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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/07/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 77/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (cod. fisc. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Gravina di Catania (CT), Via Gramsci n° 18, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via
Francesco Fusco n. 37, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Ciavola, (cod. fisc. C.F._2
, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Aldo Failla, (cod. fisc.
[...]
), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
Appellante nei confronti di
( ), P.IVA con sede legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in Abano Terme (PD), via Valerio Flacco n. 99, in persona del legale rappresentante pro tempore,
, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. ) ed CP_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Corso Italia n. 244, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado;
Appellata
CONCLUSIONI: all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di discussione del 24.06.2025, la causa è stata posta in decisione, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza non definitiva n. 98/2025 pubblicata il 21.01.2025 nel presente giudizio, questa Corte ha così statuito:
“in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 122/2024 pubblicata il
4.01.2024, nel giudizio di primo grado iscritto al n. 11116/2018 R.G., dal G.U. della III Sez. Civile del Tribunale di Catania, dichiara in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 responsabile del sinistro occorso in data 18.10.2016 a all'interno del centro Parte_1 benessere dell' , sito in Abano Terme, e per l'effetto, condanna parte Controparte_2 appellata al risarcimento dei danni in favore di da quantificarsi con la sentenza Parte_1 definitiva.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali”.
Con ordinanza del 21.01.2025 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo e nominato CTU medico – legale il Dott. successivamente sostituito con il Dott. , giusta Persona_1 Persona_2 ordinanza del 30.01.2025, al fine di:
- “sottoporre a visita medica l'appellante, , ed esaminati i documenti prodotti nel Parte_1 fascicolo di parte dal suo difensore e sulla base della visita medica e dell'esame dei predetti:
- accertare la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'appellante, verificando la sussistenza o meno di una relazione causale con il sinistro oggetto del contendere;
indicare la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni;
- descrivere tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti al momento Parte_1 dell'incidente (18.10.2016), tenendone conto nelle valutazioni sotto richieste;
- accertare se le lesioni abbiano cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti e, in caso positivo, indicare la durata del periodo nel quale non è stato in grado di attendere alle sue ordinarie occupazioni, cioè, la durata Parte_1 dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa, precisando in quest'ultimo caso la percentuale;
- stabilire se in conseguenza delle lesioni si sia verificata una compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto esteriore, della capacità sociale, delle consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago;
- precisare in caso di sussistenza di postumi di natura soggettiva non obiettivabili, se gli stessi possono essere ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate;
2 - verificare l'eventuale incidenza delle lesioni subite sulla capacità lavorativa specifica di Pt_1
e se sussista lesione della” cenestesi lavorativa”, precisandone in caso positivo la natura e
[...]
l'entità;
- valutare la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute ove documentate”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito, il Dott. ha depositato la consulenza Per_2 tecnica in data 23.05.2025.
Nel termine assegnato alle parti ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 24.06.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni già rassegnate con le note difensive in atti, e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di quantificare e liquidare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da , CP_4 ex artt. 2051 e 2056 c.c., a seguito del sinistro subito in data 18.10.2016, come accertato con la sentenza non definitiva emessa nel presente giudizio, il CTU medico - legale, rispondendo compiutamente e adeguatamente ai quesiti posti dal collegio, previo attento esame della documentazione medico - sanitaria in atti (nonché della relazione psicologica e della consulenza medico - legale di parte redatte rispettivamente dalla Dott.ssa e dal Dott. , ha Per_3 Per_4 così concluso:
“le lesioni lamentate dall'appellante (frattura L1) sono di natura traumatica e appaiono compatibili con la dinamica del sinistro dichiarata dal sig. . Parte_1
Tali lesioni si sono evolute in senso migliorativo mediante idoneo trattamento chirurgico di artrodesi posteriore per via cutanea con viti cannulate e barre e, poi, fisioterapico;
in atto la frattura è consolidata e non suscettibile di alcun miglioramento o peggioramento” (pag. 10);
“la frattura di L1 ha, certamente, cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti in quanto si è reso necessario un periodo di ricovero per eseguire l'intervento chirurgico al quale è seguito un periodo riabilitativo, così quantificabile:
inabilità temporanea assoluta, di giorni 30
inabilità temporanea parziale al 75 %, di giorni 30
inabilità temporanea parziale al 50 %, di giorni 20
inabilità temporanea parziale al 25 %, di giorni 20);
“in conseguenza delle lesioni si è verificata una permanente compromissione della validità fisica del periziando con conseguente menomazione del suo stato di benessere. Tale compromissione rappresenta postumi di natura permanente quantificabili nella misura del 16 % (sedici per cento)”
3 (pag.11).
“il sig. ha dichiarato di svolgere la propria attività lavorativa quale imprenditore Parte_1 edile che consiste nell'organizzare e nel controllare la corretta esecuzione delle disposizioni di lavoro da lui stesso impartite;
quindi, tale attività non è di natura manuale.
Gli esiti della frattura di L1, quale conseguenza del trauma subito, hanno comportato una generica riduzione dei movimenti del tronco che non limitano la capacità di lavoro specifica dell'odierno appellante, ma la rendono lievemente più usurante a causa dei dolori a carico del tratto lombare della colonna” (pag. 12).
“nel fascicolo di parte appellante sono state inserite poche spese di natura sanitaria che appaiono essere state necessarie e congrue:
20/09/2017; ricevuta n° 253/17 emessa dal Dott. per visite mediche specialistiche + Persona_5 sedute di FKT €. 702,00
03/11/2016; ricevuta n° P1736 emessa da NIORSA Officina Ortopedica per busto rigido a tre punti
€. 290,00
29/11/2016; , Visita di Parte_2 Controparte_5 pronto Soccorso, Radiografia della Colonna Lombare, Radiografia del Bacino €. 61,15” (pag. 12).
Questa Corte condivide pienamente le considerazioni medico – legali svolte dal CTU, le cui conclusioni appaiono pienamente esaustive dei quesiti posti dalla Corte e adeguate sul piano logico - giuridico e, pertanto, spetta all'odierno appellante, il risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. e alla sofferenza morale ad esso correlata, che sarà appresso liquidato in via equitativa, trattandosi di lesioni macropermanenti non derivanti da circolazione stradale, secondo le ultime Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 (per il danno non patrimoniale), che tengono conto, seppure con separata quantificazione, sia del danno biologico/dinamico- relazionale che della sofferenza morale soggettiva interiore (Cass. n. 27380/2022), applicabili alla fattispecie in esame (cfr. Cass. Sez. VI, 11.02.2022 n. 4509; Corte App. Lecce Sez. I, 14.06.2022 n.
677 in Guida al Diritto 2022, 30).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della lunga durata dell'invalidità temporanea e del periodo di ricovero ospedaliero (gg. 15), dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni settantasei alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. Civ. 22858/2020 e Cass. civ. 27380/2022 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi il danno non
4 patrimoniale subito da in occasione del sinistro verificatosi in data 18.10.2016, va Parte_1 determinato in complessivi euro 51.729,50 di cui:
- euro 43.967,00 per il danno da invalidità permanente al 16% (dinamico - relazionale con incremento per sofferenza soggettiva interiore);
- euro 7.762,50 per il danno da invalidità temporanea, di cui:
- euro 3.450,00 per n. 30 giorni di invalidità temporanea assoluta;
- euro 2.587,50 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 75%;
- euro 1.150,00 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 50%;
- euro 575,00 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Nella fattispecie, non può essere riconosciuto alcun ulteriore danno biologico di natura psichica atteso che il CTU, al momento della consulenza, non ha riscontrato nel paziente quel “disturbo depressivo associato ad ansia” di cui parla la Dott.ssa nella relazione psicologica del mese di aprile Per_3 del 2017.
Invero, non si può escludere che abbia vissuto, nei mesi successivi all'incidente, un Parte_1 particolare stato di ansia, di angoscia, di preoccupazione, di apatia e altri sintomi depressivi, evidenziati dalla psicologa e in qualche modo legati ai postumi della caduta, e che nel tempo si siano poi risolti, probabilmente anche grazie alle sedute di psicoterapia individuale di cui riferisce la Dott.ssa
D'altra parte, anche la moglie e l'altra testimone ( ), sentite nel mese di ottobre Per_3 Tes_1 del 2020, riferiscono del cambiamento di umore e di abitudini, di dolori e sofferenze patite a seguito dell'incidente e del successivo intervento chirurgico.
Sul punto il CTU, rispondendo compiutamente alle osservazioni della difesa dell'appellante, ha precisato che la patologia psichiatrica – psicologica: “non risulta essere obiettivabile durante la visita e che, in ogni caso, non è da mettere in rapporto causale con il sinistro in questione in quanto la causa non è assolutamente idonea a determinare il “Disturbo Depressivo associato ad Ansia”; pertanto, qualora tale patologia fosse realmente esistente non è certamente collegabile con il suddetto danno”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto, ritiene la Corte che possa essere riconosciuto e liquidato un adeguato danno da sofferenza interiore di natura psichica, in relazione al danno da invalidità permanente, attraverso l'incremento del punto base tabellare per il danno biologico nella misura del
32%, come da tabella di Milano del 2024 (euro 3.330,81 + euro 1.065,86), nei precisi termini di cui ai calcoli sopra indicati.
Non può essere riconosciuto, diversamente da quanto richiesto dalla difesa dell'appellante, alcun ulteriore incremento della liquidazione del danno non patrimoniale per la personalizzazione del pregiudizio sofferto, atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III,
5 22.04.2024 n. 10787; Cass. Sez. III, 7.2.2025 n. 3114), “il risarcimento spettante al danneggiato per il danno biologico - ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione, come detto, a un
"barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona - può essere incrementato in via di "personalizzazione" solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (tra le altre: Cass. n.
27482/2018; Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021).
Nella fattispecie non sono state prospettate né, altrimenti, provate conseguenze particolari, anomale e/o eccezionali che possano giustificare un ulteriore incremento pecuniario del risarcimento.
Sulla predetta somma di euro 51.729,50 (così attualizzata alla data odierna), quale debito di valore, devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) che decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma, come tale liquidata, devalutata all'epoca del sinistro (18.10.2016) e poi progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, dal 18.10.2016 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v.
Cass. Sez. III, 10376/2024).
Va, inoltre, liquidato in favore di parte appellante il danno patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche sostenute a causa del sinistro, documentate in atti e riconosciute congrue dal dott. , Per_2 per una somma pari a euro 1.053,15. Sulla predetta somma, quale debito di valuta, devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) che decorrono dalla formale messa in mora, avvenuta giusta missiva recepita dalla società appellata a mezzo raccomandata a/r il 10.01.2018, sino al tempo dell'effettivo pagamento.
Parte appellante ha altresì diritto alla rifusione delle spese di CTP medico – legale (Dott. Per_4 sostenute nel corso del giudizio, nella complessiva misura di euro 1.220,00 (v. fattura n. 10-2025-88/10 del 18.03.2025), sia per la redazione della consulenza di parte redatta in data 26.10.2017, prodotta in giudizio dalla difesa di con l'atto introduttivo, che per la partecipazione del consulente Parte_1 alle operazioni del CTU e alla redazione delle osservazioni alla bozza trasmessa dal Dott. . Per_2
Dette spese, a prescindere dalla circostanza che siano state o meno già pagate, in quanto utili, congrue e rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, vanno integralmente rimborsate alla parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez.VI, 11.02.2022 n. 4509; Cass. Sez. II, 8.9.2021 n. 24188; Cass. Sez. VI,
30289/2019).
6 Viceversa, invece, la domanda di totale o parziale rimborso delle spese sostenute per la permanenza presso l' dal 16 al 23.10.2016 (v. fattura n. 2201 del 22.10.2016 di euro Controparte_2
2.864,60) non può trovare accoglimento, non avendo parte appellante specificato quando avrebbe lasciato l' e di quali servizi non avrebbe goduto a causa dell'infortunio. CP_2
Non può essere, altresì, liquidato alcun danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica o da riduzione del reddito atteso che non ha assolto all'onere probatorio in Parte_1 ordine a tale effettivo pregiudizio patrimoniale.
Invero, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica non spetta in automatico, non trattandosi di danno in re ipsa, ma è sempre il danneggiato a dover dimostrare in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass. n.
26641/2023).
Orbene, nel caso di specie, il danneggiato, odierno appellante, di anni 76 all'epoca dell'infortunio, svolgeva l'attività di imprenditore edile e, in ragione dell'età, ha dichiarato allo stesso CTU di occuparsi della gestione e dell'organizzazione dell'attività dei propri dipendenti e collaboratori, senza svolgere personalmente alcuna attività manuale.
Il CTU, sul punto, ha riferito che “gli esiti della frattura di L1, quale conseguenza del trauma subito, hanno comportato una generica riduzione dei movimenti del tronco che non limitano la capacità di lavoro specifica dell'odierno appellante, ma la rendono lievemente più usurante a causa dei dolori a carico del tratto lombare della colonna”. non ha dimostrato di avere subito una effettiva contrazione dei propri redditi Parte_1 successivamente al sinistro de quo atteso che la documentazione offerta sul punto (dichiarazioni dei redditi anni 2015 e 2016 allegate al fascicolo di primo grado) non comprova la sussistenza di una riduzione del volume di affari della sua attività imprenditoriale e dei redditi di impresa che anzi, nel
2016, sono stati più elevati dell'anno precedente;
non è stato prodotto nessun ulteriore documento reddituale inerente agli anni successivi all'infortunio.
Per analoghe ragioni, anche gli ulteriori danni di natura patrimoniale rivendicati dall'appellante non sono fondati. Parte appellante deduce di aver subito una perdita pari a euro 44.800,00 a seguito delle disdette di alcuni contratti di locazione di immobili realizzati dalla sua impresa intervenute dopo l'infortunio. Secondo la prospettazione attorea, a seguito del sinistro, non avrebbe più Parte_1 potuto svolgere adeguatamente la sua attività di commercializzazione e amministrazione di numerosi immobili, alcuni dei quali locati. Sul punto è stata prodotta una generica relazione asseritamente redatta dal Dott. , priva di firma, con la quale la difesa dell'attore ha inteso dimostrare che il Persona_6
7 recesso anticipato di alcuni dei conduttori, nei mesi successivi all'ottobre del 2016, sarebbe strettamente correlato al sinistro per cui è causa. Ritiene la Corte che, sul punto, non sia stata raggiunta alcuna valida e adeguata prova.
Infine, parte appellante ha chiesto il rimborso di euro 47.040,00 per spese di autista sostenute a seguito dell'infortunio; ha dedotto, sul punto, di aver dovuto assumere un autista (v. n.14 buste paga di Per_7
) per essere quotidianamente trasportato dalla data del sinistro fino alla fine del 2017. Anche
[...] tale richiesta non può trovare accoglimento, atteso che dalle stesse buste paga si evince che detto autista è stato assunto da in data 1.6.2015, più di un anno prima dell'incidente. Parte_1
Non è ravvisabile, pertanto, alcun nesso di causalità tra il detto esborso pecuniario e l'evento per cui è causa.
In definitiva, ha diritto alla complessiva somma di euro 52.782,65, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e al rimborso delle spese di CTP pari a euro
1.220,00, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificato, al cui pagamento è tenuta parte appellata.
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
In ragione del parziale accoglimento delle diverse domande risarcitorie formulate dall'attore, le spese processuali di entrambi i gradi seguono la parziale soccombenza ex art. 92 comma 2 c.p.c. nella misura di 2/3, vanno liquidate come in dispositivo (confermando per il primo grado quanto liquidato al
Tribunale), secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato da D.M. 147/2022), sulla base dello scaglione di valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (in ragione del quantum risarcitorio) e vanno poste a carico di ( ), in Controparte_1 Controparte_2 persona de legale rappresentante pro tempore, con compensazione della restante quota di 1/3.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste solidalmente a carico delle parti e, nei rapporti interni, nella misura di 2/3 a carico della società appellata e di 1/3 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso
[...] Controparte_1 la sentenza n. 122/2024 pubblicata il 4.01.2024, nel giudizio di primo grado iscritto al n.
11116/2018 R.G., dal G.U. della III Sez. Civile del Tribunale di Catania, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
8 patrimoniali in favore di , nella misura di complessivi euro 52.782,65 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria come indicati in motivazione.
Condanna al rimborso in favore di della complessiva somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.220,00 per le spese inerenti alla consulenza medico - legale prodotta in primo grado e all'attività del consulente di parte Dott. svolta in appello. Persona_8
Condanna il al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute da in Controparte_1 Parte_1 primo grado e nel presente giudizio di appello che si liquidano, per l'intero:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 14.103,00 (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro
4.253,00 per la fase decisionale) oltre euro 793,95 per spese vive, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, compensando tra le parti la restante quota di 1/3;
- per il giudizio di appello in complessivi euro 14.317,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase istruttoria ed euro
5.103,00 per la fase decisionale) oltre euro 1.165,50 per spese vive, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese della CTU medico - legale espletata in appello e liquidate in complessivi euro 580,00 (oltre Cassa e IVA) con decreto dell'01.07.2025 e, nei rapporti interni, nella misura di 2/3 a carico della società appellata e di 1/3 a carico di . Parte_1
Così deciso in Catania il 01.07.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 77/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (cod. fisc. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Gravina di Catania (CT), Via Gramsci n° 18, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via
Francesco Fusco n. 37, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Ciavola, (cod. fisc. C.F._2
, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Aldo Failla, (cod. fisc.
[...]
), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
Appellante nei confronti di
( ), P.IVA con sede legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in Abano Terme (PD), via Valerio Flacco n. 99, in persona del legale rappresentante pro tempore,
, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. ) ed CP_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Corso Italia n. 244, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado;
Appellata
CONCLUSIONI: all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di discussione del 24.06.2025, la causa è stata posta in decisione, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza non definitiva n. 98/2025 pubblicata il 21.01.2025 nel presente giudizio, questa Corte ha così statuito:
“in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 122/2024 pubblicata il
4.01.2024, nel giudizio di primo grado iscritto al n. 11116/2018 R.G., dal G.U. della III Sez. Civile del Tribunale di Catania, dichiara in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 responsabile del sinistro occorso in data 18.10.2016 a all'interno del centro Parte_1 benessere dell' , sito in Abano Terme, e per l'effetto, condanna parte Controparte_2 appellata al risarcimento dei danni in favore di da quantificarsi con la sentenza Parte_1 definitiva.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali”.
Con ordinanza del 21.01.2025 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo e nominato CTU medico – legale il Dott. successivamente sostituito con il Dott. , giusta Persona_1 Persona_2 ordinanza del 30.01.2025, al fine di:
- “sottoporre a visita medica l'appellante, , ed esaminati i documenti prodotti nel Parte_1 fascicolo di parte dal suo difensore e sulla base della visita medica e dell'esame dei predetti:
- accertare la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'appellante, verificando la sussistenza o meno di una relazione causale con il sinistro oggetto del contendere;
indicare la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni;
- descrivere tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti al momento Parte_1 dell'incidente (18.10.2016), tenendone conto nelle valutazioni sotto richieste;
- accertare se le lesioni abbiano cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti e, in caso positivo, indicare la durata del periodo nel quale non è stato in grado di attendere alle sue ordinarie occupazioni, cioè, la durata Parte_1 dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa, precisando in quest'ultimo caso la percentuale;
- stabilire se in conseguenza delle lesioni si sia verificata una compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto esteriore, della capacità sociale, delle consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago;
- precisare in caso di sussistenza di postumi di natura soggettiva non obiettivabili, se gli stessi possono essere ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate;
2 - verificare l'eventuale incidenza delle lesioni subite sulla capacità lavorativa specifica di Pt_1
e se sussista lesione della” cenestesi lavorativa”, precisandone in caso positivo la natura e
[...]
l'entità;
- valutare la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute ove documentate”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito, il Dott. ha depositato la consulenza Per_2 tecnica in data 23.05.2025.
Nel termine assegnato alle parti ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 24.06.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni già rassegnate con le note difensive in atti, e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di quantificare e liquidare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da , CP_4 ex artt. 2051 e 2056 c.c., a seguito del sinistro subito in data 18.10.2016, come accertato con la sentenza non definitiva emessa nel presente giudizio, il CTU medico - legale, rispondendo compiutamente e adeguatamente ai quesiti posti dal collegio, previo attento esame della documentazione medico - sanitaria in atti (nonché della relazione psicologica e della consulenza medico - legale di parte redatte rispettivamente dalla Dott.ssa e dal Dott. , ha Per_3 Per_4 così concluso:
“le lesioni lamentate dall'appellante (frattura L1) sono di natura traumatica e appaiono compatibili con la dinamica del sinistro dichiarata dal sig. . Parte_1
Tali lesioni si sono evolute in senso migliorativo mediante idoneo trattamento chirurgico di artrodesi posteriore per via cutanea con viti cannulate e barre e, poi, fisioterapico;
in atto la frattura è consolidata e non suscettibile di alcun miglioramento o peggioramento” (pag. 10);
“la frattura di L1 ha, certamente, cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti in quanto si è reso necessario un periodo di ricovero per eseguire l'intervento chirurgico al quale è seguito un periodo riabilitativo, così quantificabile:
inabilità temporanea assoluta, di giorni 30
inabilità temporanea parziale al 75 %, di giorni 30
inabilità temporanea parziale al 50 %, di giorni 20
inabilità temporanea parziale al 25 %, di giorni 20);
“in conseguenza delle lesioni si è verificata una permanente compromissione della validità fisica del periziando con conseguente menomazione del suo stato di benessere. Tale compromissione rappresenta postumi di natura permanente quantificabili nella misura del 16 % (sedici per cento)”
3 (pag.11).
