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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/11/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 460/2024 RG avente ad oggetto “danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 cc”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
cui lla via Matteotti n.51 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(PI: , nella persona del legale Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 t all'a BALESTRA presso il cui studio in alla via Roma n.2 è eletto domicilio CP_1
– parte convenuta –
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che, in data 01.09.203, alle ore 10:00 circa, Parte_1 mentre percorreva il marciapiede lato sinistro con direzione ponente della via della Libertà di giunta all'altezza del civico n.2, metteva il piede sul gradino di CP_1 una vecchia aiuola, nascosta da un palo metallico della luce e, a causa del dislivello tra il gradino e il poco terreno rimasto all'interno della aiuola, cadeva rovinosamente a terra riportando la frattura articolare della paletta omerale destra e la frattura extra articolare del polso omerale, lamentato di aver riportato lesioni personali con esiti invalidanti, temporanei e permanenti, allegato di aver subito danni patrimoniali nella forma del danno emergente e lucro cessante pari ad euro 1.342,80, dedotta una responsabilità del ex artt. 2051/2043 Cc, con atto di citazione, ritualmente Controparte_1 notificato, evocava in giudizio il nella persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, per sentirla condannare al risarcimento del danno, patrimoniale e non, da lesione patito a causa del sinistro quantificato in € 43.096,05 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase di negoziazione assistita. 1.1) Si costituiva in giudizio il , nella persona Sindaco pro- Controparte_1 tempore, che, rilevato il difetto di prova della dinamica dell'incidente, dedotta l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del invocato il CP_1 fortuito incidente individuato nella condotta colposa del danneggiato, evocato comunque un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro ex art. 1227 cc, contestato il quantum debeatur, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento tenuto conto
1 dott. Pasquale LONGARINI delle quote di responsabilità del danneggiato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 1.2) Assunta la prova orale (interpello testi di parte attrice: Parte_1
testi di parte convenuta: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 licenziata CTU medico/legale sulla persona di la causa veniva Testimone_4 trattenuta in decisione nell'udienza del 28.11.2025 bale.
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è fondata e, pertanto, con le precisazioni appresso svolte, va accolta. 2.1) in data 01.09.2023, verso le ore 10,00, mentre percorreva, a Parte_1 piedi, il marciapiede, lato sinistro con direzione ponente, della via della Libertà di (teste alla domanda “vero che l'attrice in data 01/09/2023, CP_1 Testimone_1 intorno alle ore 10:00, camminava percorrendo il marciapiede di sinistra (con direzione levante) di via della Libertà di Bordighera (IM)?”, rispondeva «si è vero, io ero insieme alla signora Pt_1
»; teste alla domanda “vero che l'attrice in data 01/09/2023,
[...] Testimone_2 intorno alle ore 10:00, camminava percorrendo il marciapiede di sinistra (con direzione levante) di via della Libertà di Bordighera (IM)?”, rispondeva «si è vero, mi trovavo lì in quanto stavo andando a fare la spese. Mi trovavo a circa 10 metri dalla signora»), giunta all'altezza del civico n.2, spostandosi verso destra per consentire il passaggio ad una persona, ponendo il piede sul gradino di una vecchia aiuola, in adiacenza e semioccultata da un palo della luce, in ragione del dislivello tra il detto gradino ed il poco terreno rimasto all'interno dell'aiuola (una volta ospitante un albero), cadeva rovinosamente a terra (teste Tes_1
: «io mi trovavo accanto, leggermente dietro alla che si spostava verso destra per
