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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1082/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– NA AV Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– LA IO MI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PARENTINI GIANLUCA ( ) e C.F._1 dell'avv. reclamante
e
LD RI DO (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. RI DO DR ( ) C.F._3 reclamato
GIUDIZIALE CP_1 Parte_1 reclamata contumace
Il P.G. intervenuto Conclusioni per «si riporta alle conclusioni tutte Parte_1 formulate nel proprio Reclamo ex art. 51C.C.I.I. introduttivo del presente procedimento» ossia « - in via principale/preliminare: sospendere ex art. 52 C.C.I.I., inaudita altera parte, ovvero, in subordine, a seguito di contraddittorio tra le pari, la procedura di Liquidazione Giudiziale apertasi a seguito della Sentenza n. 58/2025, Repertorio n. 79/2025, Pubblicata in data 6.5.2025, emessa in data 14.4.2025 dall'Eccellentissimo Tribunale di Pisa, in composizione Collegiale, nel procedimento R.G. 177-1/2024 P.U. e, conseguentemente, la liquidazione dell'attivo e la formazione dello stato passivo, per tutti i motivi indicati nel presente Reclamo;
- in via istruttoria: ammettere i mezzi di prova richiesti dalla Cancellata ditta e volti alla conferma del mancato Parte_1 superamento da parte della società oggi Reclamante dei requisiti di cui alla lettera d) del I° comma dell'art. 2 C.C.I.I., con ogni conseguenziale pronuncia e statuizione;
- nel merito: in totale riforma della Sentenza n. 58/2025, Repertorio n. 79/2025, Pubblicata in data 6.5.2025, emessa in data 14.4.2025 dall'Eccellentissimo Tribunale di Pisa, in composizione Collegiale, nel procedimento R.G. 177-1/2024 P.U., revocare ex art. 51 e 53 C.C.I.I., per tutti i motivi di cui al presente Reclamo, la Liquidazione Giudiziale della Cancellata ditta con ogni conseguenziale Parte_1 statuizione, ponendo a carico del signor AL BR ON le spese della procedura concorsuale ed il compenso che sarà liquidato al Curatore.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio»; per AL BR ON: «L'esponente conclude affinché l'ill.ma Cote giudicante voglia respingere il reclamo proposto poiché infondato e/o non ammissibile per le ragioni esposte confermando la sentenza del Tribunale di Pisa n. 58/2025 repertorio 79/2025 pubblicata il 6.5.25 del 14.4.25 (RG 177- 1/2024). Vinte le spese».
Rilevato Parte_ (in prosieguo ) ha proposto Parte_1 reclamo avverso la sentenza n. 58 del 2025 del Tribunale di Pisa, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa, su iniziativa del creditore AL BR ON.
pag. 2/9 Parte_ In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non avesse assolto l'onere su di essa gravante di dimostrare la dedotta condizione d'impresa minore, ossia il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i., giudicando inattendibile la documentazione prodotta al riguardo.
Il reclamo è affidato, in sostanza e sintesi, a un unico motivo, con il quale si contesta la conclusione raggiunta dal Tribunale in ordine alla mancata prova del dimensionamento sottosoglia dell'impresa.
Si è costituito in giudizio BR ON, protestando l'infondatezza del reclamo.
Non si è costituita in giudizio la Liquidazione giudiziale di
[...]
Parte_1
Il P.G. ha apposto il «Visto» in data 10 giugno 2025.
Rigettata l'istanza di sospensione della liquidazione ai sensi dell'art. 52
c.c.i.i., acquisiti dalla curatela la depositata relazione ex art. 130 c.c.i.i., nella parte non secretata, e lo stato passivo, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte – sulle conclusioni di cui in esergo, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con ordinanza del 16 dicembre 2025, senza concessione di termini per il deposito di scritti defensionali finali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della
[...]
non costituitasi in giudizio, Controparte_2 sebbene ritualmente evocatavi.
