CASS
Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2024, n. 38419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38419 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 38419 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 febbraio 2024 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Pordenone nei confronti di UZ GI per i delitti di bancarotta semplice [capo a)], bancarotta preferenziale [capi b) e c)] e bancarotta fraudolenta impropria [capo d)] - commessi dall'imputato nella qualità di amministratore delegato della "Cubik System Decorating Print S.r.l.", dichiarata fallita il 20 aprile 2017 -, riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Torino con la sentenza di patteggiamento del 14 luglio 2023, irrevocabile il 19 settembre 2023, e ritenuti quelli più gravi, ha applicato al prevenuto la pena di mesi sei di reclusione, quale aumento della pena già inflittagli con la richiamata pronuncia, e l'ha sostituita con la pena del lavoro di pubblica utilità da prestare in favore di associazione benefica. 2. Il ricorso per cassazione proposto dai difensori di UZ GI consta di tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 216, comma 3, L.F. e il vizio di motivazione. E' dedotto che i pagamenti disposti a favore del co-amministratore delegato della società fallita, NI ID, per soddisfare crediti da questi vantati nei confronti della società, avevano titolo nel diritto al rimborso di spese di trasferta aventi carattere di indispensabilità per la prosecuzione dell'attività aziendale, di modo che i giudici di merito avrebbero dovuto fare applicazione del principio di diritto secondo cui soltanto i prelevamenti di denaro effettuati dall'amministratore della società per soddisfare crediti aventi titolo nel diritto al compenso, sarebbero tali da configurare, ove ritenuti congrui rispetto all'attività effettivamente espletata dall'amministratore creditore, la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Rv. 285115). - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di motivazione da travisamento del contenuto della relazione ex art. 33 L.F., nella parte in cui il Curatore fallimentare aveva affermato che i rimborsi delle spese, ritenute integranti il delitto di bancarotta preferenziale di cui al capo c), erano riferibili esclusivamente al loro beneficiario, ossia a NI ID, dotato, per quel che riguarda la società fallita, di maggiori deleghe rispetto a quelle di UZ, il cui ruolo era più prettamente riferibile alle politiche amministrative e finanziarie del gruppo. Deduce, pertanto, che in nome di un'interpretazione formalistica della qualifica formale dell'imputato, sarebbe stato violato il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 223, comma 2, n. 1 L.F. e 2621 cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che nulla - al netto di affermazioni apodittiche - sarebbe stato argomentato nella sentenza impugnata per dar conto dell'effettiva esistenza delle false appostazioni di bilancio, dell'aggravamento del dissesto e del nesso di causalità tra le prime ed 1 il secondo;
motivazione, che, invece, sarebbe stata ineludibile, se non altro perché gli stessi giudici di merito avevano escluso che le ipotizzate falsità in bilancio avessero avuto di per sé una diretta conseguenza sul patrimonio della società e, quindi, sull'entità del dissesto. 3. Con requisitoria in data 9 settembre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Cinzia Parasporo, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria in data 20 settembre 2024, il difensore del ricorrente, Avv. Mussa, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Infondato è il primo motivo di ricorso. 1.1. Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto - siano essi relativi a compensi e/o a rimborsi spese - una somma congrua rispetto al lavoro prestato (Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Rv. 266311; Sez. 5, n. 5186 del 02/10/2013, dep. 2014, Rv. 260196; Sez. 5, n. 46301 del 17/10/2007, Rv. 238291; Sez. 5, n. 43869 del 05/10/2007, Rv. 237975; Sez. 5, n. 23730 del 18/05/2006, Rv. 235325). E' stato, al riguardo, spiegato che, nell'ipotesi in cui l'amministratore, in assenza di una delibera assembleare o di una previsione statutaria, si sia ripagato di propri crediti verso la società, ricorre la fattispecie della bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, comma 3, L.F., che punisce l'imprenditore o l'amministratore di società che disponga, in funzione solutoria, dei beni aziendali in una maniera non conforme alla posizione paritaria dei creditori disposta dal legislatore (cd. 'par condiciog, perché «All'esito dell'illecito ristoro la consistenza patrimoniale complessiva non è alterata: alla carenza della dotazione di ricchezza liquida, corrispondente al pagamento preferenziale, si riscontra la scomparsa di pari passività corrispondente», di modo che «qualora sussista una ragione giuridica effettiva e reale che sorregge la pretesa del creditore, il relativo soddisfacimento (a beneficio dello stesso soggetto attivo del reato ovvero di terzi) non può mai collocarsi tra le condotte di fraudolenza patrimoniale, sanzionate dal primo comma della norma di cui all'art. 216 L.F.» (Sez. 5, n. 23730 del 18/05/2006, in motivazione). 1.2. Generica, perché non sostenuta da evidenze probatorie inopinabili, è comunque la deduzione difensiva secondo cui le spese di trasferta sostenute dall'amministratore NI - oggetto del rimborso contestato come pagamento preferenziale - sarebbero state 2 assolutamente necessarie ai fini della gestione della società fallita e, pertanto equiparabili a spese aziendali. 2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Quanto si legge nella relazione ex art. 33 L.F., allegata all'atto di impugnativa, ossia «l'appartenenza della fallita 'CSDP' ad un gruppo, nel quale vi era un'unica regia riconducibile, sia sotto il profilo della compagine societaria che della govemance altre componenti il consiglio di amministrazione: UZ GI, NI ID e RI OL, i primi due amministratori delegati ma con ampi poteri, nel caso della società fallita, per NI che aveva la responsabilità della gestione dello stabilimento produttivo di Pasiano, dell'adeguamento e dell'osservanza di tutte le normative di legge legate, appunto alla detta gestione, dei dipendenti e della loro salute» (cfr. pag. 52, primo capoverso) smentisce l'assunto difensivo secondo cui nessun contributo sarebbe stato offerto dal ricorrente alla realizzazione dei pagamenti preferenziali disposti nei confronti dell'amministratore NI. Deve, piuttosto, riconoscersi che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a suffragio dell'affermazione della corresponsabilità di UZ per gli esborsi a favore di NI - incentrata sulla posizione apicale occupata dal ricorrente sia in seno alla fallita 'CSDP' Srl. (della quale era presidente del consiglio di amministrazione), sia in seno alla holding (nella quale si trovava al vertice dell'organo amministrativo societario) (cfr. pag. 5 secondo capoverso) - dà conto, in maniera tutt'altro che illogica, dell'effettivo potere di UZ nel decidere della destinazione da assegnare alle risorse societarie, ivi compresi i pagamenti dei debiti societari. Donde, non sussiste la dedotta violazione del principio della personalità della responsabilità penale. 3. Il terzo motivo è, invece, generico. A fronte delle argomentazioni, sviluppate nella sentenza impugnata e nella sentenza di primo grado, per spiegare le ragioni per le quali le appostazioni di bilancio - relative alle 'immobilizzazioni materiali' per importi ingenti relativi all'anno di esercizio 2011, incrementatisi negli esercizi successivi (2012 e 2014), e alle 'fatture da emettere' per Euro 330.000,00 per attrezzature da cedere alla 'Cubik System' Srl. - fossero state ritenute false (cfr. pag. 5, ultimi due capoversi, della sentenza impugnata e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado), i rilievi di ricorso sul punto, come già quelli di gravame (cfr. pagg. 12-14 dell'atto di appello in data 5 luglio 2022), sono privi di effettiva valenza censoria, perché non allegano alcuna decisiva evidenza fattuale, emersa nell'istruttoria dibattimentale, atta a smentire che le poste attive (in particolare, il valore delle immobilizzazioni materiali) fossero gonfiate - a fronte dell'oggettiva situazione di insolvenza in cui versava la 'Cubik System' Srl., della quale la 'Cubik System Decorating Prink' Srl. aveva acquisito l'azienda (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e della mancanza di documentazione societaria atta a giustificare la 'capitalizzazione di costi' (che è operazione che si presta al cd. 'annacquamento del capitale sociale') (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado) - e che il mancato incasso delle fatture da emettere nei confronti della 'Cubik System' Srl. non fosse stato annotato sotto la voce 'perdite su crediti'. Parimenti, nulla di decisivo è stato addotto per contrastare quanto sostenuto dai giudici di merito, ossia che la mendace rappresentazione delle condizioni patrimoniali della 'CSDP' Srl. e dei relativi risultati di esercizio - indicati come positivi piuttosto che come negativi - aveva esposto la società - che aveva proseguito l'attività sociale senza porre mano ad interventi di ricapitalizzazione - ad un incremento dei debiti già in precedenza accumulati (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado), tanto avendone aggravato lo stato di dissesto già esistente. Aggravamento del dissesto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è tale da costituire l'evento del delitto di bancarotta impropria da reato societario (Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Rv. 270877; Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 263803; Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013, Rv. 255090): infatti, in tema di bancarotta societaria (art. 223, comma 2, n. 1 L.F.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato (Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Rv. 247254). 4. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 38419 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 febbraio 2024 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Pordenone nei confronti di UZ GI per i delitti di bancarotta semplice [capo a)], bancarotta preferenziale [capi b) e c)] e bancarotta fraudolenta impropria [capo d)] - commessi dall'imputato nella qualità di amministratore delegato della "Cubik System Decorating Print S.r.l.", dichiarata fallita il 20 aprile 2017 -, riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Torino con la sentenza di patteggiamento del 14 luglio 2023, irrevocabile il 19 settembre 2023, e ritenuti quelli più gravi, ha applicato al prevenuto la pena di mesi sei di reclusione, quale aumento della pena già inflittagli con la richiamata pronuncia, e l'ha sostituita con la pena del lavoro di pubblica utilità da prestare in favore di associazione benefica. 2. Il ricorso per cassazione proposto dai difensori di UZ GI consta di tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 216, comma 3, L.F. e il vizio di motivazione. E' dedotto che i pagamenti disposti a favore del co-amministratore delegato della società fallita, NI ID, per soddisfare crediti da questi vantati nei confronti della società, avevano titolo nel diritto al rimborso di spese di trasferta aventi carattere di indispensabilità per la prosecuzione dell'attività aziendale, di modo che i giudici di merito avrebbero dovuto fare applicazione del principio di diritto secondo cui soltanto i prelevamenti di denaro effettuati dall'amministratore della società per soddisfare crediti aventi titolo nel diritto al compenso, sarebbero tali da configurare, ove ritenuti congrui rispetto all'attività effettivamente espletata dall'amministratore creditore, la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Rv. 285115). - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di motivazione da travisamento del contenuto della relazione ex art. 33 L.F., nella parte in cui il Curatore fallimentare aveva affermato che i rimborsi delle spese, ritenute integranti il delitto di bancarotta preferenziale di cui al capo c), erano riferibili esclusivamente al loro beneficiario, ossia a NI ID, dotato, per quel che riguarda la società fallita, di maggiori deleghe rispetto a quelle di UZ, il cui ruolo era più prettamente riferibile alle politiche amministrative e finanziarie del gruppo. Deduce, pertanto, che in nome di un'interpretazione formalistica della qualifica formale dell'imputato, sarebbe stato violato il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 223, comma 2, n. 1 L.F. e 2621 cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che nulla - al netto di affermazioni apodittiche - sarebbe stato argomentato nella sentenza impugnata per dar conto dell'effettiva esistenza delle false appostazioni di bilancio, dell'aggravamento del dissesto e del nesso di causalità tra le prime ed 1 il secondo;
motivazione, che, invece, sarebbe stata ineludibile, se non altro perché gli stessi giudici di merito avevano escluso che le ipotizzate falsità in bilancio avessero avuto di per sé una diretta conseguenza sul patrimonio della società e, quindi, sull'entità del dissesto. 3. Con requisitoria in data 9 settembre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Cinzia Parasporo, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria in data 20 settembre 2024, il difensore del ricorrente, Avv. Mussa, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Infondato è il primo motivo di ricorso. 1.1. Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto - siano essi relativi a compensi e/o a rimborsi spese - una somma congrua rispetto al lavoro prestato (Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Rv. 266311; Sez. 5, n. 5186 del 02/10/2013, dep. 2014, Rv. 260196; Sez. 5, n. 46301 del 17/10/2007, Rv. 238291; Sez. 5, n. 43869 del 05/10/2007, Rv. 237975; Sez. 5, n. 23730 del 18/05/2006, Rv. 235325). E' stato, al riguardo, spiegato che, nell'ipotesi in cui l'amministratore, in assenza di una delibera assembleare o di una previsione statutaria, si sia ripagato di propri crediti verso la società, ricorre la fattispecie della bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, comma 3, L.F., che punisce l'imprenditore o l'amministratore di società che disponga, in funzione solutoria, dei beni aziendali in una maniera non conforme alla posizione paritaria dei creditori disposta dal legislatore (cd. 'par condiciog, perché «All'esito dell'illecito ristoro la consistenza patrimoniale complessiva non è alterata: alla carenza della dotazione di ricchezza liquida, corrispondente al pagamento preferenziale, si riscontra la scomparsa di pari passività corrispondente», di modo che «qualora sussista una ragione giuridica effettiva e reale che sorregge la pretesa del creditore, il relativo soddisfacimento (a beneficio dello stesso soggetto attivo del reato ovvero di terzi) non può mai collocarsi tra le condotte di fraudolenza patrimoniale, sanzionate dal primo comma della norma di cui all'art. 216 L.F.» (Sez. 5, n. 23730 del 18/05/2006, in motivazione). 1.2. Generica, perché non sostenuta da evidenze probatorie inopinabili, è comunque la deduzione difensiva secondo cui le spese di trasferta sostenute dall'amministratore NI - oggetto del rimborso contestato come pagamento preferenziale - sarebbero state 2 assolutamente necessarie ai fini della gestione della società fallita e, pertanto equiparabili a spese aziendali. 2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Quanto si legge nella relazione ex art. 33 L.F., allegata all'atto di impugnativa, ossia «l'appartenenza della fallita 'CSDP' ad un gruppo, nel quale vi era un'unica regia riconducibile, sia sotto il profilo della compagine societaria che della govemance altre componenti il consiglio di amministrazione: UZ GI, NI ID e RI OL, i primi due amministratori delegati ma con ampi poteri, nel caso della società fallita, per NI che aveva la responsabilità della gestione dello stabilimento produttivo di Pasiano, dell'adeguamento e dell'osservanza di tutte le normative di legge legate, appunto alla detta gestione, dei dipendenti e della loro salute» (cfr. pag. 52, primo capoverso) smentisce l'assunto difensivo secondo cui nessun contributo sarebbe stato offerto dal ricorrente alla realizzazione dei pagamenti preferenziali disposti nei confronti dell'amministratore NI. Deve, piuttosto, riconoscersi che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a suffragio dell'affermazione della corresponsabilità di UZ per gli esborsi a favore di NI - incentrata sulla posizione apicale occupata dal ricorrente sia in seno alla fallita 'CSDP' Srl. (della quale era presidente del consiglio di amministrazione), sia in seno alla holding (nella quale si trovava al vertice dell'organo amministrativo societario) (cfr. pag. 5 secondo capoverso) - dà conto, in maniera tutt'altro che illogica, dell'effettivo potere di UZ nel decidere della destinazione da assegnare alle risorse societarie, ivi compresi i pagamenti dei debiti societari. Donde, non sussiste la dedotta violazione del principio della personalità della responsabilità penale. 3. Il terzo motivo è, invece, generico. A fronte delle argomentazioni, sviluppate nella sentenza impugnata e nella sentenza di primo grado, per spiegare le ragioni per le quali le appostazioni di bilancio - relative alle 'immobilizzazioni materiali' per importi ingenti relativi all'anno di esercizio 2011, incrementatisi negli esercizi successivi (2012 e 2014), e alle 'fatture da emettere' per Euro 330.000,00 per attrezzature da cedere alla 'Cubik System' Srl. - fossero state ritenute false (cfr. pag. 5, ultimi due capoversi, della sentenza impugnata e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado), i rilievi di ricorso sul punto, come già quelli di gravame (cfr. pagg. 12-14 dell'atto di appello in data 5 luglio 2022), sono privi di effettiva valenza censoria, perché non allegano alcuna decisiva evidenza fattuale, emersa nell'istruttoria dibattimentale, atta a smentire che le poste attive (in particolare, il valore delle immobilizzazioni materiali) fossero gonfiate - a fronte dell'oggettiva situazione di insolvenza in cui versava la 'Cubik System' Srl., della quale la 'Cubik System Decorating Prink' Srl. aveva acquisito l'azienda (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e della mancanza di documentazione societaria atta a giustificare la 'capitalizzazione di costi' (che è operazione che si presta al cd. 'annacquamento del capitale sociale') (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado) - e che il mancato incasso delle fatture da emettere nei confronti della 'Cubik System' Srl. non fosse stato annotato sotto la voce 'perdite su crediti'. Parimenti, nulla di decisivo è stato addotto per contrastare quanto sostenuto dai giudici di merito, ossia che la mendace rappresentazione delle condizioni patrimoniali della 'CSDP' Srl. e dei relativi risultati di esercizio - indicati come positivi piuttosto che come negativi - aveva esposto la società - che aveva proseguito l'attività sociale senza porre mano ad interventi di ricapitalizzazione - ad un incremento dei debiti già in precedenza accumulati (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado), tanto avendone aggravato lo stato di dissesto già esistente. Aggravamento del dissesto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è tale da costituire l'evento del delitto di bancarotta impropria da reato societario (Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Rv. 270877; Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 263803; Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013, Rv. 255090): infatti, in tema di bancarotta societaria (art. 223, comma 2, n. 1 L.F.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato (Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Rv. 247254). 4. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2/10/2024.