CASS
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di evasione, la mancata diligenza del sottoposto agli arresti domiciliari nel consentire il controllo da parte delle forze dell'ordine, mantenendo in efficienza i dispositivi acustici di chiamata, non dà luogo a responsabilità a titolo di dolo eventuale, ove lo stesso, pur presente all'interno dell'abitazione, non abbia percezione della venuta degli operanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta di evasione postula in ogni caso l'allontanamento volontario del ristretto dal luogo di esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2024, n. 9845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9845 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
09845-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di NO - Presidente - Sent.n.sez. 75/2024 UP 23/01/2024 MA EL R.G.N.16393/2023 RI RO Relatore - OL Di CO GL BR D'AN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2022 emessa dalla Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI RO;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Carla Archilei, difensore di RE LI, che ha richiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Perugia con sentenza dell'1 luglio 2023 in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 9 febbraio 2021 ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la condanna per il reato di evasione ascritto all'imputato, commesso in Perugia il 6 febbraio 2017 2 La Corte disattendeva i motivi di appello volti a contestare l'accertamento del fatto ed in subordine il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. ed accoglieva unicamente il motivo riferito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che venivano concesse in ragione dell'età avanzata dell'imputato (83 anni al momento del fatto), senza pronunciarsi sul motivo afferente al beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Il difensore di LI ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione che l'imputato, al di là della possibilità o meno di sentire il suono del campanello, dovesse rendersi diligente per poterlo udire al momento dei controlli così da rendere indifferente il fatto che non lo avesse sentito pur trovandosi all'interno dell'abitazione.
2.1. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. essendosi riconosciuto sussistente l'elemento ostativo della natura abituale della condotta di reato, sulla base della circostanza che l'imputato non si era fatto trovare presente in plurime occasioni in rapporto alle ripetute attivazioni del suono del campanello, pur se avvenute a distanza di pochi minuti e nel medesimo contesto, deducendosi così in modo illogico la reiterazione del reato dalla ripetuta attivazione, per due volte, del suono del campanello. Si osserva, poi, che in difetto dell'abitualità vi erano i presupposti per l'applicazione della predetta causa di non punibilità, tenuto conto delle gravi patologie da cui era affetto e dell'età avanzata.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata valutazione del motivo di appello dedotto con riferimento alla richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, considerato che l'unico precedente risalente nel tempo non poteva essere apprezzato come indice di una prognosi negativa circa la sua futura condotta 3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 3 La Corte territoriale con la sentenza impugnata ha respinto i motivi di appello in punto di accertamento del reato di evasione, di diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena senza una adeguata motivazione. Quanto al primo motivo deve essere censurata l'argomentazione della Corte di appello secondo cui in tema di evasione dagli arresti domiciliari, l'ipotetica mancanza di diligenza nell'assicurarsi che il campanello funzioni, come anche la mancata predisposizione di ogni ulteriore apparato utile a garantire al sorvegliato di percepire il controllo degli agenti operanti, avrebbe come conseguenza la responsabilità per il delitto di evasione a titolo di dolo eventuale, per l'accettazione di tutti i possibili e prevedibili effetti di un esito negativo del controllo domiciliare. Appare evidente la fallacia di tale motivazione che assume che la responsabilità dell'evasione possa essere ascritta anche a titolo di dolo eventuale, per accettazione del rischio da parte del sorvegliato che pur trovandosi all'interno dell'abitazione possa non accorgersi del controllo di polizia. In tal modo, si confonde il piano del rigoroso accertamento probatorio dell'elemento oggettivo del reato, che è dato dall'allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, con quello del dolo, che nel delitto di evasione non può che essere diretto e mai eventuale, essendo l'allontanamento volontario dall'abitazione elemento essenziale del reato. Non vi è dubbio che la diligenza della persona sottoposta agli arresti domiciliari possa anche essere valutata ai fini della prova del suc allontanamento, nel senso che tale diligenza nel mantenere l'efficienza dei sistemi acustici di chiamata (citofono, campanello della porta), riscontrata dagli esiti positivi dei precedenti controlli effettuati sempre con le stesse modalità, possa costituire un argomento logico di prova che depone per la inverosimiglianza della tesi alternativa di non aver sentito il suono del campanello. Ma non può certamente assimilarsi il dolo richiesto per la integrazione del delitto di evasione con la colpevole negligenza del sorvegliato che non si sia curato di assicurarsi del corretto funzionamento dei congegni acustici di chiamata, essendo prioritario l'accertamento dell'allontanamento dell'abitazione quale presupposto necessario per l'integrazione della fattispecie. La motivazione risulta, quindi, viziata da tale impropria assimilazione, essendo necessario valutare sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili se la tesi difensiva di non aver sentito il suono del campanello sia dotata di una sua plausibilità, e nel caso contrario spiegarne le ragioni con una motivazione adeguata, in grado di far risultare la irragionevolezza del dubbio derivante dalla prospettata ipotesi alternativa. 2. Risulta fondato anche il secondo motivo. La Corte di appello ha in modo, palesernente illogico, equiparato l'abitualità del comportamento incriminato, ovvero la reiterazione dei reati di evasione dagli arresti domiciliari, con la ripetitività dei controlli domiciliari, senza dare contezza della incoerenza di tale ragionamento nel caso di controlli ripetuti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, nel medesimo contesto spazio-temporale, come avvenuto pacificamente nel caso in esame. Conseguentemente, anche sotto questo profilo, la sentenza deve essere annullata, essendo necessaria una valutazione più accurata della sussistenza o meno della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.,che tenga conto di tutti gli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, quale base del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato (Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311).
3. Infine, è fondato anche il terzo motivo. La motivazione impugnata è priva di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta nel delitto e sulle ragioni poste a base del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per ricavare implicitamente le ragioni della mancata applicazione del beneficio richiesto.
4. In conclusione, per le regioni esposte si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Pienuigi Di NO RI RO Depositato In Cancelleria 5 07 MAR 2024 oggi, JIFUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GEO TA
udita la relazione svolta dal Consigliere RI RO;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Carla Archilei, difensore di RE LI, che ha richiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Perugia con sentenza dell'1 luglio 2023 in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 9 febbraio 2021 ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la condanna per il reato di evasione ascritto all'imputato, commesso in Perugia il 6 febbraio 2017 2 La Corte disattendeva i motivi di appello volti a contestare l'accertamento del fatto ed in subordine il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. ed accoglieva unicamente il motivo riferito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che venivano concesse in ragione dell'età avanzata dell'imputato (83 anni al momento del fatto), senza pronunciarsi sul motivo afferente al beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Il difensore di LI ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione che l'imputato, al di là della possibilità o meno di sentire il suono del campanello, dovesse rendersi diligente per poterlo udire al momento dei controlli così da rendere indifferente il fatto che non lo avesse sentito pur trovandosi all'interno dell'abitazione.
2.1. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. essendosi riconosciuto sussistente l'elemento ostativo della natura abituale della condotta di reato, sulla base della circostanza che l'imputato non si era fatto trovare presente in plurime occasioni in rapporto alle ripetute attivazioni del suono del campanello, pur se avvenute a distanza di pochi minuti e nel medesimo contesto, deducendosi così in modo illogico la reiterazione del reato dalla ripetuta attivazione, per due volte, del suono del campanello. Si osserva, poi, che in difetto dell'abitualità vi erano i presupposti per l'applicazione della predetta causa di non punibilità, tenuto conto delle gravi patologie da cui era affetto e dell'età avanzata.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata valutazione del motivo di appello dedotto con riferimento alla richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, considerato che l'unico precedente risalente nel tempo non poteva essere apprezzato come indice di una prognosi negativa circa la sua futura condotta 3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 3 La Corte territoriale con la sentenza impugnata ha respinto i motivi di appello in punto di accertamento del reato di evasione, di diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena senza una adeguata motivazione. Quanto al primo motivo deve essere censurata l'argomentazione della Corte di appello secondo cui in tema di evasione dagli arresti domiciliari, l'ipotetica mancanza di diligenza nell'assicurarsi che il campanello funzioni, come anche la mancata predisposizione di ogni ulteriore apparato utile a garantire al sorvegliato di percepire il controllo degli agenti operanti, avrebbe come conseguenza la responsabilità per il delitto di evasione a titolo di dolo eventuale, per l'accettazione di tutti i possibili e prevedibili effetti di un esito negativo del controllo domiciliare. Appare evidente la fallacia di tale motivazione che assume che la responsabilità dell'evasione possa essere ascritta anche a titolo di dolo eventuale, per accettazione del rischio da parte del sorvegliato che pur trovandosi all'interno dell'abitazione possa non accorgersi del controllo di polizia. In tal modo, si confonde il piano del rigoroso accertamento probatorio dell'elemento oggettivo del reato, che è dato dall'allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, con quello del dolo, che nel delitto di evasione non può che essere diretto e mai eventuale, essendo l'allontanamento volontario dall'abitazione elemento essenziale del reato. Non vi è dubbio che la diligenza della persona sottoposta agli arresti domiciliari possa anche essere valutata ai fini della prova del suc allontanamento, nel senso che tale diligenza nel mantenere l'efficienza dei sistemi acustici di chiamata (citofono, campanello della porta), riscontrata dagli esiti positivi dei precedenti controlli effettuati sempre con le stesse modalità, possa costituire un argomento logico di prova che depone per la inverosimiglianza della tesi alternativa di non aver sentito il suono del campanello. Ma non può certamente assimilarsi il dolo richiesto per la integrazione del delitto di evasione con la colpevole negligenza del sorvegliato che non si sia curato di assicurarsi del corretto funzionamento dei congegni acustici di chiamata, essendo prioritario l'accertamento dell'allontanamento dell'abitazione quale presupposto necessario per l'integrazione della fattispecie. La motivazione risulta, quindi, viziata da tale impropria assimilazione, essendo necessario valutare sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili se la tesi difensiva di non aver sentito il suono del campanello sia dotata di una sua plausibilità, e nel caso contrario spiegarne le ragioni con una motivazione adeguata, in grado di far risultare la irragionevolezza del dubbio derivante dalla prospettata ipotesi alternativa. 2. Risulta fondato anche il secondo motivo. La Corte di appello ha in modo, palesernente illogico, equiparato l'abitualità del comportamento incriminato, ovvero la reiterazione dei reati di evasione dagli arresti domiciliari, con la ripetitività dei controlli domiciliari, senza dare contezza della incoerenza di tale ragionamento nel caso di controlli ripetuti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, nel medesimo contesto spazio-temporale, come avvenuto pacificamente nel caso in esame. Conseguentemente, anche sotto questo profilo, la sentenza deve essere annullata, essendo necessaria una valutazione più accurata della sussistenza o meno della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.,che tenga conto di tutti gli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, quale base del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato (Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311).
3. Infine, è fondato anche il terzo motivo. La motivazione impugnata è priva di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta nel delitto e sulle ragioni poste a base del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per ricavare implicitamente le ragioni della mancata applicazione del beneficio richiesto.
4. In conclusione, per le regioni esposte si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Pienuigi Di NO RI RO Depositato In Cancelleria 5 07 MAR 2024 oggi, JIFUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GEO TA