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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17151 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. COLELLA MARIO e dall'avv. PORCARO FABRIZIO presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 , premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente a Napoli, in data 08/05/2006; che dal matrimonio erano nati due figli: , del 20/10/2006, e , del Per_1 Per_2
02/08/2017;
1 che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge;
chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, un calendario dei tempi di frequentazione del padre (secondo cui il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due volte a settimana dall'uscita dalla scuola – dunque con prelievo presso la stessa - alle ore
20,00, nonché per due fine settimana al mese, alternati con quelli di permanenza presso la madre, dalle ore 9,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
ogni anno un giorno con il padre durante le vacanze natalizie, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello della vigilia, nonché l'ultimo dell'anno o il primo dell'anno, sempre ad anni alterni;
la medesima alternanza sarà applicata per la Pasqua e il lunedì in Albis;
in merito alle vacanze estive, il padre trascorrerà coi figli ogni anno 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto, con obbligo di comunicare quali entro il 1 maggio di ogni anno;
nonché in merito ai compleanni dei figli secondo il seguente modo: a pranzo con un genitore, a cena con l'altro), la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 500,00 ( € 250,00 cadauno), oltre alla metà delle spese di baby sitter pari a € 600,00, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia sullo status e concludeva: per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi;
l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso la madre;
Per_2
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
la previsione di un contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie
All'udienza del 03/12/2024, innanzi al giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che chiedevano recepirsi.
Raccolte le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
2 Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti, pertanto, hanno raggiunto il seguente accordo:
“- affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
- il padre terrà con sé i figli secondo quanto indicato nell'atto introduttivo;
- il padre verserà un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento dei figli di complessivi € 500.00 (€ 250.00 per ognuno), entro il giorno 4 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza dall'anno successivo alla sentenza. Le spese straordinarie saranno disciplinate dal Protocollo tra Tribunale e COA e il padre parteciperà alle spese per la baby sitter nella misura di € 100,00 mensili. L'assegno unico, attualmente ammontante a € 100.00, sarà percepito al 50% da entrambi i genitori.
- la casa familiare è assegnata alla sig.ra .”” Pt_1
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui all'accordo delle parti;
Controparte_1
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49
3 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 37, parte
II, S. A, Sez. W, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
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