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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gela, sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario,
Patrizia Castellano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 52/2020 R.G .avente ad oggetto :
“opposizione avverso ordinanza ingiunzione” ex art.22 L.689/1981
Promossa
DA
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 CP_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Adriano Falsone per procura in calce al ricorso ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio
- opponente -
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giacomo Lo Controparte_2 P.IVA_2
Presti elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Opposto
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione interamente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 14/01/2020.il B, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, , proponeva opposizione avverso Parte_2
la ordinanza ingiunzione n. 785/2019 emessa dal con la quale Controparte_2
gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €.6.200,00 oltre spese di notifica per la violazione del disposto degli artt. 192, comma 1 e art. 193, comma 1 in applicazione dell'art. 258, comma 4 del d.lgs. n.
152/2006 (Codice dell'Ambiente), per avere proceduto al trasporto senza il prescritto formulario di rifiuti non pericolosi provenienti da lavori di ristrutturazione edile effettuati nell'immobile sito in Gela via B.
Croce n.16 pal.B..
Deduceva al riguardo, l'opponente l'illegittimità e/o la nullità della summenzionata ordinanza per: violazione dell'art. 14 l.689/81 per essere la contestazione della violazione notificata oltre il termine di legge;
incompetenza esterna ed interna della ordinanza ingiunzione atteso che la stessa è stata emessa dal
Dirigente del Settore Territorio e Ambiente e non correttamente dal legale rappresentante della Provincia
ossia dal;
Controparte_4 CP_2
difetto della sua legittimazione passiva sul presupposto che non avrebbe potuto essere considerato
“produttore di rifiuti”, con la conseguenza che l'esclusiva responsabilità delle condotte contestate fosse da attribuire, al contrario, alla società appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell'immobile con la quale, previa delibera condominiale, aveva stipulato un contratto di appalto regolarmente registrato presso l'agenzia delle Entrate;
assenza, in capo al , dei presupposti di fatto per potere ritenere integrato l'elemento oggettivo Parte_1
della fattispecie sanzionatoria in oggetto, assenza del concorso col trasportatore e con il destinatario dei rifiuti.
Concludeva, quindi, per l'annullamento della sanzione amministrativa o in subordine chiedeva di ridurre l'entità della sanzione amministrativa applicata al minimo di legge.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il Controparte_2
contestando la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
L'opposizione proposta è fondata e deve essere, pertanto, accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, è opportuno precisare che la presente controversia è decisa alla luce del principio “ della ragione più liquida” elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, che, in più occasioni, sul punto, ha avuto modo di precisare : “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico
sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di
cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” ( Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014, Rv. 631058.
Nel caso di specie il primo motivo di opposizione è fondato.
La vicenda processuale per cui è causa trova il proprio antefatto nel verbale di contestazione ex art. 14 L.
689\81 elevato dalla Guardia di Finanza-Compagnia di Gela a carico di e del suo legale Controparte_5 rappresentante p.t. , nonché della ditta “ ” in solido con e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 della odierna parte opponente, notificato a quest'ultimo in data 31.08.2016.
Nel provvedimento indicato si premetteva che in data 16.12.2015, a conclusione di articolate indagini finalizzate alla prevenzione di reati ambientali la GDF aveva segnalato all'autorità giudiziaria una serie di soggetti, riconducibili ad una società di trasporto merci su strada, dediti alla raccolta e allo smaltimento illecito di rifiuti di ogni genere, ivi compresi quelli speciali e pericolosi, presso una discarica non autorizzata.
Nel corso delle indagini, svolte sulla base della documentazione sequestrata, veniva accertato che gran parte dei rifiuti erano stati conferiti ai denunciati da vari produttori o detentori senza la regolare compilazione del prescritto formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.).
La GDF evidenziava che in altri casi in cui i formulari risultavano compilati, considerato che la maggior parte dei rifiuti indicati era stata conferita presso un centro autorizzato di recupero di materiali inerti, l'autorità giudiziaria, al fine di verificare i rapporti intercorrenti tra trasportatore e destinatario dei rifiuti, aveva disposto la perquisizione dell'azienda del destinatario dei rifiuti che veniva eseguita in data 18.3.16.
Nel corso di tale attività investigativa, venivano sottoposti a sequestro i formulari di identificazione rifiuti relativi ai conferimenti effettuati dal trasportatore odierno opponente nel 2015.
Previo nulla – osta ex lege della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Gela, necessario per l'utilizzo degli elementi acquisiti nel corso delle indagini ai fini della contestazione delle infrazioni di carattere amministrativo, si procedeva all'esame dei formulari, constatandosi una serie di irregolarità.
Veniva, pertanto, contestata ai responsabili la violazione dell'art. 193 del D.LGS. 152\2006 puniti dall'art. 258
c.4.
Poiché nei termini di legge non veniva effettuato il pagamento in misura ridotta, la Guardia di Finanza inoltrava rapporto ex art. 17 l. 689\81 al che, esaminati gli scritti difensivi Controparte_2
e le controdeduzioni dell'organo accertatore, ritenuto fondato l'accertamento, emetteva l'ordinanza – ingiunzione opposta.
Preme rilevare che il ha depositato in atti il nulla osta rilasciato dalla Procura di Gela in data Controparte_2
16.12.2015 che lo autorizzava ad effettuare il sequestro dei formulari ma non ad utilizzare tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini per procedere alla contestazione della violazione amministrativa. Pertanto,
l'opponente in altro procedimento scaturente dagli stessi accertamenti e pendente tra le medesime parti, rilevava la mancanza del nulla osta necessario per procedere alla contestazione della violazione amministrativa per la probabile connessione oggettiva ex art.24 legge 689/81.
Veniva, dunque, sollevata d'ufficio la questione della inesistenza per carenza di potere in capo alla autorità amministrativa.
A seguito di ciò veniva depositato il nulla osta del 4.5.2016 e disposto il deposito in tutti i procedimenti per cui anche in questo trattandosi di atto richiamato nel verbale di contestazione e non soggetto a preclusione di tempo secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. 31108/21 e 26362/16), fatto proprio da questo Tribunale, secondo cui “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni al modello stesso, sicchè l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs n. 150 del 2011, indipendentemente della sua tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare.”
Peraltro la documentazione prodotta è sì tardiva ma non irrilevante e, dunque, può essere acquisita d'ufficio.
A tal proposito, non appare superfluo rilevare che nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 secondo comma c.p.c., il Giudice dispone di officiosi poteri probatori per l'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo od impeditivo, l'esercizio di tali poteri istruttori è doveroso ove l'incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal giudice (cfr. Cass. 14.7.2010 n. 16542).
Ciò premesso ritiene questo giudicante che la questione della estinzione della sanzione per il mancato rispetto del termine previsto dall'art.14 legge 689/81 per la contestazione dell'illecito debba essere esaminato per primo anche in ossequio al principio della ragione più liquida (su cui per tutte, Cass. S.U. 9936/2014; Cass.
12002/2014; 17214/2016) ed all'obbligo della sinteticità della motivazione delle sentenze.
L'art. 14 della legge 689/81 prevede, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, che gli estremi di essa debbano essere notificati all'interessato residente o con sede in Italia, entro il termine di novanta giorni dalla data di accertamento a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che “ in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art.14 legge 689/81 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari”( cfr. Cass. n.7881/2014;
Cass.3043/2009; Cass. 9311/2007).
In sostanza viene affermato che l'attività di accertamento dell'illecito valida ai fini della decorrenza del termine di cui all'art.14 non è l'acquisizione del fatto illecito nella sua materialità, ma deve essere individuata nel momento in cui l'amministrazione procedente abbia acquisito e valutato tutti i dati necessari ed indispensabili ai fini della verifica della esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione segnalata.
Tuttavia occorre considerare che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, quando vi siano indagini penali in corso e nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, le violazioni amministrative emergano proprio nel corso di accertamenti volti alla repressione di reati, deve trovare applicazione l'art.14 comma terzo della legge 689/81 secondo cui” quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria ( nel caso di specie il nulla osta del 4.5.2016) , i termini di cui al comma precedente ( novanta giorni) decorrono dalla data di ricezione”(terzo comma).
Si evidenzia che ripetutamente la Suprema Corte è stata chiamata a decidere in ordine alla tempestività della contestazione dell'infrazione amministrativa e, di conseguenza, sulla lamentata violazione e falsa applicazione della L. 689 in relazione agli artt. 14 e 24.
Il giudice di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, benché al di fuori di ipotesi di connessione di pregiudizialità rientrante nella disciplina dettata dall'art. 24 l. 689\81, quando gli elementi probatori dell'illecito amministrativo risultino dagli atti relativi alle indagini penali senza che fra l'illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dall'art.24, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689 per la contestazione decorre dal nulla osta dell'autorità giudiziaria e , pertanto, dalla data di ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa ( Cass. n.23477/
2009, Cass. n. 9881-2018; Ord. Cass. 15721 \2021).
Secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che a quest'ultima spetta verificare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all'art.329 c.p.p ,che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito elle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse. E, in tal caso, il termine di cui all'art.14 non può che decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.14 comma 3 L.n.689/81”.
Pertanto, la Guardia di Finanza ottenuto il nulla osta ha senz'altro l'onere di procedere alla contestazione dell'illecito entro il termine di decadenza di novanta giorni.
Nel caso di specie il nulla osta venne richiesto dalla Guardia di Finanza e rilasciato dalla autorità giudiziaria il
4.5.2016 ed essendo, gli accertamenti eseguiti dalla stessa autorità competente alla contestazione della violazione e versandosi in ipotesi di connessione probatoria tra l'illecito penale e violazione amministrativa era onere degli agenti accertatori quello di procedere alla contestazione della violazione amministrativa nel termine di novanta giorni dal rilascio del nulla osta.
Secondo la difesa prospettata dal , la notifica del verbale di contestazione è avvenuta entro il Controparte_2 termine di 90 giorni decorrente dal giorno delle conclusioni degli accertamenti ossia con l'ultimo atto formalmente compilato ossia con l'assunzione delle sommarie informazioni del produttore dei rifiuti avvenuta in data 16/23.06.2016.
Tale argomentazione difensiva non può trovare accoglimento perché posticiperebbe in maniera arbitraria il momento di decorrenza del termine per procedere alla notifica del verbale di accertamento in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.14 comma terzo l.689/81 e con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.
Semmai la GDF per la utilizzabilità delle sommarie informazioni avrebbe dovuto procedere prima alla acquisizione delle stesse per poi sottoporre tutto il materiale probatorio raccolto al vaglio della autorità giudiziaria e procedere alla notifica del verbale di accertamento solo dopo avere ottenuto il rilascio del nulla osta.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi che restano assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione;
- condanna l'opposto alle spese di giudizio in favore dell'opponente che liquida in complessive €.2.540,00 oltre accessori di legge.
Gela, 07/05/2025
Il Giudice O.
Patrizia Castellano