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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa iscritta al numero 496 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.01.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESANI IOLETTA, Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO
[...] ti;
RESISTENTE
Oggetto: art. 700 per altre ragioni
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso d'urgenza proposto il 04.11.2024 ex art. 700 c.p.c., il Sig. – che Parte_1 da febbraio a novembre 2022 è stato contemporaneamente titolare no di invalidità civile e di Reddito di Cittadinanza, poi revocato ex tunc per aver omesso di dichiarare in domanda di esser stato sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per reati dei quali all'art. 7 commi 1, 2, 3, del D.L. n. 4/2019 e succ. mod. (art. 2, co. 1, lett. c bis) - ha adito questo Tribunale del Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertare e dichiarare la natura alimentare della pensione di invalidità civile del sig. e, per l'effetto, Parte_1 condannare l' PROVINCIALE DI elle trattenute CP_2 CP_1 effettuate a ti one sulla pensione di invali l Ricorrente oltre alla restituzione dell'intera somma ad oggi indebitamente trattenuta dalla pensione medesima;
- In via cautelare: accogliere la domanda cautelare ex art. 700 Cod. Proc. Civ. inaudita altera parte e per l'effetto ordinare all di sospendere Controparte_3 nell'immediatezza le tratt . Parte_1
Il tutto con vittoria di spese.” In estrema sintesi, a sostegno della domanda di tutela cautelare extra ordinem in discorso, il ricorrente lamenta che la Direzione di avrebbe illegittimamente CP_1 CP_1 determinato il recupero dell'indebito com me mulatosi a carico del Sig.
mediante trattenuta dal mese di novembre 2023 del quinto dell'assegno mensile Parte_1
d'invalidità civile e sino a concorrenza di Euro 5.207,51. In particolare, senza contestare l'insorgenza e l'esistenza dell'indebito, parte oggi ricorrente eccepisce la giuridica non compensabilità (ex art. 1246, n. 3 cod. civ. e art. 545, comma 1, c.p.c.) tra reciproci crediti e debiti in quanto aventi natura alimentare e assistenziale;
inoltre, il sig. denunzia la violazione del limite fissato dalla norma Parte_1 racchiusa nel comma 7 dell c.p.c.. Si è costituito l' affermando l'inammissibilità e improcedibilità in rito del ricorso, CP_1 prim'ancora che dato nel merito.
*** 2. Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di strumentalità e sussidiarietà. L'art. 700 c.p.c. dispone che, fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni del medesimo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Per superare il vaglio di ammissibilità, il procedimento cautelare deve presentare, quindi, una funzione strumentale dal momento che esso, ope legis, è finalizzato non già ad una compiuta pronuncia di merito, vista la cognizione sommaria, ma all'emissione di un provvedimento giurisdizionale provvisorio volto a salvaguardare la fruttuosità della successiva cognizione. La tutela cautelare, dunque, è anticipatoria degli effetti del giudizio di merito e, nell'ambito delle controversie di lavoro è finalizzata ad evitare che, nelle more del processo ordinario, si attui quell'irreparabile sacrificio di diritti relativi a beni o posizioni soggettive infungibili, diritti dal cui ritardato soddisfacimento deriverebbe un grave, irrisolvibile danno. L'odierno ricorso, promosso asserendosi una situazione di urgenza tale che non consentirebbe nemmeno la pur celere tutela ex art. 442 c.p.c., in realtà è diretto a ottenere un provvedimento di merito che, in fin dei conti, si traduce e compendia nella pretesa imposizione di un facere nei confronti della P.A. resistente, imposizione che è vietata sin dalla vigenza degli articoli 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E); imposizione di un facere che si concreta sostanzialmente nel bene della vita che sarebbe oggetto del ricorso in via ordinaria, dato che viene chiesta “la sospensione delle trattenute e la restituzione di quelle illegittimamente effettuate”. Dunque, non può che esserne dichiarata l'inammissibilità. 3. Data la dichiarazione effettuata dal ricorrente, questo è esonerato dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sul ricorso cautelare in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 14.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa iscritta al numero 496 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.01.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESANI IOLETTA, Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO
[...] ti;
