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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FA NO - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4318 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. NELLO DE STEFANO, presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. NELLO DE C.F._2
STEFANO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/03/2025, e , Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli (Na) il 7/07/2012; che dal matrimonio erano nati i figli: il 5/10/2013, , il Persona_1 Persona_2
15/12/2015, e il 12/12/2019; Persona_3
che la sig.ra continuava ad abitare presso la casa Controparte_1 familiare sita in Napoli (Na), alla via Attilio Micheluzzi, 106, mentre il sig. si Parte_1
era trasferito, in via definitiva, in Napoli (Na), alla via nuova detta Casoria, 12; che la sig.ra era casalinga in cerca di occupazione;
Controparte_1
che il sig. svolgeva l'attività di operaio presso la società “ANC Servizi e Parte_1
lavori integrati s.c.a.r.l.” con mansioni di “manovale” con contratto del 18/06/2020; che l'Assegno Unico, il cui importo totale ammontava a € 790,00 per i tre figli, era percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Controparte_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una fase di crescente deminutio dell'affectio maritalis caratterizzata da incomunicabilità e contrasti, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
e, raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. esprimeva parere contrario alla separazione, con riferimento alla entità dell'assegno di mantenimento dei figli ed alla mancata previsione di un calendario di visite con il genitore non collocatario nei giorni infrasettimanali, necessario in caso di disaccordo dei coniugi.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti, pertanto, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni (così integrate):
1. I coniugi e liberamente ed Parte_1 Controparte_1
espressamente acconsentono alla loro separazione personale per cui vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. Fisseranno, in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora, dandosi reciproco avviso di ogni variazione nei 30 gg. precedenti.
3. In attuazione della Legge 54/2006 ed in applicazione del principio della
“bigenitorialità” i coniugi concordano nella scelta dell'affido condiviso, dal quale discende un'equa ripartizione di potestà, responsabilità e sostegno economico di ambo i genitori in armonia anche con le esigenze che i minori dimostreranno.
4. Per espressa volontà delle parti, i figli minori (anni 11), Persona_1 Persona_2
(anni 9) e (anni 5), vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_3 genitori con residenza e prevalente domicilio presso la madre, sig.ra Controparte_1
che sin da ora la indica situata in 80144 Napoli (NA) alla via Attilio Micheluzzi n.
[...]
106.
5. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per la figlia.
6. Il Padre sig. conserva il diritto di vedere e frequentare i figli Parte_1
quotidianamente.
In particolare, i genitori concordemente dichiarano che il sig. preleverà i figli Parte_1 dalla madre durante l'anno scolastico nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.30 alle 20.00, orario in cui poi quest'ultimo li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Altresì il sig. si impegna come indicato nel piano genitoriale allegato, cfr doc. Parte_1
12, le mattine del sabato o della domenica, a seconda di quando verranno fissate le partite di calcio, ad accompagnare il figlio all'evento ed a riportarlo a casa. Infine, Persona_1
e compatibilmente alle attività che i 3 figli decideranno col tempo di svolgere, si coordinerà con la madre per distribuire l'impegno dell'accompagnamento e del rientro degli eventuali eventi. Nel corso delle ferie estive il padre, fermo il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, mantiene l'impegno di prelevarli nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.30 alle 20.00 compatibilmente ad eventuali attività che i minori andranno a fare ed alle vacanze siccome concordate dagli stessi genitori in conformità al successivo punto n.
8.
7. I sig.ri e stabiliscono sin da ora che i Parte_1 Controparte_1
figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese.
8. I ricorrenti, altresì, concordemente stabiliscono che i figli minori (anni Persona_1
11), (anni 9) e (anni 5) trascorreranno per il periodo Persona_2 Persona_3
estivo, da intendersi giugno a settembre, 15 giorni consecutivi e/o a settimane alterne un periodo di vacanza con il padre, facendosi obbligo per i genitori di darsi comunicazioni della destinazione scelta entro il 30 maggio di ogni anno.
9. Durante le festività natalizie il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il 24, il
25 ed il 26 dicembre, il giorno 31 dicembre, il 01 ed il 06 gennaio dalle ore 10:00 alle ore
22:00; per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o il giorno di Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 22:00, impegnandosi ad essere sempre puntuale nel rispettare gli orari in cui preleverà i minori da casa e quello in cui li riaccompagnerà.
10. I minori trascorreranno con il rispettivo genitore la festa della mamma, la festa del papà, il giorno dell'onomastico e del compleanno anche laddove tali feste dovessero ricadere nei giorni di spettanza dell'altro genitore.
11. Le modalità di incontro padre-figli innanzi descritte potranno sempre essere modificate previo accordo tra le parti in considerazione delle progressive esigenze dei minori.
Eventuali altri periodi che i genitori trascorreranno con i figli durante l'anno saranno di volta in volta concordati tra gli stessi tenuti conti delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della prole.
12. Il sig. e si impegnano ad essere sempre Parte_1 Controparte_1 CP_1
reperibili telefonicamente quando i minori sono con loro, consentendo, in tal modo, a ciascun genitore, di essere sempre aggiornato sul loro stato.
13. I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale ed hanno provveduto, di comune accordo, alla divisione dei beni mobili.
14. I ricorrenti danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun genitore provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
15. Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Parte_1
[ (anni 11), (anni 9) e (anni 5)], finché Persona_1 Persona_2 Persona_3
non saranno autosufficienti, la somma mensile di Euro 600,00= da corrispondersi attraverso bonifico bancario alla madre il giorno 16 di ogni mese al seguente numero IBAN:
[...] ovvero, secondo opportunità, in contanti presso il domicilio della madre;
detta somma verrà rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT la prima volta trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di questa sede. Tale importo viene concordato dalle parti ad integrazione di quanto già percepito dalla signora a titolo di assegno unico nella misura del 100% per Controparte_1
i tre figli minori pari ad Euro 790,00.
16. Il padre provvederà alle spese straordinarie e obbligatorie, mediche non mutuabili e scolastiche (anche alla luce della preventiva lettura e quindi conoscenza da parte dei ricorrenti del Protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato da codesto Tribunale in data 07.03.2018 s.m.i. che qui espressamente si richiama) che si indicano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo in: iscrizione scolastica dei figli, divise, gite, visite guidate, libri di testo, recite, eventuale trasporto pubblico, al pagamento delle spese occorrenti a consentire alla minore, tenuto conto della sua naturale inclinazione e aspirazione, l'esercizio di attività sportive nonché ad ogni altra meritevole ed indispensabile esigenza di vita della figlia nella misura del 50%;
17. I ricorrenti prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e, così come modificati anche rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli omologare.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n. 30, parte II, S. A, sez. V, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, così come modificato;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Presidente est.
FA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FA NO - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4318 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. NELLO DE STEFANO, presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. NELLO DE C.F._2
STEFANO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/03/2025, e , Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli (Na) il 7/07/2012; che dal matrimonio erano nati i figli: il 5/10/2013, , il Persona_1 Persona_2
15/12/2015, e il 12/12/2019; Persona_3
che la sig.ra continuava ad abitare presso la casa Controparte_1 familiare sita in Napoli (Na), alla via Attilio Micheluzzi, 106, mentre il sig. si Parte_1
era trasferito, in via definitiva, in Napoli (Na), alla via nuova detta Casoria, 12; che la sig.ra era casalinga in cerca di occupazione;
Controparte_1
che il sig. svolgeva l'attività di operaio presso la società “ANC Servizi e Parte_1
lavori integrati s.c.a.r.l.” con mansioni di “manovale” con contratto del 18/06/2020; che l'Assegno Unico, il cui importo totale ammontava a € 790,00 per i tre figli, era percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Controparte_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una fase di crescente deminutio dell'affectio maritalis caratterizzata da incomunicabilità e contrasti, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
e, raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. esprimeva parere contrario alla separazione, con riferimento alla entità dell'assegno di mantenimento dei figli ed alla mancata previsione di un calendario di visite con il genitore non collocatario nei giorni infrasettimanali, necessario in caso di disaccordo dei coniugi.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti, pertanto, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni (così integrate):
1. I coniugi e liberamente ed Parte_1 Controparte_1
espressamente acconsentono alla loro separazione personale per cui vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. Fisseranno, in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora, dandosi reciproco avviso di ogni variazione nei 30 gg. precedenti.
3. In attuazione della Legge 54/2006 ed in applicazione del principio della
“bigenitorialità” i coniugi concordano nella scelta dell'affido condiviso, dal quale discende un'equa ripartizione di potestà, responsabilità e sostegno economico di ambo i genitori in armonia anche con le esigenze che i minori dimostreranno.
4. Per espressa volontà delle parti, i figli minori (anni 11), Persona_1 Persona_2
(anni 9) e (anni 5), vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_3 genitori con residenza e prevalente domicilio presso la madre, sig.ra Controparte_1
che sin da ora la indica situata in 80144 Napoli (NA) alla via Attilio Micheluzzi n.
[...]
106.
5. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per la figlia.
6. Il Padre sig. conserva il diritto di vedere e frequentare i figli Parte_1
quotidianamente.
In particolare, i genitori concordemente dichiarano che il sig. preleverà i figli Parte_1 dalla madre durante l'anno scolastico nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.30 alle 20.00, orario in cui poi quest'ultimo li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Altresì il sig. si impegna come indicato nel piano genitoriale allegato, cfr doc. Parte_1
12, le mattine del sabato o della domenica, a seconda di quando verranno fissate le partite di calcio, ad accompagnare il figlio all'evento ed a riportarlo a casa. Infine, Persona_1
e compatibilmente alle attività che i 3 figli decideranno col tempo di svolgere, si coordinerà con la madre per distribuire l'impegno dell'accompagnamento e del rientro degli eventuali eventi. Nel corso delle ferie estive il padre, fermo il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, mantiene l'impegno di prelevarli nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.30 alle 20.00 compatibilmente ad eventuali attività che i minori andranno a fare ed alle vacanze siccome concordate dagli stessi genitori in conformità al successivo punto n.
8.
7. I sig.ri e stabiliscono sin da ora che i Parte_1 Controparte_1
figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese.
8. I ricorrenti, altresì, concordemente stabiliscono che i figli minori (anni Persona_1
11), (anni 9) e (anni 5) trascorreranno per il periodo Persona_2 Persona_3
estivo, da intendersi giugno a settembre, 15 giorni consecutivi e/o a settimane alterne un periodo di vacanza con il padre, facendosi obbligo per i genitori di darsi comunicazioni della destinazione scelta entro il 30 maggio di ogni anno.
9. Durante le festività natalizie il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il 24, il
25 ed il 26 dicembre, il giorno 31 dicembre, il 01 ed il 06 gennaio dalle ore 10:00 alle ore
22:00; per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o il giorno di Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 22:00, impegnandosi ad essere sempre puntuale nel rispettare gli orari in cui preleverà i minori da casa e quello in cui li riaccompagnerà.
10. I minori trascorreranno con il rispettivo genitore la festa della mamma, la festa del papà, il giorno dell'onomastico e del compleanno anche laddove tali feste dovessero ricadere nei giorni di spettanza dell'altro genitore.
11. Le modalità di incontro padre-figli innanzi descritte potranno sempre essere modificate previo accordo tra le parti in considerazione delle progressive esigenze dei minori.
Eventuali altri periodi che i genitori trascorreranno con i figli durante l'anno saranno di volta in volta concordati tra gli stessi tenuti conti delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della prole.
12. Il sig. e si impegnano ad essere sempre Parte_1 Controparte_1 CP_1
reperibili telefonicamente quando i minori sono con loro, consentendo, in tal modo, a ciascun genitore, di essere sempre aggiornato sul loro stato.
13. I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale ed hanno provveduto, di comune accordo, alla divisione dei beni mobili.
14. I ricorrenti danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun genitore provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
15. Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Parte_1
[ (anni 11), (anni 9) e (anni 5)], finché Persona_1 Persona_2 Persona_3
non saranno autosufficienti, la somma mensile di Euro 600,00= da corrispondersi attraverso bonifico bancario alla madre il giorno 16 di ogni mese al seguente numero IBAN:
[...] ovvero, secondo opportunità, in contanti presso il domicilio della madre;
detta somma verrà rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT la prima volta trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di questa sede. Tale importo viene concordato dalle parti ad integrazione di quanto già percepito dalla signora a titolo di assegno unico nella misura del 100% per Controparte_1
i tre figli minori pari ad Euro 790,00.
16. Il padre provvederà alle spese straordinarie e obbligatorie, mediche non mutuabili e scolastiche (anche alla luce della preventiva lettura e quindi conoscenza da parte dei ricorrenti del Protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato da codesto Tribunale in data 07.03.2018 s.m.i. che qui espressamente si richiama) che si indicano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo in: iscrizione scolastica dei figli, divise, gite, visite guidate, libri di testo, recite, eventuale trasporto pubblico, al pagamento delle spese occorrenti a consentire alla minore, tenuto conto della sua naturale inclinazione e aspirazione, l'esercizio di attività sportive nonché ad ogni altra meritevole ed indispensabile esigenza di vita della figlia nella misura del 50%;
17. I ricorrenti prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e, così come modificati anche rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli omologare.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n. 30, parte II, S. A, sez. V, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, così come modificato;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Presidente est.
FA NO