[...] Pt_1 lasciare passare una persona che transitava. È inciampata in una aiuola ed è caduta male per terra. L'aiuola era posizionata dopo un lampione era non visibile in quanto era una aiuola vuota. Prendo atto delle foto mostratemi. Riproducono lo stato dei luoghi»; teste «Ho visto la Testimone_2 signora inciampare in una sorta di aiuola e cadere malamente. L'aiuola non si vedeva in quanto o meglio non ci ho fatto caso. Ho visto cadere la signora e allorchè mi avvicinai l'aiuola. Prendo atto delle foto dell'atto di citazione. L'aiuola è quella ivi raffigurata. L'aiuola presentava un dislivello, come da foto»), riportando lesioni personali tali da dover essere trasportata presso il locale pronto soccorso per le immediate cure del caso (teste alla Testimone_1 domanda “vero che in conseguenza della caduta l'attrice veniva soccorsa da alcuni passanti ed accompagnata presso il locale PS ASL1 per le prime cure del caso?”, rispondeva «si è vero. Ho chiamato mio marito e l'abbiamo accompagnata al pronto soccorso. In ragioni delle condizioni in cui si trovava mi hanno lasciato entrare con lei all'interno del pronto soccorso»), ove, riscontrata la frattura articolare della paletta omerale destra e la frattura extra articolare del polso omolaterale (doc. f di parte ricorrente, lettera di dimissione Ortopedia del 8.9.2023: “si dimette in data odierna la pz ricoverata dal 01.09.2023 con la seguente diagnosi: frattura articolare paletta omerale destra, frattura polso destro”), veniva prontamente trasportata presso il reparto di Chirurgia Ortopedica e sottoposta, in data 5.9.2023, ad intervento di riduzione (doc. f di parte ricorrente, lettera di dimissione Ortopedia del 8.9.2023: “trattamento: 05.09.2023 sintesi paletta omerale destra con placca media posterolaterale (placca anatomica Syntes) e viti;
riduzione del polso destro con due fili di K, valva gessata”), con esiti invalidanti temporanei per gg. 70 (di cui « un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 7; un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 27; un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 25; un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni 20; con sofferenza psico-fisica su una scala da 1-5:3, CTU pag. 7) e con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 14% con sofferenza psico- fisica su una scala da 1-5: 2 (CTU pag. 7).
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.2) L'aiuola, sul cui gradino posizionava il piede per poi cadere in Parte_1 ragione del dislivello tra lo stesso ed il poco terreno rimasto all'interno della aiuola priva di albero (come dalle 4 foto versate in atti, doc. d) di parte attrice), era posizionata dietro un lampione (vedi foto;
dichiarazioni testi e ) che la Tes_1 Tes_2 celava ai pedoni transitanti in direzione ponente, presentava un dislivello (vedi foto;
dichiarazioni testi e ), eliminato solo dopo l'incidente occorso Tes_1 Tes_2 alla teste : «ho infatti notato che dopo l'incidente il Pt_1 Tes_1 Controparte_1 ha provveduto a livellare la aiuola oggetto di causa»), non era visibile (dichiarazioni testi e ) e non era segnalata, non vi era alcuna segnalazione di Tes_1 Tes_2 pericolo (teste «non vi era alcun segnale di pericolo»; teste : Testimone_1 Tes_2
«non vi era alcuna segnalazione di pericolo»). 2.3) Le risultanze processuali consentono di ritenere che abbia Parte_1 subito delle lesioni con la caduta sul pavimento della pubblica strada sita in pieno centro cittadino, provocata da una depression sul marciapiede, da un punto ammalorato collocato sotto il dislivello del manto stradale (aiuola con dislivello non segnalata), poco visibile e non segnalato. Il danneggiato ha offerto la prova dell'esistenza di una situazione oggettivamente a rischio di incidente (tanto che il Comune di CP_1 dopo l'incidente occorso alla provvedeva alla sua eliminazione, come Pt_1 riscontrato dal teste che, dopo l'incidente, al quale aveva Testimone_5 personalmente assistito, aveva avuto modo di constatare, che l'aiuola era stata riempita e portata a livello del manto stradale che la accoglieva), perché caratterizzata da un pericolo oggettivamente non visibile e dalla sua conseguente non prevedibilità. 2.4) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa della caduta è attribuibile esclusivamente alla presenza, sul marciapiede, di una depression, di un punto ammalorato collocato sotto il dislivello dello stesso, ovvero l'aiuola con dislivello non segnalata, celato da un lampione della luce, oggettivamente non visibile e non prevedibilie per i pedoni che ivi transitavano in direzione ponente. Invero, la presenza del dissesto non era prevedibile da parte del pedone che, transitando diligentemente al momento dei fatti sul marciapiede di sinistra, con direzione ponente, della via della Libertà della città di , non poteva avvedersi della presenza del dislivello e CP_1 conseguentemente po e manovre di emergenza per evitarlo. È da escludersi, pertanto, un concorso di responsabilità della danneggiata che, procedendo sul marciapiede, ha tenuto una condotta diligente. Non essendo l'incidente scaturito dalla negligenza e disattenzione del pedone, non può essere esclusa la responsabilità dell'ente comunale per danni provocati a chi transita su strada pubblica, per motivi legati a una scarsa o assente manutenzione della strada di proprietà del stesso, CP_1 che, nella specie, ometteva di espletare, con adeguata diligenza, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative ed al principio generale del neminem laedere. 2.5) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477–2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare,
3 dott. Pasquale LONGARINI dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 2.6) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra la caduta della danneggiata e la depression sul marciapiede (la aiuola, non a livello con il marciapiede che la ospitava),
4 dott. Pasquale LONGARINI sulla quale il , in ragione della titolarità della posizione di Controparte_1 effettivo proprietario e gestore della pubblica strada e pertinenze poste all'interno dell'abitato, era, ed è, titolare di una titolata relazione di fatto di natura custodiale, tale da consentirgli il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che fossero insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. 2.7) Sussiste, pertanto, la responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., in relazione alla caduta sul marciapiede, provocata dalla presenza, non segnalata, di un aiuola non a livello con lo stesso, nella quale è incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. 2.8) Nel caso di specie, pur dedotto, non risulta provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito (ovvero un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità) idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, essendo provato per testimoni e accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il difetto di manutenzione del marciapiede lato sinistro della via della Libertà in custodia del convenuto (nella specie, omessa eliminazione della situazione di pericolo insorta con il prevedibile abbassamento del livello dell'aiuola, una volta ospitante un albero, rispetto al marciapiede che la accoglieva e omessa esclusione dei terzi dal contatto con la cosa) e le lesioni subite da parte attrice, e non assurgendo la condotta della danneggiata (che come osservato, nel transitare sul marciapiede sinistro in direzione ponente, in prossimità di un palo della luce metallico, che ostruiva la vista di una aiuola in dislivello con il marciapiede che la ospita, per consentire il passaggio di altri pedoni, si limitava ad allargarsi verso destra, ponendo il piede sul gradino di una vecchia aiuola ivi presente), a fatto estraneo alla sfera di custodia del convenuto, avente un CP_1 impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. 2.9) È da escludersi un concorso di responsabilità del danneggiato che, procedendo sul marciapiede sinistro, con direzione ponente, spostandosi sulla destra per il consentire il passaggio di altri pedoni, ha tenuto una condotta di guida diligente, a nulla rilevando, ai fini della prova del fortuito o di un concorso di responsabilità, la sola circostanza che la persona danneggiata abitasse alla via Napoli di ed era CP_1 solita fare delle passeggiate nel centro cittadino. La distanza della azione dal punto dell'incidente non rileva, da sola, ai fini dell'art. 2051 cc. Per determinare la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, non è necessario considerare la posizione geografica della vittima in relazione al luogo in cui è avvenuto l'incidente. La responsabilità ex art. 2051 cc si applica indipendentemente dalla distanza tra la propria abitazione ed il luogo dell'incidente, a condizione che il danno, in assenza di una dimostrazione positiva del caso fortuito, sia stato causato direttamente dalla cosa in custodia. 2.10) Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. 2.11) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da Parte_1 si deve ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale 5 dott. Pasquale LONGARINI danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico/legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.11.1) Nel caso di specie, il danno biologico e morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 01.09.2023, riportava una “frattura articolare della paletta omerale destra Parte_1 trattata con placca e viti e una frattura extraarticolare del polso destro trattata con due fili di K e successivo riscontro di intrappolamento del nervo ulnare al polso destro”, concludeva per una inabilità temporanea biologica al 100% per giorni 7, al 75% per giorni 27, al 50% per giorni 25 e al 25% per giorni 20, con grado di sofferenza psico-fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 3 nonché per un danno permanente del 14%, con un grado di sofferenza psico- fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 2, dalla quale si inferisce il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva e turbamento interiore derivanti dall'evento. 2.11.2) In adesione agli esiti della CTU medico–legale svolta in corso di causa, declinati con il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro, in ragione della circostanza che la danneggiata aveva ricevuto un indennizzo pari ad € 2.000,00 dalla on la CP_2 quale aveva una polizza di malattia [vedi interpello di )] la Parte_1 somma da liquidare a titolo di danno non patrimoniale, con personalizzazione del 20%, in ragione della riconosciuta «sofferenza psicofisica su una scala 1-5: 2» (CTU, pag. 7), atteso che l'esame obiettivo del distretto interessato dal trauma evidenziava: «cicatrice chirurgica a lievllo del gomito destro di circa 14.5 cn;
dolore alla mobilizzazione passiva dell'avambraccio e del polso destro;
deficit di estensione dell'avambraccio destro ai gradi estrami;
deficit di flessione dell'avambraccio destro agli ultimi gradi;
deficit di supinazione dell'avambraccio destro di circa ¼; deficit di postergazione dell'avambraccio destro di circa ¼, deficit di flessione del polso di circa 1/3; chiusura pugno valida con l'aiuto della mano sinistra;
riferire ipoestesie alle ultime 3 dita della mano destra» (CTU, pag.6), è pari ad € 55.080,75 [di cui € 51.934,50 a titolo di invalidità permanente (14%) con incremento per sofferenza soggettiva del 20% del danno biologico ed € 5.146,25 a titolo di invalidità temporanea (gg. 7 al 100%, per € 805,00; gg. 27 al 75%, per € 2.328,75; gg. 25 al 50% per € 1.437,00; gg. 20 al 25% per € 575,00)],
6 dott. Pasquale LONGARINI alla cui somma va detratta quella di € 2.000,00, ricevuta a titolo di indennizzo dalla CP_2
2.11.3) Conclusivamente, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidata a Pt_1 la somma complessiva di € 55.080,75. Pertanto, il in
[...] Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore, va condannati al pagamento in favore di Pt_1 della somma pari ad € 55.080,75 a titolo di integrale ristoro del residuo danno
[...] non patrimoniale dalla subito all'esito dell'incidente del 01.09.2023. Parte_1
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di 2.11.3.1)
una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della
7 dott. Pasquale LONGARINI prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (01.09.2023) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.12) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a l'ulteriore somma di € Parte_1
1.242,80 (pag. 7 CTU), oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, il , in persona del Controparte_1 CP_3 pro-tempore, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare, a Pt_1
le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in
[...] conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo/medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.001,00 ad euro 260.000,00 _ per la fase introduttiva, € 1.600,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.200,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 4.000,00 _ per la fase decisionale, € 3.500,00 per un compenso complessivo pari ad € 10.300,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, e 786,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio MUSCETRA che si è dichiarato antistatario
8 dott. Pasquale LONGARINI 3.2) In ragione della soccombenza, il , in persona del Sindaco Controparte_1 pro-tempore, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare, a Pt_1
le spese stragiudiziali per la fase di attivazione della negoziazione assistita,
[...]
liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati secondo il valore minimo/medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.001,00 ad euro 260.000,00, per un compenso pari ad € 800,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15% e cassa avvocati con distrazione in favore dell'avv. Antonio MUSCETRA che si è dichiarato antistatario.
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento, in fa ella somma par 55.080,75 oltre Parte_1 interessi al tasso legal rsi sulla predetta somma, devalutata al
01.09.2023 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 01.09.2023; (ii) della somma di € 1.242,80, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in f elle spese di giudizio che liquida in Parte_1 complessivi € 10.300,00 p e oltre spese generali al 15%, e 786,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio MUSCETRA che si è dichiarato antistatario
3) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in fa lle spese stragiudiziali di attivazione Parte_1 della negoziazione assisti plessivi € 800,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, e cassa avvocati, con distrazione in favore dell'avv. Antonio MUSCETRA che si è dichiarato antistatario
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 29.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
9 dott. Pasquale LONGARINI dott. Pasquale LONGARINI
10
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 460/2024 RG avente ad oggetto “danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 cc”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
cui lla via Matteotti n.51 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(PI: , nella persona del legale Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 t all'a BALESTRA presso il cui studio in alla via Roma n.2 è eletto domicilio CP_1
– parte convenuta –
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che, in data 01.09.203, alle ore 10:00 circa, Parte_1 mentre percorreva il marciapiede lato sinistro con direzione ponente della via della Libertà di giunta all'altezza del civico n.2, metteva il piede sul gradino di CP_1 una vecchia aiuola, nascosta da un palo metallico della luce e, a causa del dislivello tra il gradino e il poco terreno rimasto all'interno della aiuola, cadeva rovinosamente a terra riportando la frattura articolare della paletta omerale destra e la frattura extra articolare del polso omerale, lamentato di aver riportato lesioni personali con esiti invalidanti, temporanei e permanenti, allegato di aver subito danni patrimoniali nella forma del danno emergente e lucro cessante pari ad euro 1.342,80, dedotta una responsabilità del ex artt. 2051/2043 Cc, con atto di citazione, ritualmente Controparte_1 notificato, evocava in giudizio il nella persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, per sentirla condannare al risarcimento del danno, patrimoniale e non, da lesione patito a causa del sinistro quantificato in € 43.096,05 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase di negoziazione assistita. 1.1) Si costituiva in giudizio il , nella persona Sindaco pro- Controparte_1 tempore, che, rilevato il difetto di prova della dinamica dell'incidente, dedotta l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del invocato il CP_1 fortuito incidente individuato nella condotta colposa del danneggiato, evocato comunque un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro ex art. 1227 cc, contestato il quantum debeatur, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento tenuto conto
1 dott. Pasquale LONGARINI delle quote di responsabilità del danneggiato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 1.2) Assunta la prova orale (interpello testi di parte attrice: Parte_1
testi di parte convenuta: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 licenziata CTU medico/legale sulla persona di la causa veniva Testimone_4 trattenuta in decisione nell'udienza del 28.11.2025 bale.
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è fondata e, pertanto, con le precisazioni appresso svolte, va accolta. 2.1) in data 01.09.2023, verso le ore 10,00, mentre percorreva, a Parte_1 piedi, il marciapiede, lato sinistro con direzione ponente, della via della Libertà di (teste alla domanda “vero che l'attrice in data 01/09/2023, CP_1 Testimone_1 intorno alle ore 10:00, camminava percorrendo il marciapiede di sinistra (con direzione levante) di via della Libertà di Bordighera (IM)?”, rispondeva «si è vero, io ero insieme alla signora Pt_1
»; teste alla domanda “vero che l'attrice in data 01/09/2023,
[...] Testimone_2 intorno alle ore 10:00, camminava percorrendo il marciapiede di sinistra (con direzione levante) di via della Libertà di Bordighera (IM)?”, rispondeva «si è vero, mi trovavo lì in quanto stavo andando a fare la spese. Mi trovavo a circa 10 metri dalla signora»), giunta all'altezza del civico n.2, spostandosi verso destra per consentire il passaggio ad una persona, ponendo il piede sul gradino di una vecchia aiuola, in adiacenza e semioccultata da un palo della luce, in ragione del dislivello tra il detto gradino ed il poco terreno rimasto all'interno dell'aiuola (una volta ospitante un albero), cadeva rovinosamente a terra (teste Tes_1
: «io mi trovavo accanto, leggermente dietro alla che si spostava verso destra per
[...] Pt_1 lasciare passare una persona che transitava. È inciampata in una aiuola ed è caduta male per terra. L'aiuola era posizionata dopo un lampione era non visibile in quanto era una aiuola vuota. Prendo atto delle foto mostratemi. Riproducono lo stato dei luoghi»; teste «Ho visto la Testimone_2 signora inciampare in una sorta di aiuola e cadere malamente. L'aiuola non si vedeva in quanto o meglio non ci ho fatto caso. Ho visto cadere la signora e allorchè mi avvicinai l'aiuola. Prendo atto delle foto dell'atto di citazione. L'aiuola è quella ivi raffigurata. L'aiuola presentava un dislivello, come da foto»), riportando lesioni personali tali da dover essere trasportata presso il locale pronto soccorso per le immediate cure del caso (teste alla Testimone_1 domanda “vero che in conseguenza della caduta l'attrice veniva soccorsa da alcuni passanti ed accompagnata presso il locale PS ASL1 per le prime cure del caso?”, rispondeva «si è vero. Ho chiamato mio marito e l'abbiamo accompagnata al pronto soccorso. In ragioni delle condizioni in cui si trovava mi hanno lasciato entrare con lei all'interno del pronto soccorso»), ove, riscontrata la frattura articolare della paletta omerale destra e la frattura extra articolare del polso omolaterale (doc. f di parte ricorrente, lettera di dimissione Ortopedia del 8.9.2023: “si dimette in data odierna la pz ricoverata dal 01.09.2023 con la seguente diagnosi: frattura articolare paletta omerale destra, frattura polso destro”), veniva prontamente trasportata presso il reparto di Chirurgia Ortopedica e sottoposta, in data 5.9.2023, ad intervento di riduzione (doc. f di parte ricorrente, lettera di dimissione Ortopedia del 8.9.2023: “trattamento: 05.09.2023 sintesi paletta omerale destra con placca media posterolaterale (placca anatomica Syntes) e viti;
riduzione del polso destro con due fili di K, valva gessata”), con esiti invalidanti temporanei per gg. 70 (di cui « un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 7; un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 27; un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 25; un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni 20; con sofferenza psico-fisica su una scala da 1-5:3, CTU pag. 7) e con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 14% con sofferenza psico- fisica su una scala da 1-5: 2 (CTU pag. 7).
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.2) L'aiuola, sul cui gradino posizionava il piede per poi cadere in Parte_1 ragione del dislivello tra lo stesso ed il poco terreno rimasto all'interno della aiuola priva di albero (come dalle 4 foto versate in atti, doc. d) di parte attrice), era posizionata dietro un lampione (vedi foto;
dichiarazioni testi e ) che la Tes_1 Tes_2 celava ai pedoni transitanti in direzione ponente, presentava un dislivello (vedi foto;
dichiarazioni testi e ), eliminato solo dopo l'incidente occorso Tes_1 Tes_2 alla teste : «ho infatti notato che dopo l'incidente il Pt_1 Tes_1 Controparte_1 ha provveduto a livellare la aiuola oggetto di causa»), non era visibile (dichiarazioni testi e ) e non era segnalata, non vi era alcuna segnalazione di Tes_1 Tes_2 pericolo (teste «non vi era alcun segnale di pericolo»; teste : Testimone_1 Tes_2
«non vi era alcuna segnalazione di pericolo»). 2.3) Le risultanze processuali consentono di ritenere che abbia Parte_1 subito delle lesioni con la caduta sul pavimento della pubblica strada sita in pieno centro cittadino, provocata da una depression sul marciapiede, da un punto ammalorato collocato sotto il dislivello del manto stradale (aiuola con dislivello non segnalata), poco visibile e non segnalato. Il danneggiato ha offerto la prova dell'esistenza di una situazione oggettivamente a rischio di incidente (tanto che il Comune di CP_1 dopo l'incidente occorso alla provvedeva alla sua eliminazione, come Pt_1 riscontrato dal teste che, dopo l'incidente, al quale aveva Testimone_5 personalmente assistito, aveva avuto modo di constatare, che l'aiuola era stata riempita e portata a livello del manto stradale che la accoglieva), perché caratterizzata da un pericolo oggettivamente non visibile e dalla sua conseguente non prevedibilità. 2.4) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa della caduta è attribuibile esclusivamente alla presenza, sul marciapiede, di una depression, di un punto ammalorato collocato sotto il dislivello dello stesso, ovvero l'aiuola con dislivello non segnalata, celato da un lampione della luce, oggettivamente non visibile e non prevedibilie per i pedoni che ivi transitavano in direzione ponente. Invero, la presenza del dissesto non era prevedibile da parte del pedone che, transitando diligentemente al momento dei fatti sul marciapiede di sinistra, con direzione ponente, della via della Libertà della città di , non poteva avvedersi della presenza del dislivello e CP_1 conseguentemente po e manovre di emergenza per evitarlo. È da escludersi, pertanto, un concorso di responsabilità della danneggiata che, procedendo sul marciapiede, ha tenuto una condotta diligente. Non essendo l'incidente scaturito dalla negligenza e disattenzione del pedone, non può essere esclusa la responsabilità dell'ente comunale per danni provocati a chi transita su strada pubblica, per motivi legati a una scarsa o assente manutenzione della strada di proprietà del stesso, CP_1 che, nella specie, ometteva di espletare, con adeguata diligenza, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative ed al principio generale del neminem laedere. 2.5) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477–2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare,
3 dott. Pasquale LONGARINI dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 2.6) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra la caduta della danneggiata e la depression sul marciapiede (la aiuola, non a livello con il marciapiede che la ospitava),
4 dott. Pasquale LONGARINI sulla quale il , in ragione della titolarità della posizione di Controparte_1 effettivo proprietario e gestore della pubblica strada e pertinenze poste all'interno dell'abitato, era, ed è, titolare di una titolata relazione di fatto di natura custodiale, tale da consentirgli il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che fossero insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. 2.7) Sussiste, pertanto, la responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., in relazione alla caduta sul marciapiede, provocata dalla presenza, non segnalata, di un aiuola non a livello con lo stesso, nella quale è incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. 2.8) Nel caso di specie, pur dedotto, non risulta provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito (ovvero un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità) idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, essendo provato per testimoni e accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il difetto di manutenzione del marciapiede lato sinistro della via della Libertà in custodia del convenuto (nella specie, omessa eliminazione della situazione di pericolo insorta con il prevedibile abbassamento del livello dell'aiuola, una volta ospitante un albero, rispetto al marciapiede che la accoglieva e omessa esclusione dei terzi dal contatto con la cosa) e le lesioni subite da parte attrice, e non assurgendo la condotta della danneggiata (che come osservato, nel transitare sul marciapiede sinistro in direzione ponente, in prossimità di un palo della luce metallico, che ostruiva la vista di una aiuola in dislivello con il marciapiede che la ospita, per consentire il passaggio di altri pedoni, si limitava ad allargarsi verso destra, ponendo il piede sul gradino di una vecchia aiuola ivi presente), a fatto estraneo alla sfera di custodia del convenuto, avente un CP_1 impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. 2.9) È da escludersi un concorso di responsabilità del danneggiato che, procedendo sul marciapiede sinistro, con direzione ponente, spostandosi sulla destra per il consentire il passaggio di altri pedoni, ha tenuto una condotta di guida diligente, a nulla rilevando, ai fini della prova del fortuito o di un concorso di responsabilità, la sola circostanza che la persona danneggiata abitasse alla via Napoli di ed era CP_1 solita fare delle passeggiate nel centro cittadino. La distanza della azione dal punto dell'incidente non rileva, da sola, ai fini dell'art. 2051 cc. Per determinare la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, non è necessario considerare la posizione geografica della vittima in relazione al luogo in cui è avvenuto l'incidente. La responsabilità ex art. 2051 cc si applica indipendentemente dalla distanza tra la propria abitazione ed il luogo dell'incidente, a condizione che il danno, in assenza di una dimostrazione positiva del caso fortuito, sia stato causato direttamente dalla cosa in custodia. 2.10) Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. 2.11) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da Parte_1 si deve ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale 5 dott. Pasquale LONGARINI danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico/legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.11.1) Nel caso di specie, il danno biologico e morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 01.09.2023, riportava una “frattura articolare della paletta omerale destra Parte_1 trattata con placca e viti e una frattura extraarticolare del polso destro trattata con due fili di K e successivo riscontro di intrappolamento del nervo ulnare al polso destro”, concludeva per una inabilità temporanea biologica al 100% per giorni 7, al 75% per giorni 27, al 50% per giorni 25 e al 25% per giorni 20, con grado di sofferenza psico-fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 3 nonché per un danno permanente del 14%, con un grado di sofferenza psico- fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 2, dalla quale si inferisce il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva e turbamento interiore derivanti dall'evento. 