sez. 2, sentenza n. 15291 del 12/07/2011). Ciò in ragione del fatto che il , quale custode, ha l'obbligo di provvedere ad eliminare le CP_1 caratteristiche dannose della cosa (Cass., sentenza 21/6/1993 n. 6856) e, “qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il può essere obbligato anche CP_1
a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 cod. civ. (sentenza 20/8/2003 n. 12211)” (Cass., sez. 2, sentenza n. 15291 del 12/07/2011). Pertanto, i difetti originari di costruzione non rientrano nella nozione di caso fortuito, unica causa di esonero della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., in quanto fattori privi delle caratteristiche di imprevedibilità ed evitabilità, che, al contrario, ricadono nell'ambito del potere d'intervento del , tenuto a riparare i vizi edificatori CP_1 dello stabile per impedire che le infiltrazioni continuino o si ripetano. Dunque, il è CP_1 obbligato a risarcire i condomini per danni ad unità immobiliari di proprietà esclusiva, con la possibilità, se il danno si è verificato per un vizio di costruzione, di rivalersi sul costruttore ex art. 1669 c.c. ove non siano già trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori.
3.5 Quanto poi all'onere probatorio, si evidenza che al fine dell'accoglimento della domanda di responsabilità extracontrattuale per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'attore- danneggiato ha l'onere di allegare e provare ex art. 2697, 1 comma, c.c. esclusivamente l'elemento oggettivo dell'illecito civile, comprensivo di fatto illecito, danno-evento e nesso di causalità, nonché il danno-conseguenza subito. Non deve, invece, provare l'elemento soggettivo dell'illecito civile, trattandosi di una responsabilità speciale, di natura oggettiva.
3.6 Tanto premesso in generale, nel caso di specie, la domanda risarcitoria attorea merita di essere accolta. Infatti, la parte attrice ha correttamente allegato negli atti introduttivi e provato tramite consulenza tecnica d'ufficio sia l'elemento oggettivo dell'illecito civile oggetto di causa che i danni-conseguenza subiti.
3.7 In particolare, quanto all'elemento oggettivo, si rileva che dalla relazione tecnica depositata in data 16 settembre 2024 emerge prova di:
a) fatto illecito, consistente nel mancato adempimento dell'obbligo del , in qualità di CP_1 custode, di eliminare i vizi alle parti comuni dell'edificio; risultanti – nello specifico – nella carenza di adeguata impermeabilizzazione del pavimento condominiale esterno, nell'immissione di scarico di acque nere condominiali nei pozzetti condominiali di scarico delle acque piovane, nonché nella presenza di umidità di risalita sulla muratura portante (p. 6 della relazione tecnica); b) danno-evento, consistente nella lesione del diritto di proprietà della Sig.ra sull'unità Pt_1 abitativa di cui all'interno 1 del , in ragione della presenza Controparte_5 pagina 5 di 9 di “macchie di umidità, sia pregresse che recenti, sulla parete della camera da letto, sulla parete che confina con l'androne condominiale e sulla parete del soggiorno” (p. 5 della relazione tecnica); c) nesso di causalità tra le macchie sul muro dell'appartamento della Sig.ra e i difetti Pt_1 relativi alle parti comuni dell'edificio. In particolare, nella relazione tecnica il CTU ha rappresentato che “la causa dei danni e l'entità dei danni denunciati dalla parte attrice è imputabile all'umidità proveniente dalle pareti perimetrali condominiali di tutto l'appartamento sia verso l'esterno che quella verso l'androne condominiale oltre che sulle pareti divisorie interne sia quella tra il soggiorno ed il bagno che quella tra il soggiorno e la camera. Occorrerà inoltre ripristinare sia la pavimentazione carrabile esterna CP_4 che la pavimentazione del marciapiedino carrabile, in più parti spaccata, ripristinando nel contempo l'adeguata impermeabilizzazione sottostante. Occorrerà anche procedere al rifacimento dei pozzetti condominiali di scarico delle acque piovane, situati nelle immediate vicinanze dell'immobile oggetto di infiltrazioni, dove all'interno si sono riscontrati immissione anche di scarichi delle acque nere condominiali. Si può ragionevolmente pensare pertanto che il fenomeno possa anche essere interessato dall'umidità di risalita sulla muratura portante” (p. 6 della relazione tecnica). Dunque, è stato accertato che l'umidità presente nell'unità abitativa della Sig.ra e le conseguenti infiltrazioni hanno cause sia in difetti manutentivi che Pt_1 in vizi di costruzione dello stabile, i quali – come chiarito in precedenza – sono comunque imputabili alla responsabilità del tenuto a rimuoverli. CP_1
