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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/11/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.5768 /2017 fra le parti: in persona del Parte_1
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Garzia opponente contro
Controparte_1
in persona del suo Liquidatore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. M. Coniglio opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva infatti che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo ) , ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
All'udienza del 27.6.25 la causa è stata introitata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
1 La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.4435/17 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 35348,45 oltre interessi e spese di lite, per il pagamento di fatture emesse per prestazioni sociosanitarie erogate in favore di ospite della RSSA Pinto-Cesarino di Ostuni gestita Parte_2 dall'opposta.
Preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
In base al disposto dell' art.133 co 1 lett. c) d. lgs n.104/2010, pur in una situazione di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di controversie relative a concessioni di pubblici servizi, comprensive di quelle relative " a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora all' affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore ...", sono devolute all' le CP_2 controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi".
La Corte di Cassazione ha chiarito, individuando un orientamento interpretativo che si può considerare sostanzialmente univoco e che si condivide pienamente, che concernono indennità, canoni o altri corrispettivi le controversie "nelle quali venga in rilievo non l' esistenza o il contenuto della concessione o l' esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio o sulla determinazione delle suddette controprestazioni, ma solo l' effettiva debenza dei corrispettivi stessi in favore del concessionario, secondo un rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa"; si tratta di controversie di contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra Pubblica Amministrazione e concessionario del bene o del servizio pubblico e non coinvolgenti la verifica dell' azione autoritativa della PA sull' intera economia del rapporto concessorio (Cass. a SSUU n.28053/2018).
Peraltro già con ordinanza n.22094 del 29.10.2015 le Sezioni Unite hanno affermato che "sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie concernenti “indennità, canoni o altri corrispettivi”, nelle quali sia contestata l' applicazione della cosiddetta "regressione tariffaria" nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le
[...]
e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti Parte_3 specialistici, laddove la controversia abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell' azione autoritativa della P.A. posto che, nell' attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata nell' ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il
2 giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singoli voci costitutive del credito fatto valere dal privato”.
Va ancora premesso, in considerazione dell' oggetto della controversia, che, ai sensi dell' art. 30 della L. n. 370/1983, sono a carico del servizio sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali, giova riassumere il quadro normativo di riferimento evidenziando che, in tema di razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, il d.lgs. del 1999, n. 229 ha, tra l' altro, previsto che le Parte Regioni organizzino le in modo che garantiscano le "prestazioni sociosanitarie", cioè le attività volte alla salute della persona "mediante percorsi assistenziali integrati", quando la persona necessiti sia di prestazioni sanitarie, sia di azioni di protezione sociale, tali da garantire la continuità tra cura e riabilitazione (artt. 3 quinquies, comma uno, lett. c,
e art. 3 septies, comma uno).
Nell' ambito delle suddette prestazioni, la Cassazione, con la sentenza 28.1.2017, n. 28321, ha distinto le "prestazioni sociosanitarie" nelle seguenti sottocategorie: "prestazioni sociali a rilevanza sanitaria", le quali sono offerte dai Comuni ai soggetti in stato di bisogno con problemi di disabilità o emarginazione;
"prestazioni sanitarie a rilevanza sociale", nelle quali rientrano le attività finalizzate alla promozione della salute e della prevenzione, nonché alla individuazione, rimozione e contenimento degli esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, per le quali la determina il finanziamento in base ai livelli essenziali di Pt_5 assistenza;
"prestazioni sociosanitarie ad elevata prestazione sanitaria", in cui la componente sanitaria è predominante ed intensa, le quali sono integralmente a carico del S.S.N. e interessano i pazienti affetti da patologie cronicodegenerative che richiedono la inscindibilità di più apporti sanitari e sociali, poiché solo congiuntamente essi possono raggiungere i risultati programmati.
Le fonti secondarie (atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge del 1998 n. 419 articolo 2 comma 1 lett. n) e cioè il DPCM 14.2.2001 e , soprattutto, il DPCM 29.11.2001 hanno disciplinato le modalità di ripartizione della spesa pubblica a seconda delle prestazioni di cui alle suddette sottocategorie: prestazioni socio-assistenziali rimesse ai Comuni;
prestazioni sanitarie integralmente a carico del S.S.N.; prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, per le quali non si possa distinguere tra componente sanitaria e sociale, comprese nei livelli essenziali di assistenza.
Con riguardo a queste ultime, i giudici di legittimità hanno osservato che "il DPCM 29 novembre 2001 ha abbandonato la precedente classificazione, riconducendo nell' ambito del servizio sanitario le prestazioni c.d. integrate (di natura sanitaria e socio-assistenziale) con la limitazione dell' intervento
3 della spesa pubblica alla sola parte sanitaria della prestazione calcolata forfettariamente nella misura del 50% dell' importo di ciascuna retta, mentre la parte restante grava sull' utente o sui Comuni.
La giurisprudenza di legittimità ha quindi precisato che "la spesa è integralmente a carico del solo nel caso di prestazioni inscindibili ed CP_3 integrate di una struttura (indipendentemente dal suo accreditamento con il o dalle sue potenzialità in termini di prestazioni) che eroghi in CP_3 concreto un preciso programma terapeutico "di contenuto predeterminato"ed a condizioni e tariffe accettate dalla struttura in base al piano sanitario nazionale e a quelli regionali. In tal caso operano i limiti tariffari previsti per la spesa sanitaria, né la struttura può sommare costi aggiuntivi unilateralmente determinati ".
Dando seguito a tale orientamento, la Suprema Corte ha ulteriormente affermato che l' elemento differenziale tra "prestazione socio-assistenziale inscindibile dalla prestazione sanitaria " e "prestazione socio-assistenziale pura" non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto, ma, piuttosto, nella individuazione di un "trattamento terapeutico personalizzato" che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale.
In particolare, con ordinanza del 15 luglio 2021, n. 39438, la Corte ha precisato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali "nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale, talchè non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della Salute dell' assistito, e dunque la complessiva prestazione deve essere erogata a titolo gratuito". Il medesimo arresto, tuttavia, reca anche la precisazione secondo cui: "la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica", concerne, per l' appunto, "la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie inscindibili con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l' assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 28321 del 2017, cit.).
In sostanza, "l' elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale inscindibile dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale pura, non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale"... ma sta invece
4 nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale", e ciò perché in tal caso, "l' intervento sanitario socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Servizio sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all' assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell' ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico".
In diritto si osserva ancora che il sistema delle prestazioni sanitarie e socio assistenziali rese dalle RSSA è disciplinato dal D. Lgs 502/1992 nonché per la regione Puglia dalla L.R. 19/2006 e Reg. reg. 4/2007.
Sulla base di tali disposizioni normative il riconoscimento del contributo a carico del SSN è subordinato oltre all' accreditamento regionale da parte Parte della singola struttura, anche alla stipula di apposita convenzione con l' e di successiva autorizzazione amministrativa.
In particolare ai sensi dell' art 8 bis del D. Lgs 502/1992 rubricato: "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali "Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all' articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell' articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all' articolo 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell' ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L' accesso ai servizi è subordinato all' apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Nazionale.
La realizzazione di strutture sanitarie e l' esercizio di attività sanitarie, l' esercizio di attività sanitarie per conto del e l' Controparte_4 esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 8-ter, dell' accreditamento istituzionale di cui all' articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all' articolo 8- quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività socio-sanitarie.
Il successivo art 8 quinquies (rubricato accordi contrattuali) stabilisce che "Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l' ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con specifico
5 riferimento ai seguenti aspetti b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l' indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal
Piano sanitario nazionale;
c) determinazione del Piano delle attività relative alle alte specialità ealla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.
L' art. 53 della L.R. n.129/2006 stabilisce : "Gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socio assistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate".
Il modo in cui detti rapporti possono essere instaurati è stato disciplinato dal successivo Regolamento Regionale n.4/2008. Detto regolamento nel Titolo III disciplina i "Rapporti fra enti pubblici e altri attori del sistema integrato".
In particolare, viene previsto il ricorso a specifiche procedure di evidenza pubblica per la selezione e l' affidamento dei servizi in questione, che evidentemente preludono alla stipula di un contratto con la struttura prescelta all' esito di una valutazione comparata delle offerte.
L' iter di selezione si conclude necessariamente con la stipula di formali convenzioni, come emerge dall' art. 25 del suddetto Regolamento;
la disposizione prevede che " I servizi, le prestazioni e gli interventi sono da attuare mediante stipula delle convenzioni di cui all' art. 19 co. 3 e 4 della Legge regionale". Infine al co. 4 dell' art. 28 del suddetto regolamento viene stabilito che "L' accreditamento non costituisce in capo ai Comuni, agli Parte Ambiti Territoriali e alle alcun obbligo ad instaurare con i soggetti accreditati rapporto contrattuali per l' erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico"; a conferma che l' accreditamento non è elemento Parte sufficiente ai fini dell' insorgere in capo alla del vincolo a corrispondere le remunerazioni per le prestazioni sanitarie erogate, essendo necessaria la stipula della convenzione.
6 Orbene, alcuna convenzione risulta sottoscritta tra le parti in causa per cui Parte la on ha alcun obbligo giuridico ad erogare le remunerazioni pretese dalla opposta.
Va infine rammentato che tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando agisca "iure privatorum", richiedono la forma scritta "ad substantiam" e che le fatture prodotte in giudizio non possono rappresentare la forma scritta e non possono costituire neppure elemento di prova liberamente valutabile, essendo impossibile una contrattazione per facta concludentia.
Tanto impedisce l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
In conclusione, la proposta opposizione va accolta e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo n. 4435/17.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4435/17, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente che liquida in € 2500,00 oltre rimborso spese generali e accessori di legge se dovuti.
Brindisi, 07/11/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Tonia Rossi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.5768 /2017 fra le parti: in persona del Parte_1
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Garzia opponente contro
Controparte_1
in persona del suo Liquidatore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. M. Coniglio opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva infatti che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo ) , ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
All'udienza del 27.6.25 la causa è stata introitata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
1 La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.4435/17 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 35348,45 oltre interessi e spese di lite, per il pagamento di fatture emesse per prestazioni sociosanitarie erogate in favore di ospite della RSSA Pinto-Cesarino di Ostuni gestita Parte_2 dall'opposta.
Preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
In base al disposto dell' art.133 co 1 lett. c) d. lgs n.104/2010, pur in una situazione di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di controversie relative a concessioni di pubblici servizi, comprensive di quelle relative " a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora all' affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore ...", sono devolute all' le CP_2 controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi".
La Corte di Cassazione ha chiarito, individuando un orientamento interpretativo che si può considerare sostanzialmente univoco e che si condivide pienamente, che concernono indennità, canoni o altri corrispettivi le controversie "nelle quali venga in rilievo non l' esistenza o il contenuto della concessione o l' esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio o sulla determinazione delle suddette controprestazioni, ma solo l' effettiva debenza dei corrispettivi stessi in favore del concessionario, secondo un rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa"; si tratta di controversie di contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra Pubblica Amministrazione e concessionario del bene o del servizio pubblico e non coinvolgenti la verifica dell' azione autoritativa della PA sull' intera economia del rapporto concessorio (Cass. a SSUU n.28053/2018).
Peraltro già con ordinanza n.22094 del 29.10.2015 le Sezioni Unite hanno affermato che "sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie concernenti “indennità, canoni o altri corrispettivi”, nelle quali sia contestata l' applicazione della cosiddetta "regressione tariffaria" nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le
[...]
e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti Parte_3 specialistici, laddove la controversia abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell' azione autoritativa della P.A. posto che, nell' attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata nell' ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il
2 giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singoli voci costitutive del credito fatto valere dal privato”.