“il sig. ha dichiarato di svolgere la propria attività lavorativa quale imprenditore Parte_1 edile che consiste nell'organizzare e nel controllare la corretta esecuzione delle disposizioni di lavoro da lui stesso impartite;
quindi, tale attività non è di natura manuale.
Gli esiti della frattura di L1, quale conseguenza del trauma subito, hanno comportato una generica riduzione dei movimenti del tronco che non limitano la capacità di lavoro specifica dell'odierno appellante, ma la rendono lievemente più usurante a causa dei dolori a carico del tratto lombare della colonna” (pag. 12).
“nel fascicolo di parte appellante sono state inserite poche spese di natura sanitaria che appaiono essere state necessarie e congrue:
20/09/2017; ricevuta n° 253/17 emessa dal Dott. per visite mediche specialistiche + Persona_5 sedute di FKT €. 702,00
03/11/2016; ricevuta n° P1736 emessa da NIORSA Officina Ortopedica per busto rigido a tre punti
€. 290,00
29/11/2016; , Visita di Parte_2 Controparte_5 pronto Soccorso, Radiografia della Colonna Lombare, Radiografia del Bacino €. 61,15” (pag. 12).
Questa Corte condivide pienamente le considerazioni medico – legali svolte dal CTU, le cui conclusioni appaiono pienamente esaustive dei quesiti posti dalla Corte e adeguate sul piano logico - giuridico e, pertanto, spetta all'odierno appellante, il risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. e alla sofferenza morale ad esso correlata, che sarà appresso liquidato in via equitativa, trattandosi di lesioni macropermanenti non derivanti da circolazione stradale, secondo le ultime Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 (per il danno non patrimoniale), che tengono conto, seppure con separata quantificazione, sia del danno biologico/dinamico- relazionale che della sofferenza morale soggettiva interiore (Cass. n. 27380/2022), applicabili alla fattispecie in esame (cfr. Cass. Sez. VI, 11.02.2022 n. 4509; Corte App. Lecce Sez. I, 14.06.2022 n.
677 in Guida al Diritto 2022, 30).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della lunga durata dell'invalidità temporanea e del periodo di ricovero ospedaliero (gg. 15), dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni settantasei alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. Civ. 22858/2020 e Cass. civ. 27380/2022 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi il danno non
4 patrimoniale subito da in occasione del sinistro verificatosi in data 18.10.2016, va Parte_1 determinato in complessivi euro 51.729,50 di cui:
- euro 43.967,00 per il danno da invalidità permanente al 16% (dinamico - relazionale con incremento per sofferenza soggettiva interiore);
- euro 7.762,50 per il danno da invalidità temporanea, di cui:
- euro 3.450,00 per n. 30 giorni di invalidità temporanea assoluta;
- euro 2.587,50 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 75%;
- euro 1.150,00 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 50%;
- euro 575,00 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Nella fattispecie, non può essere riconosciuto alcun ulteriore danno biologico di natura psichica atteso che il CTU, al momento della consulenza, non ha riscontrato nel paziente quel “disturbo depressivo associato ad ansia” di cui parla la Dott.ssa nella relazione psicologica del mese di aprile Per_3 del 2017.
Invero, non si può escludere che abbia vissuto, nei mesi successivi all'incidente, un Parte_1 particolare stato di ansia, di angoscia, di preoccupazione, di apatia e altri sintomi depressivi, evidenziati dalla psicologa e in qualche modo legati ai postumi della caduta, e che nel tempo si siano poi risolti, probabilmente anche grazie alle sedute di psicoterapia individuale di cui riferisce la Dott.ssa
D'altra parte, anche la moglie e l'altra testimone ( ), sentite nel mese di ottobre Per_3 Tes_1 del 2020, riferiscono del cambiamento di umore e di abitudini, di dolori e sofferenze patite a seguito dell'incidente e del successivo intervento chirurgico.
Sul punto il CTU, rispondendo compiutamente alle osservazioni della difesa dell'appellante, ha precisato che la patologia psichiatrica – psicologica: “non risulta essere obiettivabile durante la visita e che, in ogni caso, non è da mettere in rapporto causale con il sinistro in questione in quanto la causa non è assolutamente idonea a determinare il “Disturbo Depressivo associato ad Ansia”; pertanto, qualora tale patologia fosse realmente esistente non è certamente collegabile con il suddetto danno”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto, ritiene la Corte che possa essere riconosciuto e liquidato un adeguato danno da sofferenza interiore di natura psichica, in relazione al danno da invalidità permanente, attraverso l'incremento del punto base tabellare per il danno biologico nella misura del
32%, come da tabella di Milano del 2024 (euro 3.330,81 + euro 1.065,86), nei precisi termini di cui ai calcoli sopra indicati.
Non può essere riconosciuto, diversamente da quanto richiesto dalla difesa dell'appellante, alcun ulteriore incremento della liquidazione del danno non patrimoniale per la personalizzazione del pregiudizio sofferto, atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III,
5 22.04.2024 n. 10787; Cass. Sez. III, 7.2.2025 n. 3114), “il risarcimento spettante al danneggiato per il danno biologico - ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione, come detto, a un
"barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona - può essere incrementato in via di "personalizzazione" solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (tra le altre: Cass. n.
27482/2018; Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021).
Nella fattispecie non sono state prospettate né, altrimenti, provate conseguenze particolari, anomale e/o eccezionali che possano giustificare un ulteriore incremento pecuniario del risarcimento.
Sulla predetta somma di euro 51.729,50 (così attualizzata alla data odierna), quale debito di valore, devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) che decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma, come tale liquidata, devalutata all'epoca del sinistro (18.10.2016) e poi progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, dal 18.10.2016 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v.
Cass. Sez. III, 10376/2024).
Va, inoltre, liquidato in favore di parte appellante il danno patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche sostenute a causa del sinistro, documentate in atti e riconosciute congrue dal dott. , Per_2 per una somma pari a euro 1.053,15. Sulla predetta somma, quale debito di valuta, devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) che decorrono dalla formale messa in mora, avvenuta giusta missiva recepita dalla società appellata a mezzo raccomandata a/r il 10.01.2018, sino al tempo dell'effettivo pagamento.
Parte appellante ha altresì diritto alla rifusione delle spese di CTP medico – legale (Dott. Per_4 sostenute nel corso del giudizio, nella complessiva misura di euro 1.220,00 (v. fattura n. 10-2025-88/10 del 18.03.2025), sia per la redazione della consulenza di parte redatta in data 26.10.2017, prodotta in giudizio dalla difesa di con l'atto introduttivo, che per la partecipazione del consulente Parte_1 alle operazioni del CTU e alla redazione delle osservazioni alla bozza trasmessa dal Dott. . Per_2
Dette spese, a prescindere dalla circostanza che siano state o meno già pagate, in quanto utili, congrue e rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, vanno integralmente rimborsate alla parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez.VI, 11.02.2022 n. 4509; Cass. Sez. II, 8.9.2021 n. 24188; Cass. Sez. VI,
30289/2019).
6 Viceversa, invece, la domanda di totale o parziale rimborso delle spese sostenute per la permanenza presso l' dal 16 al 23.10.2016 (v. fattura n. 2201 del 22.10.2016 di euro Controparte_2
2.864,60) non può trovare accoglimento, non avendo parte appellante specificato quando avrebbe lasciato l' e di quali servizi non avrebbe goduto a causa dell'infortunio. CP_2
Non può essere, altresì, liquidato alcun danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica o da riduzione del reddito atteso che non ha assolto all'onere probatorio in Parte_1 ordine a tale effettivo pregiudizio patrimoniale.
Invero, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica non spetta in automatico, non trattandosi di danno in re ipsa, ma è sempre il danneggiato a dover dimostrare in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass. n.
26641/2023).
Orbene, nel caso di specie, il danneggiato, odierno appellante, di anni 76 all'epoca dell'infortunio, svolgeva l'attività di imprenditore edile e, in ragione dell'età, ha dichiarato allo stesso CTU di occuparsi della gestione e dell'organizzazione dell'attività dei propri dipendenti e collaboratori, senza svolgere personalmente alcuna attività manuale.