3.8 Quanto al danno-conseguenza, la parte attrice lamenta, quale lucro cessante, la perdita dell'opportunità di locare l'appartamento in ragione dell'insalubrità dell'ambiente cagionata dall'umidità ivi presente. La prova della perdita della suddetta opportunità di guadagno si ritiene raggiunta viste le prove documentali depositate agli atti di causa (si veda, in particolare, l'email inviata alla sig.ra al Sig. in data 11 maggio 2022, all. 9 di parte attrice). Pt_2 CP_6
4.1 Ciò posto quanto alla sussistenza della responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. CP_1 per l'illecito civile sopra descritto, quanto all'eccezione di estinzione del diritto della parte attrice al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione, si evidenzia quanto segue.
4.2 Nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto riporta che la sig.ra CP_1 Pt_1 era a conoscenza dei vizi dell'unità abitativa ascrivibili a difetti costruttivi del fabbricato sin dall'acquisto dell'appartamento in data 20 maggio 1981, come dimostrato dal fatto che lo stesso contratto di acquisto reca al suo art. 5 un riferimento alle “pessime condizioni di manutenzione” dell'immobile. Pertanto, la parte convenuta ritiene che il diritto al risarcimento del danno si sia prescritto ex art. 2947 c.c., essendo trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla scoperta del fatto illecito.
4.3 Sul punto occorre tuttavia rilevare che il fatto illecito non è cessato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, ma è continuato nel tempo in ragione dei sopra indicati difetti strutturali delle parti comuni dell'edificio. Sicché si rileva che quando il danno è continuativo la pagina 6 di 9 prescrizione decorre da ogni singolo giorno in cui si verifica il fatto dannoso e il relativo danno. Dunque, se il danno persiste nel tempo, il termine di prescrizione si rinnova continuamente, permettendo al danneggiato di richiedere il risarcimento per i danni subiti fino ai cinque anni precedenti.
4.4 Nel caso in esame la parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno per il periodo successivo al 2022. Stante la continuità dell'illecito in esame, in relazione a questo periodo, il diritto della parte attrice non risulta estinto per prescrizione e, pertanto, il danno dovrà essere risarcito.
4.5 Tuttavia, ciò non vale anche per le macchie “pregresse” riscontrate dal CTU nell'appartamento della sig.ra (p. 5 della relazione tecnica), in quanto probabilmente risalenti a un periodo Pt_1 precedente cinque anni dalla verificazione e scoperta del fatto illecito. La prova di tale circostanza si considera raggiunta in ragione del riferimento nell'atto di acquisto delle “pessime condizioni di manutenzione” dell'appartamento (art. 5 del contratto di compravendita, all. 1 di parte attrice). Per le macchie pregresse, dunque, risulta prescritto ex art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento danni.
5.1 Chiarita la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, in merito alla liquidazione del danno si rileva che la parte attrice ha chiesto il risarcimento in forma specifica, chiedendo l'esecuzione nelle parti comuni di “tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause dei danni lamentati” e nel
“ripristino dell'immobile di proprietà della Sig.ra ”, oltre al risarcimento per Parte_1 equivalente del lucro cessante derivante dalla perdita della possibilità di locare l'immobile oggetto del giudizio.
5.2 Quanto al risarcimento del danno in forma specifica, il convenuto va condannato CP_1 all'esecuzione dei lavori sulle parti comuni indicati alle pagine da 10 a 12 della relazione peritale. Infatti, i difetti strutturali delle parti comuni sono risultati causa del danno persistente subito dalla parte attrice e, pertanto, dovranno essere rimossi al fine di recuperare la salubrità degli ambienti.
5.3 Per quanto riguarda, invece, i danni direttamente cagionati all'immobile di proprietà della sig.ra
, trattandosi di un bene nella disponibilità esclusiva della parte attrice, si ritiene che la Pt_1 stessa possa eseguire autonomamente i lavori di riparazione, avendo diritto al risarcimento del danno per equivalente da parte del Tuttavia, si ritiene – in base a valutazione CP_1 equitativa – che le spese per i lavori di riparazione dovute dal vadano congruamente CP_1 ridotte, in ragione del riscontro presso l'unità abitativa della presenza di macchie sia recenti che
“pregresse”, presumibilmente riferibili a danni causati in un periodo risalente e rispetto ai quali, dunque – come detto – opera ex art. 2947 c.c. la prescrizione del diritto al risarcimento del danno eccepita da parte convenuta. Pertanto, rispetto alla cifra complessiva di € 8.414,38 (oltre IVA) indicata nella CTU come necessaria per l'esecuzione dei lavori (p. 12 della relazione tecnica), si ritiene equo condannare il alla corresponsione alla sig.ra della somma di € CP_1 Pt_1
6.000,00 (oltre IVA).
5.4 Invece, quanto al risarcimento per equivalente del lucro cessante consistente nella perdita di occasioni sul mercato per la locazione dell'immobile, alla luce di consolidata giurisprudenza di pagina 7 di 9 legittimità, la liquidazione può essere commisurata avuto riguardo al cd. danno figurativo consistente nel valore locativo del bene (Cass., sez. 3, sent. n. 10498, 8 maggio 2006). Nel caso di specie, la consulenza tecnica, tenuto conto degli importi di mercato presenti nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ha quantificato il valore di locazione dell'immobile nella cifra di € 675,00/mese. Tuttavia, vale rilevare che, come evidenziato anche dalla parte resistente nella seconda memoria integrativa depositata ex art. 183, 6 comma, n. 2 (p. 4), l'immobile risulta locato a partire dal 1 marzo 2023 (contratto di locazione datato 27 febbraio 2023, all. 19 di parte attrice). Pertanto, la cifra indicata nella relazione peritale di € 20.925 relativa a n. 31 canoni mensili (da gennaio 2022 a luglio 2024), deve essere ricalcolata in € 9.470, relativi a n. 14 canoni mensili (da gennaio 2022 a febbraio 2024).
6.1 Le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo, considerando il valore della causa, e le tariffe previste per le cause di media complessità di valore tra € 26.000 ed € 52.000.
6.2 Sono, invece, escluse dalla condanna alle spese processuali le spese del procedimento di mediazione, in quanto, come chiarito ai paragrafi 2.2 e 2.4, la mediazione nel caso in esame ha natura volontaria e non obbligatoria.
6.3 Si rigetta l'ulteriore richiesta attorea di condanna del convenuto al risarcimento danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver temerariamente resistito in giudizio, in quanto nel caso di specie non emerge una condotta scorretta e sleale nell'espletamento dell'attività processuale. La condanna per lite temeraria ha, infatti, natura sanzionatoria e punitiva di un abuso del mezzo processuale (v. Cass. sez. III, 04/07/2019, n.17902), che, per le ragioni esposte, non si ravvisa nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento dannoso CP_1 subito dalla Sig.ra e, per l'effetto, lo condanna all'esecuzione a sua cura e spese di tutti i Pt_1 lavori indispensabili alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come indicati a pagg. 10-12 della relazione peritale;
b) condanna il convenuto al risarcimento per equivalente della somma di € 6.000,00 CP_1
(oltre IVA) come parziale ristoro per i lavori di ripristino dell'immobile di proprietà della Sig.ra
. Inoltre, condanna il convenuto, a titolo di risarcimento del danno da Pt_1 CP_1 mancata locazione dell'immobile, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.470, da rivalutarsi all'attualità;
pagina 8 di 9 c) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che CP_1 liquida in € 5.000,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico del convenuto soccombente le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa con separato provvedimento del 7 febbraio 2025.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
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