Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 131
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica degli atti prodromici

    Le eccezioni sollevate dalla ricorrente circa l'inesistenza o la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento sono smentite dalla documentazione in atti attraverso la produzione documentale da parte del Concessionario delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento, oltre che per l'avvenuta definitività degli atti non impugnati nei termini di legge. Inoltre, la presentazione di istanze di rateazione o di adesione a sanatorie fiscali costituisce un comportamento incompatibile con la volontà di contestare la notifica, comportando la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto e il riconoscimento del debito.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari

    I crediti erariali per IRPEF, IVA e IRAP sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. Tali tributi non possono essere considerati prestazioni periodiche soggette alla prescrizione breve (art. 2948 c.c.), poiché il debito deriva da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi per ogni singolo periodo d'imposta. Nel caso di specie, non risulta decorso il decennio tra i vari atti interruttivi posti in essere dall'Agente della Riscossione e dalla Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 131
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 131
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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