Art. 4. (Principi e criteri direttivi della delega
in materia di contrabbando) 1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sara' affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato la definizione in via amministrativa e la gestione dei constesti afferenti al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, con esclusione delle violazioni accertate negli spazi doganali; b) saranno definite le condizioni perche' si proceda alla sollecita ripartizione, a favore degli aventi diritto, dei proventi dei prodotti di confisca, sulla base della convalida da parte dell'autorita' giudiziaria del sequestro operato.
in materia di contrabbando) 1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sara' affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato la definizione in via amministrativa e la gestione dei constesti afferenti al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, con esclusione delle violazioni accertate negli spazi doganali; b) saranno definite le condizioni perche' si proceda alla sollecita ripartizione, a favore degli aventi diritto, dei proventi dei prodotti di confisca, sulla base della convalida da parte dell'autorita' giudiziaria del sequestro operato.