2. Sempre in via preliminare va rilevato come, ai sensi dell'art. 33
c.c.i.i., la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore se l'insolvenza si sia manifestata pag. 3/9 anteriormente o nell'anno successivo (comma 1) – profilo, quest'ultimo, che nella specie non è in discussione – e per l'imprenditore – quale risulta essere la società di capitali odierna reclamante, alla stregua della visura Parte_ camerale in atti (doc. 4 fasc. della fase preliquidatoria di ) e di quanto riferito dal curatore nella relazione ex art. 130 c.c.i.i. in merito all'esercizio dell'attività di intermediazione e gestione immobiliare, l'unica concretamente posta in essere – la cessazione dell'attività coincida con la cancellazione dal registro delle imprese (comma 2).
Il dato normativo confuta l'assunto del reclamato, secondo cui, ai fini Parte_ dell'odierno decidere, non potrebbe considerarsi impresa minore perché l'attività imprenditoriale, alla luce di quanto emergerebbe dalle pretese scritture contabili prodotte dalla controparte, sarebbe in concreto cessata fin dal 2018: proprio in quanto la liquidazione giudiziale può essere aperta anche per un imprenditore inattivo che non sia stato cancellato dal registro delle imprese, è ovvio che a tal fine si possano e debbano effettuare tutte le valutazioni che tanto implichi, ivi comprese quelle afferenti al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),
c.c.i.i.
3. La motivazione della sentenza gravata, così come le censure mosse alla stessa, si incentrano proprio su detto superamento.
Al riguardo può condividersi la valutazione del Tribunale Parte_ d'inattendibilità delle “situazioni patrimoniali” prodotte da , che non costituiscono bilanci ritualmente approvati e depositati e non risultano trovare conforto in una contabilità regolarmente tenuta (rispondendo alle domande rivolte al riguardo, l'amministratore ha ammesso di non avervi provveduto), che infatti non è stata consegnata al curatore né da questi altrimenti rinvenuta, come dallo stesso riferito nella relazione ex art. 130
c.c.i.i.
pag. 4/9 Parte_ A riprova del sottodimensionamento, ha prodotto in sede di reclamo i bilanci relativi agli esercizi 2021-2024.
Non può ritenersi che tale produzione sia preclusa, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte già con riferimento al fallimento, «[n]el giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 della l.fall., ridenominando tale mezzo come “reclamo” in luogo del precedente “appello”, non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c.
Ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.» (Cass. 4893 del 2019, in massima).
Tuttavia, la documentazione in questione non può che considerarsi anch'essa inattendibile, non solo perché redatta in mancanza di contabilità regolarmente tenuta, ma anche perché predisposta (il 14 maggio 2025) quando era già stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale (il 6 maggio 2025), da parte di soggetto privato dei poteri di amministrazione.
Tanto premesso, occorre rammentare che, secondo la Suprema Corte – con affermazioni relative alla legge fallimentare ma estendibili al regime di cui al codice della crisi – «ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2°, l.fall. (il cui onere grava pacificamente sul debitore: ex plurimis Cass. n. 33091 del 2018), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (cfr. Cass. n. 9045 del 2021; Cass. n. 25025 del
2020; Cass. n. 10509 del 2019); - i bilanci degli ultimi tre esercizi, che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4°, l.fall.,
pag. 5/9 sono, peraltro, quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese a norma dell'art. 2435 c.c. sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può “motivatamente” non tenere conto dei bilanci prodotti (Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 33091 del 2018)» (Cass.
n. 18141 del 2024, in motivazione).
Giova peraltro altresì ricordare che, se «l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l. fall. [ora, art. 41, comma 4, c.c.i.i.], si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento (Cass. 31 maggio 2012, n. 8769)» (Cass. n.
25188 del 2017, in motivazione) e se la stessa Corte costituzionale evidenzia la capacità dimostrativa da riconoscersi ai bilanci (Corte cost. n. 198 del
2009, punto 4.4 del considerato in diritto), è consolidato l'orientamento per cui «il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2,
l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass. 9045/2021, 25025/2020,
10509/2019)» (Cass. n. 35381 del 2022, in motivazione).
Pertanto, nulla osta all'impiego delle presunzioni a fini di riprova del mancato superamento delle soglie dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale, come nella fattispecie.
Da quanto riferito dal curatore nella relazione ex art. 130 c.c.i.i. emerge che «Alla data della presente relazione non sono stati rinvenuti beni immobili, mobili o disponibilità finanziarie da poter essere inventariati e/o acquisiti. […] Lo scrivente ha provveduto ad effettuare la ricerca presso l'Agenzia del Territorio per verificare la presenza di beni immobili di proprietà della Società e la ricerca presso il PRA per accertare la presenza di pag. 6/9 veicoli di proprietà della stessa. Entrambe le ricerche hanno dato esito negativo».
Tali emergenze appaiono peraltro conformi alle risultanze relative all'esecuzione conclusasi con il decreto di trasferimento nel 2018 (doc. 5 della fase preliquidatoria di G&G) che ha comportato la perdita della dotazione immobiliare della società.
Inoltre, come riferito dal curatore, «dalle ricerche effettuate presso i competenti uffici, non risultano iscritte a carico della Società procedure esecutive mobiliari, né procedure esecutive immobiliari» ulteriori, da cui desumere l'esistenza di altri cespiti.
Al contempo, il curatore non ha evidenziato la perpetrazione di alcuna condotta distrattiva.
Infine, sempre secondo il curatore, «[d]all'accesso all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate è stato possibile verificare autonomamente l'eventuale presenza di fatture di acquisto e vendita solo a decorrere dal
01/01/2019, ovvero dalla data di introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. A decorrere da tale data non risultano fatture di acquisto e vendita rispettivamente ricevute o emesse dalla Società. Si allegano gli esiti nulli della ricerca per il suddetto periodo».
Ciò induce a ritenere che, nel triennio anteriore al deposito del ricorso Parte_ per la dichiarazione di apertura della liquidazione (2024), non abbia presentato un attivo patrimoniale annuo superiore a euro 300.000,00 o ricavi per un ammontare annuo superiore a euro 200.000,00.
Quanto all'esposizione debitoria inferiore a euro 500.000,00, da valutarsi al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, giova richiamare quanto riferito dal curatore sempre nella relazione ex art. 130 c.c.i.i., confortato dalle risultanze dello stato passivo, per cui risultano essersi insinuati tempestivamente creditori per un pag. 7/9 ammontare complessivo di euro 56.726,26 (peraltro pressoché esaurito dall'esposizione erariale e previdenziale).
Ove anche a tale importo si aggiungesse quello dei debiti finanziari, pari a euro 82.819,00, che, secondo quanto riferito dal curatore nella citata relazione ex art. 130 c.c.i.i., dalla Centrale rischi risultano segnalati a sofferenza ma non insinuati al passivo, l'esposizione debitoria rimarrebbe comunque abbondantemente al di sotto del limite dimensionale normativamente richiesto per l'assoggettamento alla procedura.
Alla stregua delle ragioni che precedono deve concludersi che, presuntivamente, G&G sia impresa minore, come tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale, la cui apertura va dunque revocata.
Ai sensi dell'art. 53, comma 4, c.c.i.i., vanno disposti a carico della reclamante, sotto la vigilanza del curatore, gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale;
ciò dalla pubblicazione della presente sentenza sino al suo passaggio in giudicato.
Va, inoltre, posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto non è rimproverabile al creditore istante né l'assunzione dell'iniziativa liquidatoria – non potendo essere a conoscenza dei dati utili alla valutazione dimensionale dell'impresa, in mancanza di deposito dei bilanci – né, una volta ottenutane la declaratoria di apertura, la costituzione a difesa della stessa, la mancanza dei requisiti per l'assoggettamento essendo puntualmente emersa solo a seguito delle delucidazioni fornite dal curatore in questa fase di giudizio.
pag. 8/9 5. Ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante, che, se avesse regolarmente tenuto la propria contabilità e ritualmente approvato e depositato i propri bilanci, avrebbe consentito la rilevazione preventiva del sottodimensionamento dell'impresa.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Liquidazione giudiziale di
[...]
