Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 4357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4357 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04357/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05024/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5024 del 2022, proposto da
HE CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Billwiller, Eleonora Marzano, Ivana Cervone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Iroso, Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
determina comunale n. 123/2019 e tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti,
e per l’accertamento dell’obbligo
dell’amministrazione resistente, nella scelta del personale da assumere, di dare precedenza alla graduatoria n. 198 del 18.04.2005 nella quale, il ricorrente si classificava come idoneo non vincitore e non a quella successiva, del 12.12.2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Afragola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone di avere partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dall’amministrazione resistente al fine di coprire n.6 posti di agente di Polizia Municipale, categoria C1, indetto con determina dirigenziale n- 158/a del 17.05.2002.
Aggiunge che l’amministrazione resistente, con determina n.198/A del 18/04/2005, provvedeva ad approvare la graduatoria definitiva per il suddetto concorso, nella quale si collocava tra gli idonei non vincitori
Lamenta che l’amministrazione con deliberazione della giunta comunale n.00142/2018 del 11.12.2018, ad integrazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, approvava l’assunzione di 36 istruttori di vigilanza categoria C.1.e con determinazione n.123 del
25.02.2019 decideva di sopperire al fabbisogno di personale individuato alla data dell’11.12.2018, attingendo unicamente alla graduatoria di concorso approvata con delibera n.1589 del 12.12.2011. senza dare precedenza alla graduatoria precedente, la quale era ancora in vigore in virtù di plurimi interventi normativi.
Premessa la sussistenza della giurisdizione del TAR adito, anche in virtù della declinatoria di giurisdizione del GO, con sentenza n. 5856/2021 pubblicata in data 29.12.2021, deduce
DIRITTO ALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E DELLA SUCCESSIVA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’amministrazione resistente, nella scelta del personale da assumere, avrebbe dovuto dare precedenza senz’altro alla graduatoria n. 198 del 18.04.2005 nella quale, si classificava come idoneo non vincitore e non come fatto a quella successiva, del 12.12.2011
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, deducendo la inammissibilità ed infondatezza del ricorso nel merito.
Alla pubblica udienza del 21.5.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione del TAR adito, condividendosi gli approdi del giudice del lavoro, in ragione dei quali viene in rilievo la contestazione di un atto di macroorganizzazione, ovvero la scelta discrezionale dell’amministrazione di far luogo allo scorrimento della graduatoria del 2011, in luogo di quella del 2005 pretesa dal ricorrente. Invero il ricorrente , a seguito della sentenza n. 1836/2021 emessa dal Tribunale Civile di Napoli Nord sezione lavoro in data 29.12.2021 riassumeva il giudizio innanzi al Giudice Amministrativo, concernendo la controversia la validità e l’adozione degli atti amministrativi relativi alle procedure concorsuali , e in genere scelte discrezionali dell'amministrazione.
La controversia non attiene infatti ad una semplice pretesa di diritto soggettivo, ma ad una questione di sindacato sull’esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione comunale, il quale rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Il ricorso è tutto incentrato sulla pretesa perdurante validità della graduatoria del 2005 alla quale l’amministrazione avrebbe dovuto secondo il costrutto attoreo dare precedenza. Tale questione appare tuttavia irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
Osserva invero il Collegio che la presente domanda va respinta, consistendo la stessa una reiterazione , sebbene alla luce di nuove determinazioni comunali, di quanto già lamentato in altro precedente giudizio svoltosi dinanzi a questo TAR.
Invero , con ricorso al TAR Campania Napoli R.G. 5329/2010, il ricorrente aveva impugnato il bando di concorso pubblicato il 24/08/2010 per istruttori di Polizia Municipale di Afragola, deducendo di essere idoneo non vincitore della precedente graduatoria approvata nel 2005, e quindi lamentando l’indizione di una nuova procedura per coprire gli stessi posti per i quali aveva già conseguito l’idoneità.
Il ricorso veniva respinto con sentenza TAR Campania Napoli n. 5468/2015 (in allegato alla produzione dell’amministrazione comunale ). Avverso tale sentenza è stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato R.G. 1093/2016; con decreto presidenziale n. 1950/2021 (in allegato alla produzione del Comune del 30.4.2025 ) è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di appello, divenendo così definitiva la adozione dell’impugnato bando di concorso del 2010 nonché della relativa graduatoria.
In sostanza, la questione definitasi innanzi nel 2015 è la medesima sottoposta al Tribunale Ordinario, successivamente nel 2021, e poi riassunta con il presente ricorso , avendo la parte contestato la scelta dell’amministrazione di indire un nuovo concorso per la copertura dei posti ai quali aspirava.
L’attuale determinazione non è altro che atto conseguenziale rispetto a quanto già statuito con provvedimento ormai inoppugnabile del Comune intimato.
Pertanto l’amministrazione comunale, con la determinazione n. 123 del 25.02.2019, impugnata e il cui contenuto è pacifico tra le parti in lite ( sebbene non sia stata depositata in giudizio) , sulla base della pregressa procedura concorsuale del 2011, ha deciso di attingere unicamente alla graduatoria di quel concorso per la copertura di posti vacanti . Ciò si pone direttamente in via conseguenziale rispetto alla indizione di un nuovo concorso , dopo quello del 2005, privilegiando la graduatoria più recente; né appare illogico , dal momento che –pur ammessa la perdurante vigenza della graduatoria concorsuale del 2005- l’utilizzo di una graduatoria di parecchi anni posteriore ha consentito, come dedotto dalla difesa comunale, di attingere alla graduatoria più recente e in sintonia con le linee programmatiche di assunzione.
L’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione sotto tale profilo non appare censurabile, né arbitrario, perseguendo lo scopo di far fronte alle necessità di personale al momento dell'approvazione del piano di assunzioni.
La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO