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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8223 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/06/1984, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Tuvoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Goddi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/06/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi e vivranno separati, con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 mutuo rispetto e con quello di comunicarsi reciprocamente, a mezzo raccomandata a/r, ogni eventuale cambio di residenza.
2) I coniugi dichiarano che intendono mantenere inalterato lo stato di fatto che si è consolidato in punto di regime abitativo dopo il venir meno della comunione spirituale e materiale e così come di seguito articolato.
3) Il sig. vivrà presso l'abitazione dei propri genitori sita in Cagliari-Pirri Pt_1 alla Via Andrea Vesalio n. 18.
4) La sig.ra vivrà presso l'immobile abitazione casa coniugale sita in CP_1
Cagliari-Pirri alla Via Pietro Maroncelli n. 17, piano 1, distinta al Catasto Fabbricati, Sez. B, Foglio 6, Particella 2693, sub. 3, Zona censuaria 3, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 7,5 vani, di cui i sig.ri e Pt_1 CP_1 sono ad oggi titolari nella misura rispettivamente di ½ pro indiviso ciascuno del diritto di piena e perfetta proprietà in regime di comunione legale e che allo stato attuale rimane comunque intestata in comproprietà al 50% ad entrambi i coniugi, fermi i termini e le determinazioni dell'accordo a seguire meglio specificati.
Pag. 2 di 6 Sul predetto immobile gravano ad oggi mutuo Banco di Sardegna e mutuo Banca Intesa San Paolo, intestati ad entrambi i coniugi.
5) In considerazione di ciò, gli stessi coniugi intendono sciogliere la comunione sui beni di loro proprietà e regolare e definire, a tacitazione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal vincolo coniugale, tutti gli aspetti patrimoniali ricollegabili al matrimonio, al regime di separazione dei beni ed agli obblighi inter partes come segue.
6) La sig.ra , mediante l'assistenza di un notaio, entro 6 mesi Controparte_1 dall'omologa di separazione, si obbliga a trasferire al sig. che si Parte_1 obbliga ad accettare, la propria quota pari ad ½ pro indiviso del diritto di piena e perfetta proprietà dell'immobile ex casa coniugale sita in Cagliari-Pirri alla Via Pietro Maroncelli n. 17, piano 1, distinta al Catasto Fabbricati, Sez. B, Foglio 6, Particella 2693, sub. 3, Zona censuaria 3, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 7,5 vani, (ai coniugi pervenuta in virtù di atto a rogito del Notaio
del 29 giugno 2017, Rep. N. 2887/2544, registrato a Cagliari in Persona_1 data 3 luglio 2017 al n. 5638), a fronte della corresponsione da parte del sig.
di un importo concordato tra le parti in € 30.000,00 oltre Parte_1 all'attribuzione a esclusivo favore della signora di tutte le somme CP_1 accantonate nel conto corrente cointestato in essere presso Banca Intesa Sanpaolo n. 1000/00005523, per un ammontare di € 20.000,00, e così per un totale complessivo di € 50.000,00.
7) Tale importo è stato calcolato tenendo in considerazione l'apporto esclusivo del sig. per l'acquisto del suddetto immobile casa familiare e per la Pt_1 ristrutturazione dello stesso (comprensivo anche delle spese di mediazione), ammontante ad un totale di € 114.000,00.
La sig.ra riconosce il suddetto credito del Sig. . CP_1 Pt_1
8) Contestualmente il sig. si impegna ad accollarsi integralmente il mutuo Pt_1 gravante sull'immobile con totale liberazione della sig.ra CP_1
Tale operazione di trasferimento è condizionata all'ottenimento da parte dell'Istituto di Credito opzionato dal sig. di concessione di ulteriori Pt_1 eventuali provviste necessarie per l'acquisto nonché all'ottenimento di assenso da parte degli Istituti di Credito (Banco di Sardegna e Banca Intesa San Paolo) medesimi all'accollo del mutuo a carico del sig. . Pt_1
9) Le parti si impegnano a formalizzare il rogito relativo al trasferimento immobiliare in favore del sig. di cui sopra, dinanzi ad un notaio, entro 6 Pt_1 mesi dall'omologazione del verbale di separazione consensuale, e le spese e gli oneri relativi saranno sostenuti integralmente dal sig. . Parte_1
10) Le parti si accordano affinché, con il trasferimento della suddetta quota immobiliare al sig. , rimangano in favore della sig.ra Pt_1 Controparte_1 tutte le detrazioni fiscali in relazione alle opere di ristrutturazione edilizia,
Pag. 3 di 6 nonché quelle relative all'acquisto del mobilio e dell'impianto di condizionamento eseguite sull'abitazione familiare.
11) Le parti chiedono fin d'ora l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa e/o tributo previsto dall'Art. 19 L. 74/87, specificando che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e familiare.
12) Nelle more, in attesa che il sig. acquisti la quota di ½ della casa familiare, Pt_1 la sig.ra potrà continuare ad abitare l'immobile casa familiare alle CP_1 seguenti condizioni: nessun versamento di canone di locazione;
accollo integrale delle spese relative a tutte le utenze/imposte/tasse dell'immobile a partire dal mese di luglio 2025; il sig. provvederà al cambio delle domiciliazioni delle Pt_1 utenze attualmente agganciate al proprio conto personale e si impegna a comunicare e inoltrare le richieste di pagamento/bollette delle utenze alla sig.ra la quale dovrà provvedere al pagamento a semplice richiesta. CP_1
13) Contestualmente all'atto di trasferimento della quota dell'immobile a favore del sig. , la sig.ra dovrà liberare l'immobile con consegna dello stesso Pt_1 CP_1
e delle chiavi dell'abitazione, salvo che la sig.ra non trovi altro alloggio CP_1 prima di tale termine.
14) La signora cesserà di versare la propria parte del mutuo solo al CP_1 momento dell'accollo del mutuo da parte del signor;
fino a quel momento i Pt_1 signori e contribuiranno al pagamento dei ratei nella misura del Pt_1 CP_1
50% ciascuno.
15) Contestualmente al trasferimento della quota dell'immobile i signori e Pt_1 provvederanno alla chiusura del C/C bancario cointestato n. CP_1
1000/00005523 in essere presso Banca Intesa Sanpaolo, Filiale di Via Salaris, 10, 09128, Cagliari (CA) e dichiarano di prestare fin d'ora reciproco consenso alla chiusura del predetto conto con l'attribuzione del saldo attivo in favore della sig.ra così come sopra meglio precisato. CP_1
16) Con riferimento ai beni mobili e agli elettrodomestici presenti all'interno dell'abitazione verranno divisi fra le parti con le seguenti modalità: la signora terrà per sé la tv della camera da letto, il microonde e l'asciugatrice, il CP_1 tavolo della cucina e le sedie, la camera da letto matrimoniale (compreso il lampadario), i mobili e il divano del salone (madia, mobile basso e lampadario ad eccezione di un appendiabiti).
17) Tutto il resto dei mobili (compresi cucina, bagni e camera grigia), suppellettili ed elettrodomestici (compresi lavatrice, forno, lavastoviglie, frigorifero, tv cucina, friggitrice, macchinetta del caffè, Dyson, e ferro da stiro), rimarranno a corredo dell'immobile e assegnati al sig. con il trasferimento del bene, Pt_1 come da inventario allegato al ricorso.
18) Qualora il Sig. , successivamente alla scadenza del termine di 6 mesi Pt_1 dall'omologazione della separazione, non dovesse riuscire ad accedere al
Pag. 4 di 6 credito e conseguentemente acquistare la quota pari ad ½ di proprietà della sig.ra scaduto tale termine i coniugi comproprietari si impegnano CP_1 comunque a mettere in vendita a terzi l'immobile, anche dando eventualmente incarico ad Agenzia di intermediazione immobiliare.
Nell'ipotesi in cui l'immobile venga ceduto per l'intero a terzi, il ricavato dell'eventuale vendita depurato di tutti i debiti e delle spese - compresa l'estinzione dei mutui residui e le eventuali spese di mediazione immobiliare che andranno ripartite al 50% - verrà diviso e attribuito ad ognuno dei coniugi nella misura di ½ ciascuno, al netto del credito vantato dal sig. , pari ad Parte_1 euro 114.000,00 (e già riconosciuto dalla sig.ra , di cui dovrà CP_1 necessariamente tenersi conto nella ripartizione dell'incasso.
In tale eventualità di vendita a terzi le somme del C/C bancario n. 1000/00005523 in essere presso Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Via Salaris, 10, 09128, Cagliari (CA) andranno ripartite equamente al 50% fra i coniugi.
Altresì i beni mobili custoditi all'interno dell'abitazione verranno divisi nella misura del 50% fra i coniugi (salvo che vengano anch'essi venduti con il trasferimento dell'immobile a terzi).
Con il trasferimento dell'immobile a terzi, i rimborsi collegati alle detrazioni fiscali in relazione alle opere di ristrutturazione edilizia eseguite sull'abitazione familiare, andranno ripartiti equamente al 50% fra i sig.ri e Pt_1 CP_1
In tale eventualità, alla scadenza del suddetto termine di 6 mesi l'immobile dovrà essere lasciato libero dalla sig.ra al fine di poterlo mettere a rendita - CP_1 nelle more della vendita - mediante locazione a terzi, salvo che uno dei due coniugi non voglia abitarlo con la corresponsione all'altro di un canone di locazione (calcolato sulla base dei canoni di locazione della zona) per il mancato godimento del bene e con integrale accollo delle spese e dei consumi dell'abitazione.
In tal caso, successivamente alla vendita del bene a terzi e alla conseguente estinzione dei mutui gravanti sull'immobile, i signori e Pt_1 CP_1 provvederanno alla chiusura del conto cointestato in essere.
19) I coniugi danno atto che il sig. è titolare esclusivo di un libretto postale Pt_1
(buono postale dematerializzato) in essere presso Poste Italiane S.p.A. e che le somme ivi contenute pari ad € 2.500,00 verranno liquidate esclusivamente al sig.
, senza che la signora possa avanzare in relazione alle suddette Pt_1 CP_1 somme pretesa alcuna.
20) I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio, al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente.
21) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
Pag. 5 di 6 22) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altro, di aver ripartito fra loro ogni altro bene comune e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento e/o ad alcun altro titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8223 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/06/1984, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Tuvoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Goddi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/06/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi e vivranno separati, con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 mutuo rispetto e con quello di comunicarsi reciprocamente, a mezzo raccomandata a/r, ogni eventuale cambio di residenza.
2) I coniugi dichiarano che intendono mantenere inalterato lo stato di fatto che si è consolidato in punto di regime abitativo dopo il venir meno della comunione spirituale e materiale e così come di seguito articolato.
3) Il sig. vivrà presso l'abitazione dei propri genitori sita in Cagliari-Pirri Pt_1 alla Via Andrea Vesalio n. 18.
4) La sig.ra vivrà presso l'immobile abitazione casa coniugale sita in CP_1
Cagliari-Pirri alla Via Pietro Maroncelli n. 17, piano 1, distinta al Catasto Fabbricati, Sez. B, Foglio 6, Particella 2693, sub. 3, Zona censuaria 3, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 7,5 vani, di cui i sig.ri e Pt_1 CP_1 sono ad oggi titolari nella misura rispettivamente di ½ pro indiviso ciascuno del diritto di piena e perfetta proprietà in regime di comunione legale e che allo stato attuale rimane comunque intestata in comproprietà al 50% ad entrambi i coniugi, fermi i termini e le determinazioni dell'accordo a seguire meglio specificati.
Pag. 2 di 6 Sul predetto immobile gravano ad oggi mutuo Banco di Sardegna e mutuo Banca Intesa San Paolo, intestati ad entrambi i coniugi.
5) In considerazione di ciò, gli stessi coniugi intendono sciogliere la comunione sui beni di loro proprietà e regolare e definire, a tacitazione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal vincolo coniugale, tutti gli aspetti patrimoniali ricollegabili al matrimonio, al regime di separazione dei beni ed agli obblighi inter partes come segue.
6) La sig.ra , mediante l'assistenza di un notaio, entro 6 mesi Controparte_1 dall'omologa di separazione, si obbliga a trasferire al sig. che si Parte_1 obbliga ad accettare, la propria quota pari ad ½ pro indiviso del diritto di piena e perfetta proprietà dell'immobile ex casa coniugale sita in Cagliari-Pirri alla Via Pietro Maroncelli n. 17, piano 1, distinta al Catasto Fabbricati, Sez. B, Foglio 6, Particella 2693, sub. 3, Zona censuaria 3, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 7,5 vani, (ai coniugi pervenuta in virtù di atto a rogito del Notaio
del 29 giugno 2017, Rep. N. 2887/2544, registrato a Cagliari in Persona_1 data 3 luglio 2017 al n. 5638), a fronte della corresponsione da parte del sig.
di un importo concordato tra le parti in € 30.000,00 oltre Parte_1 all'attribuzione a esclusivo favore della signora di tutte le somme CP_1 accantonate nel conto corrente cointestato in essere presso Banca Intesa Sanpaolo n. 1000/00005523, per un ammontare di € 20.000,00, e così per un totale complessivo di € 50.000,00.
7) Tale importo è stato calcolato tenendo in considerazione l'apporto esclusivo del sig. per l'acquisto del suddetto immobile casa familiare e per la Pt_1 ristrutturazione dello stesso (comprensivo anche delle spese di mediazione), ammontante ad un totale di € 114.000,00.
La sig.ra riconosce il suddetto credito del Sig. . CP_1 Pt_1
8) Contestualmente il sig. si impegna ad accollarsi integralmente il mutuo Pt_1 gravante sull'immobile con totale liberazione della sig.ra CP_1
Tale operazione di trasferimento è condizionata all'ottenimento da parte dell'Istituto di Credito opzionato dal sig. di concessione di ulteriori Pt_1 eventuali provviste necessarie per l'acquisto nonché all'ottenimento di assenso da parte degli Istituti di Credito (Banco di Sardegna e Banca Intesa San Paolo) medesimi all'accollo del mutuo a carico del sig. . Pt_1
9) Le parti si impegnano a formalizzare il rogito relativo al trasferimento immobiliare in favore del sig. di cui sopra, dinanzi ad un notaio, entro 6 Pt_1 mesi dall'omologazione del verbale di separazione consensuale, e le spese e gli oneri relativi saranno sostenuti integralmente dal sig. . Parte_1
10) Le parti si accordano affinché, con il trasferimento della suddetta quota immobiliare al sig. , rimangano in favore della sig.ra Pt_1 Controparte_1 tutte le detrazioni fiscali in relazione alle opere di ristrutturazione edilizia,
Pag. 3 di 6 nonché quelle relative all'acquisto del mobilio e dell'impianto di condizionamento eseguite sull'abitazione familiare.
11) Le parti chiedono fin d'ora l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa e/o tributo previsto dall'Art. 19 L. 74/87, specificando che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e familiare.
12) Nelle more, in attesa che il sig. acquisti la quota di ½ della casa familiare, Pt_1 la sig.ra potrà continuare ad abitare l'immobile casa familiare alle CP_1 seguenti condizioni: nessun versamento di canone di locazione;
accollo integrale delle spese relative a tutte le utenze/imposte/tasse dell'immobile a partire dal mese di luglio 2025; il sig. provvederà al cambio delle domiciliazioni delle Pt_1 utenze attualmente agganciate al proprio conto personale e si impegna a comunicare e inoltrare le richieste di pagamento/bollette delle utenze alla sig.ra la quale dovrà provvedere al pagamento a semplice richiesta. CP_1
13) Contestualmente all'atto di trasferimento della quota dell'immobile a favore del sig. , la sig.ra dovrà liberare l'immobile con consegna dello stesso Pt_1 CP_1
e delle chiavi dell'abitazione, salvo che la sig.ra non trovi altro alloggio CP_1 prima di tale termine.
14) La signora cesserà di versare la propria parte del mutuo solo al CP_1 momento dell'accollo del mutuo da parte del signor;
fino a quel momento i Pt_1 signori e contribuiranno al pagamento dei ratei nella misura del Pt_1 CP_1
50% ciascuno.
