Articolo 44 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 43Articolo 45
Versione
1 settembre 1995
Art. 44. (Giurisdizione in materia di protezione
dei maggiori d'eta') 1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di eta' sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.
2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacita' di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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