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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 2113/25 e n. 5934/2023 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...] e residente ad Ali Terme (ME) in C/da Parte_1
Malambri, Cod. Fisc. , rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Micali C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII Luglio, 35 is.
195,giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. to Atzeni CP_1
Oliviero, giusta procura generale per atto del Notaio dott. P. rep. n.80974 del 21.7.2015, Per_1 elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di invalidità civile (1. 118/71);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 20.11.23, la parte ricorrente rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 19.04.23, ai fini del riconoscimento dell' assegno di invalidità civile a fare data dall' epoca di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposta CP_ a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e la ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di un ctu ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito sanitario. In sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un'invalidità propria della prestazione assistenziale invocata, ma una percentuale di invalidità pari al 56%. Quindi, dopo aver depositato dichiarazione di dissenso il 26.03.25, con ricorso dell' 11.04.2025, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria dell'assegno di invalidità civile. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 26.05.25, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in seguito alla disposta ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda è in parte fondata e, pertanto, può essere parzialmente accolta.
********* Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito dell'esame Persona_2 della ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' assegno di invalidità civile presentando un' invalidità pari al 78% .
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo l' 11.04.2025 può parzialmente accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque all' accoglimento della domanda. Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno di invalidità civile, sussistendone le condizioni sanitarie, a fare data da dicembre 2024. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ai sensi dell' art 91 cpc- Pertanto, stante il riconoscimento delle condizioni sanitarie proprie dell' assegno di invalidità civile a fare data non dall' epoca di presentazione della domanda amministrativa, ma da data successiva, ovvero dal mese di dicembre
2024, data antecedente la presentazione del ricorso di ATP, dispone la condanna dell' , parte CP_1 soccombente al pagamento delle spese del relativo giudizio di ATP, che liquida per ½ in complessivi euro 584,25 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
dispone, relativamente al giudizio di merito, la condanna dell' , parte CP_1 soccombente al pagamento delle spese del relativo giudizio che liquida per ½ in complessivi euro
1.347,75 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
compensa tre le parti le rimanti quote. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_ liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 11.04.25 nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell'assegno di Parte_1 invalidità civile ai sensi dalla L. 118/1971 a fare data dal mese di dicembre 2024;
- dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese del relativo CP_1 giudizio di ATP, che liquida per ½ in complessivi euro 584,25 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
altresì, relativamente al giudizio di merito, dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle CP_1 spese del relativo giudizio che liquida per ½ in complessivi euro 1.347,75 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
compensa tre le parti le rimanenti quote;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio. Messina, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)