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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 273/2022, promossa da:
(c.f. ), (c.f. , in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori, (c.f. Persona_1 [...]
, e (c.f. , nonché C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(c.f. e (c.f. , tutti CodiceFiscale_5 Parte_5 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Domenico Beraldi e Simone Vaccari ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Modena, via G. Sabbatini n. 13, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORI contro
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Diazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.so Canalgrande n. 16, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA
e
(c.f. – p.iva ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore ad negotia e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Uber Trevisi, Luca Trevisi Borsari, Alberto Leardini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Modena, viale Muratori n. 225, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_3
- Email_4 Email_5
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.11.2024 - 11.11.2024. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, i SI.ri e , in proprio e in Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori, e unitamente Persona_1 Parte_3 alle SI.re e , convenivano in giudizio al fine di accertare Parte_4 Parte_5 Controparte_1 le sue responsabilità relativamente ai fatti occorsi la sera del 22.10.2020 e conseguentemente, sentirla condannare, in solido con l'eventuale compagnia di assicurazione chiamata in causa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, da quantificarsi in complessivi euro 1.306.285,00 ovvero, in via subordinata, nell'importo di euro 771.244,00 o in quella diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi. Deduceva, al riguardo, parte attrice di aver concluso con il a far data dal 18.4.2019 un Controparte_1 contratto per la prestazione di servizi di vigilanza finalizzato ad evitare rapine e furti in casa, per la sua abitazione, sita in Castelnuovo NG (MO), alla via Mascagni n. 18. Precisava, al riguardo, che la scelta di rivolgersi alla predetta società era dipesa dal fatto che il vicino di casa, SI. aveva già in essere con il contratto di vigilanza n. 0131 del Controparte_3 Controparte_1
20.3.2018. Dunque, avendo, parte attrice, necessità di dotarsi – oltre che di un sistema di telecamere già in possesso del SI. – anche di un servizio di vigilanza attivo, in modalità live, per mere ragioni di opportunità Parte_1
e comodità, la stessa, aveva deciso di chiedere al SI. con il quale era, da sempre, intercorso un CP_3 rapporto di amicizia, la disponibilità a installare, presso la guardiola fissa già collocata nel giardino di quest'ultimo, un sistema di videosorveglianza. In questo modo, la guardia in servizio presso la guardiola fissa avrebbe, contemporaneamente, controllato sia il sistema di videosorveglianza del SI. sia quello del SI. e per questo servizio la CP_3 Parte_1 sarebbe stata regolarmente pagata. Controparte_1
Sulla base di tali premesse, pertanto, nel febbraio 2019, parte attrice aveva avviato trattative con la cui era seguita la formulazione, da parte di quest'ultima, di apposita proposta Controparte_1 contrattuale, poi, formalizzata con la sottoscrizione, in data 18.4.2019, della proposta d'ordine n. 0181, denominata «contratto per la prestazione di servizi di vigilanza», avente quale luogo di esecuzione la via Mascagni, n. 18 a NT NG (residenza privata della famiglia del SI. , frazione di Parte_1
Castelnuovo NG, per la durata di 12 mesi e con attivazione a partire dall'1.5.2019. Esponevano, ulteriormente, gli attori che alle ore 19:40 del 22.10.2020 tre malviventi, armati e muniti di passamontagna, si erano introdotti nella loro abitazione. Al momento dell'intrusione, erano presenti la moglie del SI. SI.ra , la di lei madre, Pt_1 Parte_2 SI.ra , i loro figli minori, e e la “colf”, SI.ra . Parte_4 Per_1 Pt_3 Parte_5
Il SI. invece, aveva fatto rientro, con la propria autovettura, all'incirca verso le ore 20.38 quando i Pt_1 tre malviventi erano ancora presenti in casa.
pagina 2 di 11 In particolare, l'attore, intuita la situazione, aveva cercato di tenersi lontano dalla porta d'ingresso per essere ben visibile alle telecamere (complessivamente nove) dell'impianto di videosorveglianza, presente in giardino e, una volta raggiunto dai malviventi, aveva urlato e aveva cercato di svincolarsi nella speranza di essere udito dalla guardia che, stante l'orario (ore 20.38), avrebbe già dovuto prendere servizio presso il gabbiotto posizionato a quattro metri circa di distanza e, le telecamere in modalità live, avrebbero garantito il pronto intervento nel corso della rapina, considerato, altresì, che uno dei cani presenti nella proprietà aveva abbaiato ininterrottamente. Una volta catturato e condotto, con la forza, in casa, il SI. ra stato, in seguito, immobilizzato dai Pt_1 rapinatori che gli avevano legato mani e piedi, informandolo che tutti gli altri familiari presenti erano sorvegliati in una stanza del primo piano dell'abitazione. A questo punto, i malviventi – dietro violenza e minaccia – avevano costretto l'attore a farsi consegnare beni preziosi e valori per poi, dopo circa un'ora - e precisamente alle ore 21:16 – allontanarsi a bordo di un auto-vettura posteggiata fuori dall'abitazione. CP_ Solo una volta che i rapinatori si erano allontanati dalla zona, la guardia, dipendente , si era accorta dal sistema di videosorveglianza, dell'arrivo delle forze dell'ordine che, nel frattempo, erano state allertate da una vicina di casa. Sopraggiunta sul posto, la guardia aveva giustificato il proprio mancato e tempestivo intervento sulla base di un presunto malfunzionamento dell'impianto di videosorveglianza del SI. in realtà mai segnalato Pt_1 in precedenza. Pertanto, a dire di parte attrice, sussisterebbe un grave inadempimento di parte convenuta per non aver quest'ultima impedito la rapina, contravvenendo agli obblighi contrattualmente assunti. In particolare, nonostante la sera del 22.10.2020 l'operatore in servizio avesse notato una macchina sospetta con targa straniera stazionare davanti l'ingresso della proprietà degli attori, avrebbe omesso: i) di segnalare l'auto e la relativa targa alla Centrale Operativa affinché quest'ultima potesse procedere ai necessari controlli anche tramite invio di apposita pattuglia;
ii) di verificare che la situazione fosse sotto controllo, considerata la messa a disposizione, all'interno della guardiola, delle chiavi del cancelletto confinante con il giardino del SI. iii) di allertare le Forze dell'Ordine e, soprattutto, di Parte_1 contattare telefonicamente il SI. o la di lui moglie per sincerarsi che non vi fossero problemi. Parte_1
Inoltre, parte attrice eccepiva la nullità della clausola, inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dalla società convenuta, di delimitazione del danno per violazione dell'art. 1229 c.c. nonché dell'art. 33 Codice del Consumo in ragione della qualifica di consumatore ravvisabile in capo al SI. Pt_1
In definitiva, la descritta responsabilità contrattuale legittimerebbe gli attori al ristoro integrale dei danni patiti.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.4.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, al fine di contestare le avverse domande in quanto interamente destituite di Controparte_1 fondamento, in fatto e in diritto, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei SI.ri
, e per non aver, questi Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ultimi, sottoscritto alcun tipo di contratto né dedotto eventuali profili di responsabilità di natura extracontrattuale dell'Istituto di vigilanza convenuto, in ogni caso, inesistenti. Relativamente ai fatti, come rappresentati da parte attrice, parte convenuta replicava, osservando che: i) il servizio richiesto e contrattualmente previsto era unicamente quello di videosorveglianza da remoto, cioè la pagina 3 di 11 visualizzazione delle immagini trasmesse in diretta dalle telecamere esterne del SI. come, peraltro, Pt_1 comprovato dal costo particolarmente eSIuo richiesto (€. 30,00+Iva); ii) essendo, il dipendente del
, entrato in servizio presso la guardiola del SI. dopo che i malviventi erano già CP_1 CP_3 entrati all'interno dell'abitazione del SI. in ogni caso, non avrebbe potuto avvedersi di quanto stava Pt_1 colà accadendo né avrebbe potuto vedere o sentire alcunché, essendo la predetta guardiola, chiusa e insonorizzata nonché posta ad almeno 50 metri, in linea d'aria, dall'ingresso della villa della famiglia Pt_1
iii) il SI. non aveva mai sottoscritto con alcun contratto di vigilanza o pronto Pt_1 Controparte_1 intervento su allarme, trattandosi di servizi che, come da lui stesso riferito, erano stati affidati ad altro Istituto di Vigilanza (La Patria) alla cui centrale erano collegati gli impianti antifurto, antirapina e antiincendio della sua abitazione;
iv) i malfunzionamenti dell'impianto di proprietà del SI. rano stati Pt_1 più volte segnalati, a voce e per iscritto, sia al medesimo che al di lui tecnico di fiducia (il cugino, installatore e fornitore dell'impianto stesso). Stanti le suesposte premesse, parte convenuta insisteva, dunque, per il rigetto integrale delle domande attoree in quanto infondate e comunque non provate per tutti i motivi illustrati, previa chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione al fine di essere tenuta indenne e manlevata da qualsivoglia condanna nei confronti di controparte;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – Autorizzata la chiamata in causa del terzo e disposto il conseguente differimento d'udienza, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14/9/2022, si costituiva Controparte_2 associandosi alle difese svolte dalla propria assicurata, fermo restando in ogni caso l'ammissibilità
[...] della domanda di manleva formulata nei limiti delle condizioni di polizza stipulate.
1.4 – Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa veniva istruita a mezzo prove orali e CTU tecnico-informatica, affidata all'ing. volta all'accertamento del Persona_2 reale accadimento dei fatti, come documentati dal materiale audiovisivo prodotto da parte attrice. All'esito di tali incombenti istruttori, la presente vertenza veniva, dunque, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 – In via preliminare, deve rilevarsi, conformemente all'eccezione sollevata da parte convenuta, la carenza di legittimazione attiva dei SI.ri , e Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4 in quanto estranei al rapporto contrattuale qui dedotto. Parte_5
Invero, è fatto pacifico, oltre che documentalmente provato, che la proposta contrattuale formulata dal sia stata sottoscritta dal solo SI. (doc. 2 parte attrice;
doc. 8 convenuta). Controparte_1 Parte_1
Come ribadito più volte in giurisprudenza (da ultimo v. Cassazione civile sez. III, 7.4.2022, n.11320), fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione - nel cui ambito ha trovato applicazione la teoria dei cc.dd. “obblighi accessori di protezione” che costituisce la premessa concettuale della teoria del “contratto con effetti protettivi di terzi” - in generale, nei rapporti contrattuali, trova applicazione il disposto di cui all'art. 1372, comma 2, c.c. (“Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”) con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti della parte contraente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento agli obblighi nascenti dal vincolo negoziale, pagina 4 di 11 si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova. La legittimazione all'azione di responsabilità contrattuale residua per i prossimi congiunti nel caso in cui facciano valere pretese risarcitorie iure hereditatis, ossia già consolidatesi nella sfera del loro dante causa quali crediti derivanti dall'inadempimento contrattuale e da questi trasmesse mortis causa ai suoi eredi. All'orientamento in esame, progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, occorre dare, in questa sede, ulteriore continuità, escludendosi, conseguentemente, che la tutela contrattuale - invocata nell'atto introduttivo - possa essere estesa a soggetti terzi rispetto al contratto che abbiano riportato un pregiudizio in seguito all'inadempimento, ancorché siano legati al creditore da rapporti SInificativi di parentela o di coniugio. Nè può valere ai fini di cui si discorre, un generico riferimento, nelle sole conclusioni, a una possibile responsabilità di natura extracontrattuale, posto che è, la stessa, parte attrice a dimostrare un certo grado di confusione in ordine al fondamento giuridico della domanda risarcitoria formulata (ricondotta, ora, all'art. 2049 c.c., ora, all'art. 2043 c.c.). Tanto basta, dunque, per circoscrivere le domande, qui, formulate, al solo SI. Parte_1
2.2 – Venendo all'analisi delle richieste avanzate da parte attrice, preme soffermarsi sul reale contenuto degli accordi presi dal SI. on la come desumibile dai documenti prodotti in atti e Pt_1 Controparte_1 dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di istruttoria. Orbene, la proposta d'ordine n. 0181 del 18.4.2019, sottoscritta dal SI. prevedeva unicamente la Pt_1 regolamentazione del servizio di visione delle telecamere esterne presso la guardiola del SI. nel CP_3 periodo di svolgimento della guardiania fissa notturna. Tanto si ricava dal paragrafo “Note” del contratto in questione, ove si legge: "Il servizio prevede l'apertura del collegamento video del sistema TVCC del SI. presso la guardiola del SI. e la visione delle Parte_1 Controparte_3 CP_ stesse in orario di servizio del personale presso la guardiola del SI. . Controparte_3
Inoltre, relativamente alla fornitura e all'installazione delle necessarie apparecchiature tecniche di trasmissione per il collegamento alla Centrale Operativa dell'Istituto di vigilanza, si precisava che quelle in dotazione erano di proprietà dello stesso cliente e che erano state installate dal cugino elettricista [“PC portatile di proprietà del cliente custodito presso la guardiola di installatore- elettricista (cugino Controparte_3 Per_3
”]. Parte_1
Nessun servizio di ronda/pattugliamento e di intervento armato, da parte della guardia in servizio presso la guardiola sita nella proprietà del SI. era stato, dunque, richiesto dal SI. come peraltro CP_3 Pt_1 si evince dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti pochi mesi prima della sottoscrizione del contratto. Il riferimento è, nello specifico, all'e-mail del 20.2.2019 inviata dal SI. responsabile Tes_1 commerciale del ai SI.ri doc. 6 convenuta). Controparte_1 Pt_1 CP_3
Come osservato da parte convenuta, nella predetta comunicazione e in quella successiva del 21.2.2019 (doc. 7), era stato proposto, al SI. di collegare i suoi sistemi TVCC e Antintrusione, alla Centrale Pt_1
Operativa Sirio di Modena al fine di estendere il servizio di video-sorveglianza anche oltre gli orari del CP_ servizio di guardiania svolti dal personale presso la guardiola del SI. 20:00/05:00), nonché CP_3 di implementare la sicurezza stipulando un contratto di vigilanza con pronto intervento h 24, 7 giorni su 7 e passaggi notturni e diurni. Tuttavia, queste soluzioni non erano state percorse dal SI. he - contrariamente a quanto rilevato da Pt_1 parte attrice - aveva preferito rimanere collegato, per tutti gli altri servizi, ad altro Istituto di Vigilanza pagina 5 di 11 (segnatamente, “La Patria S.p.A.”), come, peraltro, esplicitato nel contratto stipulato (cfr. “tutti i sistemi sono collegati a “La Patria”). Dunque - si ribadisce - l'unica prestazione richiesta a era quella di predisporre un CP_1 collegamento, tramite ponte radio, tra l'impianto di sorveglianza delle telecamere esterne del SI. la Pt_1 guardiola sita all'interno della proprietà onde consentire all'operatore Sirio, quando presente, la CP_3 visione anche di quanto, dalle stesse, trasmesso in diretta. Pertanto, all'epoca dei fatti, non sussisteva alcun obbligo contrattuale a che la guardia giurata effettuasse perlustrazioni a piedi (ronde) all'interno della proprietà del SI. é, tanto meno, era stato previsto un Pt_1 suo intervento armato qualora fossero state rilevate criticità dalle immagini visionate all'interno della guardiola.
Se questi erano gli accordi presi dalle parti, nel corso dell'istruttoria, si è, però, appurato il compimento, da parte del personale del , di servizi di ronda, sia pure per un frangente temporale piuttosto CP_1 limitato. Più precisamente, questo tipo di prestazione era stato offerto dal SI. al SI. tra Persona_4 Pt_1
l'altro, gratuitamente in quanto sarebbero stati compiuti dalla stessa guardia in servizio presso la guardiola del SI. - nel periodo in cui, questi, doveva far riparare il suo impianto di videosorveglianza e CP_3 fintanto che non fosse stato ripristinato (cfr. comunicazione whatsapp del 19.6. 2020 - doc. 9) Tuttavia, come confermato dai testi escussi di parte convenuta1, tale servizio era stato, ben presto, interrotto dallo stesso SI. he non aveva gradito la presenza della guardia sulla sua proprietà, specie Pt_1 nelle ore serali. Relativamente a tale aspetto, nessuna rilevanza può riconoscersi, sul versante probatorio, alle differenti dichiarazioni rilasciate dal teste di parte attrice, SI. CP_3
Invero – a prescindere dalla contraddittorietà delle affermazioni, da questi, rese [per aver, in un primo momento, dichiarato di non conoscere il contenuto della corrispondenza e degli accordi presi da CP_1
con il SI. (“Io, delle comunicazioni tra e non so niente. Penso fossero comunicazioni tra di
[...] Pt_1 Tes_1 Pt_1 loro, a me non comunicate.”), salvo, poi, fare riferimento, in un secondo momento, a presunte previsioni contrattuali su un servizio di pattugliamento riguardante anche la proprietà dell'attore (“A livello contrattuale, erano stati previsti dei pattugliamenti e degli orari di ronda sia nel mio contratto che in quello di )] – è doveroso, Pt_1 nella specie, richiamare la previsione di cui all'art. 2722 c.c. a tenore del quale: “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.”
pagina 6 di 11 La disposizione in esame sancisce la prevalenza della prova documentale su quella testimoniale, muovendo dalla teoria che, se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, è assai poco verosimile che possano averne stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea, che non siano stati indicati nell'atto medesimo. In questi termini, dunque, la testimonianza in questione deve dirsi priva di pregio ai presenti fini.
2.3 - Ciò posto, appare altresì opportuno evidenziare come, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, in realtà risulti provato che abbia ripetutamente segnalato al SI. episodi di CP_1 Pt_1 malfunzionamento del suo impianto di videosorveglianza a far tempo dal giugno 2020 e che le problematiche riscontrate non siano state risolte dal SI. tant'è che il SI. ad agosto 2020 - Pt_1 Tes_1 ossia ben due mesi prima della rapina - aveva conSIliato l'installazione di un nuovo apparato di registrazione;
suggerimento, quest'ultimo, non seguito dall'attore (cfr. doc. n. 11 parte convenuta). Sempre in sede di istruttoria si è, ulteriormente, accertato che, in occasione del sopralluogo svolto dal personale del (SI.ri e ) presso l'abitazione della famiglia Controparte_1 Tes_1 Tes_2 Pt_1 prima della stipula del contratto di video-sorveglianza del 18.04.2019, il SI. aveva dichiarato Pt_1 espressamente che i sistemi anti-intrusione perimetrali di cui la sua villa disponeva (barriere a raggi infrarossi) venivano spesso tenuti spenti onde evitarne l'attivazione continua, con conseguente rumore e disagio, al passaggio di gatti e altri animali.2
2.4 - Tanto chiarito, preme ora, soffermarsi sul reale accadimento dei fatti, qui, controversi. L'esame delle dichiarazioni testimoniali assunte e della CTU espletata in corso di causa forniscono un quadro probatorio piuttosto esaustivo su quanto avvenuto la sera del 22.10.2020. Invero, l'analisi del materiale audiovideo presente all'interno del DVD (doc. 45) e del DVR (doc. n. 75), depositati da parte attrice presso la Cancelleria dell'intestato Ufficio nonché dei video acquisiti presso i Carabinieri di Castelnuovo NG (MO), ha permesso di ricostruire gli eventi accaduti nel lasso di tempo intercorrente tra le seguenti fasce orarie: tra le 19:35:00 e le 19:59:59 (1° file); tra le 20:00:00 e le 20:59:59 (2° file) e tra le 21:00:00 e le 21:20:50 (3° file). Segnatamente:
- dalle ore 19:40:09 alle ore 19:45:20, le immagini mostrano tre soggetti che si introducono all'interno della villa della famiglia passando attraverso il giardino;
Pt_1
- alle ore 20:39:02, viene ripreso l'arrivo del SI. che parcheggia la propria automobile;
esce Parte_1 dalla vettura, attraversa il giardino e si accinge ad entrare in casa dal portico (20:39:17);
- alle ore 20:39:25, il SI. viene sorpreso da chi gli apre la porta, indietreggia verso l'esterno in Parte_1 direzione della piscina;
- alle ore 20:39:36 due soggetti armati lo bloccano e lo trascinano con forza dentro casa. Nel medesimo frangente, esce anche il cane della famiglia, che segue i tre soggetti dentro casa. La scena si chiude alle ore 20:40:06;
- alle ore 21:16:41 tre soggetti escono dalla porta d'ingresso e attraversano, correndo, il giardino. La scena si chiude alle ore 21:16:51. Con specifico riguardo al lasso temporale ricompreso tra le ore 20:39.17 e le ore 20:40.06 - raffigurante la
“cattura” del SI. a parte dei malviventi e il suo forzoso ingresso in casa - oggetto del quesito, il CTU Pt_1 2 Cfr. Testi, SI. e SI. . Persona_4 Testimone_2 pagina 7 di 11 ha espresso serie perplessità sull'attendibilità del marker temporale, rappresentato a video, a causa della mancata acquisizione forense del materiale esaminato. Si legge, infatti, nella perizia in atti: “L'analisi visiva dei file video contenuti nel DVD, in particolare dell'intervallo temporale indicato nel quesito, compreso tra le 20:39.17 e le 20:40.06, non ha fatto emergere elementi che facciano pensare ad una “alterazione” del video intesa come tagli, ritocchi, modifica di fotogrammi. Infatti, la sequenza dei fotogrammi risulta fluida e non si rilevano scatti. È stato infine analizzato il rallentamento nella riproduzione delle immagini, nel lasso temporale compreso tra le ore 20:39.17 e le ore 20:40.06 della sera del 22.10.2020. Il filmato ha un marker temporale che compare a video. Secondo questo marker temporale il filmato ha una durata di 49 secondi mentre, se cronometrato, l'intervallo temporale viene riprodotto in 1 minuto e 34 secondi. La possibile spiegazione a tale discrasia è legata probabilmente alla concomitanza di alcuni fattori tecnici che hanno determinato un effetto “rallentamento” (…) I reperti esaminati, depositati agli atti, non presentano i seguenti elementi: - evidenza della data certa di acquisizione dei file video e i relativi codici HASH;
- le modalità di acquisizione applicate;
- descrizione della catena di custodia (…) Il verbale di acquisizione della compagnia di Sassuolo riporta come data di acquisizione dei filmati la mattina del 23.10.2020 (su supporto magnetico fornito da di cui Parte_1 ne fu fatta copia dai Carabinieri di Castelnuovo NG su hard disk esterno). Tale data corrisponde al giorno seguente l'accadimento dei fatti. Non è invece possibile stabilire con esattezza, né escludere che l'orario rappresentato dal marker temporale a video corrisponda all'orario reale (…) CTU ed Ausiliario confermano che attraverso il solo materiale oggetto della CTU (DVD 45, DVR e video acquisiti dai Carabinieri di Castelnuovo) non è possibile stabilire con esattezza, né escludere che l'orario rappresentato a video corrisponda all'orario reale.” Alla luce delle considerazioni espresse dal consulente tecnico - dalle quali questo Tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto immuni da vizi logici o di altra natura – nulla esclude che gli eventi di cui si discorre si siano verificati in un lasso temporale ben più ristretto rispetto a quello indicato da parte attrice (ossia anche solo per una frazione di pochi secondi) o addirittura ancora prima che prendesse servizio la guardia presso la guardiola. Le perplessità di cui si discorre risultano ancora più fondate se si considera che:
- il dipendente di SI. , è entrato in servizio presso la guardiola del SI. Controparte_1 Pt_6 vero le ore 20.00 (più precisamente alle ore 19:57:48 le telecamere riprendono il suo arrivo per CP_3
l'inizio del turno) quando, alle ore 19:28:53 – ossia quasi mezzora prima - i tre malviventi erano stati ripresi mentre scavalcavano la recinzione ed entravano nell'abitazione del SI. Pt_1
- nessun rumore anomalo, tonfo, grida o abbaiare di cani è stato percepito dalla guardia mentre si trovava all'interno della guardiola ovvero all'esterno su via Mascagni né dallo stesso vicino dell'attore, SI. pure egli uscito per diversi minuti all'esterno dell'abitazione all'incirca verso il presunto orario CP_3 di rientro del SI. resso la sua abitazione e di sua successiva “cattura” da parte dei malviventi.3 Pt_1
Ad ogni buon conto, relativamente alla condotta tenuta dal dipendente di preme Controparte_1 rilevarsi che, questi, verso le ore 21.00 si era avveduto della presenza di un'autovettura sospetta, segnalando pagina 8 di 11 prontamente la targa alla Centrale Operativa – la quale non aveva ritenuto necessario l'invio di alcuna pattuglia – e invitando il SI. mettere l'auto all'interno della sua abitazione.4 CP_3
2.5 - I fatti, come sin qui accertati e provati, valgono a destituire di fondamento le domande formulate, in questa sede, da parte attrice. Invero, fermo restando che nessun servizio di ronda e di intervento diretto del personale di guardia era stato concordato dalle parti, è un assunto inconfutabile che si sarebbe potuto evitare l'evento lesivo se il CP_ dipendente fosse stato a visionare ininterrottamente i filmati delle telecamere presso la sua postazione, considerati i tempi e le modalità di consumazione dell'azione delittuosa nonché gli accertamenti peritali compiuti in corso di causa. Al riguardo, è doveroso rammentare che l'obbligazione assunta dall'istituto di vigilanza con il contratto in esame non può ritenersi di risultato, non potendo certamente l'istituto assumere l'obbligo di impedire in modo assoluto che il proprio cliente subisca un furto, ma deve essere qualificata come obbligazione di mezzi, dovendo l'istituto limitarsi a predisporre tutte le tutele convenute. Come chiarito dalla Suprema Corte: “Il contratto di servizio di vigilanza e pronto intervento impone all'istituto di vigilanza l'obbligo di effettuare i controlli e gli interventi necessari per prevenire e contrastare efficacemente i furti presso i locali del cliente. Tuttavia, il mancato impedimento del furto non determina automaticamente la responsabilità dell'istituto, il quale può andare esente da responsabilità dimostrando di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, effettuando i dovuti controlli e interventi, anche se il furto si è comunque verificato. L'onere della prova dell'inadempimento grava sul cliente, mentre l'istituto di vigilanza deve provare di aver eseguito diligentemente le prestazioni dovute in base al contratto. Pertanto, qualora l'istituto dimostri di aver effettuato i controlli e gli interventi previsti, non può essere ritenuto responsabile per il furto avvenuto, a meno che il cliente non provi che il furto è stato reso possibile da un inadempimento o da un controllo inadeguato da parte dell'istituto. Il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'istituto e il verificarsi del furto deve essere dimostrato dal cliente, non potendosi presumere automaticamente tale nesso causale (cfr. Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23660 del 19 novembre 2015). Dunque, tenuto conto che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal solo mancato raggiungimento del risultato utile per il cliente, ma piuttosto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ne deriva che l'odierna convenuta, avendo adempiuto agli specifici obblighi contrattuali assunti, ha tenuto una condotta conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze del caso concreto. Peraltro, non è dato comprendere, nella specie, quale altra condotta più diligente – alla luce del contenuto CP_ del contratto esaminato - si sarebbe potuta richiedere al dipendente di all'infuori della mera visione dei filmati trasmessi dalle telecamere esterne del SI. posto che, come più volte evidenziato, parte attrice Pt_1 aveva rifiutato, espressamente, l'attivazione di altri servizi più incisivi rispetto a quello contrattualmente pattuito. Inoltre, come sottolineato da parte convenuta, anche a voler sostenere che la guardia in servizio fosse deputata a visionare i filmati delle telecamere per tutta la durata del turno (dalle 20:00 alle 5:00), in ogni caso, la stessa, non si sarebbe potuta avvedere dell'arrivo dei malviventi (entrati nell'abitazione degli attori mezzora prima dell'inizio del turno) né vi è certezza che la registrazione del tentativo di fuga del SI. Pt_1
pagina 9 di 11 dai malviventi e della sua successiva “cattura” sia avvenuta, effettivamente, nell'orario riportato a video né, parimenti, che, quella sera, l'impianto di videosorveglianza abbia correttamente funzionato. Infatti, è provato che l'attore abbia continuato ad avvalersi di un impianto desueto e malfunzionante – per di più installato e manutenuto da un soggetto non specializzato, privo delle competenze di settore (ossia il cugino elettricista) – nonostante, nei mesi precedenti la rapina, gli fosse stata conSIliata la sua sostituzione con apparecchiature più moderne e performanti. Ad abundantiam, preme, poi, rilevarsi come, al momento dell'intrusione, non fossero attivi né l'impianto perimetrale antintrusione nè l'impianto di allarme, interno all'abitazione del SI. da questi concordati Pt_1 con altro Istituto di vigilanza;
sistemi, questi ultimi, che, qualora funzionanti, avrebbero avuto, senza dubbio, un maggiore effetto deterrente, consentendo anche un più immediato intervento delle Forze dell'Ordine. In definitiva, sotto il profilo dell'accertamento del nesso eziologico, gli elementi, sopra rappresentati, valgono, senza dubbio, a delineare una responsabilità esclusiva dell'attore per i fatti di cui è causa. Invero, ai fini della concreta risarcibilità del danno, l'art. 1227, co. 2, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, impone al creditore una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord., 30.7.2018, n. 20146). Più precisamente, la norma in questione richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. n. 34886/2021). Dunque, per tutte le ragioni espresse, le domande di parte attrice vanno rigettate, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni emerse in punto di prova del quantum debeatur.
3.
Le spese di lite – ivi comprese quelle della CTU espletata e già liquidate con separato decreto - seguono la soccombenza, anche con riguardo alla posizione del terzo chiamato, essendosi, la chiamata, resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dagli attori (cfr. Cass. 23123/2019; Cass. n. 2492/2016). La liquidazione è compiuta, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (come desunto dall'atto introduttivo), delle fasi processuali svolte e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone: pagina 10 di 11 - dichiara la carenza di legittimazione attiva dei SI.ri , , Parte_2 Persona_1 [...]
, e;
Pt_3 Parte_4 Parte_5
- rigetta tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di e di Controparte_1 [...] delle spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuno, in euro Controparte_2
29.100,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 13 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dichiarazioni del teste, SI. , dipendente del a tempo indeterminato, con la Testimone_2 Controparte_1 qualifica di operatore di centrale operativa, con il compito principale di gestione degli allarmi: “Noi avevamo la guardia sul posto per e poi si è deciso di fare, per un periodo, dei pattugliamenti anche per l'abitazione del SI. Tuttavia il SI. la sua famiglia CP_3 Pt_1 Pt_1 non avevano piacere che la guardia girasse fino a tardi e potesse vedere, specie di sera, la privacy della famiglia (…) Da quello che so il sistema di allarme non veniva utilizzato dal SI. erché, in base a quello che aveva riferito, era un sistema che dava molti falsi allarmi. Gli era stato, Pt_1 quindi, proposto di far fare alla guardia dei pattugliamenti anche sulla sua proprietà. Inizialmente sono stati fatti questi pattugliamenti ma non per tantissimo tempo però perché il SI. on aveva gradito la presenza della guardia.” Pt_1
Dichiarazioni del SI. dipendente del a tempo indeterminato, con la qualifica di Persona_4 Controparte_1 Pt_ funzionario commerciale: “La nostra centrale operativa mi aveva comunicato un disservizio del sistema di videosorveglianza del SI. Immediatamente dopo aver ricevuto questa comunicazione ho scritto al cliente tramite whatsapp e l'ho informato di questa cosa e gli ho chiesto se voleva usufruire di questi pattugliamenti di servizio. Mi ha dato riscontro positivo e questi pattugliamenti sono stati fatti per un certo periodo, fino a quando non sono cessati, su richiesta della famiglia del SI. he per questioni di privacy non aveva piacere che la guardia girasse sulla loro proprietà (…) Pt_1 (n.d.r. Questo servizio di pattugliamento era stato svolto) dalla guardia in servizio presso la guardiola del SI. (…) per qualche mese (…) CP_3 Era stato previsto a caldo, per cortesia e non è stato contemplato alcun tipo di corrispettivo.” 3 Dichiarazioni del teste, SI. : “No. non li ho sentititi. Sono uscito dalla guardiola perché ho visto questa macchina Testimone_3 Per_5 che faceva avanti e indietro lungo esso, q contatto con la centrale perché abbassandomi sono riuscito a vedere la targa dell'auto. In questo frangente, non ho sentito rumori. Dopo sono entrato in guardiola per visionare le telecamere. Sarò stato fuori all'incirca per una decina di minuti, comunque per un tempo breve.”
Dichiarazioni del teste, SI. “Alle 20.30 mi trovavo in sala da pranzo con la mia famiglia.(…) Ricordo che verso quell'ora Controparte_3 mi aveva chiamato, sul cellular va dalla guardiola per avvertirmi che aveva visto una macchina nera fare, più volte, avanti e indietro, lungo la via. Quella sera mia moglie aveva lasciato fuori, sulla strada, l'auto e la guardia mi aveva invitato a metterla dentro. Sono uscito, anche con un po' di paura, a mettere la macchina dentro (…) Dopodiché sono tornato in casa, era l'epoca della pandemia, a vedere l'ennesimo bollettino sui contagi. Ricordo che era una serata particolarmente fredda per cui avevo le finestre chiuse. Quando ho messo l'auto dentro non ho sentito rumori.”
4 “Mentre facevo il giro, ho visto la targa e il tipo di auto che continuava a girare avanti e indietro, lungo la via. Ho chiamato in centrale perché questo è il protocollo e la centrale mi aveva riferito che, con riferimento a quella targa, non risultava nulla. Ho comunque deciso, per scrupolo e per maggiore sicurezza, di far rimettere l'auto dentro al SI. ” CP_3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 273/2022, promossa da:
(c.f. ), (c.f. , in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori, (c.f. Persona_1 [...]
, e (c.f. , nonché C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(c.f. e (c.f. , tutti CodiceFiscale_5 Parte_5 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Domenico Beraldi e Simone Vaccari ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Modena, via G. Sabbatini n. 13, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORI contro
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Diazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.so Canalgrande n. 16, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA
e
(c.f. – p.iva ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore ad negotia e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Uber Trevisi, Luca Trevisi Borsari, Alberto Leardini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Modena, viale Muratori n. 225, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_3
- Email_4 Email_5
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.11.2024 - 11.11.2024. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, i SI.ri e , in proprio e in Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori, e unitamente Persona_1 Parte_3 alle SI.re e , convenivano in giudizio al fine di accertare Parte_4 Parte_5 Controparte_1 le sue responsabilità relativamente ai fatti occorsi la sera del 22.10.2020 e conseguentemente, sentirla condannare, in solido con l'eventuale compagnia di assicurazione chiamata in causa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, da quantificarsi in complessivi euro 1.306.285,00 ovvero, in via subordinata, nell'importo di euro 771.244,00 o in quella diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi. Deduceva, al riguardo, parte attrice di aver concluso con il a far data dal 18.4.2019 un Controparte_1 contratto per la prestazione di servizi di vigilanza finalizzato ad evitare rapine e furti in casa, per la sua abitazione, sita in Castelnuovo NG (MO), alla via Mascagni n. 18. Precisava, al riguardo, che la scelta di rivolgersi alla predetta società era dipesa dal fatto che il vicino di casa, SI. aveva già in essere con il contratto di vigilanza n. 0131 del Controparte_3 Controparte_1
20.3.2018. Dunque, avendo, parte attrice, necessità di dotarsi – oltre che di un sistema di telecamere già in possesso del SI. – anche di un servizio di vigilanza attivo, in modalità live, per mere ragioni di opportunità Parte_1
e comodità, la stessa, aveva deciso di chiedere al SI. con il quale era, da sempre, intercorso un CP_3 rapporto di amicizia, la disponibilità a installare, presso la guardiola fissa già collocata nel giardino di quest'ultimo, un sistema di videosorveglianza. In questo modo, la guardia in servizio presso la guardiola fissa avrebbe, contemporaneamente, controllato sia il sistema di videosorveglianza del SI. sia quello del SI. e per questo servizio la CP_3 Parte_1 sarebbe stata regolarmente pagata. Controparte_1
Sulla base di tali premesse, pertanto, nel febbraio 2019, parte attrice aveva avviato trattative con la cui era seguita la formulazione, da parte di quest'ultima, di apposita proposta Controparte_1 contrattuale, poi, formalizzata con la sottoscrizione, in data 18.4.2019, della proposta d'ordine n. 0181, denominata «contratto per la prestazione di servizi di vigilanza», avente quale luogo di esecuzione la via Mascagni, n. 18 a NT NG (residenza privata della famiglia del SI. , frazione di Parte_1
Castelnuovo NG, per la durata di 12 mesi e con attivazione a partire dall'1.5.2019. Esponevano, ulteriormente, gli attori che alle ore 19:40 del 22.10.2020 tre malviventi, armati e muniti di passamontagna, si erano introdotti nella loro abitazione. Al momento dell'intrusione, erano presenti la moglie del SI. SI.ra , la di lei madre, Pt_1 Parte_2 SI.ra , i loro figli minori, e e la “colf”, SI.ra . Parte_4 Per_1 Pt_3 Parte_5
Il SI. invece, aveva fatto rientro, con la propria autovettura, all'incirca verso le ore 20.38 quando i Pt_1 tre malviventi erano ancora presenti in casa.
pagina 2 di 11 In particolare, l'attore, intuita la situazione, aveva cercato di tenersi lontano dalla porta d'ingresso per essere ben visibile alle telecamere (complessivamente nove) dell'impianto di videosorveglianza, presente in giardino e, una volta raggiunto dai malviventi, aveva urlato e aveva cercato di svincolarsi nella speranza di essere udito dalla guardia che, stante l'orario (ore 20.38), avrebbe già dovuto prendere servizio presso il gabbiotto posizionato a quattro metri circa di distanza e, le telecamere in modalità live, avrebbero garantito il pronto intervento nel corso della rapina, considerato, altresì, che uno dei cani presenti nella proprietà aveva abbaiato ininterrottamente. Una volta catturato e condotto, con la forza, in casa, il SI. ra stato, in seguito, immobilizzato dai Pt_1 rapinatori che gli avevano legato mani e piedi, informandolo che tutti gli altri familiari presenti erano sorvegliati in una stanza del primo piano dell'abitazione. A questo punto, i malviventi – dietro violenza e minaccia – avevano costretto l'attore a farsi consegnare beni preziosi e valori per poi, dopo circa un'ora - e precisamente alle ore 21:16 – allontanarsi a bordo di un auto-vettura posteggiata fuori dall'abitazione. CP_ Solo una volta che i rapinatori si erano allontanati dalla zona, la guardia, dipendente , si era accorta dal sistema di videosorveglianza, dell'arrivo delle forze dell'ordine che, nel frattempo, erano state allertate da una vicina di casa. Sopraggiunta sul posto, la guardia aveva giustificato il proprio mancato e tempestivo intervento sulla base di un presunto malfunzionamento dell'impianto di videosorveglianza del SI. in realtà mai segnalato Pt_1 in precedenza. Pertanto, a dire di parte attrice, sussisterebbe un grave inadempimento di parte convenuta per non aver quest'ultima impedito la rapina, contravvenendo agli obblighi contrattualmente assunti. In particolare, nonostante la sera del 22.10.2020 l'operatore in servizio avesse notato una macchina sospetta con targa straniera stazionare davanti l'ingresso della proprietà degli attori, avrebbe omesso: i) di segnalare l'auto e la relativa targa alla Centrale Operativa affinché quest'ultima potesse procedere ai necessari controlli anche tramite invio di apposita pattuglia;
ii) di verificare che la situazione fosse sotto controllo, considerata la messa a disposizione, all'interno della guardiola, delle chiavi del cancelletto confinante con il giardino del SI. iii) di allertare le Forze dell'Ordine e, soprattutto, di Parte_1 contattare telefonicamente il SI. o la di lui moglie per sincerarsi che non vi fossero problemi. Parte_1
Inoltre, parte attrice eccepiva la nullità della clausola, inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dalla società convenuta, di delimitazione del danno per violazione dell'art. 1229 c.c. nonché dell'art. 33 Codice del Consumo in ragione della qualifica di consumatore ravvisabile in capo al SI. Pt_1
In definitiva, la descritta responsabilità contrattuale legittimerebbe gli attori al ristoro integrale dei danni patiti.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.4.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, al fine di contestare le avverse domande in quanto interamente destituite di Controparte_1 fondamento, in fatto e in diritto, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei SI.ri
, e per non aver, questi Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ultimi, sottoscritto alcun tipo di contratto né dedotto eventuali profili di responsabilità di natura extracontrattuale dell'Istituto di vigilanza convenuto, in ogni caso, inesistenti. Relativamente ai fatti, come rappresentati da parte attrice, parte convenuta replicava, osservando che: i) il servizio richiesto e contrattualmente previsto era unicamente quello di videosorveglianza da remoto, cioè la pagina 3 di 11 visualizzazione delle immagini trasmesse in diretta dalle telecamere esterne del SI. come, peraltro, Pt_1 comprovato dal costo particolarmente eSIuo richiesto (€. 30,00+Iva); ii) essendo, il dipendente del
, entrato in servizio presso la guardiola del SI. dopo che i malviventi erano già CP_1 CP_3 entrati all'interno dell'abitazione del SI. in ogni caso, non avrebbe potuto avvedersi di quanto stava Pt_1 colà accadendo né avrebbe potuto vedere o sentire alcunché, essendo la predetta guardiola, chiusa e insonorizzata nonché posta ad almeno 50 metri, in linea d'aria, dall'ingresso della villa della famiglia Pt_1
iii) il SI. non aveva mai sottoscritto con alcun contratto di vigilanza o pronto Pt_1 Controparte_1 intervento su allarme, trattandosi di servizi che, come da lui stesso riferito, erano stati affidati ad altro Istituto di Vigilanza (La Patria) alla cui centrale erano collegati gli impianti antifurto, antirapina e antiincendio della sua abitazione;
iv) i malfunzionamenti dell'impianto di proprietà del SI. rano stati Pt_1 più volte segnalati, a voce e per iscritto, sia al medesimo che al di lui tecnico di fiducia (il cugino, installatore e fornitore dell'impianto stesso). Stanti le suesposte premesse, parte convenuta insisteva, dunque, per il rigetto integrale delle domande attoree in quanto infondate e comunque non provate per tutti i motivi illustrati, previa chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione al fine di essere tenuta indenne e manlevata da qualsivoglia condanna nei confronti di controparte;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – Autorizzata la chiamata in causa del terzo e disposto il conseguente differimento d'udienza, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14/9/2022, si costituiva Controparte_2 associandosi alle difese svolte dalla propria assicurata, fermo restando in ogni caso l'ammissibilità
[...] della domanda di manleva formulata nei limiti delle condizioni di polizza stipulate.
1.4 – Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa veniva istruita a mezzo prove orali e CTU tecnico-informatica, affidata all'ing. volta all'accertamento del Persona_2 reale accadimento dei fatti, come documentati dal materiale audiovisivo prodotto da parte attrice. All'esito di tali incombenti istruttori, la presente vertenza veniva, dunque, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 – In via preliminare, deve rilevarsi, conformemente all'eccezione sollevata da parte convenuta, la carenza di legittimazione attiva dei SI.ri , e Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4 in quanto estranei al rapporto contrattuale qui dedotto. Parte_5
Invero, è fatto pacifico, oltre che documentalmente provato, che la proposta contrattuale formulata dal sia stata sottoscritta dal solo SI. (doc. 2 parte attrice;
doc. 8 convenuta). Controparte_1 Parte_1
Come ribadito più volte in giurisprudenza (da ultimo v. Cassazione civile sez. III, 7.4.2022, n.11320), fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione - nel cui ambito ha trovato applicazione la teoria dei cc.dd. “obblighi accessori di protezione” che costituisce la premessa concettuale della teoria del “contratto con effetti protettivi di terzi” - in generale, nei rapporti contrattuali, trova applicazione il disposto di cui all'art. 1372, comma 2, c.c. (“Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”) con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti della parte contraente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento agli obblighi nascenti dal vincolo negoziale, pagina 4 di 11 si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova. La legittimazione all'azione di responsabilità contrattuale residua per i prossimi congiunti nel caso in cui facciano valere pretese risarcitorie iure hereditatis, ossia già consolidatesi nella sfera del loro dante causa quali crediti derivanti dall'inadempimento contrattuale e da questi trasmesse mortis causa ai suoi eredi. All'orientamento in esame, progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, occorre dare, in questa sede, ulteriore continuità, escludendosi, conseguentemente, che la tutela contrattuale - invocata nell'atto introduttivo - possa essere estesa a soggetti terzi rispetto al contratto che abbiano riportato un pregiudizio in seguito all'inadempimento, ancorché siano legati al creditore da rapporti SInificativi di parentela o di coniugio. Nè può valere ai fini di cui si discorre, un generico riferimento, nelle sole conclusioni, a una possibile responsabilità di natura extracontrattuale, posto che è, la stessa, parte attrice a dimostrare un certo grado di confusione in ordine al fondamento giuridico della domanda risarcitoria formulata (ricondotta, ora, all'art. 2049 c.c., ora, all'art. 2043 c.c.). Tanto basta, dunque, per circoscrivere le domande, qui, formulate, al solo SI. Parte_1
2.2 – Venendo all'analisi delle richieste avanzate da parte attrice, preme soffermarsi sul reale contenuto degli accordi presi dal SI. on la come desumibile dai documenti prodotti in atti e Pt_1 Controparte_1 dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di istruttoria. Orbene, la proposta d'ordine n. 0181 del 18.4.2019, sottoscritta dal SI. prevedeva unicamente la Pt_1 regolamentazione del servizio di visione delle telecamere esterne presso la guardiola del SI. nel CP_3 periodo di svolgimento della guardiania fissa notturna. Tanto si ricava dal paragrafo “Note” del contratto in questione, ove si legge: "Il servizio prevede l'apertura del collegamento video del sistema TVCC del SI. presso la guardiola del SI. e la visione delle Parte_1 Controparte_3 CP_ stesse in orario di servizio del personale presso la guardiola del SI. . Controparte_3
Inoltre, relativamente alla fornitura e all'installazione delle necessarie apparecchiature tecniche di trasmissione per il collegamento alla Centrale Operativa dell'Istituto di vigilanza, si precisava che quelle in dotazione erano di proprietà dello stesso cliente e che erano state installate dal cugino elettricista [“PC portatile di proprietà del cliente custodito presso la guardiola di installatore- elettricista (cugino Controparte_3 Per_3
”]. Parte_1
Nessun servizio di ronda/pattugliamento e di intervento armato, da parte della guardia in servizio presso la guardiola sita nella proprietà del SI. era stato, dunque, richiesto dal SI. come peraltro CP_3 Pt_1 si evince dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti pochi mesi prima della sottoscrizione del contratto. Il riferimento è, nello specifico, all'e-mail del 20.2.2019 inviata dal SI. responsabile Tes_1 commerciale del ai SI.ri doc. 6 convenuta). Controparte_1 Pt_1 CP_3
Come osservato da parte convenuta, nella predetta comunicazione e in quella successiva del 21.2.2019 (doc. 7), era stato proposto, al SI. di collegare i suoi sistemi TVCC e Antintrusione, alla Centrale Pt_1
Operativa Sirio di Modena al fine di estendere il servizio di video-sorveglianza anche oltre gli orari del CP_ servizio di guardiania svolti dal personale presso la guardiola del SI. 20:00/05:00), nonché CP_3 di implementare la sicurezza stipulando un contratto di vigilanza con pronto intervento h 24, 7 giorni su 7 e passaggi notturni e diurni. Tuttavia, queste soluzioni non erano state percorse dal SI. he - contrariamente a quanto rilevato da Pt_1 parte attrice - aveva preferito rimanere collegato, per tutti gli altri servizi, ad altro Istituto di Vigilanza pagina 5 di 11 (segnatamente, “La Patria S.p.A.”), come, peraltro, esplicitato nel contratto stipulato (cfr. “tutti i sistemi sono collegati a “La Patria”). Dunque - si ribadisce - l'unica prestazione richiesta a era quella di predisporre un CP_1 collegamento, tramite ponte radio, tra l'impianto di sorveglianza delle telecamere esterne del SI. la Pt_1 guardiola sita all'interno della proprietà onde consentire all'operatore Sirio, quando presente, la CP_3 visione anche di quanto, dalle stesse, trasmesso in diretta. Pertanto, all'epoca dei fatti, non sussisteva alcun obbligo contrattuale a che la guardia giurata effettuasse perlustrazioni a piedi (ronde) all'interno della proprietà del SI. é, tanto meno, era stato previsto un Pt_1 suo intervento armato qualora fossero state rilevate criticità dalle immagini visionate all'interno della guardiola.
Se questi erano gli accordi presi dalle parti, nel corso dell'istruttoria, si è, però, appurato il compimento, da parte del personale del , di servizi di ronda, sia pure per un frangente temporale piuttosto CP_1 limitato. Più precisamente, questo tipo di prestazione era stato offerto dal SI. al SI. tra Persona_4 Pt_1
l'altro, gratuitamente in quanto sarebbero stati compiuti dalla stessa guardia in servizio presso la guardiola del SI. - nel periodo in cui, questi, doveva far riparare il suo impianto di videosorveglianza e CP_3 fintanto che non fosse stato ripristinato (cfr. comunicazione whatsapp del 19.6. 2020 - doc. 9) Tuttavia, come confermato dai testi escussi di parte convenuta1, tale servizio era stato, ben presto, interrotto dallo stesso SI. he non aveva gradito la presenza della guardia sulla sua proprietà, specie Pt_1 nelle ore serali. Relativamente a tale aspetto, nessuna rilevanza può riconoscersi, sul versante probatorio, alle differenti dichiarazioni rilasciate dal teste di parte attrice, SI. CP_3
Invero – a prescindere dalla contraddittorietà delle affermazioni, da questi, rese [per aver, in un primo momento, dichiarato di non conoscere il contenuto della corrispondenza e degli accordi presi da CP_1
con il SI. (“Io, delle comunicazioni tra e non so niente. Penso fossero comunicazioni tra di
[...] Pt_1 Tes_1 Pt_1 loro, a me non comunicate.”), salvo, poi, fare riferimento, in un secondo momento, a presunte previsioni contrattuali su un servizio di pattugliamento riguardante anche la proprietà dell'attore (“A livello contrattuale, erano stati previsti dei pattugliamenti e degli orari di ronda sia nel mio contratto che in quello di )] – è doveroso, Pt_1 nella specie, richiamare la previsione di cui all'art. 2722 c.c. a tenore del quale: “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.”
pagina 6 di 11 La disposizione in esame sancisce la prevalenza della prova documentale su quella testimoniale, muovendo dalla teoria che, se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, è assai poco verosimile che possano averne stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea, che non siano stati indicati nell'atto medesimo. In questi termini, dunque, la testimonianza in questione deve dirsi priva di pregio ai presenti fini.
2.3 - Ciò posto, appare altresì opportuno evidenziare come, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, in realtà risulti provato che abbia ripetutamente segnalato al SI. episodi di CP_1 Pt_1 malfunzionamento del suo impianto di videosorveglianza a far tempo dal giugno 2020 e che le problematiche riscontrate non siano state risolte dal SI. tant'è che il SI. ad agosto 2020 - Pt_1 Tes_1 ossia ben due mesi prima della rapina - aveva conSIliato l'installazione di un nuovo apparato di registrazione;
suggerimento, quest'ultimo, non seguito dall'attore (cfr. doc. n. 11 parte convenuta). Sempre in sede di istruttoria si è, ulteriormente, accertato che, in occasione del sopralluogo svolto dal personale del (SI.ri e ) presso l'abitazione della famiglia Controparte_1 Tes_1 Tes_2 Pt_1 prima della stipula del contratto di video-sorveglianza del 18.04.2019, il SI. aveva dichiarato Pt_1 espressamente che i sistemi anti-intrusione perimetrali di cui la sua villa disponeva (barriere a raggi infrarossi) venivano spesso tenuti spenti onde evitarne l'attivazione continua, con conseguente rumore e disagio, al passaggio di gatti e altri animali.2
2.4 - Tanto chiarito, preme ora, soffermarsi sul reale accadimento dei fatti, qui, controversi. L'esame delle dichiarazioni testimoniali assunte e della CTU espletata in corso di causa forniscono un quadro probatorio piuttosto esaustivo su quanto avvenuto la sera del 22.10.2020. Invero, l'analisi del materiale audiovideo presente all'interno del DVD (doc. 45) e del DVR (doc. n. 75), depositati da parte attrice presso la Cancelleria dell'intestato Ufficio nonché dei video acquisiti presso i Carabinieri di Castelnuovo NG (MO), ha permesso di ricostruire gli eventi accaduti nel lasso di tempo intercorrente tra le seguenti fasce orarie: tra le 19:35:00 e le 19:59:59 (1° file); tra le 20:00:00 e le 20:59:59 (2° file) e tra le 21:00:00 e le 21:20:50 (3° file). Segnatamente:
- dalle ore 19:40:09 alle ore 19:45:20, le immagini mostrano tre soggetti che si introducono all'interno della villa della famiglia passando attraverso il giardino;
Pt_1
- alle ore 20:39:02, viene ripreso l'arrivo del SI. che parcheggia la propria automobile;
esce Parte_1 dalla vettura, attraversa il giardino e si accinge ad entrare in casa dal portico (20:39:17);
- alle ore 20:39:25, il SI. viene sorpreso da chi gli apre la porta, indietreggia verso l'esterno in Parte_1 direzione della piscina;
- alle ore 20:39:36 due soggetti armati lo bloccano e lo trascinano con forza dentro casa. Nel medesimo frangente, esce anche il cane della famiglia, che segue i tre soggetti dentro casa. La scena si chiude alle ore 20:40:06;
- alle ore 21:16:41 tre soggetti escono dalla porta d'ingresso e attraversano, correndo, il giardino. La scena si chiude alle ore 21:16:51. Con specifico riguardo al lasso temporale ricompreso tra le ore 20:39.17 e le ore 20:40.06 - raffigurante la
“cattura” del SI. a parte dei malviventi e il suo forzoso ingresso in casa - oggetto del quesito, il CTU Pt_1 2 Cfr. Testi, SI. e SI. . Persona_4 Testimone_2 pagina 7 di 11 ha espresso serie perplessità sull'attendibilità del marker temporale, rappresentato a video, a causa della mancata acquisizione forense del materiale esaminato. Si legge, infatti, nella perizia in atti: “L'analisi visiva dei file video contenuti nel DVD, in particolare dell'intervallo temporale indicato nel quesito, compreso tra le 20:39.17 e le 20:40.06, non ha fatto emergere elementi che facciano pensare ad una “alterazione” del video intesa come tagli, ritocchi, modifica di fotogrammi. Infatti, la sequenza dei fotogrammi risulta fluida e non si rilevano scatti. È stato infine analizzato il rallentamento nella riproduzione delle immagini, nel lasso temporale compreso tra le ore 20:39.17 e le ore 20:40.06 della sera del 22.10.2020. Il filmato ha un marker temporale che compare a video. Secondo questo marker temporale il filmato ha una durata di 49 secondi mentre, se cronometrato, l'intervallo temporale viene riprodotto in 1 minuto e 34 secondi. La possibile spiegazione a tale discrasia è legata probabilmente alla concomitanza di alcuni fattori tecnici che hanno determinato un effetto “rallentamento” (…) I reperti esaminati, depositati agli atti, non presentano i seguenti elementi: - evidenza della data certa di acquisizione dei file video e i relativi codici HASH;
- le modalità di acquisizione applicate;
- descrizione della catena di custodia (…) Il verbale di acquisizione della compagnia di Sassuolo riporta come data di acquisizione dei filmati la mattina del 23.10.2020 (su supporto magnetico fornito da di cui Parte_1 ne fu fatta copia dai Carabinieri di Castelnuovo NG su hard disk esterno). Tale data corrisponde al giorno seguente l'accadimento dei fatti. Non è invece possibile stabilire con esattezza, né escludere che l'orario rappresentato dal marker temporale a video corrisponda all'orario reale (…) CTU ed Ausiliario confermano che attraverso il solo materiale oggetto della CTU (DVD 45, DVR e video acquisiti dai Carabinieri di Castelnuovo) non è possibile stabilire con esattezza, né escludere che l'orario rappresentato a video corrisponda all'orario reale.” Alla luce delle considerazioni espresse dal consulente tecnico - dalle quali questo Tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto immuni da vizi logici o di altra natura – nulla esclude che gli eventi di cui si discorre si siano verificati in un lasso temporale ben più ristretto rispetto a quello indicato da parte attrice (ossia anche solo per una frazione di pochi secondi) o addirittura ancora prima che prendesse servizio la guardia presso la guardiola. Le perplessità di cui si discorre risultano ancora più fondate se si considera che:
- il dipendente di SI. , è entrato in servizio presso la guardiola del SI. Controparte_1 Pt_6 vero le ore 20.00 (più precisamente alle ore 19:57:48 le telecamere riprendono il suo arrivo per CP_3
l'inizio del turno) quando, alle ore 19:28:53 – ossia quasi mezzora prima - i tre malviventi erano stati ripresi mentre scavalcavano la recinzione ed entravano nell'abitazione del SI. Pt_1
- nessun rumore anomalo, tonfo, grida o abbaiare di cani è stato percepito dalla guardia mentre si trovava all'interno della guardiola ovvero all'esterno su via Mascagni né dallo stesso vicino dell'attore, SI. pure egli uscito per diversi minuti all'esterno dell'abitazione all'incirca verso il presunto orario CP_3 di rientro del SI. resso la sua abitazione e di sua successiva “cattura” da parte dei malviventi.3 Pt_1
Ad ogni buon conto, relativamente alla condotta tenuta dal dipendente di preme Controparte_1 rilevarsi che, questi, verso le ore 21.00 si era avveduto della presenza di un'autovettura sospetta, segnalando pagina 8 di 11 prontamente la targa alla Centrale Operativa – la quale non aveva ritenuto necessario l'invio di alcuna pattuglia – e invitando il SI. mettere l'auto all'interno della sua abitazione.4 CP_3
2.5 - I fatti, come sin qui accertati e provati, valgono a destituire di fondamento le domande formulate, in questa sede, da parte attrice. Invero, fermo restando che nessun servizio di ronda e di intervento diretto del personale di guardia era stato concordato dalle parti, è un assunto inconfutabile che si sarebbe potuto evitare l'evento lesivo se il CP_ dipendente fosse stato a visionare ininterrottamente i filmati delle telecamere presso la sua postazione, considerati i tempi e le modalità di consumazione dell'azione delittuosa nonché gli accertamenti peritali compiuti in corso di causa. Al riguardo, è doveroso rammentare che l'obbligazione assunta dall'istituto di vigilanza con il contratto in esame non può ritenersi di risultato, non potendo certamente l'istituto assumere l'obbligo di impedire in modo assoluto che il proprio cliente subisca un furto, ma deve essere qualificata come obbligazione di mezzi, dovendo l'istituto limitarsi a predisporre tutte le tutele convenute. Come chiarito dalla Suprema Corte: “Il contratto di servizio di vigilanza e pronto intervento impone all'istituto di vigilanza l'obbligo di effettuare i controlli e gli interventi necessari per prevenire e contrastare efficacemente i furti presso i locali del cliente. Tuttavia, il mancato impedimento del furto non determina automaticamente la responsabilità dell'istituto, il quale può andare esente da responsabilità dimostrando di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, effettuando i dovuti controlli e interventi, anche se il furto si è comunque verificato. L'onere della prova dell'inadempimento grava sul cliente, mentre l'istituto di vigilanza deve provare di aver eseguito diligentemente le prestazioni dovute in base al contratto. Pertanto, qualora l'istituto dimostri di aver effettuato i controlli e gli interventi previsti, non può essere ritenuto responsabile per il furto avvenuto, a meno che il cliente non provi che il furto è stato reso possibile da un inadempimento o da un controllo inadeguato da parte dell'istituto. Il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'istituto e il verificarsi del furto deve essere dimostrato dal cliente, non potendosi presumere automaticamente tale nesso causale (cfr. Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23660 del 19 novembre 2015). Dunque, tenuto conto che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal solo mancato raggiungimento del risultato utile per il cliente, ma piuttosto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ne deriva che l'odierna convenuta, avendo adempiuto agli specifici obblighi contrattuali assunti, ha tenuto una condotta conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze del caso concreto. Peraltro, non è dato comprendere, nella specie, quale altra condotta più diligente – alla luce del contenuto CP_ del contratto esaminato - si sarebbe potuta richiedere al dipendente di all'infuori della mera visione dei filmati trasmessi dalle telecamere esterne del SI. posto che, come più volte evidenziato, parte attrice Pt_1 aveva rifiutato, espressamente, l'attivazione di altri servizi più incisivi rispetto a quello contrattualmente pattuito. Inoltre, come sottolineato da parte convenuta, anche a voler sostenere che la guardia in servizio fosse deputata a visionare i filmati delle telecamere per tutta la durata del turno (dalle 20:00 alle 5:00), in ogni caso, la stessa, non si sarebbe potuta avvedere dell'arrivo dei malviventi (entrati nell'abitazione degli attori mezzora prima dell'inizio del turno) né vi è certezza che la registrazione del tentativo di fuga del SI. Pt_1
pagina 9 di 11 dai malviventi e della sua successiva “cattura” sia avvenuta, effettivamente, nell'orario riportato a video né, parimenti, che, quella sera, l'impianto di videosorveglianza abbia correttamente funzionato. Infatti, è provato che l'attore abbia continuato ad avvalersi di un impianto desueto e malfunzionante – per di più installato e manutenuto da un soggetto non specializzato, privo delle competenze di settore (ossia il cugino elettricista) – nonostante, nei mesi precedenti la rapina, gli fosse stata conSIliata la sua sostituzione con apparecchiature più moderne e performanti. Ad abundantiam, preme, poi, rilevarsi come, al momento dell'intrusione, non fossero attivi né l'impianto perimetrale antintrusione nè l'impianto di allarme, interno all'abitazione del SI. da questi concordati Pt_1 con altro Istituto di vigilanza;
sistemi, questi ultimi, che, qualora funzionanti, avrebbero avuto, senza dubbio, un maggiore effetto deterrente, consentendo anche un più immediato intervento delle Forze dell'Ordine. In definitiva, sotto il profilo dell'accertamento del nesso eziologico, gli elementi, sopra rappresentati, valgono, senza dubbio, a delineare una responsabilità esclusiva dell'attore per i fatti di cui è causa. Invero, ai fini della concreta risarcibilità del danno, l'art. 1227, co. 2, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, impone al creditore una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord., 30.7.2018, n. 20146). Più precisamente, la norma in questione richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. n. 34886/2021). Dunque, per tutte le ragioni espresse, le domande di parte attrice vanno rigettate, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni emerse in punto di prova del quantum debeatur.
3.
Le spese di lite – ivi comprese quelle della CTU espletata e già liquidate con separato decreto - seguono la soccombenza, anche con riguardo alla posizione del terzo chiamato, essendosi, la chiamata, resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dagli attori (cfr. Cass. 23123/2019; Cass. n. 2492/2016). La liquidazione è compiuta, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (come desunto dall'atto introduttivo), delle fasi processuali svolte e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone: pagina 10 di 11 - dichiara la carenza di legittimazione attiva dei SI.ri , , Parte_2 Persona_1 [...]
, e;
Pt_3 Parte_4 Parte_5
- rigetta tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di e di Controparte_1 [...] delle spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuno, in euro Controparte_2
29.100,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 13 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dichiarazioni del teste, SI. , dipendente del a tempo indeterminato, con la Testimone_2 Controparte_1 qualifica di operatore di centrale operativa, con il compito principale di gestione degli allarmi: “Noi avevamo la guardia sul posto per e poi si è deciso di fare, per un periodo, dei pattugliamenti anche per l'abitazione del SI. Tuttavia il SI. la sua famiglia CP_3 Pt_1 Pt_1 non avevano piacere che la guardia girasse fino a tardi e potesse vedere, specie di sera, la privacy della famiglia (…) Da quello che so il sistema di allarme non veniva utilizzato dal SI. erché, in base a quello che aveva riferito, era un sistema che dava molti falsi allarmi. Gli era stato, Pt_1 quindi, proposto di far fare alla guardia dei pattugliamenti anche sulla sua proprietà. Inizialmente sono stati fatti questi pattugliamenti ma non per tantissimo tempo però perché il SI. on aveva gradito la presenza della guardia.” Pt_1
Dichiarazioni del SI. dipendente del a tempo indeterminato, con la qualifica di Persona_4 Controparte_1 Pt_ funzionario commerciale: “La nostra centrale operativa mi aveva comunicato un disservizio del sistema di videosorveglianza del SI. Immediatamente dopo aver ricevuto questa comunicazione ho scritto al cliente tramite whatsapp e l'ho informato di questa cosa e gli ho chiesto se voleva usufruire di questi pattugliamenti di servizio. Mi ha dato riscontro positivo e questi pattugliamenti sono stati fatti per un certo periodo, fino a quando non sono cessati, su richiesta della famiglia del SI. he per questioni di privacy non aveva piacere che la guardia girasse sulla loro proprietà (…) Pt_1 (n.d.r. Questo servizio di pattugliamento era stato svolto) dalla guardia in servizio presso la guardiola del SI. (…) per qualche mese (…) CP_3 Era stato previsto a caldo, per cortesia e non è stato contemplato alcun tipo di corrispettivo.” 3 Dichiarazioni del teste, SI. : “No. non li ho sentititi. Sono uscito dalla guardiola perché ho visto questa macchina Testimone_3 Per_5 che faceva avanti e indietro lungo esso, q contatto con la centrale perché abbassandomi sono riuscito a vedere la targa dell'auto. In questo frangente, non ho sentito rumori. Dopo sono entrato in guardiola per visionare le telecamere. Sarò stato fuori all'incirca per una decina di minuti, comunque per un tempo breve.”
Dichiarazioni del teste, SI. “Alle 20.30 mi trovavo in sala da pranzo con la mia famiglia.(…) Ricordo che verso quell'ora Controparte_3 mi aveva chiamato, sul cellular va dalla guardiola per avvertirmi che aveva visto una macchina nera fare, più volte, avanti e indietro, lungo la via. Quella sera mia moglie aveva lasciato fuori, sulla strada, l'auto e la guardia mi aveva invitato a metterla dentro. Sono uscito, anche con un po' di paura, a mettere la macchina dentro (…) Dopodiché sono tornato in casa, era l'epoca della pandemia, a vedere l'ennesimo bollettino sui contagi. Ricordo che era una serata particolarmente fredda per cui avevo le finestre chiuse. Quando ho messo l'auto dentro non ho sentito rumori.”
4 “Mentre facevo il giro, ho visto la targa e il tipo di auto che continuava a girare avanti e indietro, lungo la via. Ho chiamato in centrale perché questo è il protocollo e la centrale mi aveva riferito che, con riferimento a quella targa, non risultava nulla. Ho comunque deciso, per scrupolo e per maggiore sicurezza, di far rimettere l'auto dentro al SI. ” CP_3