Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 814/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 814/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in GN NO ( presso lo studio dell'avv. Anna Cerrone che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Salerno, al Lungomare Cr presso lo studio dell'avv. Dario Palo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Controparte_1 hanno premesso di avere intrattenuto una convi io unione e nato un figlio, (28.09.2019); pertanto, hanno chiesto la Per_1 regolamentazione dei loro ersonali ed economici nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 13 maggio 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue: A) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso ocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità e inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B) La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove Pt_1 la sua resid ella del figlio purché ciò non limiti il diritto di visita Per_1 del padre. In caso di trasferimen sidenza la stessa sarà tenuta a dame notizia al sig. con congruo preavviso. CP_1
C)I genitori si atterranno a un calendario di frequentazione articolato su base quindicinale che si svilupperà come segue: Nella prima settimana, il minore trascorrerà con la madre le giornate di lunedì e martedì, nonché il fine settimana dal venerdì alla domenica inclusa, mentre starà con il padre nelle giornate di mercoledì e giovedì. Nella seconda settimana, il minore starà con il padre nelle giornate di lunedì e martedì, nonché venerdì, sabato e la domenica, mentre trascorrerà con la madre le giornate di mercoledì, giovedì. Tale calendario si ripeterà ciclicamente. Si precisa, altresì, che per l'intero periodo scolastico la domenica non pernotterà presso l'abitazione patema, bensì dovrà essere accompagnato dalla madre dopo cena, onde consentirgli di andare a scuola l'indomani, salvo diverso accordo tra le parti;
D)Per quanto concerne gli orari di prelievo e riconsegna del minore, gli stessi verranno preventivamente concordati tra i genitori in base alle rispettive esigenze lavorative e agli impegni scolastici del minore, nel rispetto del principio di massima collaborazione. Nelle giornate in cui è previsto il pernottamento presso l'abitazione materna/patema, il genitore presso cui il minore ha dormito provvederà ad accompagnarlo a scuola, mentre il prelievo sarà effettuato dall'altro genitore al termine delle lezioni. E) Il Natale e il Capodanno saranno alternati annualmente tra i genitori, in modo che quando il minore trascorre la vigilia e il giorno di Natale con un genitore, trascorrerà la vigilia e il giorno di Capodanno con l'altro genitore, alternando negli anni successivi. Relativamente alle vacanze Pasquali e il Lunedì dell'Angelo saranno similmente alternati tra i genitori;
mentre, il compleanno del minore sarà festeggiato con entrambi i genitori. Nelle festività infrasettimanali il minore starà con il genitore presso il quale si trova secondo il calendario di frequentazione ordinario. In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane consecutive, da comunicarsi preventivamente all'altro genitore entro un congruo termine ogni anno, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno. F) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese CP_1 per il mento ordinario del figlio, la somma globale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensilmente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno, decurtando l'importo anticipato per la mensa scolastica. G) I genitori si rimborseranno tra di loro il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio dietro semplice Per_1 presentazione del documento fiscale comprovante la rel . In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica. Preventivo accordo che sarà, invece, necessario per il rimborso di ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. H)Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Controparte_1 nell'inte intanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. I)La sig.ra e il sig. detrarranno fiscalmente per la Parte_1 Controparte_1 quota del ore alle rispettive dichiarazioni dei Persona_2 redditi. J) La sig.ra autorizza il sig. all'incasso dell'assegno Parte_1 Controparte_1 unico relati re. K)I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere reciprocamente un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio, e di terze persone. L)Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio ...---- passaporto. L)I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi