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Articolo 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 391
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Legge 23 agosto 1988, n. 391
Articolo 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 391
Versione
8 settembre 1988
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 8 settembre 1988
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