Va ancora premesso, in considerazione dell' oggetto della controversia, che, ai sensi dell' art. 30 della L. n. 370/1983, sono a carico del servizio sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali, giova riassumere il quadro normativo di riferimento evidenziando che, in tema di razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, il d.lgs. del 1999, n. 229 ha, tra l' altro, previsto che le Parte Regioni organizzino le in modo che garantiscano le "prestazioni sociosanitarie", cioè le attività volte alla salute della persona "mediante percorsi assistenziali integrati", quando la persona necessiti sia di prestazioni sanitarie, sia di azioni di protezione sociale, tali da garantire la continuità tra cura e riabilitazione (artt. 3 quinquies, comma uno, lett. c,
e art. 3 septies, comma uno).
Nell' ambito delle suddette prestazioni, la Cassazione, con la sentenza 28.1.2017, n. 28321, ha distinto le "prestazioni sociosanitarie" nelle seguenti sottocategorie: "prestazioni sociali a rilevanza sanitaria", le quali sono offerte dai Comuni ai soggetti in stato di bisogno con problemi di disabilità o emarginazione;
"prestazioni sanitarie a rilevanza sociale", nelle quali rientrano le attività finalizzate alla promozione della salute e della prevenzione, nonché alla individuazione, rimozione e contenimento degli esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, per le quali la determina il finanziamento in base ai livelli essenziali di Pt_5 assistenza;
"prestazioni sociosanitarie ad elevata prestazione sanitaria", in cui la componente sanitaria è predominante ed intensa, le quali sono integralmente a carico del S.S.N. e interessano i pazienti affetti da patologie cronicodegenerative che richiedono la inscindibilità di più apporti sanitari e sociali, poiché solo congiuntamente essi possono raggiungere i risultati programmati.
Le fonti secondarie (atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge del 1998 n. 419 articolo 2 comma 1 lett. n) e cioè il DPCM 14.2.2001 e , soprattutto, il DPCM 29.11.2001 hanno disciplinato le modalità di ripartizione della spesa pubblica a seconda delle prestazioni di cui alle suddette sottocategorie: prestazioni socio-assistenziali rimesse ai Comuni;
prestazioni sanitarie integralmente a carico del S.S.N.; prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, per le quali non si possa distinguere tra componente sanitaria e sociale, comprese nei livelli essenziali di assistenza.
Con riguardo a queste ultime, i giudici di legittimità hanno osservato che "il DPCM 29 novembre 2001 ha abbandonato la precedente classificazione, riconducendo nell' ambito del servizio sanitario le prestazioni c.d. integrate (di natura sanitaria e socio-assistenziale) con la limitazione dell' intervento
3 della spesa pubblica alla sola parte sanitaria della prestazione calcolata forfettariamente nella misura del 50% dell' importo di ciascuna retta, mentre la parte restante grava sull' utente o sui Comuni.
La giurisprudenza di legittimità ha quindi precisato che "la spesa è integralmente a carico del solo nel caso di prestazioni inscindibili ed CP_3 integrate di una struttura (indipendentemente dal suo accreditamento con il o dalle sue potenzialità in termini di prestazioni) che eroghi in CP_3 concreto un preciso programma terapeutico "di contenuto predeterminato"ed a condizioni e tariffe accettate dalla struttura in base al piano sanitario nazionale e a quelli regionali. In tal caso operano i limiti tariffari previsti per la spesa sanitaria, né la struttura può sommare costi aggiuntivi unilateralmente determinati ".
Dando seguito a tale orientamento, la Suprema Corte ha ulteriormente affermato che l' elemento differenziale tra "prestazione socio-assistenziale inscindibile dalla prestazione sanitaria " e "prestazione socio-assistenziale pura" non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto, ma, piuttosto, nella individuazione di un "trattamento terapeutico personalizzato" che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale.
In particolare, con ordinanza del 15 luglio 2021, n. 39438, la Corte ha precisato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali "nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale, talchè non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della Salute dell' assistito, e dunque la complessiva prestazione deve essere erogata a titolo gratuito". Il medesimo arresto, tuttavia, reca anche la precisazione secondo cui: "la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica", concerne, per l' appunto, "la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie inscindibili con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l' assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 28321 del 2017, cit.).
In sostanza, "l' elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale inscindibile dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale pura, non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale"... ma sta invece
4 nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale", e ciò perché in tal caso, "l' intervento sanitario socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Servizio sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all' assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell' ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico".
In diritto si osserva ancora che il sistema delle prestazioni sanitarie e socio assistenziali rese dalle RSSA è disciplinato dal D. Lgs 502/1992 nonché per la regione Puglia dalla L.R. 19/2006 e Reg. reg. 4/2007.
Sulla base di tali disposizioni normative il riconoscimento del contributo a carico del SSN è subordinato oltre all' accreditamento regionale da parte Parte della singola struttura, anche alla stipula di apposita convenzione con l' e di successiva autorizzazione amministrativa.
In particolare ai sensi dell' art 8 bis del D. Lgs 502/1992 rubricato: "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali "Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all' articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell' articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all' articolo 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell' ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L' accesso ai servizi è subordinato all' apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Nazionale.
La realizzazione di strutture sanitarie e l' esercizio di attività sanitarie, l' esercizio di attività sanitarie per conto del e l' Controparte_4 esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 8-ter, dell' accreditamento istituzionale di cui all' articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all' articolo 8- quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività socio-sanitarie.
Il successivo art 8 quinquies (rubricato accordi contrattuali) stabilisce che "Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l' ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con specifico
5 riferimento ai seguenti aspetti b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l' indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal
Piano sanitario nazionale;
c) determinazione del Piano delle attività relative alle alte specialità ealla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.
L' art. 53 della L.R. n.129/2006 stabilisce : "Gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socio assistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate".
Il modo in cui detti rapporti possono essere instaurati è stato disciplinato dal successivo Regolamento Regionale n.4/2008. Detto regolamento nel Titolo III disciplina i "Rapporti fra enti pubblici e altri attori del sistema integrato".
In particolare, viene previsto il ricorso a specifiche procedure di evidenza pubblica per la selezione e l' affidamento dei servizi in questione, che evidentemente preludono alla stipula di un contratto con la struttura prescelta all' esito di una valutazione comparata delle offerte.
L' iter di selezione si conclude necessariamente con la stipula di formali convenzioni, come emerge dall' art. 25 del suddetto Regolamento;
la disposizione prevede che " I servizi, le prestazioni e gli interventi sono da attuare mediante stipula delle convenzioni di cui all' art. 19 co. 3 e 4 della Legge regionale". Infine al co. 4 dell' art. 28 del suddetto regolamento viene stabilito che "L' accreditamento non costituisce in capo ai Comuni, agli Parte Ambiti Territoriali e alle alcun obbligo ad instaurare con i soggetti accreditati rapporto contrattuali per l' erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico"; a conferma che l' accreditamento non è elemento Parte sufficiente ai fini dell' insorgere in capo alla del vincolo a corrispondere le remunerazioni per le prestazioni sanitarie erogate, essendo necessaria la stipula della convenzione.
6 Orbene, alcuna convenzione risulta sottoscritta tra le parti in causa per cui Parte la on ha alcun obbligo giuridico ad erogare le remunerazioni pretese dalla opposta.
Va infine rammentato che tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando agisca "iure privatorum", richiedono la forma scritta "ad substantiam" e che le fatture prodotte in giudizio non possono rappresentare la forma scritta e non possono costituire neppure elemento di prova liberamente valutabile, essendo impossibile una contrattazione per facta concludentia.
Tanto impedisce l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
In conclusione, la proposta opposizione va accolta e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo n. 4435/17.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4435/17, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente che liquida in € 2500,00 oltre rimborso spese generali e accessori di legge se dovuti.
Brindisi, 07/11/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Tonia Rossi
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