Parte_1
2. revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
dichiarata con la sentenza n. 58 del 2025 del Parte_1
Tribunale di Pisa;
3. ordina a di procedere, sino al Parte_1 passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a Parte_1
6. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma
12, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 16 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
LA IO MI NA AV
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– NA AV Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– LA IO MI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PARENTINI GIANLUCA ( ) e C.F._1 dell'avv. reclamante
e
LD RI DO (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. RI DO DR ( ) C.F._3 reclamato
GIUDIZIALE CP_1 Parte_1 reclamata contumace
Il P.G. intervenuto Conclusioni per «si riporta alle conclusioni tutte Parte_1 formulate nel proprio Reclamo ex art. 51C.C.I.I. introduttivo del presente procedimento» ossia « - in via principale/preliminare: sospendere ex art. 52 C.C.I.I., inaudita altera parte, ovvero, in subordine, a seguito di contraddittorio tra le pari, la procedura di Liquidazione Giudiziale apertasi a seguito della Sentenza n. 58/2025, Repertorio n. 79/2025, Pubblicata in data 6.5.2025, emessa in data 14.4.2025 dall'Eccellentissimo Tribunale di Pisa, in composizione Collegiale, nel procedimento R.G. 177-1/2024 P.U. e, conseguentemente, la liquidazione dell'attivo e la formazione dello stato passivo, per tutti i motivi indicati nel presente Reclamo;
- in via istruttoria: ammettere i mezzi di prova richiesti dalla Cancellata ditta e volti alla conferma del mancato Parte_1 superamento da parte della società oggi Reclamante dei requisiti di cui alla lettera d) del I° comma dell'art. 2 C.C.I.I., con ogni conseguenziale pronuncia e statuizione;
- nel merito: in totale riforma della Sentenza n. 58/2025, Repertorio n. 79/2025, Pubblicata in data 6.5.2025, emessa in data 14.4.2025 dall'Eccellentissimo Tribunale di Pisa, in composizione Collegiale, nel procedimento R.G. 177-1/2024 P.U., revocare ex art. 51 e 53 C.C.I.I., per tutti i motivi di cui al presente Reclamo, la Liquidazione Giudiziale della Cancellata ditta con ogni conseguenziale Parte_1 statuizione, ponendo a carico del signor AL BR ON le spese della procedura concorsuale ed il compenso che sarà liquidato al Curatore.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio»; per AL BR ON: «L'esponente conclude affinché l'ill.ma Cote giudicante voglia respingere il reclamo proposto poiché infondato e/o non ammissibile per le ragioni esposte confermando la sentenza del Tribunale di Pisa n. 58/2025 repertorio 79/2025 pubblicata il 6.5.25 del 14.4.25 (RG 177- 1/2024). Vinte le spese».
Rilevato Parte_ (in prosieguo ) ha proposto Parte_1 reclamo avverso la sentenza n. 58 del 2025 del Tribunale di Pisa, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa, su iniziativa del creditore AL BR ON.
pag. 2/9 Parte_ In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non avesse assolto l'onere su di essa gravante di dimostrare la dedotta condizione d'impresa minore, ossia il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i., giudicando inattendibile la documentazione prodotta al riguardo.
Il reclamo è affidato, in sostanza e sintesi, a un unico motivo, con il quale si contesta la conclusione raggiunta dal Tribunale in ordine alla mancata prova del dimensionamento sottosoglia dell'impresa.
Si è costituito in giudizio BR ON, protestando l'infondatezza del reclamo.
Non si è costituita in giudizio la Liquidazione giudiziale di
[...]
Parte_1
Il P.G. ha apposto il «Visto» in data 10 giugno 2025.
Rigettata l'istanza di sospensione della liquidazione ai sensi dell'art. 52
c.c.i.i., acquisiti dalla curatela la depositata relazione ex art. 130 c.c.i.i., nella parte non secretata, e lo stato passivo, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte – sulle conclusioni di cui in esergo, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con ordinanza del 16 dicembre 2025, senza concessione di termini per il deposito di scritti defensionali finali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della
[...]
non costituitasi in giudizio, Controparte_2 sebbene ritualmente evocatavi.
2. Sempre in via preliminare va rilevato come, ai sensi dell'art. 33
c.c.i.i., la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore se l'insolvenza si sia manifestata pag. 3/9 anteriormente o nell'anno successivo (comma 1) – profilo, quest'ultimo, che nella specie non è in discussione – e per l'imprenditore – quale risulta essere la società di capitali odierna reclamante, alla stregua della visura Parte_ camerale in atti (doc. 4 fasc. della fase preliquidatoria di ) e di quanto riferito dal curatore nella relazione ex art. 130 c.c.i.i. in merito all'esercizio dell'attività di intermediazione e gestione immobiliare, l'unica concretamente posta in essere – la cessazione dell'attività coincida con la cancellazione dal registro delle imprese (comma 2).
Il dato normativo confuta l'assunto del reclamato, secondo cui, ai fini Parte_ dell'odierno decidere, non potrebbe considerarsi impresa minore perché l'attività imprenditoriale, alla luce di quanto emergerebbe dalle pretese scritture contabili prodotte dalla controparte, sarebbe in concreto cessata fin dal 2018: proprio in quanto la liquidazione giudiziale può essere aperta anche per un imprenditore inattivo che non sia stato cancellato dal registro delle imprese, è ovvio che a tal fine si possano e debbano effettuare tutte le valutazioni che tanto implichi, ivi comprese quelle afferenti al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),
c.c.i.i.
3. La motivazione della sentenza gravata, così come le censure mosse alla stessa, si incentrano proprio su detto superamento.
Al riguardo può condividersi la valutazione del Tribunale Parte_ d'inattendibilità delle “situazioni patrimoniali” prodotte da , che non costituiscono bilanci ritualmente approvati e depositati e non risultano trovare conforto in una contabilità regolarmente tenuta (rispondendo alle domande rivolte al riguardo, l'amministratore ha ammesso di non avervi provveduto), che infatti non è stata consegnata al curatore né da questi altrimenti rinvenuta, come dallo stesso riferito nella relazione ex art. 130
c.c.i.i.
pag. 4/9 Parte_ A riprova del sottodimensionamento, ha prodotto in sede di reclamo i bilanci relativi agli esercizi 2021-2024.
Non può ritenersi che tale produzione sia preclusa, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte già con riferimento al fallimento, «[n]el giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 della l.fall., ridenominando tale mezzo come “reclamo” in luogo del precedente “appello”, non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c.
Ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.» (Cass. 4893 del 2019, in massima).
Tuttavia, la documentazione in questione non può che considerarsi anch'essa inattendibile, non solo perché redatta in mancanza di contabilità regolarmente tenuta, ma anche perché predisposta (il 14 maggio 2025) quando era già stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale (il 6 maggio 2025), da parte di soggetto privato dei poteri di amministrazione.
Tanto premesso, occorre rammentare che, secondo la Suprema Corte – con affermazioni relative alla legge fallimentare ma estendibili al regime di cui al codice della crisi – «ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2°, l.fall. (il cui onere grava pacificamente sul debitore: ex plurimis Cass. n. 33091 del 2018), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (cfr. Cass. n. 9045 del 2021; Cass. n. 25025 del
2020; Cass. n. 10509 del 2019); - i bilanci degli ultimi tre esercizi, che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4°, l.fall.,
pag. 5/9 sono, peraltro, quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese a norma dell'art. 2435 c.c. sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può “motivatamente” non tenere conto dei bilanci prodotti (Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 33091 del 2018)» (Cass.
n. 18141 del 2024, in motivazione).
Giova peraltro altresì ricordare che, se «l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l. fall. [ora, art. 41, comma 4, c.c.i.i.], si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento (Cass. 31 maggio 2012, n. 8769)» (Cass. n.
25188 del 2017, in motivazione) e se la stessa Corte costituzionale evidenzia la capacità dimostrativa da riconoscersi ai bilanci (Corte cost. n. 198 del
2009, punto 4.4 del considerato in diritto), è consolidato l'orientamento per cui «il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2,
l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass. 9045/2021, 25025/2020,
10509/2019)» (Cass. n. 35381 del 2022, in motivazione).
Pertanto, nulla osta all'impiego delle presunzioni a fini di riprova del mancato superamento delle soglie dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale, come nella fattispecie.
