Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 27/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2241/2024
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. GALLO TIZIANA, Parte_1
giusta procura come in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE
IVANO, giusta procura come in atti
- Resistente -
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P. accertamento stato invalido civile ai sensi degli artt. 2 e 13 della L. 118/71 e art. 9 D.Lgs. n. 509/88.
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che il ricorso in opposizione è stato depositato entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dall'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003: la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi il requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr.ssa nella relazione peritale ha Persona_1
ritenuto parte ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare, il nominato CTU ha accertato che “Nel corso delle operazioni di consulenza tecnica si è
proceduto alla raccolta delle notizie anamnestiche, all'esecuzione dell'esame obiettivo
sia fisico che psichico (con particolare riguardo alle patologie di cui il ricorrente
risulta essere affetto) e alla disamina della documentazione agli atti, al fine di valutare
l'effettiva incapacità del ricorrente di svolgere attività lavorativa. Dai dati così
raccolti, è possibile affermare che è attualmente affetto dalle Parte_1
sottoelencate patologie e condizioni: Distiroidismo;
Spondilosi discopatica L3-L5 L5-
S1; Psicosi schizofrenica cronica con depressione maggiore grave. Sulla base di tali
premesse è possibile, dunque, affermare che L'invalidità totale finale, conformemente a quanto stabilito dal D.M. 05.02.1992, si ottiene valutando le voci tabellari: [cod. 2203]
Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale 55%; [cod.7010 per analogia]
anchilosi del rachide lombare 31%. Si ritiene – quindi – che il giudizio proposto dalla
Cont Commissione Medica presso di Siracusa, per quanto concerne la percentuale di
invalidità riscontrata – INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa
dal 34 % al 73% (art.2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88). Percentuale: 68%, non
debba essere modificato”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU aveva sottostimato le patologie di cui era affetto il ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dott. il quale restituiva i fascicoli senza eseguire Persona_2
l'accertamento peritale poiché il ricorrente non si presentava a visita medica. Veniva, di conseguenza, fissata una nuova udienza al fine di verificare la permanenza dell'interesse alla rinnovazione delle operazioni peritali. Tuttavia, all'udienza così fissata il difensore di parte ricorrente non forniva alcuna giustificazione in merito alla mancata presentazione del proprio assistito a visita medica né richiedeva il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza odierna, la causa viene decisa con la presente sentenza.
È principio consolidato della Suprema Corte che nelle controversie previdenziali nelle quali sia disposta nuova consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato a seguito di specifico gravame, si configura a carico del medesimo un onere di collaborazione,
consistente nella sottoposizione a visita medica, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico. Pertanto la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medicolegali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda (cfr., ex plurimis, Cass.
N. 13588/2013; Cass. n. 12662/95; Cass. n. 3311/99; Cass. 101/2001; Cass. 29906/11).
Nella vicenda in esame parte ricorrente non si è presentata a visita medica senza fornire alcuna giustificazione. Dando applicazione ai principi enunciati dalla S.C. il ricorso,
pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso depositato il 22.5.2024 a seguito di ATP: Parte_1
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma le condizioni sanitarie di cui alla relazione peritale depositata in fase di ATP dalla dott.ssa Persona_1
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
dott. Francesco Clemente Pittera