Sentenza 31 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9798 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09798/2025REG.PROV.COLL.
N. 07836/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7836 del 2022, proposto dalle signore TA CA e IC NE, rappresentate e difese dall'avvocato Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
il Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati TO Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Leone in Roma, via Appennini, 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, n. 5545/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. TO SI RA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, le odierne appellanti hanno impugnato l’ordinanza n.76/A del 28.7.2017 a mezzo della quale il Dirigente del Servizio antiabusivismo del Comune di Napoli ha loro ingiunto la demolizione di un'opera edilizia asseritamente abusiva, realizzata nel territorio comunale e consistente in un “manufatto in muratura, alluminio anodizzato e vetri di circa mq 40 x 2,60 di altezza, costituito da un unico ambiente, collegato da un elevatore all'appartamento sottostante; banco in muratura provvisto di predisposizione per il barbecue ”.
1.1. Le signore TA CA e IC NE, nel primo grado di giudizio, hanno esposto in punto di fatto di essere rispettivamente “titolare del diritto di abitazione”, la prima, e proprietaria dell’unità abitativa sita in Via S. Rosa, 146, la seconda; che, con ordinanza n. 76/2017, il Dirigente del Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli, ha loro ingiunto la demolizione di dette opere.
Con memoria per motivi aggiunti, notificati in data 2.10.2019, le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 170/A del 25.6.2019, con cui il Comune di Napoli ha disposto l’acquisizione dell’opera.
1.2. Le ricorrenti con il ricorso introduttivo hanno articolato le seguenti doglianze in diritto e precisamente: 1) la violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto di istruttoria e di motivazione; 2) violazione degli artt. 31 e 36 del T.U. 380/2001; violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 violazione del giusto procedimento, sul rilievo che il Comune di Napoli avrebbe omesso di verificare preventivamente la sanabilità dell’opera; 3) violazione dell’art. 31 del T.U. 380/200, sotto distinto motivo, difetto di motivazione, in quanto l’ordinanza gravata avrebbe omesso qualsiasi riferimento al regime urbanistico in atto; così come avrebbe ignorato i numerosi e rilevanti interventi edilizi della stessa natura già realizzati.
1.3. Con sentenza n. 5545 del 6 luglio 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, ha respinto sia il ricorso principali che i motivi aggiunti.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le signore di TA CA e IC NEa, articolando due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo hanno dedotto error in judicando , difetto d’istruttoria e di motivazione, riproducendo sostanzialmente le stesse argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo.
2.2. Con il secondo motivo le ricorrenti insistono con forza sulla violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90, avendo omesso l’ente comunale di comunicare alle interessate l’avvio avvio del procedimento, in violazione delle garanzie procedimentali.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Con il primo motivo la parte appellante contesta, anzitutto, la sentenza del Tribunale per avere respinto erroneamente, a suo dire, la prima censura dell’originario ricorso, con cui era stata contestato il difetto motivazione dell’ordinanza demolizione, oltre alla omessa comunicazione avvio procedimento.
3.2. Il motivo deve essere disatteso.
3.3. Osserva, anzitutto, il Collegio, sulla scorta della consolidata giurisprudenza che, il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive, è la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità del permesso a costruire, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abusività del manufatto, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell'abuso. Né la mancata o inesatta indicazione delle opere o dell’area che deve essere acquisita nell'ipotesi d'inottemperanza all'ordine di demolizione, costituisce causa di illegittimità dell'ingiunzione a demolire (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8793).
3.4. Nella specie il carattere abusivo delle opere eseguite in assenza di titolo edilizio risulta incontestata; e, l’ordinanza impugnata dà atto delle opere abusive realizzate, che non possono certamente essere annoverate tra gli abusi di lieve entità, trattandosi come già sopra indicato di manufatto in muratura, di circa mq 40 x 2,60 di altezza.
3.5. Analogamente, deve essere respinta la seconda censura, con cui le appellanti lamentano l’illegittimità dell’ordine di demolizione per assenza della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art 7 l. 241/90.
3.6. L'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione non richiede, infatti - in linea ancora una volta con la consolidata giurisprudenza- la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni, stante la natura vincolata dell’attività repressiva dell’ente comunale che non richiede particolari garanzie partecipative (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 212).
3.7. L’ordinanza di demolizione costituisce, invero, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso” ( ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 11.5.2022, n.3707). Tali principi sono stati di recente ribaditi dal Consiglio di Stato che ha affermato che “l'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di atto abusiva che il mero decorso del tempo non sana l’abuso.
3.8. Anche questo motivo va, quindi, disatteso.
3.9. Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche l’appello deve, quindi, essere respinto, dovendosi confermare la sentenza del primo giudice che ha espressamente ritenuto legittimo “…sanzionare la realizzazione ex novo ed in assenza di titolo abilitativo del manufatto in contestazione, in considerazione delle dimensioni non trascurabili dello stesso”, come meglio descritto nell’ordine demolitorio gravato.
4. La sentenza impugnata, conclusivamente, merita conferma.
5. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le signore TA CA, e IC NE, in solido ed in parti uguali tra loro alle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000 (quattromila) onnicomprensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE Di AR, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
TO SI RA, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO SI RA | IE Di AR |
IL SEGRETARIO