Da quanto riferito dal curatore nella relazione ex art. 130 c.c.i.i. emerge che «Alla data della presente relazione non sono stati rinvenuti beni immobili, mobili o disponibilità finanziarie da poter essere inventariati e/o acquisiti. […] Lo scrivente ha provveduto ad effettuare la ricerca presso l'Agenzia del Territorio per verificare la presenza di beni immobili di proprietà della Società e la ricerca presso il PRA per accertare la presenza di pag. 6/9 veicoli di proprietà della stessa. Entrambe le ricerche hanno dato esito negativo».
Tali emergenze appaiono peraltro conformi alle risultanze relative all'esecuzione conclusasi con il decreto di trasferimento nel 2018 (doc. 5 della fase preliquidatoria di G&G) che ha comportato la perdita della dotazione immobiliare della società.
Inoltre, come riferito dal curatore, «dalle ricerche effettuate presso i competenti uffici, non risultano iscritte a carico della Società procedure esecutive mobiliari, né procedure esecutive immobiliari» ulteriori, da cui desumere l'esistenza di altri cespiti.
Al contempo, il curatore non ha evidenziato la perpetrazione di alcuna condotta distrattiva.
Infine, sempre secondo il curatore, «[d]all'accesso all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate è stato possibile verificare autonomamente l'eventuale presenza di fatture di acquisto e vendita solo a decorrere dal
01/01/2019, ovvero dalla data di introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. A decorrere da tale data non risultano fatture di acquisto e vendita rispettivamente ricevute o emesse dalla Società. Si allegano gli esiti nulli della ricerca per il suddetto periodo».
Ciò induce a ritenere che, nel triennio anteriore al deposito del ricorso Parte_ per la dichiarazione di apertura della liquidazione (2024), non abbia presentato un attivo patrimoniale annuo superiore a euro 300.000,00 o ricavi per un ammontare annuo superiore a euro 200.000,00.
Quanto all'esposizione debitoria inferiore a euro 500.000,00, da valutarsi al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, giova richiamare quanto riferito dal curatore sempre nella relazione ex art. 130 c.c.i.i., confortato dalle risultanze dello stato passivo, per cui risultano essersi insinuati tempestivamente creditori per un pag. 7/9 ammontare complessivo di euro 56.726,26 (peraltro pressoché esaurito dall'esposizione erariale e previdenziale).
Ove anche a tale importo si aggiungesse quello dei debiti finanziari, pari a euro 82.819,00, che, secondo quanto riferito dal curatore nella citata relazione ex art. 130 c.c.i.i., dalla Centrale rischi risultano segnalati a sofferenza ma non insinuati al passivo, l'esposizione debitoria rimarrebbe comunque abbondantemente al di sotto del limite dimensionale normativamente richiesto per l'assoggettamento alla procedura.
Alla stregua delle ragioni che precedono deve concludersi che, presuntivamente, G&G sia impresa minore, come tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale, la cui apertura va dunque revocata.
Ai sensi dell'art. 53, comma 4, c.c.i.i., vanno disposti a carico della reclamante, sotto la vigilanza del curatore, gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale;
ciò dalla pubblicazione della presente sentenza sino al suo passaggio in giudicato.
Va, inoltre, posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto non è rimproverabile al creditore istante né l'assunzione dell'iniziativa liquidatoria – non potendo essere a conoscenza dei dati utili alla valutazione dimensionale dell'impresa, in mancanza di deposito dei bilanci – né, una volta ottenutane la declaratoria di apertura, la costituzione a difesa della stessa, la mancanza dei requisiti per l'assoggettamento essendo puntualmente emersa solo a seguito delle delucidazioni fornite dal curatore in questa fase di giudizio.
pag. 8/9 5. Ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante, che, se avesse regolarmente tenuto la propria contabilità e ritualmente approvato e depositato i propri bilanci, avrebbe consentito la rilevazione preventiva del sottodimensionamento dell'impresa.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Liquidazione giudiziale di
[...]
Parte_1
2. revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
dichiarata con la sentenza n. 58 del 2025 del Parte_1
Tribunale di Pisa;
3. ordina a di procedere, sino al Parte_1 passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a Parte_1
6. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma
12, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 16 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
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