Sentenza 17 maggio 2022
Decreto collegiale 16 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto collegiale 16/06/2022, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 00988/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2022, proposto da
RA CH, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Di Milia, Luciano Trofa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campi Salentina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 24;
per la dichiarazione
del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza presentata a mezzo pec del 7/11/2021 a firma del difensore, mediante visione e/o estrazione copia, entro un termine non superiore a trenta giorni;
nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo della parte resistente, in caso di inerzia di quest’ultima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
- premesso che con sentenza n. 784/22 questo TAR ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente ex art. 116 c.p.a, condannando altresì il Comune di Campi Salentina al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese di lite, quantificate in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge, sul presupposto che la ricorrente fosse stata ammessa al gratuito patrocinio;
- rilevato che, come si legge nella domanda di correzione di errore materiale depositata in data 19.5.2022, “ il sottoscritto procuratore non ha presentato istanza di gratuito patrocinio per il procedimento in questione (rg. 44/2022) ma, solo successivamente alla proposizione di quest’ultimo, ha depositato istanza di gratuito patrocinio nell’interesse della sig.ra RA CH per altro procedimento, all’epoca ancora da iscrivere a ruolo, e successivamente depositato in data 13/5/2022 al quale è stato assegnato il nr. RG. 571/2022 ”;
- per tali ragioni, nel giudizio definito con la predetta sentenza di questo TAR n. 784/22, i difensori di parte ricorrente, avv.ti L. Di Milia e L. Trofa, rivestivano la qualità di difensori antistatari, e non di difensori di una parte ammessa al gratuito patrocinio; circostanza, quest’ultima, di cui, per le ragioni di cui sopra, non si è tenuto conto in sede giudiziale;
- ritenuto pertanto che tale situazione configuri ipotesi di errore materiale, da correggersi nei termini seguenti:
a) il punto n. 5 della parte motivazionale, in luogo di: “ Per le ragioni sopra esposte, va disposta conferma dell’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio ”, deve leggersi e intendersi: “ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente ”;
b) il punto n. 6 della parte motivazionale è soppresso;
c) nella parte dispositiva, in luogo di: “ Condanna il Comune di Campi Salentina al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese di lite, quantificate in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge ”, deve leggersi e intendersi: “ Condanna il Comune di Campi Salentina al pagamento, in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Lucio Di Milia e Luciano Trofa, delle spese di lite da loro sostenute, quantificate in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge ”.
Manda alla Segreteria di provvedere alle annotazioni di cui all’art. 86 co. 3 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, accoglie la domanda in epigrafe, e per l’effetto, a correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questo TAR n. 784/22, dispone quanto segue:
a) il punto n. 5 della parte motivazionale, in luogo di: “ Per le ragioni sopra esposte, va disposta conferma dell’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio ”, deve leggersi e intendersi: “ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente ”;
b) il punto n. 6 della parte motivazionale è soppresso;
c) nella parte dispositiva, in luogo di: “ Condanna il Comune di Campi Salentina al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese di lite, quantificate in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge ”, deve leggersi e intendersi: “ Condanna il Comune di Campi Salentina al pagamento, in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Lucio Di Milia e Luciano Trofa, delle spese di lite da loro sostenute, quantificate in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge ”.
Manda alla Segreteria di provvedere alle annotazioni di cui all’art. 86 co. 3 c.p.a.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
Con decreto collegiale n. 988 del 16 giugno 2022 il Collegio ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 784/2022 nel senso che segue: - al punto n. 5 della parte motivazionale, in luogo di: "Per le ragioni sopra esposte, va disposta conferma dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio ", deve leggersi e intendersi: " Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente"; - il punto n. 6 della parte motivazionale è soppresso; - nella parte dispositiva, in luogo di: "Condanna il Comune di Campi Salentina al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite, quantificate in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge", deve leggersi e intendersi: "Condanna il Comune di Campi Salentina al pagamento, in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Lucio Di Milia e Luciano Trofa, delle spese di lite da loro sostenute, quantificate in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge" Lecce, 16 giugno 2022 Il Funzionario Dott.ssa Mesagne Lucia