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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1051/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente rel.
Marta Guadalupi Giudice
Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1051/202, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento matrimonio”, promossa da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Selis (C.F. Parte_1 C.F._1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._2
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paola Nicoletta CP_1 C.F._3
Casu (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 13/05/2025, di seguito riportate:
“1) Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) scioglimento del matrimonio celebrato ad Usini tra i Sigg.ri nato a [...] il CP_1
24.04.1974 e , nata a [...] il [...], trascritto presso i registri di matrimonio del Parte_1 suddetto comune anno 1998, numero 9, parte I, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni;
3) con compensazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 25 marzo 2025 Parte_1
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio CP_1 civile, celebrato in USINI (SS) in data 13 luglio 1998 (anno 1998, Numero 9, Parte 1), unione da cui era nato il figlio il 16 maggio 2003, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 23 maggio
2013 e aggiungevano che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro.
All'udienza cartolare del 28 maggio 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate. ***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Usini il 13 luglio 1998.
Le spese sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 25/03/2025 dai signori e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in USINI Parte_1 CP_1
(SS) in data 13/07/1998. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Usini di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 13 maggio 2025.
Compensa le spese di lite.
Sassari 9 giugno 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente rel.
Marta Guadalupi Giudice
Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1051/202, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento matrimonio”, promossa da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Selis (C.F. Parte_1 C.F._1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._2
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paola Nicoletta CP_1 C.F._3
Casu (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 13/05/2025, di seguito riportate:
“1) Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) scioglimento del matrimonio celebrato ad Usini tra i Sigg.ri nato a [...] il CP_1
24.04.1974 e , nata a [...] il [...], trascritto presso i registri di matrimonio del Parte_1 suddetto comune anno 1998, numero 9, parte I, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni;
3) con compensazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 25 marzo 2025 Parte_1
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio CP_1 civile, celebrato in USINI (SS) in data 13 luglio 1998 (anno 1998, Numero 9, Parte 1), unione da cui era nato il figlio il 16 maggio 2003, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 23 maggio
2013 e aggiungevano che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro.
All'udienza cartolare del 28 maggio 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate. ***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Usini il 13 luglio 1998.
Le spese sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 25/03/2025 dai signori e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in USINI Parte_1 CP_1
(SS) in data 13/07/1998. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Usini di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 13 maggio 2025.
Compensa le spese di lite.
Sassari 9 giugno 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana