Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
186 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione S E N T E N Z A degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 186/2024 R.G. matrimonio”. promossa con ricorso congiunto da:
c.f.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e c.f.: nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Luigi Benzo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea
Conclusioni congiunte
“1. dichiarare ai sensi della Legge n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in San Francesco al Campo (TO) il Parte_1 Parte_2
25-07-2015, confermando le condizioni della separazione ed ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Francesco al Campo (TO) di procedere con l'annotazione della sentenza.”
“2. affidare i figli minori ad entrambi i genitori disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
Parte_1
3. disporre che il padre possa incontrare i figli minori e tenerli con sé secondo accordi tra con la madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera, con riaccompagno entro le ore 21:00;
- nella settimana in cui non trascorrono il week-end dal padre, il mercoledì sera con prelievo ed accompagno a scuola il giorno seguente;
- per metà delle vacanze natalizia (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo, con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
4. assegnare la casa coniugale, con tutti gli arredi che la compongono, alla sig.ra Parte_1
, dando atto che il marito se ne è già allontanato;
[...]
5. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed all'educazione dei figli quanto li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Parte_2 mantenimento dei figli, l'assegno periodico mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) fin tanto che non avrà reperito una occupazione lavorativa, allorché l'assegno periodico mensile sarà aumentato ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
e ricreative (per una attività) – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di
Ivrea. Per espresso accordo degli odierni ricorrenti, l'Assegno Unico e Universale di cui al D.lvo n.
230/2021 verrà erogato per intero nella misura del 100% alla madre, sig.ra Parte_1
rinunciando il sig. a richiederne il 50%. Parte_2
6. Dare atto che i genitori prestano fin da ora il loro reciproco consenso a che i nominativi dei figli minori siano indicati sul passaporto di entrambi.
7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla richiesta
l'uno nei confronti dell'altra e così reciprocamente ad un contributo per il proprio mantenimento.
8. Spese compensate.!”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 27.1.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa sentenza di Parte_2
separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio concordatario a San Francesco al Campo, il 25.7.2015, registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2015;
- dall'unione è nata prole ( a CI (TO) il 12-04-2014 e Persona_1 Persona_2
a CI (TO) il 09-02-2018);
- la comunione spirituale tra i coniugi è venuta meno essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
- era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Dopo la pronuncia della sentenza di separazione, all'udienza del giorno 9.4.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 10.4.2025.
Nelle sue conclusioni (in data 8.8.2024), il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti. Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che verificatisi i necessari presupposti, ex art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis.49 c.p.c.: la separazione veniva pronunciata su domanda congiunta con sentenza n. 947/2024, pubblicata in data 6.8.2024 passata in giudicato il 3.3.2025 (come da attestazione del 7.3.2025 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per il mantenimento dei figli e le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto dalle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in San Francesco al Campo, il 25.7.2015, registrato presso l'Ufficio di Stato Parte_2
civile del detto Comune al n. 5, parte II, Serie A, anno 2015; - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Francesco al Campo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29.4.25
IL PRESIDENTE rel/est
Alessandro Scialabba