Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 391
Articolo 1
- Legge 23 agosto 1988, n. 391
Articolo 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 391
Versione
8 settembre 1988
8 settembre 1988