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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1578/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 25.02.2025, vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone (KR), alla Piazza C.F._1
Maria Anania Ostetrica, n. 22, presso lo studio dell'avv. PIGNOLO DANIELE
(cod. fisc. – pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
1 , nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Crotone, Corso Mazzini, n. C.F._3
76, Pal. Riganello, presso l'avv. ROBERTO ELIA (cod. fisc. C.F._1
– pec: che la rappresenta e difende per Email_2
mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.11.2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con la resistente CP_1
, in Isola di Capo Rizzuto (KR), il giorno 10.6.2000, trascritto nei
[...]
registri dello stato civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), al n. 30, parte
II, serie A, anno 2000; che avevano avuto due figli, (C.F.: Per_1
) nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._4 PE
) nato a [...] il [...]; C.F._5
che il Tribunale di Crotone aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate con decreto n. 38/2023 del
21.12.2022 (R.G. n. 1436/2022); che da allora non si erano riconciliati tra di loro ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, tanto premesso, chiedeva: la preliminare dichiarazione provvisoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre nel merito, la pronuncia della sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento statuito con l'omologa di separazione in € 300,00 a carico del Sig.
2 , da versare alla Sig.ra e disposto in favore Parte_1 Controparte_1
dell'allora figlio minorenne;
la corresponsione in favore e sul conto PE
corrente del figlio , da parte di entrambi i genitori, in misura uguale, PE
della somma mensile pari ad € 500,00, ciascuno;
la corresponsione in favore e sul conto corrente della figlia da parte di entrambi i genitori, in misura Per_1
uguale, della somma mensile pari ad € 200,00, ciascuno;
possibilità di elezione della residenza per entrambi i figli, ovunque lo riterranno opportuno.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva CP_1
, deducendo che non si opponeva alla pronuncia della sentenza non
[...]
definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva: disporre la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
il rigetto di tutte le altre domande del ricorrente, siccome inammissibili o comunque infondate;
in via riconvenzionale, dichiarare che la figlia maggiorenne dei coniugi, Per_1
non ha diritto ad alcun mantenimento, essendo economicamente autosufficiente;
sempre in via riconvenzionale, dichiarare che il figlio maggiorenne dei coniugi,
, quale studente universitario, ha a tutt'oggi diritto al mantenimento PE
da parte dei suoi genitori e, per l'effetto, attesa la sua coabitazione con la madre, dichiarare l'obbligo con conseguente condanna del Sig. a Parte_1
corrispondere l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di
, in ragione di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione come per legge, PE
ovvero nella misura legalmente dovuta, nonché l'obbligo con conseguente condanna di entrambi i genitori, a corrispondergli quanto necessario in relazione alle spese universitarie (vitto, alloggio, materiale didattico, tasse universitarie e viaggi di andata e ritorno dalla sede di studi), sanitarie e alle altre spese straordinarie (sportive e ricreative) nella misura della metà per ciascuno di loro.
Con decreto dell'11.12.2024, il Presidente delegato assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
3 Comparsi i coniugi innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 25.2.2025 in assenza di attività istruttoria, le parti depositavano accordo di divorzio alle condizioni concordate congiuntamente;
pertanto, preso atto della trasformazione del rito da contenzioso in consensuale, visto il parere favorevole del P.M. reso in data 14.2.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, su richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) i coniugi rinunziano reciprocamente a qualsivoglia pretesa di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
2) la loro figlia maggiorenne è economicamente Persona_3
autosufficiente, in quanto lavoratrice dipendente, percettrice di canoni locativi di un appartamento di sua proprietà e inoltre convivente col suo compagno in altra abitazione in Crotone. Per dette ragioni, entrambi i coniugi riconoscono che la predetta non abbia diritto ad alcuna forma di mantenimento a loro carico;
3) il loro figlio maggiorenne , studente universitario, non Persona_4
è economicamente autosufficiente e, pertanto, entrambi i coniugi si obbligano a versare ciascuno mensilmente al predetto, un assegno di mantenimento per le sue esigenze ordinarie, nonché per le spese universitarie (tasse, materiale didattico, vitto, locazione immobile, viaggi di andata e ritorno dalla sede universitaria), oltre che per le attività ludico-
4 sportive-ricreative, nella seguente misura: € 500,00 per ed Parte_1
€ 400,00 per;
Controparte_1
4) entrambi i coniugi si obbligano a versare altresì, in favore di
[...]
, ciascuno il 50% per tutte le spese sanitarie occorrenti ed il 50% Per_4
ciascuno per tutte le spese straordinarie imprevedibili;
5) per effetto del presente accordo, il ricorrente rinunzia all' originaria domanda di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario pendente innanzi a codesto Tribunale;
la resistente accetta detta rinunzia e a sua volta rinunzia alle domande riconvenzionali proposte;
il ricorrente accetta detta rinunzia della resistente;
6) infine, entrambi domandano in forma congiunta, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario alle condizioni indicate e con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Collegio, ritenuta la congruità ex lege delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto gli accordi tra i coniugi.
Avendo le parti concordato le condizioni, sussistono ragioni di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
17/02/1973, cod. fisc. in Isola di Capo Rizzuto (KR), il C.F._3
giorno 10.6.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Isola di
Capo Rizzuto (KR), al n. 30, parte II, serie A, anno 2000 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), di
5 procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone che le parti continueranno a vivere separate e libere di stabilire la residenza ovunque lo riterranno opportuno;
- Dispone che le condizioni siano quelle su indicate, concordate dai coniugi.
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, nella Camera di
Consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1578/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 25.02.2025, vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone (KR), alla Piazza C.F._1
Maria Anania Ostetrica, n. 22, presso lo studio dell'avv. PIGNOLO DANIELE
(cod. fisc. – pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
1 , nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Crotone, Corso Mazzini, n. C.F._3
76, Pal. Riganello, presso l'avv. ROBERTO ELIA (cod. fisc. C.F._1
– pec: che la rappresenta e difende per Email_2
mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.11.2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con la resistente CP_1
, in Isola di Capo Rizzuto (KR), il giorno 10.6.2000, trascritto nei
[...]
registri dello stato civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), al n. 30, parte
II, serie A, anno 2000; che avevano avuto due figli, (C.F.: Per_1
) nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._4 PE
) nato a [...] il [...]; C.F._5
che il Tribunale di Crotone aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate con decreto n. 38/2023 del
21.12.2022 (R.G. n. 1436/2022); che da allora non si erano riconciliati tra di loro ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, tanto premesso, chiedeva: la preliminare dichiarazione provvisoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre nel merito, la pronuncia della sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento statuito con l'omologa di separazione in € 300,00 a carico del Sig.
2 , da versare alla Sig.ra e disposto in favore Parte_1 Controparte_1
dell'allora figlio minorenne;
la corresponsione in favore e sul conto PE
corrente del figlio , da parte di entrambi i genitori, in misura uguale, PE
della somma mensile pari ad € 500,00, ciascuno;
la corresponsione in favore e sul conto corrente della figlia da parte di entrambi i genitori, in misura Per_1
uguale, della somma mensile pari ad € 200,00, ciascuno;
possibilità di elezione della residenza per entrambi i figli, ovunque lo riterranno opportuno.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva CP_1
, deducendo che non si opponeva alla pronuncia della sentenza non
[...]
definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva: disporre la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
il rigetto di tutte le altre domande del ricorrente, siccome inammissibili o comunque infondate;
in via riconvenzionale, dichiarare che la figlia maggiorenne dei coniugi, Per_1
non ha diritto ad alcun mantenimento, essendo economicamente autosufficiente;
sempre in via riconvenzionale, dichiarare che il figlio maggiorenne dei coniugi,
, quale studente universitario, ha a tutt'oggi diritto al mantenimento PE
da parte dei suoi genitori e, per l'effetto, attesa la sua coabitazione con la madre, dichiarare l'obbligo con conseguente condanna del Sig. a Parte_1
corrispondere l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di
, in ragione di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione come per legge, PE
ovvero nella misura legalmente dovuta, nonché l'obbligo con conseguente condanna di entrambi i genitori, a corrispondergli quanto necessario in relazione alle spese universitarie (vitto, alloggio, materiale didattico, tasse universitarie e viaggi di andata e ritorno dalla sede di studi), sanitarie e alle altre spese straordinarie (sportive e ricreative) nella misura della metà per ciascuno di loro.
Con decreto dell'11.12.2024, il Presidente delegato assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
3 Comparsi i coniugi innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 25.2.2025 in assenza di attività istruttoria, le parti depositavano accordo di divorzio alle condizioni concordate congiuntamente;
pertanto, preso atto della trasformazione del rito da contenzioso in consensuale, visto il parere favorevole del P.M. reso in data 14.2.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, su richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) i coniugi rinunziano reciprocamente a qualsivoglia pretesa di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
2) la loro figlia maggiorenne è economicamente Persona_3
autosufficiente, in quanto lavoratrice dipendente, percettrice di canoni locativi di un appartamento di sua proprietà e inoltre convivente col suo compagno in altra abitazione in Crotone. Per dette ragioni, entrambi i coniugi riconoscono che la predetta non abbia diritto ad alcuna forma di mantenimento a loro carico;
3) il loro figlio maggiorenne , studente universitario, non Persona_4
è economicamente autosufficiente e, pertanto, entrambi i coniugi si obbligano a versare ciascuno mensilmente al predetto, un assegno di mantenimento per le sue esigenze ordinarie, nonché per le spese universitarie (tasse, materiale didattico, vitto, locazione immobile, viaggi di andata e ritorno dalla sede universitaria), oltre che per le attività ludico-
4 sportive-ricreative, nella seguente misura: € 500,00 per ed Parte_1
€ 400,00 per;
Controparte_1
4) entrambi i coniugi si obbligano a versare altresì, in favore di
[...]
, ciascuno il 50% per tutte le spese sanitarie occorrenti ed il 50% Per_4
ciascuno per tutte le spese straordinarie imprevedibili;
5) per effetto del presente accordo, il ricorrente rinunzia all' originaria domanda di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario pendente innanzi a codesto Tribunale;
la resistente accetta detta rinunzia e a sua volta rinunzia alle domande riconvenzionali proposte;
il ricorrente accetta detta rinunzia della resistente;
6) infine, entrambi domandano in forma congiunta, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario alle condizioni indicate e con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Collegio, ritenuta la congruità ex lege delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto gli accordi tra i coniugi.
Avendo le parti concordato le condizioni, sussistono ragioni di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
17/02/1973, cod. fisc. in Isola di Capo Rizzuto (KR), il C.F._3
giorno 10.6.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Isola di
Capo Rizzuto (KR), al n. 30, parte II, serie A, anno 2000 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), di
5 procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone che le parti continueranno a vivere separate e libere di stabilire la residenza ovunque lo riterranno opportuno;
- Dispone che le condizioni siano quelle su indicate, concordate dai coniugi.
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, nella Camera di
Consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
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