2.11.2) In adesione agli esiti della CTU medico–legale svolta in corso di causa, declinati con il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro, in ragione della circostanza che la danneggiata aveva ricevuto un indennizzo pari ad € 2.000,00 dalla on la CP_2 quale aveva una polizza di malattia [vedi interpello di )] la Parte_1 somma da liquidare a titolo di danno non patrimoniale, con personalizzazione del 20%, in ragione della riconosciuta «sofferenza psicofisica su una scala 1-5: 2» (CTU, pag. 7), atteso che l'esame obiettivo del distretto interessato dal trauma evidenziava: «cicatrice chirurgica a lievllo del gomito destro di circa 14.5 cn;
dolore alla mobilizzazione passiva dell'avambraccio e del polso destro;
deficit di estensione dell'avambraccio destro ai gradi estrami;
deficit di flessione dell'avambraccio destro agli ultimi gradi;
deficit di supinazione dell'avambraccio destro di circa ¼; deficit di postergazione dell'avambraccio destro di circa ¼, deficit di flessione del polso di circa 1/3; chiusura pugno valida con l'aiuto della mano sinistra;
riferire ipoestesie alle ultime 3 dita della mano destra» (CTU, pag.6), è pari ad € 55.080,75 [di cui € 51.934,50 a titolo di invalidità permanente (14%) con incremento per sofferenza soggettiva del 20% del danno biologico ed € 5.146,25 a titolo di invalidità temporanea (gg. 7 al 100%, per € 805,00; gg. 27 al 75%, per € 2.328,75; gg. 25 al 50% per € 1.437,00; gg. 20 al 25% per € 575,00)],
6 dott. Pasquale LONGARINI alla cui somma va detratta quella di € 2.000,00, ricevuta a titolo di indennizzo dalla CP_2
2.11.3) Conclusivamente, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidata a Pt_1 la somma complessiva di € 55.080,75. Pertanto, il in
[...] Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore, va condannati al pagamento in favore di Pt_1 della somma pari ad € 55.080,75 a titolo di integrale ristoro del residuo danno
[...] non patrimoniale dalla subito all'esito dell'incidente del 01.09.2023. Parte_1
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di 2.11.3.1)
una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della
7 dott. Pasquale LONGARINI prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (01.09.2023) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.12) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a l'ulteriore somma di € Parte_1
1.242,80 (pag. 7 CTU), oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, il , in persona del Controparte_1 CP_3 pro-tempore, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare, a Pt_1
le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in
[...] conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo/medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.001,00 ad euro 260.000,00 _ per la fase introduttiva, € 1.600,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.200,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 4.000,00 _ per la fase decisionale, € 3.500,00 per un compenso complessivo pari ad € 10.300,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, e 786,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio MUSCETRA che si è dichiarato antistatario
8 dott. Pasquale LONGARINI 3.2) In ragione della soccombenza, il , in persona del Sindaco Controparte_1 pro-tempore, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare, a Pt_1
le spese stragiudiziali per la fase di attivazione della negoziazione assistita,
[...]
liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati secondo il valore minimo/medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.001,00 ad euro 260.000,00, per un compenso pari ad € 800,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15% e cassa avvocati con distrazione in favore dell'avv. Antonio MUSCETRA che si è dichiarato antistatario.
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento, in fa ella somma par 55.080,75 oltre Parte_1 interessi al tasso legal rsi sulla predetta somma, devalutata al
01.09.2023 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 01.09.2023; (ii) della somma di € 1.242,80, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in f elle spese di giudizio che liquida in Parte_1 complessivi € 10.300,00 p e oltre spese generali al 15%, e 786,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio MUSCETRA che si è dichiarato antistatario
3) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in fa lle spese stragiudiziali di attivazione Parte_1 della negoziazione assisti plessivi € 800,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, e cassa avvocati, con distrazione in favore dell'avv. Antonio MUSCETRA che si è dichiarato antistatario
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 29.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
9 dott. Pasquale LONGARINI dott. Pasquale LONGARINI
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