RESISTENTE
Oggetto: art. 700 per altre ragioni
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso d'urgenza proposto il 04.11.2024 ex art. 700 c.p.c., il Sig. – che Parte_1 da febbraio a novembre 2022 è stato contemporaneamente titolare no di invalidità civile e di Reddito di Cittadinanza, poi revocato ex tunc per aver omesso di dichiarare in domanda di esser stato sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per reati dei quali all'art. 7 commi 1, 2, 3, del D.L. n. 4/2019 e succ. mod. (art. 2, co. 1, lett. c bis) - ha adito questo Tribunale del Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertare e dichiarare la natura alimentare della pensione di invalidità civile del sig. e, per l'effetto, Parte_1 condannare l' PROVINCIALE DI elle trattenute CP_2 CP_1 effettuate a ti one sulla pensione di invali l Ricorrente oltre alla restituzione dell'intera somma ad oggi indebitamente trattenuta dalla pensione medesima;
- In via cautelare: accogliere la domanda cautelare ex art. 700 Cod. Proc. Civ. inaudita altera parte e per l'effetto ordinare all di sospendere Controparte_3 nell'immediatezza le tratt . Parte_1
Il tutto con vittoria di spese.” In estrema sintesi, a sostegno della domanda di tutela cautelare extra ordinem in discorso, il ricorrente lamenta che la Direzione di avrebbe illegittimamente CP_1 CP_1 determinato il recupero dell'indebito com me mulatosi a carico del Sig.
mediante trattenuta dal mese di novembre 2023 del quinto dell'assegno mensile Parte_1
d'invalidità civile e sino a concorrenza di Euro 5.207,51. In particolare, senza contestare l'insorgenza e l'esistenza dell'indebito, parte oggi ricorrente eccepisce la giuridica non compensabilità (ex art. 1246, n. 3 cod. civ. e art. 545, comma 1, c.p.c.) tra reciproci crediti e debiti in quanto aventi natura alimentare e assistenziale;
inoltre, il sig. denunzia la violazione del limite fissato dalla norma Parte_1 racchiusa nel comma 7 dell c.p.c.. Si è costituito l' affermando l'inammissibilità e improcedibilità in rito del ricorso, CP_1 prim'ancora che dato nel merito.
*** 2. Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di strumentalità e sussidiarietà. L'art. 700 c.p.c. dispone che, fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni del medesimo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Per superare il vaglio di ammissibilità, il procedimento cautelare deve presentare, quindi, una funzione strumentale dal momento che esso, ope legis, è finalizzato non già ad una compiuta pronuncia di merito, vista la cognizione sommaria, ma all'emissione di un provvedimento giurisdizionale provvisorio volto a salvaguardare la fruttuosità della successiva cognizione. La tutela cautelare, dunque, è anticipatoria degli effetti del giudizio di merito e, nell'ambito delle controversie di lavoro è finalizzata ad evitare che, nelle more del processo ordinario, si attui quell'irreparabile sacrificio di diritti relativi a beni o posizioni soggettive infungibili, diritti dal cui ritardato soddisfacimento deriverebbe un grave, irrisolvibile danno. L'odierno ricorso, promosso asserendosi una situazione di urgenza tale che non consentirebbe nemmeno la pur celere tutela ex art. 442 c.p.c., in realtà è diretto a ottenere un provvedimento di merito che, in fin dei conti, si traduce e compendia nella pretesa imposizione di un facere nei confronti della P.A. resistente, imposizione che è vietata sin dalla vigenza degli articoli 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E); imposizione di un facere che si concreta sostanzialmente nel bene della vita che sarebbe oggetto del ricorso in via ordinaria, dato che viene chiesta “la sospensione delle trattenute e la restituzione di quelle illegittimamente effettuate”. Dunque, non può che esserne dichiarata l'inammissibilità. 3. Data la dichiarazione effettuata dal ricorrente, questo è esonerato dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sul ricorso cautelare in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 14.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio