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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1129 dell'anno 2021, pendente
TRA
, Parte_1
DIFENSORE: Avv. GUARNIERI GIULIO
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
DIFENSORE: Avv. RICCI FRANCESCA
- PARTE CONVENUTA --
avente a oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Con le conclusioni così precisate:
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE DE TROVATO PIETRO:
“Voglia il Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- accogliere l'opposizione ex art. 615 cpc promossa da per cui è causa, e Parte_1 per l'effetto accertare e dichiarare che non aveva e non ha diritto di Controparte_1 procedere al pignoramento dei beni personali di;
Parte_1
- conseguentemente dichiarare la nullità ed illegittimità del pignoramento presso terzi per come azionato ai danni di nella procedura NRE 53/2021 Trib. Massa;
Parte_1
- condannare pertanto alla integrale restituzione di tutte le somme percepite Controparte_1 e/o assegnate nell'ambito della suddetta procedura NRE 53/2021 per capitale e interessi e spese come da ordinanza di assegnazione GE del 23.4.2021, ovvero le somme pari ad euro 11.871,64 per il precettato, le spese liquidate dal GE per la fase cautelare del giudizio ex art.
Pag. 1 di 4 615 cpc pari ad euro 5.318,48, le spese liquidate dal GE per la procedura esecutiva pari ad euro 2.200,00 oltre spese generali 15% iva e cap e spese vive pari ad euro 252,34 e imposta di registro sulla medesima ordinanza;
- condannare infine alle spese di lite relative all'intera procedura ex art. 615 Controparte_1 cpc, tanto per la fase cautelare innanzi al GE che innanzi al Collegio, come anche per la fase di merito, da liquidarsi in favore del sottoscritto legale quale antistatario, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 1 comma e/o 3° comma cpc per quanto esposto in atti.”.
IN VIA SUBORDINATA
Per l'ipotesi in cui il Tribunale ritenga di rigettare la presente opposizione:
“Voglia il Tribunale di Massa ridurre il quantum di spese legali liquidate dal GE con ordinanza 23.4.2021 nella procedura NRE 53/2021 a chiusura della fase cautelare e sommaria ex art. 615 cpc innanzi ad esso (ovvero euro 5.318,48) in quanto provvedimento adottato in violazione dei parametri di liquidazione giudiziale ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia e alla tabelle in ipotesi applicabili n. 10 e/o n. 17 ivi allegate”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA : Controparte_1
Voglia il G.E. adito, per i motivi tutti in questo atto indicati, ogni istanza e domanda disattesa, rigettare il ricorso in opposizione ex art. 615 cpc avanzato dal e Parte_1 tutte le connesse domande svolte dal ricorrente perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, confermando la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice e con conferma del provvedimento emesso dal GE in data 06.04.21 nella procedura esecutiva
RG 53/21 Tribunale di Massa anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite già assegnate alla creditrice con provvedimento del 23.04.21.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge da liquidarsi secondo le tariffe vigenti in distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
instaurava nei confronti della la fase di merito del Parte_1 Controparte_1 giudizio di opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi N.R.G. 53/2021 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione.
La causa era istruita documentalmente.
Si dà atto che con provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 il fascicolo era riassegnato alla scrivente, dinanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
10.1.2025. Erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e 20 per le repliche e la causa era trattenuta in decisione.
***
Con sentenza CdA Genova n. 1866/2018 (unitamente ai coeredi Parte_1 [...]
e , accettanti con beneficio di inventario l'eredità relitta di Parte_2 Parte_3
, che, a propria volta, unitamente a , aveva accettato con Persona_1 Parte_4 beneficio di inventario l'eredità in morte di ), era condannato a restituire la Persona_2 somma capitale di euro 548.686,86 in favore di , oltre alle spese di lite. Controparte_1
Pag. 2 di 4 Espone che, sulla base di detto titolo giudiziale, aveva avviato la Parte_1 CP_1 procedura esecutiva nei suoi confronti, non quale erede beneficiato, ma in proprio, aggredendone il patrimonio personale. Avverso l'ordinanza di assegnazione somme disposta dal GE in favore di veniva proposta opposizione ex art. 617 cpc Parte_5 dall'amministratore della comunione ereditaria beneficiata, (cui avevano Parte_4 aderito gli eredi beneficiati).
Con ordinanza del 7.12.2019 (definitiva a munita di formula esecutiva in data 17.9.2020) il GE aveva respinto l'opposizione, condannando gli opponenti eredi beneficiati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di causa in favore di . Si dà atto che non era stato CP_1 incardinato giudizio di merito, né proposto reclamo.
Avverso tale ultimo titolo, il proponeva opposizione ex art. 615, comma 2 cpc, Parte_1 con istanza di sospensione della procedura esecutiva, respinta dal GE con ordinanza del
6.4.2021, in esito alla quale incardinava il presente giudizio di merito. Avverso il Parte_1 provvedimento del 6.4.21, proponeva, altresì, reclamo al Collegio, Parte_1 dichiarato inammissibile con ordinanza del 6.7.21, essendo il titolo esecutivo (cioè l'ordinanza del 7.12.2019) coperto da giudicato.
L'attore ripropone in questa sede le medesime argomentazioni di cui sopra e, in particolare, l'impignorabilità delle somme esecutate, in quanto di natura personale, né ricorrendo i presupposti di cui all'art. 94 c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata.
Non si evidenziano, infatti, questioni ulteriori e diverse rispetto a quelle emerse nella fase sommaria, né vi sono elementi per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il GE con l'ordinanza del 6.4.2021. L'esecuzione presso terzi avanzata dalla è stata Controparte_1 correttamente intrapresa in forza di un valido titolo esecutivo, ossia l'ordinanza del 7.12.2019, passata in giudicato. È orientamento costante e risalente quello per cui, in sede di opposizione all'esecuzione, verificata la sussistenza del titolo e l'assenza di alcun fatto sopravvenuto a caducarne l'efficacia, non può il giudice controllare a ritroso anche la fondatezza intrinseca del titolo stesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss.mm., del valore della causa, delle fasi svolte, della complessità e natura della stessa, nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Oltre a detta somma spettano le spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,
Pag. 3 di 4 in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1129 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. CONDANNA a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 5.077,00 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge dovuti, da distrarsi in favore del procuratore avv. Ricci Francesca, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Massa, in data 29.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
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