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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6366 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio dell'Avv. DI MARCO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1
studio dell'Avv. ROMAGNA ELOISA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per parte ricorrente: “Confermare tutte le condizioni concordate dalle parti nel corso del giudizio civile di separazione personale rubricato al n. 10544/2014 e recepite con la sentenza di Codesto
Tribunale n. 2058/2021, resa in data 25/06/2021, pubblicata il 29/06/2021, sia per quanto riguarda
l'assegnazione della casa coniugale, sia per quanto riguarda la misura del contributo di mantenimento concordato, che il già corrisponde alla Sig.ra e al Parte_1 CP_1
figlio MA;
1 Con favore di spese e compensi di lite, in caso di contestazione e/o opposizione da parte della resistente”.
Per parte resistente: “rimettere in istruttoria il presente procedimento ed ammettere le prove dedotte nell'interesse della resistente in sede di memorie ex art. 183 comma VI cpc e nel presente verbale sulla scorta delle considerazioni anzidette;
− disporre che il signor dovrà contribuire al Pt_1
mantenimento del figlio MA nella misura di euro 550,00 mensili e della signora CP_1
nella misura di euro 300,00 mensili, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat per il costo della vita;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
− confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora che continuerà a dimorarvi con il figlio CP_1
MA non economicamente autosufficiente;
− In subordine si chiede la conferma dei provvedimenti provvisori assunti in data 30 marzo 2022”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.09.2021, ha domandato la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in data 01/09/2007 con CP_1
Ha precisato che, prima della celebrazione del matrimonio, in data 31/08/1998, era nato il figlio
MA e che i coniugi si erano separati a seguito di sentenza non definitiva pubblicata in data
10/05/2016 e, proseguito il giudizio per l'ulteriore istruzione, le parti avevano trovato un accordo, recepito dal tribunale con sentenza del 29/06/2021, secondo il quale la casa coniugale sarebbe rimasta assegnata alla per vivervi con il figlio e lui avrebbe corrisposto la somma di € 200,00 a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della moglie ed € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Ha domandato, inoltre, la conferma delle statuizioni concordate in sede di separazione.
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia dello CP_1
scioglimento del matrimonio, evidenziando il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al momento del raggiungimento dell'accordo di separazione.
Ha, pertanto, domandato la condanna del ricorrente alla corresponsione della somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ancora impegnato negli studi, e la condanna alla corresponsione di € 400,00 a titolo di assegno divorzile.
2 Con provvedimento del 30.03.2022, il presidente ha confermato l'obbligo del ricorrente di corrispondere la somma complessiva di € 650,00 concordata dalle parti in sede di separazione.
Con sentenza del 13.07.2022, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Istruita con prove documentali, nelle note trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni la resistente ha reiterato l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori e con provvedimento del
28.01.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Quanto alla richiesta di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, giova anzitutto rammentare che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 11504 del 2017, ha abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ancorandolo al contrario all'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.
Le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno precisato che l'adeguatezza dei mezzi, presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, deve essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o nel caso in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso,
e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa» (Cass. 24250/2021).
Secondo i recenti arresti giurisprudenziali, dunque, l'assegno divorzile risponde anzitutto e per lo più ad un'esigenza assistenziale, esigenza che non si è inteso cancellare, ma che viene data per
3 scontata ( Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 2021 n.22537), alla quale si affianca anche una funzione riequilibratrice o compensativo-perequativa, idonea a far fronte a quei casi in cui l'ex coniuge richiedente, pur versando all'esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni reddituali, sopportando quindi un sacrificio economico: in quest'ultimo caso, l'assegno è dovuto in misura adeguata ad operare il necessario riequilibrio, ponendo il coniuge richiedente nella posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse affrontato il sacrificio di cui si è detto.
Nel caso in cui, al contrario, l'assegno sia dovuto in funzione assistenziale, lo stesso dovrà essere riconosciuto non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 24250/2021; Cass. 12800/2022).
Venendo al caso di specie, deve escludersi la sussistenza del diritto della resistente ad ottenere un assegno di natura compensativa, non essendo stato neppure allegato che la sproporzione tra le condizioni economiche delle parti sia riconducibile ai ruoli endofamiliari assunti in costanza di matrimonio.
Deve del pari escludersi la sussistenza del diritto ad ottenere un assegno di natura assistenziale posto che la resistente, titolare di un esercizio commerciale, ha prodotto unicamente una dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 e, come dalla stessa confermato, è proprietaria di due appartamenti: uno sito in Carbonia l'altro in Verona.
Quanto sopra osservato, rende irrilevanti le prove di parte resistente volte a dimostrare l'inadempimento del ricorrente nella corresponsione del mantenimento ed il ricorso da parte della agli aiuti dei familiari: deve pertanto essere confermata l'ordinanza del 31.01.2023 che non ha CP_1
ammesso le prove dedotte nell'interesse della resistente.
Non risulta, dunque, dimostrata l'assenza di mezzi adeguati né l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e deve, pertanto, essere rigettata la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile.
4 Non essendo stato dimostrato l'allontanamento della resistente e del figlio dalla casa coniugale ed essendo risultato pacifico che il figlio delle parti, ancora dedito agli studi, non abbia raggiunto l'indipendenza economica, deve confermarsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale ala resistente.
Quanto all'importo dell'assegno dovuto per il mantenimento del figlio, non risultando mutata la condizione economica delle parti, conferma l'obbligo di di corrispondere a Parte_1
la somma di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile;
• conferma l'assegnazione alla della casa coniugale;
CP_1
• condanna a corrispondere a la somma di € 450,00 a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1 Parte_1
4.035,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.09.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6366 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio dell'Avv. DI MARCO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1
studio dell'Avv. ROMAGNA ELOISA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per parte ricorrente: “Confermare tutte le condizioni concordate dalle parti nel corso del giudizio civile di separazione personale rubricato al n. 10544/2014 e recepite con la sentenza di Codesto
Tribunale n. 2058/2021, resa in data 25/06/2021, pubblicata il 29/06/2021, sia per quanto riguarda
l'assegnazione della casa coniugale, sia per quanto riguarda la misura del contributo di mantenimento concordato, che il già corrisponde alla Sig.ra e al Parte_1 CP_1
figlio MA;
1 Con favore di spese e compensi di lite, in caso di contestazione e/o opposizione da parte della resistente”.
Per parte resistente: “rimettere in istruttoria il presente procedimento ed ammettere le prove dedotte nell'interesse della resistente in sede di memorie ex art. 183 comma VI cpc e nel presente verbale sulla scorta delle considerazioni anzidette;
− disporre che il signor dovrà contribuire al Pt_1
mantenimento del figlio MA nella misura di euro 550,00 mensili e della signora CP_1
nella misura di euro 300,00 mensili, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat per il costo della vita;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
− confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora che continuerà a dimorarvi con il figlio CP_1
MA non economicamente autosufficiente;
− In subordine si chiede la conferma dei provvedimenti provvisori assunti in data 30 marzo 2022”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.09.2021, ha domandato la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in data 01/09/2007 con CP_1
Ha precisato che, prima della celebrazione del matrimonio, in data 31/08/1998, era nato il figlio
MA e che i coniugi si erano separati a seguito di sentenza non definitiva pubblicata in data
10/05/2016 e, proseguito il giudizio per l'ulteriore istruzione, le parti avevano trovato un accordo, recepito dal tribunale con sentenza del 29/06/2021, secondo il quale la casa coniugale sarebbe rimasta assegnata alla per vivervi con il figlio e lui avrebbe corrisposto la somma di € 200,00 a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della moglie ed € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Ha domandato, inoltre, la conferma delle statuizioni concordate in sede di separazione.
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia dello CP_1
scioglimento del matrimonio, evidenziando il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al momento del raggiungimento dell'accordo di separazione.
Ha, pertanto, domandato la condanna del ricorrente alla corresponsione della somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ancora impegnato negli studi, e la condanna alla corresponsione di € 400,00 a titolo di assegno divorzile.
2 Con provvedimento del 30.03.2022, il presidente ha confermato l'obbligo del ricorrente di corrispondere la somma complessiva di € 650,00 concordata dalle parti in sede di separazione.
Con sentenza del 13.07.2022, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Istruita con prove documentali, nelle note trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni la resistente ha reiterato l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori e con provvedimento del
28.01.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Quanto alla richiesta di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, giova anzitutto rammentare che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 11504 del 2017, ha abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ancorandolo al contrario all'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.
Le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno precisato che l'adeguatezza dei mezzi, presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, deve essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o nel caso in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso,
e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa» (Cass. 24250/2021).
Secondo i recenti arresti giurisprudenziali, dunque, l'assegno divorzile risponde anzitutto e per lo più ad un'esigenza assistenziale, esigenza che non si è inteso cancellare, ma che viene data per
3 scontata ( Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 2021 n.22537), alla quale si affianca anche una funzione riequilibratrice o compensativo-perequativa, idonea a far fronte a quei casi in cui l'ex coniuge richiedente, pur versando all'esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni reddituali, sopportando quindi un sacrificio economico: in quest'ultimo caso, l'assegno è dovuto in misura adeguata ad operare il necessario riequilibrio, ponendo il coniuge richiedente nella posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse affrontato il sacrificio di cui si è detto.
Nel caso in cui, al contrario, l'assegno sia dovuto in funzione assistenziale, lo stesso dovrà essere riconosciuto non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 24250/2021; Cass. 12800/2022).
Venendo al caso di specie, deve escludersi la sussistenza del diritto della resistente ad ottenere un assegno di natura compensativa, non essendo stato neppure allegato che la sproporzione tra le condizioni economiche delle parti sia riconducibile ai ruoli endofamiliari assunti in costanza di matrimonio.
Deve del pari escludersi la sussistenza del diritto ad ottenere un assegno di natura assistenziale posto che la resistente, titolare di un esercizio commerciale, ha prodotto unicamente una dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 e, come dalla stessa confermato, è proprietaria di due appartamenti: uno sito in Carbonia l'altro in Verona.
Quanto sopra osservato, rende irrilevanti le prove di parte resistente volte a dimostrare l'inadempimento del ricorrente nella corresponsione del mantenimento ed il ricorso da parte della agli aiuti dei familiari: deve pertanto essere confermata l'ordinanza del 31.01.2023 che non ha CP_1
ammesso le prove dedotte nell'interesse della resistente.
Non risulta, dunque, dimostrata l'assenza di mezzi adeguati né l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e deve, pertanto, essere rigettata la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile.
4 Non essendo stato dimostrato l'allontanamento della resistente e del figlio dalla casa coniugale ed essendo risultato pacifico che il figlio delle parti, ancora dedito agli studi, non abbia raggiunto l'indipendenza economica, deve confermarsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale ala resistente.
Quanto all'importo dell'assegno dovuto per il mantenimento del figlio, non risultando mutata la condizione economica delle parti, conferma l'obbligo di di corrispondere a Parte_1
la somma di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile;
• conferma l'assegnazione alla della casa coniugale;
CP_1
• condanna a corrispondere a la somma di € 450,00 a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1 Parte_1
4.035,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.09.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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