15) Contestualmente al trasferimento della quota dell'immobile i signori e Pt_1 provvederanno alla chiusura del C/C bancario cointestato n. CP_1
1000/00005523 in essere presso Banca Intesa Sanpaolo, Filiale di Via Salaris, 10, 09128, Cagliari (CA) e dichiarano di prestare fin d'ora reciproco consenso alla chiusura del predetto conto con l'attribuzione del saldo attivo in favore della sig.ra così come sopra meglio precisato. CP_1
16) Con riferimento ai beni mobili e agli elettrodomestici presenti all'interno dell'abitazione verranno divisi fra le parti con le seguenti modalità: la signora terrà per sé la tv della camera da letto, il microonde e l'asciugatrice, il CP_1 tavolo della cucina e le sedie, la camera da letto matrimoniale (compreso il lampadario), i mobili e il divano del salone (madia, mobile basso e lampadario ad eccezione di un appendiabiti).
17) Tutto il resto dei mobili (compresi cucina, bagni e camera grigia), suppellettili ed elettrodomestici (compresi lavatrice, forno, lavastoviglie, frigorifero, tv cucina, friggitrice, macchinetta del caffè, Dyson, e ferro da stiro), rimarranno a corredo dell'immobile e assegnati al sig. con il trasferimento del bene, Pt_1 come da inventario allegato al ricorso.
18) Qualora il Sig. , successivamente alla scadenza del termine di 6 mesi Pt_1 dall'omologazione della separazione, non dovesse riuscire ad accedere al
Pag. 4 di 6 credito e conseguentemente acquistare la quota pari ad ½ di proprietà della sig.ra scaduto tale termine i coniugi comproprietari si impegnano CP_1 comunque a mettere in vendita a terzi l'immobile, anche dando eventualmente incarico ad Agenzia di intermediazione immobiliare.
Nell'ipotesi in cui l'immobile venga ceduto per l'intero a terzi, il ricavato dell'eventuale vendita depurato di tutti i debiti e delle spese - compresa l'estinzione dei mutui residui e le eventuali spese di mediazione immobiliare che andranno ripartite al 50% - verrà diviso e attribuito ad ognuno dei coniugi nella misura di ½ ciascuno, al netto del credito vantato dal sig. , pari ad Parte_1 euro 114.000,00 (e già riconosciuto dalla sig.ra , di cui dovrà CP_1 necessariamente tenersi conto nella ripartizione dell'incasso.
In tale eventualità di vendita a terzi le somme del C/C bancario n. 1000/00005523 in essere presso Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Via Salaris, 10, 09128, Cagliari (CA) andranno ripartite equamente al 50% fra i coniugi.
Altresì i beni mobili custoditi all'interno dell'abitazione verranno divisi nella misura del 50% fra i coniugi (salvo che vengano anch'essi venduti con il trasferimento dell'immobile a terzi).
Con il trasferimento dell'immobile a terzi, i rimborsi collegati alle detrazioni fiscali in relazione alle opere di ristrutturazione edilizia eseguite sull'abitazione familiare, andranno ripartiti equamente al 50% fra i sig.ri e Pt_1 CP_1
In tale eventualità, alla scadenza del suddetto termine di 6 mesi l'immobile dovrà essere lasciato libero dalla sig.ra al fine di poterlo mettere a rendita - CP_1 nelle more della vendita - mediante locazione a terzi, salvo che uno dei due coniugi non voglia abitarlo con la corresponsione all'altro di un canone di locazione (calcolato sulla base dei canoni di locazione della zona) per il mancato godimento del bene e con integrale accollo delle spese e dei consumi dell'abitazione.
In tal caso, successivamente alla vendita del bene a terzi e alla conseguente estinzione dei mutui gravanti sull'immobile, i signori e Pt_1 CP_1 provvederanno alla chiusura del conto cointestato in essere.
19) I coniugi danno atto che il sig. è titolare esclusivo di un libretto postale Pt_1
(buono postale dematerializzato) in essere presso Poste Italiane S.p.A. e che le somme ivi contenute pari ad € 2.500,00 verranno liquidate esclusivamente al sig.
, senza che la signora possa avanzare in relazione alle suddette Pt_1 CP_1 somme pretesa alcuna.
20) I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio, al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente.
21) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
Pag. 5 di 6 22) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altro, di aver ripartito fra loro ogni altro bene comune e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento e/o ad alcun altro titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 6 di 6