Il CTU, sul punto, ha riferito che “gli esiti della frattura di L1, quale conseguenza del trauma subito, hanno comportato una generica riduzione dei movimenti del tronco che non limitano la capacità di lavoro specifica dell'odierno appellante, ma la rendono lievemente più usurante a causa dei dolori a carico del tratto lombare della colonna”. non ha dimostrato di avere subito una effettiva contrazione dei propri redditi Parte_1 successivamente al sinistro de quo atteso che la documentazione offerta sul punto (dichiarazioni dei redditi anni 2015 e 2016 allegate al fascicolo di primo grado) non comprova la sussistenza di una riduzione del volume di affari della sua attività imprenditoriale e dei redditi di impresa che anzi, nel
2016, sono stati più elevati dell'anno precedente;
non è stato prodotto nessun ulteriore documento reddituale inerente agli anni successivi all'infortunio.
Per analoghe ragioni, anche gli ulteriori danni di natura patrimoniale rivendicati dall'appellante non sono fondati. Parte appellante deduce di aver subito una perdita pari a euro 44.800,00 a seguito delle disdette di alcuni contratti di locazione di immobili realizzati dalla sua impresa intervenute dopo l'infortunio. Secondo la prospettazione attorea, a seguito del sinistro, non avrebbe più Parte_1 potuto svolgere adeguatamente la sua attività di commercializzazione e amministrazione di numerosi immobili, alcuni dei quali locati. Sul punto è stata prodotta una generica relazione asseritamente redatta dal Dott. , priva di firma, con la quale la difesa dell'attore ha inteso dimostrare che il Persona_6
7 recesso anticipato di alcuni dei conduttori, nei mesi successivi all'ottobre del 2016, sarebbe strettamente correlato al sinistro per cui è causa. Ritiene la Corte che, sul punto, non sia stata raggiunta alcuna valida e adeguata prova.
Infine, parte appellante ha chiesto il rimborso di euro 47.040,00 per spese di autista sostenute a seguito dell'infortunio; ha dedotto, sul punto, di aver dovuto assumere un autista (v. n.14 buste paga di Per_7
) per essere quotidianamente trasportato dalla data del sinistro fino alla fine del 2017. Anche
[...] tale richiesta non può trovare accoglimento, atteso che dalle stesse buste paga si evince che detto autista è stato assunto da in data 1.6.2015, più di un anno prima dell'incidente. Parte_1
Non è ravvisabile, pertanto, alcun nesso di causalità tra il detto esborso pecuniario e l'evento per cui è causa.
In definitiva, ha diritto alla complessiva somma di euro 52.782,65, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e al rimborso delle spese di CTP pari a euro
1.220,00, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificato, al cui pagamento è tenuta parte appellata.
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
In ragione del parziale accoglimento delle diverse domande risarcitorie formulate dall'attore, le spese processuali di entrambi i gradi seguono la parziale soccombenza ex art. 92 comma 2 c.p.c. nella misura di 2/3, vanno liquidate come in dispositivo (confermando per il primo grado quanto liquidato al
Tribunale), secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato da D.M. 147/2022), sulla base dello scaglione di valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (in ragione del quantum risarcitorio) e vanno poste a carico di ( ), in Controparte_1 Controparte_2 persona de legale rappresentante pro tempore, con compensazione della restante quota di 1/3.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste solidalmente a carico delle parti e, nei rapporti interni, nella misura di 2/3 a carico della società appellata e di 1/3 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso
[...] Controparte_1 la sentenza n. 122/2024 pubblicata il 4.01.2024, nel giudizio di primo grado iscritto al n.
11116/2018 R.G., dal G.U. della III Sez. Civile del Tribunale di Catania, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
8 patrimoniali in favore di , nella misura di complessivi euro 52.782,65 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria come indicati in motivazione.
Condanna al rimborso in favore di della complessiva somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.220,00 per le spese inerenti alla consulenza medico - legale prodotta in primo grado e all'attività del consulente di parte Dott. svolta in appello. Persona_8
Condanna il al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute da in Controparte_1 Parte_1 primo grado e nel presente giudizio di appello che si liquidano, per l'intero:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 14.103,00 (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro
4.253,00 per la fase decisionale) oltre euro 793,95 per spese vive, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, compensando tra le parti la restante quota di 1/3;
- per il giudizio di appello in complessivi euro 14.317,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase istruttoria ed euro
5.103,00 per la fase decisionale) oltre euro 1.165,50 per spese vive, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese della CTU medico - legale espletata in appello e liquidate in complessivi euro 580,00 (oltre Cassa e IVA) con decreto dell'01.07.2025 e, nei rapporti interni, nella misura di 2/3 a carico della società appellata e di 1/3 a carico di . Parte_1
Così deciso in Catania il 01.07.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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