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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
PO ON, OR
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2148/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259011541436000 IVA-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001628477000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001628477000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080002687145000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080002687145000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090007640182000 IRPEF-ALTRO 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014200900089337652000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014200900089337652000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100112590867000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100112590867000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100112590867000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142011002566556800 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120011304129000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120011304129000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120011304129000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120011304129000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210025310669000 TRIB VA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230034924108000 TRIB VA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in oggetto, notificata il 29/08/2025, relativa a un debito complessivo di euro 477.623,97. La ricorrente ha eccepito:
-La nullità della notifica degli atti prodromici (cartelle esattoriali), sostenendo che le firme sulle relate fossero apocrife o che gli atti fossero stati consegnati a familiari non conviventi senza l'invio della raccomandata informativa.
-L'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari (IRPEF, IRAP, IVA) relativi agli anni d'imposta dal 2003 al 2007, sostenendo che tra la notifica delle cartelle e il primo atto interruttivo del 20/11/2015 fossero decorsi oltre cinque anni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari (ADE), eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per le cartelle relative al Contributo Unificato e chiedendo il rigetto del ricorso di parte .
Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscosione ( AdER) che ha insistito su perfezionamento delle cartelle e sulla esistenza di successivi atti interruttivi della prescrizione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che le eccezioni sollevate dalla ricorrente circa l'inesistenza o la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento sono smentite dalla documentazione in atti attraverso la produzione documentale da parte del Concessionario delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento, oltre che per l'avvenuta definitività degli atti non impugnati nei termini di legge.
In particolare : Cartella n. 01420070001628477000: La notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spedita da Bologna il 09/02/2007 e ricevuta personalmente dalla destinataria in data 12/02/2007, come confermato dalla firma apposta sull'avviso.
Cartella n. 01420080002687145000: L'avviso di ricevimento mostra che l'atto è stato consegnato il
24/04/2008 a un familiare convivente (la madre), modalità di notifica pienamente legittima.
Cartella n. 01420090007640182000: Analogamente, risulta notificata il 17/04/2009 tramite consegna a mani della madre convivente.
Cartella n. 01420100112590867000: Risulta una relata di notifica datata 10/11/2010 eseguita presso l'indirizzo di Indirizzo_1 a Triggiano. Cartella n. 01420110025665568000: La notifica è stata effettuata personalmente al destinatario dal messo notificatore in data 28/12/2011.
Cartella n. 01420120011304129000: L'atto è stato notificato in data 30/03/2012 tramite consegna a un soggetto qualificato (familiare).
Tutte le cartelle sopra citate sono considerate "irrimediabilmente definitive" poiché non sono state oggetto di tempestiva contestazione giudiziale nei termini previsti dal D.Lgs n. 546/92. Del resto la contribuente non ha mai prodotto la querela di falso dinanzi al Tribunale Civile, unico mezzo idoneo a privare di efficacia l'attestazione di avvenuta notifica.
Inoltre la legittimità della pretesa è ulteriormente rafforzata dalla notifica di numerosi avvisi di intimazione intermedi (notificati tra il 2014 e il 2024), mai impugnati, che hanno confermato e cristallizzato il credito derivante dalle cartelle originarie.
Ad abundantiam l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato che la Ricorrente_1 ha presentato per le medesime cartelle (es. n. 01420070001628477000 e n. 01420080002687145000) istanze di definizione agevolata e rateazione. Secondo consolidata giurisprudenza il cui orientamento il Collegio intende condividere , la presentazione di istanze di rateazione o di adesione a sanatorie fiscali costituisce un comportamento incompatibile con la volontà di contestare la notifica, comportando la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto e il riconoscimento del debito. La Cassazione ha ribadito questo orientamento in numerose ordinanze, come la n. 3414/2024, , sottolineando l'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. e l'impossibilità di eccepire l'inesistenza o nullità della notifica.
Quanto alla eccepita prescrizione quinquennale, questa Corte aderisce all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo ord. n. 4385/2025) I crediti erariali per IRPEF, IVA e IRAP sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.. Tali tributi non possono essere considerati prestazioni periodiche soggette alla prescrizione breve (art. 2948 c.c.), poiché il debito deriva da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi per ogni singolo periodo d'imposta. Nel caso di specie, non risulta decorso il decennio tra i vari atti interruttivi posti in essere dall'Agente della Riscossione e dalla Agenzia delle Entrate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 4.000,00 in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
PO ON, OR
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2148/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259011541436000 IVA-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001628477000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001628477000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080002687145000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080002687145000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090007640182000 IRPEF-ALTRO 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014200900089337652000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014200900089337652000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100112590867000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100112590867000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100112590867000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142011002566556800 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120011304129000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120011304129000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120011304129000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120011304129000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210025310669000 TRIB VA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230034924108000 TRIB VA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in oggetto, notificata il 29/08/2025, relativa a un debito complessivo di euro 477.623,97. La ricorrente ha eccepito:
-La nullità della notifica degli atti prodromici (cartelle esattoriali), sostenendo che le firme sulle relate fossero apocrife o che gli atti fossero stati consegnati a familiari non conviventi senza l'invio della raccomandata informativa.
-L'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari (IRPEF, IRAP, IVA) relativi agli anni d'imposta dal 2003 al 2007, sostenendo che tra la notifica delle cartelle e il primo atto interruttivo del 20/11/2015 fossero decorsi oltre cinque anni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari (ADE), eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per le cartelle relative al Contributo Unificato e chiedendo il rigetto del ricorso di parte .
Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscosione ( AdER) che ha insistito su perfezionamento delle cartelle e sulla esistenza di successivi atti interruttivi della prescrizione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che le eccezioni sollevate dalla ricorrente circa l'inesistenza o la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento sono smentite dalla documentazione in atti attraverso la produzione documentale da parte del Concessionario delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento, oltre che per l'avvenuta definitività degli atti non impugnati nei termini di legge.
In particolare : Cartella n. 01420070001628477000: La notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spedita da Bologna il 09/02/2007 e ricevuta personalmente dalla destinataria in data 12/02/2007, come confermato dalla firma apposta sull'avviso.
Cartella n. 01420080002687145000: L'avviso di ricevimento mostra che l'atto è stato consegnato il
24/04/2008 a un familiare convivente (la madre), modalità di notifica pienamente legittima.
Cartella n. 01420090007640182000: Analogamente, risulta notificata il 17/04/2009 tramite consegna a mani della madre convivente.
Cartella n. 01420100112590867000: Risulta una relata di notifica datata 10/11/2010 eseguita presso l'indirizzo di Indirizzo_1 a Triggiano. Cartella n. 01420110025665568000: La notifica è stata effettuata personalmente al destinatario dal messo notificatore in data 28/12/2011.
Cartella n. 01420120011304129000: L'atto è stato notificato in data 30/03/2012 tramite consegna a un soggetto qualificato (familiare).
Tutte le cartelle sopra citate sono considerate "irrimediabilmente definitive" poiché non sono state oggetto di tempestiva contestazione giudiziale nei termini previsti dal D.Lgs n. 546/92. Del resto la contribuente non ha mai prodotto la querela di falso dinanzi al Tribunale Civile, unico mezzo idoneo a privare di efficacia l'attestazione di avvenuta notifica.
Inoltre la legittimità della pretesa è ulteriormente rafforzata dalla notifica di numerosi avvisi di intimazione intermedi (notificati tra il 2014 e il 2024), mai impugnati, che hanno confermato e cristallizzato il credito derivante dalle cartelle originarie.
Ad abundantiam l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato che la Ricorrente_1 ha presentato per le medesime cartelle (es. n. 01420070001628477000 e n. 01420080002687145000) istanze di definizione agevolata e rateazione. Secondo consolidata giurisprudenza il cui orientamento il Collegio intende condividere , la presentazione di istanze di rateazione o di adesione a sanatorie fiscali costituisce un comportamento incompatibile con la volontà di contestare la notifica, comportando la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto e il riconoscimento del debito. La Cassazione ha ribadito questo orientamento in numerose ordinanze, come la n. 3414/2024, , sottolineando l'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. e l'impossibilità di eccepire l'inesistenza o nullità della notifica.
Quanto alla eccepita prescrizione quinquennale, questa Corte aderisce all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo ord. n. 4385/2025) I crediti erariali per IRPEF, IVA e IRAP sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.. Tali tributi non possono essere considerati prestazioni periodiche soggette alla prescrizione breve (art. 2948 c.c.), poiché il debito deriva da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi per ogni singolo periodo d'imposta. Nel caso di specie, non risulta decorso il decennio tra i vari atti interruttivi posti in essere dall'Agente della Riscossione e dalla Agenzia delle Entrate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 4.000,00 in favore di ciascuna parte resistente.