Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4126/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4126/2016 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del Sindaco p.t., che si costituisce in virtù di Parte_1
Determinazione del Dirigente dell'Unità di Direzione Polizia Locale, rep. n. 168, 7.11.2016,
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Maria Rosa ZACCARDO, con domiciliazione nella sede dell'Ufficio Legale dell'ente in alla Via IO RO, Palazzo della Mobilità; Pt_1
APPELLANTE
E
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo Controparte_1 del primo grado del giudizio, dall'Avv. Sergio MAURO e dall'Avv. Domenico MUSOLINO, con elezione di domicilio nello studio del secondo;
APPELLATA avente ad oggetto: violazione del codice della strada - appello
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il con verbale n. 420/INC/2015, contestava a Parte_1 CP_1 la violazione dell'art. 145, co. 6, c.d.s., ed irrogava a costei la sanzione amministrativa
[...] pecuniaria di cui all'art. 145, co. 10, c.d.s.
Il provvedimento era così motivato:
1
2. ricorrendo al Giudice di pace di impugnava il Controparte_1 Pt_1 verbale, eccependone il difetto di motivazione ed assumendo l'inesistenza dell'infrazione, giacché ella era ferma, col veicolo che conduceva, «per dare la dovuta precedenza mentre al contrario l'auto di controparte era sopraggiunta a forte velocità procedendo con un'andatura di marcia non consona allo stato del luogo (contestuale uscita di altri veicoli dal corrispondente ingresso del Palazzo di Giustizia). La sig.ra si sottolinea ferma, mai e Tes_1 poi mai poteva aspettarsi che l'auto proveniente dalla sinistra lungo Via N. RO con direzione Via Viviani avrebbe colliso il veicolo da lei guidata [sic] e pertanto nulla poteva fare per evitare l'impatto!» (così il ricorso introduttivo;
sottolineatura presente nel testo citato).
3. Il Comune di Potenza resisteva.
4. Il Giudice di pace riteneva non dimostrata l'infrazione e, pertanto, annullava il verbale, con sentenza n. 243/2016.
5. Il proponeva appello. Parte_1
6. La i costituiva, resistendo. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non era possibile allo scrivente, essendogli stata assegnata causa ben oltre la prima udienza di comparizione delle parti (art. 4, comma 2, d. lgs. 15072011), disporre il mutamento del rito: il infatti, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 150/2011, depositare un Pt_1 ricorso, e seguire il rito del lavoro.
Esso, invece, notificava alla controparte un atto di citazione: tuttavia depositato (Cass.
civ., Sez. II, ord. 17.7.2024, n. 19754: emessa in materia di opposizione ex art. 6, d. lgs.
150/2011, ma espressione di un principio generale) tempestivamente, perché la data di deposito della sentenza impugnata (non notificata, come rimasto pacifico) era il 3 Maggio 2016, mentre quella del deposito è quella del 29 Novembre 2016 (si applica, altresì, la sospensione feriale dei termini, non trattandosi di controversia in materia di lavoro – Cass. civ., Sez. VI - 2, ord.
10.5.2017, n. 11478 – e, peraltro, nella specie, di controversia neppure regolata, in concreto, dal rito del lavoro, in ragione dell'errore procedurale commesso dall'appellante).
2. L'appello dev'essere accolto.
3. Il verbale, come si può evincere dal passo dianzi riprodotto, è chiaramente e bastevolmente motivato.
4. Quanto alla sussistenza della trasgressione, e premesso che questa non è la sede nella quale si accertano le rispettive colpe (con i relativi gradi) dei conducenti dei veicoli, ai fini
2 N. 4126/2016 R.G.A.C.
civilistici, deve osservarsi come un agente scelto della Polizia Locale del Parte_1
giunto poco dopo l'accaduto e che dichiarava di aver appreso che i veicoli CP_2 si trovavano nella stessa posizione del sinistro (circostanza ben verosimile, a giudicare dalle fotografie acquisite), redigesse un'ampia e particolareggiata relazione, corredata da dichiarazioni dei conducenti dei due veicoli coinvolti, da fotografie dei medesimi veicoli e dei luoghi, da un'immagine aerea della zona.
Da questo complesso di elementi istruttori si ricava che:
- la stava uscendo da un luogo non soggetto al pubblico passaggio (il CP_1 parcheggio dell'università) in una via pubblica e, dunque, doveva concedere la precedenza ai veicoli che sopraggiungessero nella strada (art. 145, co. 6, c.d.s.);
- ella medesima dichiarava di aver portato l'autovettura in un punto, nel quale invadeva la strada pubblica: «io purtroppo per poter avere la visuale corretta mi sono dovuta spostare un po' in avanti e quindi impegnare di un poco Via IO
RO»;
- i danni alla vettura sono ubicati nel fianco sinistro della medesima, particolarmente nella zona dello sportello del conducente: sicché la stessa vettura sporgeva in maniera netta, nel momento nel quale sopraggiungeva l'altra;
- le fotografie e l'immagine aerea dimostrano l'esistenza di un sia pur breve tratto stradale, sulla sinistra dell'autovettura all'uscita dal parcheggio, con la visuale libera: ciò implicava, allora, la possibilità, quand'anche con una specifica cautela, di avvistare i veicoli in arrivo: l'automobile della peraltro, sporgeva CP_1 oltre l'area contrassegnata, sull'asfalto, da strisce bianche, non destinata alla circolazione dei veicoli presenti su Via IO RO (e, infatti, l'altra autovettura non l'aveva invasa: v., in particolare, la fotografia n. 7), e nella quale ella doveva rimanere, in attesa del transito delle vetture favorite.
5. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4126/2016 R.G.A.C., promossa dal
, in persona del Sindaco p.t., contro Parte_1 Controparte_1 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello e, in riforma della decisione adottata dal Giudice di pace di Pt_1 mediante la sentenza n. 243/2016, rigetta la domanda presentata da CP_1 in primo grado;
[...]
2. condanna a rifondere al le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 doppio grado, liquidando le medesime in euro 200,00 per compensi del primo grado ed in euro 450,00 per compensi del secondo, oltre agli esborsi del secondo grado, nella misura di euro 98,45, al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa solo se dovute e come per legge.
3 N. 4126/2016 R.G.A.C.
Potenza, 11 Giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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